Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Ordinanza 7 giugno 2018, n. 26032.
Rimessione degli atti alle Sezioni Unite ai sensi dell’articolo 618 cod. proc. pen., in relazione al seguente quesito: “se l’appello avverso un’ordinanza applicativa di una misura cautelare – nella specie, una misura interdittiva disposta a carico di una societa’ – possa essere dichiarato inammissibile “anche senza formalita’”, ex articolo 127 c.p.p., comma 9, dal tribunale che ritenga la sopravvenuta mancanza di interesse a seguito della revoca della misura stessa”.
Ordinanza 7 giugno 2018, n. 26032
Data udienza 19 gennaio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente
Dott. AGLIASTRO Mirella – Consigliere
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere
Dott. DE AMICIS Gaetano – rel. Consigliere
Dott. CORBO Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) s.p.a., in persona dell’Avvocato (OMISSIS), quale procuratore speciale;
avverso l’ordinanza del 15/09/2017 del Tribunale di Roma;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DE AMICIS Gaetano;
sentite le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa LOY Maria Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentiti i difensori, Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), che hanno concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 15 settembre 2017 il Tribunale del riesame di Roma ha dichiarato inaudita altera parte inammissibile, per difetto di interesse all’impugnazione, l’appello proposto dal procuratore speciale della ” (OMISSIS) s.p.a.” in data 8 giugno 2017 avverso l’ordinanza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Roma il 31 maggio 2017, che applicava alla predetta societa’ la misura interdittiva cautelare del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione per il periodo di un anno, contestualmente sospendendone l’efficacia alla condizione del deposito di una cauzione pari alla somma di Euro 309.800,00, assieme alla elaborazione di un piano strategico di intervento sugli obiettivi considerati e alla prova dell’adempimento del piano strategico formato dall’ente entro il termine di sessanta giorni.
1.1. L’impugnazione, proposta dinanzi al Tribunale del riesame ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, articolo 52, comma 1, e articolo 322-bis c.p.p., commi 1-bis e 2, si fondava sulla contestazione dell’originaria insussistenza sia dei gravi indizi dell’illecito amministrativo che del pericolo di recidiva, avendo ad oggetto la contestazione dell’illecito amministrativo di cui all’articolo 25, comma 1, Decreto Legislativo cit., si’ come formulata sul presupposto della commissione del reato di cui agli articoli 321, 318 e 319 cod. pen. da parte di (OMISSIS), quale organo apicale di fatto della su indicata societa’, nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica gestite dalla (OMISSIS) s.p.a., cui la stessa ” (OMISSIS) s.p.a.” aveva preso parte nel periodo di tempo indicato in contestazione.
1.2. L’ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile l’appello sulla base del rilievo che la misura interdittiva applicata in via cautelare era stata revocata, nelle more, con un provvedimento adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 17 e articolo 49, comma 4, dal Tribunale di Roma – Sezione feriale in data 1 agosto 2017, che aveva disposto la restituzione alla societa’ appellante della su indicata somma di denaro, gia’ versata a titolo di cauzione, pronunziandosi su un’istanza di revoca avanzata dal procuratore speciale della ” (OMISSIS) s.p.a.” in data 26 luglio 2017, all’esito della valutazione espressa in ordine all’effettiva sussistenza degli adempimenti di tipo riparatorio cui puo’ essere condizionata l’esclusione delle sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 17 Decreto Legislativo cit..
2. Avverso la indicata ordinanza del 15 settembre 2017 hanno proposto ricorso per cassazione i difensori della ” (OMISSIS) s.p.a.”, che hanno dedotto l’erronea applicazione dell’articolo 127 c.p.p., comma 9, sul rilievo che la misura cautelare e’ stata revocata successivamente alla proposizione dell’impugnazione e che il Tribunale del riesame avrebbe dovuto fissare la relativa udienza camerale nel contraddittorio delle parti, prendendo in esame il profilo dell’interesse della societa’ ricorrente ad una pronunzia sul merito della originaria insussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, tenuto conto del fatto: a) che la stessa, per ottenere la sospensione della misura interdittiva ex articolo 49 Decreto Legislativo cit., aveva dovuto elaborare e dare attuazione ad un piano strategico di intervento sugli obiettivi, depositando rilevanti somme di denaro sia in favore della (OMISSIS) s.p.a. che del Fondo unico per la giustizia; b) che il Tribunale di Roma, con il provvedimento emesso in data 1 agosto 2017, ha disposto la revoca della misura cautelare esclusivamente sulla base della verifica degli adempimenti richiesti dalla citata disposizione di cui all’articolo 17, senza valutare in alcun modo l’originaria insussistenza, nel merito, delle condizioni legittimanti l’applicazione della misura cautelare interdittiva ai sensi degli articoli 45 e 46 Decreto Legislativo cit.; c) che nell’ambito del procedimento cautelare la difesa ha sempre contestato, con tre memorie del 18 marzo, del 5 aprile e del 6 aprile 2017, il profilo dell’insussistenza originaria dei gravi indizi dell’illecito amministrativo e del pericolo di recidiva; d) che la permanenza dell’interesse all’impugnazione e’ resa ancor piu’ concreta dal fatto che la societa’ non solo ha dovuto dare attuazione ad un piano strategico di intervento sugli obiettivi fissati dal G.i.p. di Roma nel provvedimento del 31 maggio 2017, provvedendo al versamento della su indicata somma di denaro a titolo di cauzione, ma ha dovuto anche depositare assegni circolari dell’importo complessivo di Euro 3.045.000,00 in favore della (OMISSIS) – al fine di dimostrare di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o comunque di essersi adoperata efficacemente per eliminarle – ed un assegno circolare dell’importo di Euro 100.000,00 intestato al Fondo unico per la giustizia – pari al prezzo della contestata ipotesi di corruzione – al fine di dimostrare l’insussistenza del profitto, a sostegno della richiesta di rigetto dell’istanza di applicazione di misure cautelari avanzata dal P.M..
Dall’eventuale pronuncia di annullamento dell’ordinanza impugnata, pertanto, discenderebbe, quale sua diretta conseguenza, la possibilita’ di chiedere ed ottenere in restituzione le cospicue somme di denaro dalla societa’ ricorrente indebitamente versate, ai sensi dell’articolo 2033 cod. civ..
3. Con memoria depositata nella Cancelleria di questa Suprema Corte in data 11 gennaio 2018 i difensori della societa’ ricorrente hanno dedotto motivi aggiunti in relazione alla violazione dell’articolo 127 c.p.p. e articolo 568 c.p.p., comma 4, sottolineando la persistenza dell’interesse all’annullamento ex tunc della misura interdittiva anche in relazione ad ulteriori conseguenze derivate dalla sua applicazione, come ad es.: a) il provvedimento di esclusione adottato dalla (OMISSIS) in relazione alla gara di appalto “(OMISSIS)”; b) la pretesa, da parte di quest’ultima, di escutere le cauzioni provvisorie prestate, a mezzo di fideiussioni, per la su indicata gara pubblica, laddove il deposito della somma di Euro 3.045.000,00 era stato effettuato proprio a titolo di risarcimento del danno che alla stessa societa’ (OMISSIS) sarebbe potuto derivare dalla esclusione della ” (OMISSIS)” dai lotti della relativa gara; c) l’attivazione del procedimento per l’annotazione della predetta esclusione sul casellario informatico; d) i danni provocati, nell’andamento dei rapporti con le amministrazioni committenti, dalla rilevante diffusione mediatica dell’ordinanza applicativa della misura cautelare interdittiva.
3.1. Nella memoria si evidenzia, inoltre, come l’interesse all’annullamento della misura sia legato alla prospettata mancanza in capo al Gasparri responsabile della Direzione “sourcing, servizi e utility” della (OMISSIS) nel periodo in contestazione e coimputato, assieme ad (OMISSIS), dei reati di corruzione di cui agli articoli 318 e 319 cod. pen. – del requisito inerente alla qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, quale elemento essenziale per la stessa configurabilita’ delle ipotesi di reato oggetto del tema d’accusa formulato in sede cautelare, essendo al predetto dirigente attribuite competenze unicamente di natura tecnico-commerciale e, dunque, di natura privatistica, non certo pubblicistica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Sulla questione oggetto del motivo di ricorso attinente alla censurata assenza di contraddittorio con riferimento alla declaratoria di inammissibilita’ pronunciata all’esito del procedimento camerale instaurato inaudita altera parte, la cui incidenza e’ logicamente pregiudiziale e potenzialmente assorbente rispetto alle ulteriori questioni in ricorso dedotte, si registra un risalente contrasto di giurisprudenza, piu’ volte segnalato anche dall’Ufficio del Massimario e del Ruolo.
2. Le posizioni assunte dalla giurisprudenza di legittimita’ in ordine alla questione di rito investita dal su indicato profilo di doglianza sono sinteticamente riassumibili nei termini di seguito illustrati.
2.1. Secondo un primo orientamento giurisprudenziale (Sez. 3, n. 34823 del 30/01/2017, Filardo, Rv. 270955; Sez. 2, n. 18333 del 22/04/2016, Moccardi, Rv. 267083; Sez. 2, n. 22165 del 08/03/2013, Etzi, Rv. 255935; Sez. 5, 29 settembre 2011, G., Rv. 251115; Sez. 5, 2 luglio 2010, Bartolini, Rv. 248638; Sez. 6, n. 8956 del 04/12/2006, dep. 2007, Imperi, Rv. 235914; Sez. 1, n. 18957 del 23/02/2001, Spagnoli, Rv. 218924), l’inammissibilita’ dell’istanza di riesame, a causa di irregolarita’ relative alla impugnabilita’ oggettiva e soggettiva del provvedimento, all’interesse ad impugnare, alla legittimazione attiva nonche’ ai tempi ed alle forme dell’atto di impugnazione, va dichiarata de plano, senza necessita’ di fissare l’udienza camerale e di avvisare i difensori, trovando applicazione l’articolo 127 c.p.p., il cui comma 9 prescrive che l’inammissibilita’ dell’atto introduttivo del procedimento e’ dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalita’ di procedura, salvo che sia diversamente stabilito.
A sostegno di tale soluzione interpretativa, che tende a privilegiare l’utilizzo di una forma procedimentale maggiormente semplificata, si e’ osservato che il contenuto testuale delle norme di riferimento (articoli 127 e 324 cod. proc. pen.) non puo’ essere disapplicato e che la eventuale contrarieta’ al dettato dell’articolo 111 Cost., comma 2, dovrebbe essere, piuttosto, oggetto di una esplicita censura dinanzi alla Corte costituzionale.
Per giustificare l’eccezione al principio del contraddittorio, inoltre, si pone in rilievo il fatto che la stessa norma costituzionale prevede la possibilita’ di una deroga non irragionevole nell’ipotesi in cui siano coinvolti ulteriori valori di rilevanza costituzionale, come quello della ragionevole durata del processo (Sez. 3, 22 dicembre 2010, dep. 2011, Chakir, Rv. 249159).
L’articolo 111 Cost., comma 2, enuncia infatti un principio generale che richiede una norma di legge che lo declini: nel sistema processuale la regola generale normativamente prevista e’ quella della dichiarazione di inammissibilita’ de plano, “salvo che” la legge disponga diversamente proprio in applicazione del principio costituzionale fissato dall’articolo 111 Cost.. Peraltro, l’applicazione diretta del principio del contraddittorio nel senso della necessaria fissazione dell’udienza camerale ex articolo 127 cod. proc. pen., nell’impedire la possibilita’ di pronunciare dichiarazioni di inammissibilita’ de plano, determinerebbe di fatto l’esito di una interpretatio abrogans dell’articolo 127 cod. proc. pen..
2.2. Un secondo indirizzo ritiene, di contro, che la declaratoria di inammissibilita’ dell’istanza di riesame proposta avverso una misura cautelare reale deve essere pronunciata non gia’ “de plano”, ma nel contraddittorio delle parti ex articolo 324 c.p.p., comma 6 e articolo 127 c.p.p., comma 1, ossia all’esito dell’udienza camerale partecipata, poiche’ l’articolo 111 Cost. garantisce il contraddittorio nell’ambito di ogni procedimento penale, principale o incidentale, sia di merito che di legittimita’ (Sez. 3, n. 11690 del 03/03/2015, Antonov Roman, Rv. 262982; ad analoghe conclusioni sono pervenute, in precedenza, Sez. 2, n. 4260 del 17/12/2014, dep. 2015, Caramellino, Rv. 263172; Sez. 3, 25 novembre 2003, dep. 2004, Simeone, Rv. 228603; Sez. 4, 1 luglio 2009, Ceriotti, Rv. 244798 e Sez. 6, 2 dicembre 2010, dep. 2011, Liguori, Rv. 250023; v., inoltre, successivamente, Sez. 3, n. 50339 del 22/09/2016, Britti, Rv. 268387).
La decisione su richiamata (Sez. 3, n. 11690 del 03/03/2015, Antonov Roman, cit.), ponendosi in consapevole contrasto con l’orientamento di segno contrario, ha fornito una interpretazione costituzionalmente orientata degli articoli 324 e 127 cod. proc. pen., superando il richiamo alla direttiva n. 89 della legge delega, che “prevede garanzie per la difesa solo in relazione alla dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza”, in quanto l’attivita’ difensiva “e’ ampiamente assicurata con la previsione del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza dichiarativa della inammissibilita’”. Tale direttiva, pero’, deve intendersi superata in esito alla fase di “costituzionalizzazione” del principio del contraddittorio contenuto nell’articolo 111 Cost., che impone di leggere diversamente la regola contenuta nell’articolo 127 c.p.p., comma 9, secondo la quale “la inammissibilita’ dell’atto introduttivo del procedimento e’ dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalita’ di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito”. Nel caso specifico, il parametro normativo di riferimento immediatamente applicabile e che “stabilisce altrimenti” sarebbe proprio l’articolo 111 Cost., comma 2, il quale impone solennemente la garanzia del contraddittorio per ogni procedimento, principale o incidentale, di merito o di legittimita’ e, quindi, anche per ogni ordinanza dichiarativa di inammissibilita’ dell’impugnazione.
Secondo tale indirizzo giurisprudenziale, inoltre, una soluzione ermeneutica del tipo cosi’ prospettato risulta perfettamente coerente con la possibilita’ di proporre ulteriori motivi di gravame in udienza, in quanto la presenza del difensore o dell’interessato potrebbe anche consentire al tribunale del riesame di individuare meglio l’oggetto dell’impugnazione.
2.3. Profilo, quello ora considerato, che il primo orientamento giurisprudenziale ritiene, di contro, superabile per effetto di un ragionevole bilanciamento con l’altro principio costituzionale, egualmente posto dall’articolo 111 Cost., comma 2, della ragionevole durata del processo (Sez. 3, 22 dicembre 2010, dep. 2011, Chakir, cit.), ovvero, per altro verso, criticabile (Sez. 3, n. 34823 del 30/01/2017, Filardo, cit.; Sez. 2, n. 18333 del 22/04/2016, Moccardi, cit.) in relazione alle evenienze in cui non si manifesti la necessita’ di alcuna interlocuzione con la difesa nell’ottica del superamento dei profili di inammissibilita’, allorquando, cioe’, l’inammissibilita’ discenda quale sanzione in caso di irregolarita’ che riguardano l’impugnabilita’ oggettiva e soggettiva del provvedimento, il titolare del diritto di gravame, l’atto di impugnazione nelle sue forme e termini, l’interesse ad impugnare: situazioni, tutte, che secondo il primo orientamento non sarebbero in alcun modo sanabili con il contributo dialettico della difesa.
Entro tale prospettiva, dunque, anche le pronunce ascrivibili al primo filone interpretativo sembrano ritenere che il diritto al contraddittorio possa diversamente declinarsi in relazione ai procedimenti nei quali l’intervento delle parti all’udienza in camera di consiglio sia in grado di introdurre elementi utili alla decisione, non gia’ nei casi in cui la presenza di un vizio genetico del rapporto di impugnazione precluda in radice l’instaurarsi di un valido rapporto processuale.
3. La disamina dei profili problematici emergenti dal su esposto contrasto giurisprudenziale non puo’ prescindere dal rilievo delle implicazioni logicamente sottese ad una costante linea interpretativa di questa Corte (Sez. 6, n. 4347 del 07/12/1992, dep. 1993, Tavares, Rv. 192931; Sez. 3, n. 0 del 22/11/2000, Milano, Rv. 218354; Sez. 5, n. 34820 del 25/06/2001, Boi, Rv. 219802), secondo cui la declaratoria di inammissibilita’ dell’impugnazione non deve scaturire da una procedura necessariamente caratterizzata dal rispetto delle forme previste dall’articolo 127 cod. proc. pen..
La disciplina stabilita da tale disposizione, infatti, non si ritiene applicabile a tutti i casi nei quali il giudice delibera in camera di consiglio, ma solo a quelli per i quali la legge espressamente prevede l’applicazione di tale procedura, e l’articolo 591 c.p.p., comma 2, quale norma generale in tema di inammissibilita’ del gravame, si limita a disporre, per quel che attiene alla forma ed alle modalita’ di pronunzia della declaratoria di inammissibilita’ dell’impugnazione, che il giudice, anche d’ufficio, la dichiara con ordinanza, senza richiamare le previsioni dettate dall’articolo 127 c.p.p..
Il provvedimento, in tali evenienze, non deve essere preceduto dagli adempimenti previsti in via generale dall’articolo 127 c.p.p. per i procedimenti in camera di consiglio, ne’, in particolare, dall’avviso alle parti della data dell’udienza (Sez. 5, n. 1041 del 08/04/1992, Macella, Rv. 190614).
Una linea interpretativa, quella dianzi richiamata, che questa Corte (Sez. 6, n. 48752 del 22/11/2011, Maddaluno, Rv. 251565; Sez. 5, n. 7448 del 03/10/2013, dep. 2014, Melana, Rv. 259031) anche di recente ha inteso ribadire, affermando il principio secondo cui l’osservanza delle forme prescritte dall’articolo 127 cod. proc. pen non e’ espressamente richiamata dalla norma generale di cui all’articolo 591 c.p.p., comma 2, la quale si limita a disporre che il giudice adotta la pronuncia “anche d’ufficio”.
3.1. Questa Corte (v., in motivazione, Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, De Pascalis, Rv. 233418) ha affermato che quando il legislatore vuole che si proceda nel contraddittorio delle parti, lo dice prevedendo espressamente il “procedimento in camera di consiglio”.
Nell’ipotesi in cui, di contro, difetti l’indicazione normativa che la decisione deve essere adottata all’esito di un procedimento “in camera di consiglio”, oppure la disposizione di specie stabilisca che il giudice delibera “senza formalita’”, o faccia uso di altre, analoghe espressioni, debbono ritenersi radicalmente escluse le forme del rito camerale di cui all’articolo 127 c.p.p. cit..
Non sembra, al riguardo, privo di significato, precisano le Sezioni Unite nella pronuncia su menzionata, quanto la Relazione al Progetto preliminare del codice di procedura penale afferma a proposito di un’esplicita ipotesi derogatoria prevista dall’articolo 624 c.p.p., comma 3, in materia di annullamento parziale nel giudizio di legittimita’, quando precisa “… si e’ ritenuto necessario prevedere che la Corte, nel caso di specie, non sia tenuta all’osservanza delle particolari forme previste dall’articolo 127 c.p.p., forme che altrimenti avrebbero dovuto trovare applicazione, essendo stabilite in via generale per tutti i procedimenti in camera di consiglio…”.
All’interno del sistema, dunque, si atteggiano variamente, oltre al modello camerale tipico delineato dall’articolo 127 cod. proc. pen., schemi procedimentali atipici, a seconda del differente grado di garanzia del contraddittorio che in essi e’ assicurato. Basti al riguardo considerare: a) le norme nelle quali il riferimento al procedimento “in camera di consiglio” e’ rafforzato dall’espresso richiamo alle “forme dell’articolo 127 c.p.p.” (articolo 32 c.p.p., comma 1; articolo 41 c.p.p., comma 3; articolo 48 c.p.p., comma 1; articolo 263 c.p.p., commi 2 e 5; articolo 269 c.p.p., comma 2; articolo 309 c.p.p., comma 8; articolo 310 c.p.p., comma 2; articolo 311 c.p.p., comma 5; articolo 324 c.p.p., comma 6; articolo 406 c.p.p., comma 5; articolo 409 c.p.p., comma 2; articolo 428 c.p.p., comma 3; articolo 435 c.p.p., comma 3; articolo 599 c.p.p., comma 1; articolo 625-bis c.p.p., comma 4; articolo 646 c.p.p., comma 1; articolo 734 c.p.p., comma 1; articolo 743 c.p.p., comma 2), ovvero, pur non essendo seguito da analogo rinvio (articolo 600 c.p.p., comma 1; articolo 704 c.p.p., comma 1; articolo 718 c.p.p., comma 1; articolo 724 c.p.p., comma 3, nella versione antecedente la riforma operata dal Decreto Legislativo 3 ottobre 2017, n. 149, articolo 6, comma 1, lettera b)), neppure e’ connotato da formule derogatorie del contraddittorio eventuale, che autorizzano il giudice a deliberare senza la osservanza di alcuna formalita’; b) le norme che, pur facendo riferimento al procedimento “in camera di consiglio”, prevedono, viceversa, la specifica deroga all’osservanza delle “forme di cui all’articolo 127 c.p.p.” (articolo 624, comma 3); c) le norme che non prescrivono la procedura in camera di consiglio, ne’ le forme dell’articolo 127 c.p.p. e neppure il generico obbligo di sentire le parti (ad es., in tema di applicazione e di estinzione delle misure cautelari personali, l’articolo 292, comma 1, articolo 299, comma 3 e articolo 306, comma 1: “il giudice provvede con ordinanza”), cosi’ da ritenersi tacitamente autorizzata la deliberazione de plano, ovvero prevedono espressamente la esclusione del contraddittorio e l’adozione del provvedimento de plano mediante le perifrasi “senza formalita’ di procedura”, “senza ritardo”, “anche d’ufficio” (articolo 36 c.p.p., comma 3; articolo 127 c.p.p., comma 9; articolo 591 c.p.p., comma 2; articolo 625-bis c.p.p., comma 4); d) le norme, infine, che semplificano il contraddittorio camerale secondo forme piu’ deboli, anche se non necessariamente cartolari, rispetto a quelle previste dall’articolo 127 c.p.p. (articolo 304 c.p.p., comma 3; articolo 305 c.p.p., comma 2; articolo 406 c.p.p., comma 4 e, precipuamente, articolo 611 c.p.p., comma 1, per il procedimento camerale davanti la Corte di cassazione), ovvero lo rafforzano mediante la prescritta partecipazione necessaria delle parti (articolo 391 c.p.p., comma 1; articolo 401 c.p.p., comma 1; articolo 420 c.p.p.; 469 c.p.p.; articolo 666 c.p.p., comma 4).
3.2 Non sembrano porsi, al riguardo, rischi di soluzioni incoerenti con i risultati cui e’ pervenuta l’elaborazione giurisprudenziale della Corte EDU, ove si consideri (Corte EDU, 16 giugno 2015, Mazzoni c. Italia, n. 20485/06; Corte EDU, 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia, n. 32610/07) che nella prospettiva delle garanzie convenzionali il “diritto ad un tribunale”, di cui il diritto di accesso costituisce un aspetto particolare, non e’ assoluto, ma si presta a limitazioni implicitamente ammesse, soprattutto per quanto riguarda le condizioni di ricevibilita’ di un ricorso, perche’ per sua stessa natura esso richiede una regolamentazione da parte dello Stato, il quale a tale proposito gode di un certo margine di apprezzamento.
Siffatte restrizioni, tuttavia, non possono limitare l’accesso disponibile alla parte in causa in maniera o ad un punto tali che il suo diritto a un tribunale venga leso nella sua stessa sostanza. Esse, dunque, si ritengono conciliabili con l’articolo 6, par. 1, CEDU soltanto se tendono ad uno scopo legittimo e se esiste un ragionevole rapporto di proporzionalita’ tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito (Corte EDU, 19 febbraio 1998, March Gallego S.A. c. Spagna, § 34).
Ne consegue che il diritto di accesso viene leso quando la sua regolamentazione cessa di essere utile agli scopi della certezza del diritto e della buona amministrazione della giustizia e costituisce una sorta di barriera che impedisce alla parte in causa di vedere la sostanza della sua lite esaminata dall’autorita’ giudiziaria competente.
Entro tale prospettiva, la Corte EDU sottolinea che la compatibilita’ delle limitazioni previste dal diritto interno con il diritto di accesso ad un tribunale, cosi’ come riconosciuto dall’articolo 6, par. 1, cit., dipende dalle particolarita’ della procedura in causa e dall’insieme del processo condotto nell’ordinamento giuridico interno (Corte EDU, Khalfaoui c. Francia, 14 dicembre 1999, n. 34791/97; Corte EDU, 20 aprile 1999, Mohr c. Lussemburgo, n. 29236/95).
4. Cio’ posto, occorre considerare, sotto altro ma connesso profilo, che nella disciplina generale della inammissibilita’ di cui all’articolo 591 cod. proc. pen. e’ scomparsa la precedente distinzione fra dichiarazione e motivi di impugnazione, mentre le cause di inammissibilita’ dell’impugnazione, definite nel previgente codice di rito originarie o sopravvenute, sono state tutte accomunate all’interno di una disposizione (comma 1) che tassativamente le individua (carenza di legittimazione ed interesse, inoppugnabilita’ del provvedimento, inosservanza delle norme concernenti la forma, la presentazione, la spedizione e i termini di impugnazione, nonche’ il regime delle ordinanze emesse in dibattimento e la rinunzia), mentre la successiva previsione (contenuta nel comma 2) prescrive che il giudice dell’impugnazione, anche d’ufficio, dichiara con ordinanza l’inammissibilita’ dell’impugnazione e dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato.
Sebbene il vigente codice di rito preveda l’articolarsi dell’atto d’impugnazione attraverso le richieste e la contestuale indicazione dei motivi che le sostengono, con la conseguente scomparsa di qualsiasi rilevanza giuridica della risalente distinzione fra dichiarazione d’impugnazione e predisposizione dei relativi motivi, l’evoluzione giurisprudenziale ha ritenuto immanente nel sistema, pur nel vigore dell’attuale quadro normativo, la dicotomia tra cause originarie e sopravvenute di inammissibilita’, sottolineando come la mancata enunciazione dei motivi costituisca una causa originaria di inammissibilita’ dell’impugnazione, preclusiva anche della applicabilita’ dell’articolo 129 cod. proc. pen., perche’ inidonea ad introdurre un nuovo grado di giudizio, ed altresi’ individuando, come ulteriore causa di inammissibilita’ originaria, la mancanza di specificita’ dei motivi, cosi’ da coinvolgere nel regime della inammissibilita’ originaria anche i vizi concernenti i motivi di ricorso.
Sono state in tal guisa ritenute ipotesi di inammissibilita’ originaria, alla stregua del principio di unicita’ dell’atto di impugnazione, la mancanza dei motivi (Sez. 6, n. 6327 del 04/03/1994, Magnante, Rv. 198988), ovvero la non specificita’ degli stessi (Sez. 3, n. 4957 del 08/03/1994, Di Maio, Rv. 197610), la proposizione dell’impugnazione prima del deposito della sentenza (Sez. 6, n. 2133 del 29/09/1989, dep. 1990, Baldelli, Rv. 183354), la decorrenza del termine (Sez. 6, n. 6598 del 15/02/1991, Sakka, Rv. 187447), l’essere stato, il ricorso, proposto da un difensore non iscritto all’albo speciale, purche’ il vizio dipenda da una causa coeva alla proposizione del gravame (Sez. 6, n. 3011 del 08/10/1990, dep. 1991, Lenti, Rv. 186577), l’assenza di legittimazione al gravame (Sez. 2, n. 4822 del 05/07/1991, dep. 1992, Sommer, Rv. 190788), la mancanza di interesse al gravame, purche’ non sopravvenuta alla proposizione dell’atto di impugnazione (arg., a contrario, da Sez. U, n. 10 del 24/03/1995, Meli, Rv. 200819), nel qual caso ci si troverebbe dinanzi ad un’ipotesi di inammissibilita’ sopravvenuta (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165).
In relazione a tale ultimo profilo, analoghe considerazioni possono farsi per il caso della morte della parte civile verificatasi in una delle fasi successive al giudizio di primo grado, che costituisce causa di inammissibilita’ sopravvenuta dell’impugnazione a suo tempo proposta, in mancanza di prosecuzione del giudizio da parte del successore universale (Sez. 5, n. 17963 del 25/03/2014, Coscarelli, Rv. 260566), ovvero per l’ipotesi del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero – o dalla parte civile, per i soli effetti civili – avverso una sentenza di assoluzione, qualora l’imputato nelle more sia deceduto: impugnazione ritenuta inammissibile, non potendosi instaurare il contraddittorio tra le parti, con la conseguente sopravvenuta carenza di legittimazione al gravame (Sez. 6, n. 2071 del 16/12/1995, dep. 1996, Ghezzi, Rv. 204154).
Giova altresi’ richiamare, con specifico riguardo alla definizione e all’ambito di applicazione delle cause di inammissibilita’ sopravvenuta, il quadro dei principi delineati dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694), secondo cui l’interesse richiesto dall’articolo 568 c.p.p., comma 4, quale condizione di ammissibilita’ dell’esercizio del diritto d’impugnazione, deve essere connotato dai requisiti della concretezza e dell’attualita’ e deve sussistere non soltanto all’atto della proposizione dell’impugnazione, ma persistere fino al momento della decisione, perche’ questa possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell’impugnazione (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale, Rv. 206169).
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, in particolare, la Corte ha delineato la categoria della “carenza d’interesse sopraggiunta”, il cui fondamento giustificativo risiede nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, dell’interesse all’impugnazione, la cui attualita’ e’ venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, che assorbe e supera la finalita’ perseguita dall’impugnante, vuoi perche’ la stessa ha gia’ trovato concreta attuazione (si pensi, in materia di revoca di misura interdittiva, alla sopravvenuta estinzione della medesima nel corso del procedimento d’impugnazione), vuoi perche’ ha perso ogni rilevanza (si pensi, in tema di scadenza dei termini di durata massima della custodia cautelare in carcere, alla intervenuta sentenza di condanna irrevocabile a pena detentiva superiore al presofferto).
A fronte di tali esemplificative situazioni si e’ affermato che il rapporto processuale d’impugnazione, concepito come prosecuzione del rapporto processuale originario, inevitabilmente perde di significato e non puo’ trovare ulteriore spazio, essendo intervenuto, per eventi verificatisi medio tempore, il superamento del punto controverso in conseguenza della “cristallizzazione” del rapporto giuridico di base (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, cit.).
Entro la medesima prospettiva, inoltre, questa Corte ha affermato che l’interesse all’impugnazione deve essere valutato alla stregua dell’intero complesso delle norme che regolano gli effetti dell’atto impugnato (Sez. U, n. 20 del 12/10/1993, Durante, Rv. 195355) e che lo stesso deve essere individuato attraverso un criterio di misurazione visto sia in negativo (la rimozione di un pregiudizio), che in positivo (il conseguimento di una utilita’), ponendo in comparazione fra loro dati processuali concretamente individuabili: il provvedimento impugnato e quello che il giudice ad quem potrebbe emanare in accoglimento dell’impugnazione (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, cit.).
Ne consegue, pertanto, che la verifica della sussistenza dell’interesse all’impugnazione puo’ non risolversi in un’operazione di agevole e pronta definizione, ma richiedere un accertamento talora complesso circa l’individuazione dei suoi presupposti, la cui puntuale ricostruzione ben difficilmente potrebbe essere svolta ed approfondita nell’ambito di una procedura sottratta alla piena esplicazione del contraddittorio con le parti.
5. In una prospettiva non dissimile da quella tracciata dalla giurisprudenza si e’ di recente collocato il legislatore nell’apportare significative modifiche alla disciplina delle procedure di verifica dell’ammissibilita’ del ricorso, attraverso la disposizione di nuovo conio di cui all’articolo 610 c.p.p., comma 5-bis, introdotta dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, articolo 1, comma 62.
La riforma, infatti, e’ imperniata sulla distinzione tra cause di inammissibilita’ diagnosticabili oggettivamente (c.d. inammissibilita’ “formali”) e cause di inammissibilita’ per riscontrare le quali siano invece necessarie valutazioni che superino l’evidenza o comunque l’oggettivita’ delle situazioni che vengono in rilievo.
Nella prima categoria rientrano il difetto di legittimazione, l’inoppugnabilita’ del provvedimento, la violazione delle norme concernenti la presentazione o la spedizione dell’atto di impugnazione, la violazione delle norme concernenti i termini per impugnare e la rinuncia all’impugnazione.
Nella seconda figurano la mancanza di interesse ad impugnare e la violazione delle norme concernenti la forma e i contenuti dell’impugnazione ex articolo 581 cod. proc. pen., nonche’ le tre cause speciali di inammissibilita’ del ricorso per cassazione previste dall’articolo 606 c.p.p., comma 3.
Le inammissibilita’ del primo tipo possono essere dichiarate dalla Corte “senza formalita’ di procedura”, ossia senza l’obbligo di avvisare i difensori della data fissata per la decisione in camera di consiglio (articolo 610 c.p.p., comma 1) e senza la possibilita’, per questi ultimi, di presentare memorie prima dell’udienza camerale non partecipata (articolo 611 c.p.p., comma 1), con l’individuazione di un correttivo basato sulla possibilita’ di esperire, contro il provvedimento adottato de plano, il ricorso straordinario a norma dell’articolo 625-bis cod. proc. pen..
Per le altre cause di inammissibilita’, invece, la procedura decisionale seguira’ le ordinarie cadenze previste dall’articolo 610 c.p.p., comma 1.
La distinzione operata dal legislatore tra inammissibilita’ formali e non formali, pur criticabile sotto alcuni profili – poiche’ le patologie del primo tipo non sono sempre di agevole ed “oggettiva” diagnosi (puo’ non essere cosi’, quanto meno, per il difetto di legittimazione o per la violazione delle norme concernenti i termini per impugnare), mentre possono esserlo le altre (non richiedendosi, ad esempio, accertamenti complessi, ne’ valutazioni discrezionali, per dichiarare inammissibile un ricorso per cassazione in cui non sia indicato il provvedimento impugnato) – conferma una linea di indirizzo ermeneutico oggettivamente connotata dall’utilizzo di un criterio discretivo che, nelle sue profonde implicazioni di ordine generale, e’ stato dalla giurisprudenza costantemente ricavato, sia pure con talune sfumature interpretative, dall’analisi dell’impianto strutturale del sistema codicistico.
La concreta incidenza di tale criterio generale di distinzione interna alla categoria dell’inammissibilita’ non sembra certo delimitata, sul piano applicativo, ai soli meccanismi di rilevazione delle singole cause di inammissibilita’ nel giudizio di cassazione, apparendo suscettibile di estendersi, potenzialmente, quale criterio orientativo di verifica, anche alle modalita’ di trattazione dei procedimenti, principali o incidentali, di merito.
Il legislatore, dunque, ha differenziato le cause di inammissibilita’ in ragione della loro complessita’ di accertamento, prevedendo, per quelle immediatamente riconoscibili e difficilmente contestabili (fra le quali, tuttavia, non figura la mancanza di interesse ad impugnare), l’inutilita’ o comunque l’antieconomicita’ dell’intervento, sia pure cartolare, del ricorrente, e, al contempo, sollevando la Corte di cassazione dall’obbligo di attivazione della procedura camerale e dall’espletamento degli incombenti relativi alla comunicazione degli avvisi.
6. Deve essere ora esaminato il procedimento di impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari agli enti, per verificarne i punti di contatto, di intersezione o di possibile divergenza rispetto al su esposto quadro dei principi che governano la rilevazione delle cause di inammissibilita’ e la verifica della persistenza dell’interesse ad impugnare.
Il sistema delle impugnazioni delle misure cautelari a carico degli enti collettivi (Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, articolo 52) prevede esclusivamente la possibilita’ di proporre l’appello ed il ricorso per cassazione, senza considerare l’istituto del riesame, ed e’ disciplinato attraverso un complesso sistema di richiami normativi alle disposizioni di cui all’articolo 322-bis c.p.p., commi 1-bis e 2, e articolo 325 cod. proc. pen..
Per quel che attiene, in particolare, al procedimento di appello, il richiamo non condizionato all’articolo 322-bis cod. proc. pen., commi 1-bis e 2 impone di seguire, attraverso il rinvio all’articolo 310 c.p.p., che, a sua volta, richiama l’articolo 309 cod. proc. pen., le forme e le cadenze temporali tipiche dell’appello in materia di misure cautelari reali, con la conseguenza che l’applicazione del relativo modello procedimentale deve svolgersi con le forme previste dall’articolo 127 cod. proc. pen. (articolo 310 c.p.p., comma 2), ivi compresa quella della possibile dichiarazione di inammissibilita’ “anche senza formalita’”, ai sensi dell’articolo 127 c.p.p., comma 9.
Il procedimento relativo all’applicazione di misure cautelari a carico degli enti collettivi si fonda, a sua volta, sulla previsione di un contraddittorio “anticipato” delle parti, poiche’ il citato Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 47, comma 2, dispone che “se la richiesta di applicazione della misura cautelare e’ presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell’udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all’ente e ai difensori. L’ente e i difensori sono altresi’ avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda”.
L’adozione della misura, dunque, non e’ rimessa ad una decisione de plano, pronunciata dal giudice inaudita altera parte, ma si fonda sulla valorizzazione del contributo dialettico offerto dalle parti quale strumento piu’ efficace per porre il giudice nella condizione di adottare una misura interdittiva, che puo’ avere conseguenze particolarmente invasive sulla vita e sulle modalita’ di funzionamento della persona giuridica.
Si richiede, in tal modo, un vaglio giurisdizionale penetrante sulle ragioni dell’intervento cautelare a carico dell’ente, la cui oggettiva praticabilita’ puo’ richiedere un’approfondita analisi in ordine ad una serie di profili rilevanti, che investono, ad es., l’analisi dell’assetto organizzativo, la valutazione dell’adeguatezza del programma di attivita’ riparatorie, ovvero la verifica della necessita’ di consentire la prosecuzione dell’attivita’ dell’ente e disporre, in caso di accoglimento della richiesta, il commissariamento ai sensi dell’articolo 45, comma 3, del citato D.Lgs..
Entro tale disegno normativo trova la sua razionale collocazione l’istanza che la societa’ puo’ avanzare, per l’ipotesi in cui l’interdizione sia disposta, ai sensi dell’articolo 49 Decreto Legislativo cit. – di sospensione della misura cautelare per porre in essere le attivita’ riparatorie cui viene condizionata l’esclusione delle sanzioni interdittive a norma dell’articolo 17 Decreto Legislativo cit..
Se il giudice, infatti, ritiene di accogliere la richiesta dell’ente, determina una somma di denaro a titolo di cauzione e dispone la sospensione della misura, indicando il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui all’articolo 17. La finalita’ dell’istituto e’ quella di incentivare il ravvedimento post factum dell’ente secondo una logica premiale che mira a privilegiare la compensazione dell’offesa rispetto alla mera punizione dell’illecito: se la societa’ adempie tempestivamente ed in modo corretto, il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell’ipoteca, mentre in caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attivita’ nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata, o per la quale e’ stata data garanzia, viene devoluta alla cassa delle ammende (articolo 49, comma 3).
Se si realizzano le condizioni previste dall’articolo 17 interviene la fattispecie estintiva della misura, sicche’ il giudice ne dispone la revoca insieme alla restituzione della cauzione ovvero la cancellazione dell’ipoteca, mentre la fideiussione prestata si estingue.
Nel momento in cui il giudice prende cognizione della vicenda per valutare la condotta dell’ente alla luce dei parametri dettati dall’articolo 49, puo’ disporre la revoca della misura cautelare anche a prescindere dalla valutazione positiva di idoneita’ e tempestivita’ delle attivita’ riparatorie, ogni qual volta ritenga siano venute meno, anche alla luce di fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilita’ della cautela.
L’articolo 50, comma 1, Decreto Legislativo cit. consente, infatti, un’immediata decisione liberatoria, anche d’ufficio, nelle ipotesi in cui il quadro indiziario della responsabilita’ sia del tutto mancante, anche per fatti sopravvenuti, ovvero quando non risulti piu’ attuale l’originaria individuazione delle esigenze cautelari, o, ancora, al verificarsi delle condizioni stabilite dall’articolo 17.
L’articolo 49, comma 4, Decreto Legislativo cit., ripropone, a sua volta, all’interno del procedimento incidentale finalizzato alla sospensione della misura cautelare su richiesta dell’ente, la medesima regola fissata dalla norma generale dell’articolo 50, comma 1, secondo cui s’impone la revoca della misura allorche’ intervengano gli adempimenti di cui al citato articolo 17, ossia il risarcimento del danno, la messa a disposizione del profitto, l’adozione e l’efficace attuazione dei cd. compliance programs.
La revoca, pertanto, puo’ costituire il risultato di una valutazione ex ante, nel senso che il giudice ritenga insussistenti ab origine i presupposti legittimanti il provvedimento cautelare, ovvero ex post, nel caso in cui questi ultimi, ancorche’ sussistenti al momento della disposizione della cautela, siano successivamente venuti meno: interpretazione, questa, esplicitamente desumibile dal disposto normativo, ove si specifica che la mancanza delle condizioni applicative possa derivare anche da fatti sopravvenuti. In tal senso, ad es., assumono rilievo una eventuale evoluzione del quadro probatorio in senso favorevole all’indagato, oppure un miglioramento dello stato organizzativo aziendale, suscettibile di escludere la permanenza del periculum.
Quest’ultimo profilo risulta solo in parte assorbito dalla seconda condizione legittimante un provvedimento di revoca, ovvero dall’adempimento delle condotte di cui all’articolo 17 cit.: nonostante lo stretto collegamento con l’articolo 49, infatti, la revoca disciplinata nell’articolo 50, comma 1, rappresenta un istituto a se’, operante anche in conseguenza dell’adempimento delle condotte riparatorie prescritte dall’articolo 17, avuto riguardo al fatto che le stesse possono maturare durante tutto il periodo di applicazione della misura, anche a prescindere dalla richiesta di sospensione formulata ai sensi dell’articolo 49, comma 1.
7. Si pone, dunque, la questione del rapporto – di concorrenza o di alternativita’ – fra le ipotesi di revoca delle misure cautelari applicate agli enti collettivi cui fa riferimento l’articolo 50: da un lato, la revoca per mancanza, anche sopravvenuta, delle condizioni di applicabilita’ di cui all’articolo 45, dall’altro lato la revoca disposta in presenza delle condizioni disciplinate dal combinato disposto degli articoli 17 e 49 Decreto Legislativo cit. (sospensione delle misure cautelari su richiesta dell’ente di realizzare gli adempimenti di tipo riparatorio cui puo’ essere condizionata l’esclusione delle sanzioni interdittive a norma dell’articolo 17, con la successiva revoca della misura cautelare, in presenza dell’accertata verificazione della condizione sospensiva).
7.1. Non pertinente, in primo luogo, deve ritenersi il richiamo dal ricorrente operato ad un precedente giurisprudenziale di questa Corte (Sez. 6, n. 32627 del 23/06/2006, La Fiorita, Rv. 235638), che ha ravvisato l’interesse dell’ente ad impugnare l’ordinanza con la quale era stata applicata nei suoi confronti la misura cautelare interdittiva di cui all’articolo 45 Decreto Legislativo cit., ancorche’ la stessa fosse stata revocata nelle more del procedimento di impugnazione.
Con tale pronuncia, infatti, questa Corte ha affermato che non e’ consentito al giudice, nel revocare la misura cautelare interdittiva, imporre all’ente l’adozione coattiva di modelli organizzativi.
Dall’annullamento dell’ordinanza, invero, poteva derivare, quale sua diretta conseguenza, l’immediata inefficacia degli adempimenti coattivamente imposti con il provvedimento di revoca.
Nella specifica evenienza ivi esaminata, infatti, il giudice non si era limitato a revocare la misura cautelare interdittiva, ma aveva “ordinato” alla societa’ di adottare i modelli organizzativi predisposti dal commissario giudiziario e di risarcire il danno arrecato alle pubbliche amministrazioni appaltanti, con la restituzione del profitto illecito, dando incarico al commissario di accertare l’avvenuta ed effettiva adozione dei modelli organizzativi.
Nel caso ora menzionato, dunque, il giudice cautelare aveva sostanzialmente imposto l’adozione di un modello organizzativo alla societa’, secondo una procedura che, come evidenziato dalla Corte, non trova appiglio nella normativa in materia di responsabilita’ degli enti collettivi, ove non si prevede alcuna forma di imposizione coattiva dei modelli organizzativi, la cui adozione, invece, e’ sempre spontanea, in quanto e’ proprio la scelta di dotarsi di uno strumento organizzativo in grado di eliminare o ridurre il rischio di commissione di illeciti da parte della societa’ a determinare, nella fase cautelare, la sospensione o la non applicazione delle misure interdittive (ex articolo 49 Decreto Legislativo cit.).
Da tale precedente, pertanto, non puo’ logicamente inferirsi la conseguenza che il ricorrente prospetta riguardo alla permanenza dell’interesse all’impugnazione qualora la misura cautelare interdittiva sia stata revocata nelle more del relativo procedimento, cosi’ imponendosi la forma del contraddittorio camerale partecipato, ostativa all’operativita’ della disposizione di cui all’articolo 127, comma 9, cit.
7.2. Dal tenore letterale dell’articolo 50 sembra evincersi, di contro, che il legislatore ha inteso porre in alternativa, quali fattori di revoca della misura cautelare applicata, l’effettuazione degli adempimenti in questione e la mancanza sopravvenuta delle condizioni indicate dal precedente articolo 45, tra le quali e’ compreso anche il rischio di recidiva.
Muovendo da tale opzione ermeneutica (v., in motivazione, Sez. 6, n. 18635 del 18/11/2014, dep. 2015, Vescovi, Rv. 269496) questa Corte ha conseguentemente affermato il principio secondo cui la revoca della misura interdittiva puo’ essere disposta, nel caso di sospensione della misura cautelare concessa ai sensi dell’articolo 49 Decreto Legislativo cit., anche qualora il rischio di recidiva cessi per fattori sopravvenuti e diversi dall’attuazione delle misure riparatorie volte all’eliminazione delle carenze organizzative.
L’alternativita’ delle ipotesi di revoca previste dall’articolo 50 potrebbe indurre a ritenere, unitamente al rilievo dell’effetto immediato della vicenda estintiva della cautela, che il provvedimento debba adottarsi de plano, risultando difficile configurare, prima facie, un contraddittorio orale anticipato alla stregua di quanto previsto dall’articolo 47 in sede di applicazione della misura.
E’ pur vero, tuttavia, che il vaglio delibativo in ordine alla ricorrenza delle condizioni previste dall’articolo 17 potrebbe esigere una puntuale verifica circa l’effettivo adempimento delle condotte riparatorie da parte dell’ente e che il giudice, attraverso il richiamo alla possibilita’ prevista nell’ordinamento processuale dall’articolo 299 c.p.p., comma 4-ter, – ove tale norma sia ritenuta compatibile con la disciplina degli enti collettivi ai sensi dell’articolo 34 Decreto Legislativo cit. – potrebbe disporre tutti gli accertamenti necessari al fine di valutare il rispetto delle condizioni sottostanti alla realizzazione delle condotte di cui all’articolo 17.
7.3. Sotto altro, ma connesso profilo, deve rilevarsi, infatti, che il procedimento di applicazione delle misure cautelari a carico degli enti collettivi mostra connotati tipicamente “dialogici” e si fonda sulla esigenza di un contraddittorio anticipato rispetto all’adozione della cautela, senza alcuna manifestazione di rinuncia preventiva dell’ente alla contestazione dei presupposti di legittimita’ della misura nel caso in cui venga avanzata la richiesta di realizzazione degli adempimenti riparatori al cui perfezionamento la legge condiziona l’esclusione delle sanzioni interdittive.
In tal senso, dunque, potrebbe ritenersi la permanenza dell’interesse ad impugnare, al fine di ottenere una decisione sulla legittimita’ della misura interdittiva anche in presenza della sua intervenuta revoca, allorche’ ad una eventuale pronuncia in sede di gravame possa ricollegarsi, come si e’ gia’ osservato, una situazione di vantaggio, ovvero una concreta ed attuale incidenza sulla posizione complessiva del ricorrente, con effetti significativi, ad es., sul mantenimento o meno di cauzioni provvisorie prestate a mezzo di fideiussioni per la partecipazione a gare d’appalto, sulla eventuale restituzione di cospicue somme di denaro gia’ versate per ottenere la sospensione della misura interdittiva, ovvero per dimostrare l’insussistenza del profitto, o, infine, sulla rimozione di tutte le possibili conseguenze dannose derivanti per la societa’ dall’applicazione della cautela.
Il sopravvenire della fattispecie estintiva della misura cautelare potrebbe richiedere inoltre, quale causa non originaria di inammissibilita’ del ricorso, lo svolgimento di una puntuale opera di verifica in ordine alla realizzazione delle condizioni previste dalla connessa disposizione di cui all’articolo 17, si’ da imporre un approfondito accertamento sulla persistenza o meno dell’interesse ad impugnare, che solo un contraddittorio camerale in forma partecipata consentirebbe di realizzare nel pieno rispetto dei diritti e delle garanzie della difesa.
8. Sulla base delle su esposte considerazioni s’impone, dunque, in ragione del contrasto giurisprudenziale formatosi riguardo alle forme procedimentali prodromiche alla declaratoria di inammissibilita’ dell’impugnazione, la rimessione degli atti alle Sezioni Unite di questa Corte ai sensi dell’articolo 618 cod. proc. pen., in relazione al seguente quesito: “se l’appello avverso un’ordinanza applicativa di una misura cautelare – nella specie, una misura interdittiva disposta a carico di una societa’ – possa essere dichiarato inammissibile “anche senza formalita’”, ex articolo 127 c.p.p., comma 9, dal tribunale che ritenga la sopravvenuta mancanza di interesse a seguito della revoca della misura stessa”.
P.Q.M.
Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.
Leave a Reply