L’avviso pubblico per il reclutamento di medici da parte dell’Inps costituisce procedura concorsuale sottoposta alla giurisdizione amministrativa anche se l’assunzione avviene in forma ‘parasubordinata’.

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Ordinanza 4 giugno 2018, n. 14233.

La massima estrapolata:

L’avviso pubblico per il reclutamento di medici da parte dell’Inps costituisce procedura concorsuale sottoposta alla giurisdizione amministrativa anche se l’assunzione avviene in forma ‘parasubordinata’.

Ordinanza 4 giugno 2018, n. 14233

Data udienza 27 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Primo Presidente f.f.

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di Sez.

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. LOMBARDO Luigi – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 8961-2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo STUDIO (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);
– controricorrente –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 8961/2017 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di ROMA.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2018 dal Consigliere ENRICA D’ANTONIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale RITA SANLORENZO, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, respinga il regolamento di giurisdizione proposto, e dichiari la giurisdizione del Tribunale Amministrativo, con le conseguenze di legge.
CONSIDERATO IN FATTO
1.I ricorrenti, medici fiscali inseriti nelle liste speciali di cui al Decreto Legge n. 101 del 2013, articolo 4, comma 10 bis conv. in L. n. 125 del 2013, (liste ad esaurimento) propongono regolamento preventivo di giurisdizione, nella controversia da essi instaurata nei confronti dell’Inps a seguito dell’ordinanza del Tribunale di Roma che, adito con ricorso ex articolo 700 c.p.c., aveva affermato la giurisdizione del giudice amministrativo in accoglimento dell’eccezione formulata dall’Istituto previdenziale.
Essi denunciano l’illegittimita’ della clausola dell’avviso pubblico dell’Inps dell’16/11/2015 – avviso con cui l’Istituto aveva autorizzato “una procedura selettiva pubblica per reperire 900 medici ai quali conferire incarichi professionali a tempo determinato per l’espletamento degli adempimenti medico legali delle UOC/UOS centrali e territoriali – con la quale era stabilito che, al momento della sottoscrizione del contratto, il candidato, pur essendo inserito nelle liste speciali su base provinciale quale medico fiscale, era tenuto ad optare tra l’attivita’ di medico fiscale e quella di medico esterno convenzionato, essendo incompatibile lo svolgimento delle due attivita’.
Premesso che l’emissione di un provvedimento cautelare non escludeva l’ammissibilita’ del regolamento preventivo,i ricorrenti rilevano che avevano proposto ricorso al TAR Lazio contestando l’illegittimita’ della sola clausola di cui sopra e che il Tar,pur non essendosi ancora pronunciato, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in controversia analoga.
2. L’Inps si e’ costituito con controricorso insistendo per l’affermazione della giurisdizione amministrativa.
La Procura Generale ha concluso chiedendo dichiararsi la giurisdizione amministrativa.
RITENUTO IN DIRITTO
3.Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilita’ del regolamento preventivo sollevata dall’Inps secondo cui il regolamento,pur notificato, in sede di merito,si riferiva a questione eccepita e risolta in sede cautelare e per ragioni ad essa attinenti.
La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non e’ preclusa, infatti, dall’emanazione di un provvedimento cautelare in corso di causa neppure qualora risolva una questione di giurisdizione (cfr Cass. SU, n 14041/2014).
L’eccezione dell’Istituto appare, invero, del tutto generica non avendo il contro ricorrente specificato da dove ha tratto il convincimento che la questione di giurisdizione fosse riferita al solo procedimento cautelare ed in che modo precludesse la proposizione del regolamento preventivo.
4. Circa la questione di giurisdizione deve affermarsi, cosi’ come indicato dal Tribunale di Roma, quella del giudice amministrativo.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 63, comma 4, “Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni…”. Nella specie l’avviso pubblico del 16/11/2015, con cui l’Istituto ha autorizzato “una procedura selettiva pubblica” per reperire 900 medici ai quali conferire incarichi professionali a tempo determinato per l’espletamento degli adempimenti medico legali delle UOC/UOS centrali e territoriali, costituisce una procedura concorsuale nell’ambito della quale l’Istituto esercita una discrezionalita’ amministrativa nel definire le condizioni di partecipazione e quelle successive di conclusione del contratto di collaborazione.
Pur non prevedendo prove scritte o orali, in quanto selezione basata su titoli, individua precisi criteri di valutazione dei titoli che impongono una comparazione ed un raffronto fra ciascun candidato, all’esito del quale vengono attribuiti punteggi e formata una graduatoria con i vincitori e’ prevista poi l’immediata costituzione di un rapporto a tempo determinato di collaborazione.
5.La circostanza che la selezione preveda la costituzione di rapporti di lavoro parasubordinato non impedisce l’applicazione della norma citata. Questa Corte (cfr. SU 13531/2016) ha affermato che “il concetto di “assunzione” di dipendenti della P.A., Decreto Legislativo n. 165 del 2001, ex articolo 63, comma 4, va interpretato estensivamente, con equiparazione, per ragioni di ordine sistematico e teleologico, dell’assunzione di lavoratori subordinati e di quella di lavoratori parasubordinati cui vengano attribuiti incarichi volti a realizzare identiche finalita’ sicche’ appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa ad una procedura concorsuale volta al conferimento di incarichi Decreto Legislativo n. 165 cit., ex articolo 7, comma 6, assegnati ad esperti, mediante contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, per far fronte alle medesime esigenze cui ordinariamente sono preordinati i lavoratori subordinati della P.A.”.
6. Va rilevato, poi, che le doglianze dei ricorrenti si appuntano sulla previsione contenuta nell’avviso dell’incompatibilita’ tra le attivita’ di medico fiscale e quella di medico convenzionato esterno. La contestazione dei ricorrenti investe l’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione di imporre una determinata incompatibilita’ che, secondo i ricorrenti, sarebbe contraria a norma di legge . Essi, dunque, fanno valere una posizione giuridica qualificabile come interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo. Deve sottolinearsi, infatti, che allorquando la controversia ha per oggetto il controllo giudiziale sulla legittimita’ della scelta discrezionale operata dell’amministrazione, la situazione giuridica dedotta in giudizio appartiene alla categoria degli interessi legittimi, la cui tutela e’ demandata al giudice cui spetta il controllo del potere amministrativo ai sensi dell’articolo 103 Cost. (cfr Cass SU. 10404/2013, n 26272/2016, n 24878/2017).
7.Per le considerazioni che precedono deve affermarsi la giurisdizione amministrativa. Le spese del presente giudizio vanno compensate avuto riguardo all’atteggiamento delle parti.
P.Q.M.
Dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo davanti al quale rimette le parti; compensa le spese del presente giudizio di legittimita’.

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