La L. n. 604 del 1966, articolo 6 deve essere interpretato nel senso che l’impugnativa di cui al comma 1 e’ soddisfatta con l’esercizio, nel termine di giorni 60, dell’azione L. n. 300 del 1970, ex articolo 28 avverso il licenziamento del dipendente.

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Ordinanza 4 giugno 2018, n. 14212.

La massima estrapolata:

La L. n. 604 del 1966, articolo 6 deve essere interpretato nel senso che l’impugnativa di cui al comma 1 e’ soddisfatta con l’esercizio, nel termine di giorni 60, dell’azione L. n. 300 del 1970, ex articolo 28 avverso il licenziamento del dipendente.

Ordinanza 4 giugno 2018, n. 14212

Data udienza 28 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

Dott. LORITO Matilde – Consigliere

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 1802-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., gia’ (OMISSIS) – (OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2707/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/07/2016 R.G.N. 2915/2015.
FATTO
RILEVATO CHE:
il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza nr. 36 del 2015, dichiarava inammissibile la domanda di impugnativa del licenziamento intimato a (OMISSIS) dalla (OMISSIS) SPA (gia’ (OMISSIS) – (OMISSIS) spa), in accoglimento della preliminare eccezione di decadenza L. n. 604 del 1966, ex articolo 6;
la Corte di Appello di Roma, investita con gravame di (OMISSIS), con sentenza nr. 2707 del 2016 (del 5.5.2016-6.7.2016), rigettava l’appello;
per quanto qui rileva, la Corte distrettuale giudicava tardiva l’impugnativa del recesso, perche’ proposta unicamente con il ricorso introduttivo di primo grado, ben oltre il termine di cui all’articolo 6 della L. n. 604 del 1966 (60 giorni dalla sua comunicazione);
osservava, in particolare, che nessun rilievo aveva avuto, a detti fini, l’azione proposta dal sindacato, in relazione al medesimo atto di recesso, ai sensi della L. n. 300 del 1970, articolo 28 in quanto autonoma e posta a tutela di interessi diversi; ne’ il lavoratore aveva spiegato intervento adesivo nel processo attivato dall’organo collettivo o conferito al sindacato una procura speciale per la tutela anche dell’interesse individuale;
per la cassazione della sentenza, (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidato ai seguenti motivi:
con il primo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e ss. cod. civ. e della L. n. 604 del 1966, articolo 6 nonche’ violazione e falsa applicazione degli articoli 1387, 1388 1389 e ss. cod. civ. nonche’ degli articoli 1398 e 1703 cod. civ. anche con riferimento alla L. n. 300 del 1970, articolo 19 e dell’articolo 39 Cost.; il motivo attinge la decisione della Corte di appello (cfr. in particolare, punti 29 e ss. del ricorso) laddove non avrebbe considerato che l’impugnativa ex articolo 6 puo’ essere promossa, con atto scritto, oltre che dal lavoratore anche da un’organizzazione sindacale, senza che sia necessario il conferimento di una procura ad litem o la ratifica successiva e, conseguentemente, omesso di considerare che la domanda presentata ai sensi della L. n. 300 del 1970, articolo 28 aveva prodotto l’effetto connesso al predetto articolo 6, ovvero quello di contrastare, nel termine di legge, la volonta’ espulsiva del datore di lavoro, restando irrilevante che tale manifestazione di contrasto sarebbe stata espressa dal sindacato piuttosto che direttamente dal lavoratore; in ogni caso, lamenta che la Corte di appello non avrebbe considerato che la volonta’ di avvalersi del sindacato era agevolmente verificabile sulla base di una serie di elementi e comportamenti univoci e concordanti;
con il secondo motivo, deduce la violazione degli articoli 1362 e 1399 cod. civ. in relazione alla L. n. 604 del 1966, articolo 6 e della L. n. 300 del 1970, articolo 28. Censura la statuizione per non aver ritenuto comunque ratificato l’operato della sigla sindacale, giacche’ il lavoratore aderiva all’invito formale di ricostituzione del rapporto, a seguito di lettera dell’1.3.2010 di (OMISSIS);
con il terzo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 12 disp. gen., in relazione alla L. n. 604 del 1966, articolo 6. Critica la decisione per non aver considerato adeguatamente il ruolo del ricorrente all’interno dell’ (OMISSIS) (quale massimo dirigente ed esponente di spicco);
con il quarto motivo, deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 115 cod. proc. civ., dell’articolo 111 Cost., in relazione agli articoli 2697, 2712 e 2730 cod. civ. ed alla L. n. 604 del 1966, articolo 5; e’ dedotto l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti; e’ censurata la statuizione di assorbimento di ogni altra questione attinente al merito della condotta contestata;
con il quinto motivo, deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 115 cod. proc. civ., dell’articolo 111 Cost., comma 6, in relazione all’articolo 2119 cod. civ. nonche’ in relazione agli articoli 3, 15, 17, 18 e 21 Cost., alla L. n. 300 del 1970, articoli 4, 8, 15 e 38, al Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articoli 113, 144 e 171, all’articolo 616 cod. pen. nonche’ omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti; la critica investe l’omissione, da parte della sentenza impugnata, di ogni indagine relativa alla giusta causa di recesso e di ogni accertamento circa l’insussistenza degli addebiti contestati e la manifesta violazione di una serie di garanzie costituzionali;
con il sesto motivo, denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 115 cod. proc. civ., dell’articolo 111 Cost., comma 6, in relazione agli articoli 1418 e 1345 cod. civ. per omesso esame della natura illecita, ritorsiva, fraudolenta ed ingiuriosa del licenziamento nonche’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti;
con il settimo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 115 cod. proc. civ., articolo 111 Cost. in relazione alla L. n. 300 del 1970, articolo 7 per omessa pronuncia sulla mancata preventiva affissione del codice disciplinare nonche’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti.
DIRITTO
CONSIDERATO CHE:
il primo motivo e’ fondato;
la L. n. 604 del 1966, articolo 6 stabilisce che “il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale idoneo a rendere nota la volonta’ del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento scritto”;
questa Corte ha gia’ osservato che l’espressa previsione che il diritto di impugnativa, anche extragiudiziale, possa essere esercitato “anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale” non ha altro significato che quello di conferire alle associazioni sindacali (qualunque, e non solo quella cui il lavoratore abbia in precedenza aderito) il potere di rappresentare ex lege il lavoratore, quanto al regime di impugnativa dei licenziamenti, equiparando l’impugnazione effettuata dall’organizzazione sindacale, indipendentemente da un mandato o una ratifica successiva, a quella compiuta direttamente dall’interessato (cfr. Cass. nr. 26514 del 2013);
in particolare, e’ stato osservato che “diversamente interpretando, la norma quando aggiunge “anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale” non avrebbe alcun significato pratico in quanto l’impugnazione del sindacalista sarebbe disciplinata come una normale impugnazione da parte di un rappresentante del lavoratore necessitando entrambe di una procura specifica. La ratio della disposizione e’, invece, chiaramente quella di attribuire al sindacato direttamente (senza procura ex ante e senza necessita’ di ratifica del lavoratore) il potere di impugnazione del recesso sulla base della presunzione che l’associazione sindacale, in quanto a conoscenza della situazione aziendale, sia in grado di valutare al meglio gli interessi del lavoratore, almeno impedendo che si verifichi il termine decadenziale e si possa, poi, valutare con l’interessato l’opportunita’ di una prosecuzione dell’impugnazione in sede giudiziaria” (Cass. nr. 26514 cit.);
in questa sede, occorre, pero’, valutare l’ipotesi in cui l’organizzazione sindacale ha proposto, in relazione al licenziamento del dipendente, per la rimozione degli effetti ad esso connessi (e quindi con richiesta di ripristino del rapporto di lavoro che si assume invalidamente risolto) azione ai sensi della L. n. 300 del 1970, articolo 28 nel termine di giorni sessanta dal recesso, e stabilire se una tale iniziativa possa spiegare anche l’effetto impeditivo della decadenza, L. n. 604 del 1966, ex articolo 6 salva, poi, la necessita’ per il lavoratore di proseguire, in via autonoma, l’azione individuale nelle forme di legge;
in continuita’ ai principi affermati da questa Corte con la pronuncia nr. 26514 cit., alla questione va data risposta affermativa;
la decadenza stabilita dalla L. n. 604 del 1966, articolo 6, comma 1 posta a presidio della esigenza di certezza dei rapporti giuridici, risponde alla necessita’ che la volonta’ di contrastare l’atto datoriale, avente effetti di risoluzione del rapporto di lavoro, sia resa manifesta, in un termine ragionevole e perentorio (con esclusione dunque della rilevanza di qualsiasi causa impeditiva (articolo 2966 c.c.), in funzione di una tutela che contempera i contrapposti interessi del soggetto attivo e passivo del rapporto medesimo;
l’azione di repressione della condotta antisindacale, attivata tempestivamente, ovvero nel termine di cui all’articolo 6 cit., in relazione ad un recesso individuale, provoca, sul piano degli effetti, sicuramente quello di contrastare il compimento dell’atto datoriale di risoluzione del rapporto individuale; realizza, di conseguenza, oggettivamente la finalita’ propria della disposizione;
l’equiparazione del sindacato al lavoratore, ai fini dell’impugnazione del recesso, e’ stabilita, ai sensi della L. n. 604 del 1966, articolo 6 con formula di tale ampiezza (“anche attraverso l’iniziativa del sindacato”) da dover ricomprendere l’ipotesi tipica di iniziativa sindacale quale e’ quella esercitata attraverso lo strumento giudiziale dell’articolo 28 cit.;
resta, in tal modo, aperta la possibilita’, per il lavoratore, di valutare la prosecuzione o meno dell’azione giudiziale, senza, peraltro, un pregiudizio eccessivo della parte datoriale, in ragione del sistema delineato dalla L. n. 604 del 1966, articolo 6, comma 2, (come modificato dalla L. n. 183 del 2010, articolo 32, e poi dalla L. n. 92 del 2012, articolo 1, commi 38 e 39), che prevede l’inefficacia dell’impugnazione (di cui al comma 1) se non seguita dal deposito del ricorso giudiziale (o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato) nel termine (parimenti di decadenza, cfr. Cass. nr. 13598 del 2016) di giorni 180.
tale conclusione e’, infine, imposta, in linea con quanto gia’ evidenziato nella pronuncia nr. 26514 del 2013, dalla necessita’ di privilegiare, tra le possibili interpretazioni della norma in esame, quella che maggiormente agevoli la tutela giurisdizionale nei confronti del licenziamento, in senso ampio, ingiustificato;
deve essere osservato che il diritto alla tutela contro il licenziamento ingiustificato costituisce oggi un diritto sociale fondamentale cosi’ come riconosciuto anche dall’articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, certamente non direttamente applicabile alla fattispecie ex articolo 51 della stessa Carta (non investendo la presente controversia una questione di diritto dell’Unione), ma che puo’ certamente operare come fonte di “libera interpretazione” anche del dato normativo nazionale, stante il suo “carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti Europei” (Corte cost. nr. 135 del 2002) e, quindi, in linea generale, operanti anche nei sistemi nazionali (sull’articolo 30 della Carta cfr. Cass. nr. 15519 del 2012; sul rilievo della Carta come fonte interpretativa cfr., in motivazione, Cass. nr. 7 del 2011, sul richiamo alla Carta anche in casi non qualificabili come di “diritto comunitario” cfr. Corte cost. nr. 93 del 2010, nr. 81 del 2011, nr. 31 del 2012);
si impone, quindi la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimita’, alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, nel procedere a nuovo esame della fattispecie si atterra’ al seguente principio di diritto: “la L. n. 604 del 1966, articolo 6 deve essere interpretato nel senso che l’impugnativa di cui al comma 1 e’ soddisfatta con l’esercizio, nel termine di giorni 60, dell’azione L. n. 300 del 1970, ex articolo 28 avverso il licenziamento del dipendente”;
restano assorbiti gli ulteriori motivi in quanto inerenti alla individuazione, in concreto, di una volonta’ adesiva del ricorrente all’azione del sindacato ed al merito del licenziamento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *