In tema di sanzioni tributarie, la violazione ha carattere meramente formale – e, pertanto, non è punibile ai sensi dell’art. 10 della l. n. 212 del 2000 – ove non comporti un pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo

Corte di Cassazione, sezione sesta tributaria, Ordinanza 4 giugno 2018, n. 14158.

La massima estrapolata:

In tema di sanzioni tributarie, la violazione ha carattere meramente formale – e, pertanto, non è punibile ai sensi dell’art. 10 della l. n. 212 del 2000 – ove non comporti un pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo ed, al contempo, non incida sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo.

Ordinanza 4 giugno 2018, n. 14158

Data udienza 8 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7065/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS) s.p.a., in liquidazione, in persona del legale rappresentante, (OMISSIS), rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. (OMISSIS), presso il cui studio legale sito in (OMISSIS) e’ elettivamente domiciliato;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale e’ domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1247/02/2016 della Commissione tributaria regionale del VENETO, depositata il 22/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/05/2018 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.
RILEVATO IN FATTO
– che in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per avere la societa’ contribuente redatto la dichiarazione IVA con dati inesatti, nonche’ erroneamente compilato sette elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat), la predetta societa’ ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la CTR veneta respingeva l’appello dalla medesima proposto avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, ritenendo nella specie inapplicabile la L. n. 212 del 2000, articolo 10, in quanto le violazioni contestate non potevano considerarsi meramente formali e, come tali, inidonee a causare danno o pericolo all’erario, ed inoltre i documenti prodotti in copie fotostatiche scarsamente leggibili, prive di data certa e con sottoscrizioni “di difficile riconducibilita’ al soggetto opponente”;
– che avverso tale statuizione la societa’ contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui replica l’intimata;
– che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato articolo 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
– che il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che con il primo motivo di ricorso la societa’ ricorrente, deducendo la violazione e falsa dell’articolo 2719 c.c. in relazione all’articolo 214 c.p.c., censura la sentenza impugnata la’ dove ha ritenuto non adempiuto l’onere probatorio gravante sulla predetta societa’ ai fini dell’ottenimento del beneficio della non imponibilita’ delle operazioni intracomunitarie, mediante la produzione di copie fotostatiche dei documenti fiscali;
– che il motivo e’ inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha escluso l’utilizzabilita’ ai predetti fini dei documenti prodotti dalla societa’ contribuente non perche’ in fotocopia, ma perche’ “scarsamente leggibili, prive di data certa e riportanti firme di difficile riconducibilita’ al soggetto opponente;
– che con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, articolo 10, sostenendo che con “l’indicazione dell’utilizzo del metodo mensile per la determinazione del Plafond IVA pur avendo adottato il metodo solare” (contestato a pag. 4 dell’atto impugnato, come trascritto nel ricorso) non era stato messo in pericolo alcun interesse del Fisco (cosi’ a pag. 7 del ricorso);
– che il motivo e’ manifestamente infondato;
– che alla societa’ contribuente e’ stata contestata la violazione del Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 8, che sanziona con pena amministrativa pecuniaria l’omissione o l’inesatta e incompleta indicazione nella dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto dei dati rilevanti per la determinazione del tributo o di ogni altro elemento prescritto “per il compimento dei controlli; orbene, perche’ quella contestata al contribuente costituisca violazione meramente formale, non punibile ex articolo 10 dello Statuto del contribuente, occorre, secondo l’insegnamento di questa Corte dal quale non v’e’ ragione di discostarsi, la contemporanea sussistenza di un duplice presupposto, ovvero che la violazione accertata “non comporti un pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, non incida sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo (Cass. n. 27211 del 2014; v. anche Cass. n. 5897 del 2013 e n. 23352 del 2017); orbene, seppure l’indicazione nella dichiarazione dell’utilizzo del metodo mensile per la determinazione del plafond IVA, in vece di quello concretamente adottato (ovvero il metodo solare), non abbia arrecato danno erariale – che non risulta essere stato contestato e neppure dedotto dall’amministrazione finanziaria -, tale errata indicazione era senz’altro idonea ad arrecare pregiudizio alle azioni di controllo, incidendo sulla verifica da parte dell’amministrazione finanziaria della sussistenza e dell’entita’ di quel plafond, che ovviamente dipende dal metodo (plafond fisso/annuale o mobile/mensile) utilizzato dalla societa’ contribuente;
– che, in estrema sintesi, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 510,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
Motivazione Semplificata.

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