Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 31 maggio 2018, n. 14007.
La massima estrapolata:
Nel rispetto dell’interesse preminente del minore, il sindaco non può rifiutare di trascrivere nei registri degli atti di nascita la stepchild adoption, concessa all’estero a una coppia omosessuale, regolarmente sposata in base alla legge del paese di origine.
Ordinanza 31 maggio 2018, n. 14007
Data udienza 13 aprile 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere
Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14790/2016 proposto da:
Sindaco del Comune di (OMISSIS), Sindaco del Comune di (OMISSIS), entrambi in qualita’ di Ufficiale di Governo, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), entrambe in proprio e nella qualita’ di rappresentanti dei figli minori (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli;
– intimato –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2018 dal cons. IOFRIDA GIULIA;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha chiesto la trattazione in pubblica udienza.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Napoli, con ordinanza n. 688/2016, pronunciata, ex articolo 702 bis c.p.c. (Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 30), in giudizio promosso da (OMISSIS), cittadina francese ed italiana, e (OMISSIS), cittadina francese, in proprio e quali rappresentanti dei figli minori (OMISSIS) e (OMISSIS), tutti residenti in (OMISSIS), al fine di sentire riconoscere le adozioni piene di diritto francese (“adoption pleniere”), pronunciate con due sentenze emesse, in data 12/05/2014, dal Tribunal de Grande Istance de Lille, un’adozione, da parte di (OMISSIS), della minore (OMISSIS), “allo stato civile francese”, nata nel (OMISSIS), altra adozione, da parte di (OMISSIS), del minore (OMISSIS), “allo stato civile francese”, nato nel (OMISSIS), e per gli effetti ordinare all’Ufficiale di Stato civile del Comune di (OMISSIS) la trascrizione delle suddette sentenze e le annotazioni susseguenti (in particolare, la rettifica dei cognomi dei minori), – nel contraddittorio con i Sindaci dei Comuni di (OMISSIS) e di (OMISSIS), in qualita’ di Ufficiali dello Stato Civile, in accoglimento del ricorso L. n. 218 del 1995, ex articolo 67, ha riconosciuto l’efficacia nell’ordinamento giuridico italiano delle suddette sentenze del giudice francese, ordinando agli Ufficiali di Stato Civile dei due Comuni di procedere alle debite trascrizioni nei registri degli atti di nascita.
Le signore (OMISSIS) e (OMISSIS), entrambe di cittadinanza francese, la prima anche italiana iure sanguinis, – unite da una relazione amorosa stabile e continua sin dagli anni ÃÆ’¢â‚¬ÃâEuro¹Ã…”80, sfociata nella stipula, nel 2000, presso il Consolato francese a Napoli, di un “patto civile di solidarieta’”, previsto dalla legislazione francese, e, nel 2013, nel matrimonio contratto in Francia, in virtu’ della legge francese n. 404/2013 (matrimonio trascritto nei registri dello stato civile, a seguito di provvedimento della Corte d’appello di Napoli, impugnato con ricorso per cassazione dall’amministrazione), – e residenti dagli anni ÃÆ’¢â‚¬ÃâEuro¹Ã…”90 anche in Italia (avendo comunque mantenuto una residenza in Francia), svolgendo la professione di insegnanti di lingua francese presso l’universita’ di Salerno, hanno partorito, rispettivamente, attraverso pratiche di inseminazione artificiale realizzate in (OMISSIS) ed in (OMISSIS), la (OMISSIS), la figlia (OMISSIS), nata ad (OMISSIS), e, la (OMISSIS), il figlio (OMISSIS), nato ad (OMISSIS), ed i suddetti due figli minori sono stati adottati da parte delle due donne coniugate (ciascuna ha adottato il figlio biologico dell’altra), con adozione piena di diritto francese, per effetto di sentenze del giudice civile di Lille (FR), divenute definitive e dichiarate esecutive.
Le richieste, inoltrate all’Ufficiale di Stato civile del Comune di (OMISSIS), di trascrizione, non sono state accolte, in quanto il matrimonio dei genitori, evento indicato come relativo alla filiazione, e’ stato ritenuto improduttivo di effetti in Italia ed il provvedimento di rifiuto e’ stato confermato dal Tribunale di Avellino, con rigetto della correlata opposizione; anche la richiesta della (OMISSIS), al Comune di (OMISSIS), di ottenere l’aggiunta, al nominativo della figlia (OMISSIS), del cognome della madre adottiva (OMISSIS), non e’ stata accolta.
La Corte d’appello – ritenute sussistenti la propria giurisdizione, in luogo di quella del giudice amministrativo, e la propria competenza, in luogo di quella del giudice minorile, prevista dalla L. n. 218 del 1995, articolo 41, comma 2, inteso a salvaguardare la specialita’ dell’adozione internazionale di cui alla richiamata L. n. 476 del 1998, (laddove, nella specie, si trattava di riconoscimento, L. n. 218 del 1995, ex articoli 64 e 65, dell’efficacia in Italia di un’adozione nazionale francese, avvenuta “al di fuori dagli schemi (ed all’epoca ignote) dell’adozione internazionale”, da parte di due donne coniugate per lo Stato francese dei rispettivi figli biologici), nonche’ la legittimazione passiva degli Ufficiali di stato civile, che avevano “contestato” le sentenze straniere nella sede amministrativa, – hanno affermato che le suddette adozioni, pronunciate in Stato Europeo, implicanti l’acquisto, da parte dei minori, “dello status di figli legittimi…delle due madri, coniugate validamente secondo la legislazione dello stato di cittadinanza”, non sono contrarie all’ordine pubblico, inteso come ordine pubblico internazionale e quindi “come complesso di principi fondamentali caratterizzanti l’ordinamento interno in un determinato periodo storico o fondati s esigenze di garanzia, comuni ai divi si ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo”, considerato che il riconoscimento di tutti i diritti e doveri scaturenti dal rapporto di adozione corrisponde, secondo l’apprezzamento gia’ operato dal giudice francese, “all’interesse superiore del minore al mantenimento della vita familiare costruita con ambedue le figure genitoriali ed al mantenimento delle positive relazioni affettive ed educative che con loro si sono consolidate”.
Avverso la predetta ordinanza, i Sindaci dei Comuni di (OMISSIS) e di (OMISSIS), quali Ufficiali del Governo, propongono ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e quali rappresentanti dei figli minori (OMISSIS) e (OMISSIS) (che resistono con controricorso) e del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli (che non ha svolto attivita’ difensiva).
Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo la trattazione del ricorso in pubblica udienza. Le controricorrenti hanno anche depositato memoria, mentre la memora depositata dai ricorrenti risulta tardiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti lamentano: 1) con il primo motivo, la violazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 2, delle norme sulla competenza, ribadendo eccezione, gia’ sollevata e respinta dalla Corte d’appello e deducendo che, vertendosi in fattispecie, sostanzialmente, di opposizione al rifiuto opposto dall’ufficiale di stato civile alla trascrizione delle sentenze emesse dal giudice francese, ricorre la competenza del Tribunale del circondario in cui si trova l’ufficio di stato civile presso il quale e’ registrato l’atto o presso il quale si chiede di eseguire l’adempimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, articolo 95; 2) con il secondo motivo, la violazione, e articolo 360 c.p.c., n. 2, delle norme sulla competenza ai sensi della L. n. 184 del 1983, articolo 35, comma 5, dovendo ritenersi competente, sulla base anche della deroga dettata dalla L. n. 218 del 1995, articolo 41, comma 2, il Tribunale per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti all’adozione hanno la residenza nel momento dell’ingresso del minore in Italia; 3) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 218 del 1995, articolo 41, comma 2, e L. n. 184 del 1983, articolo 6, e articolo 35, comma 3, avendo la Corte d’appello riconosciuto l’efficacia in Italia del provvedimento straniero di adozione malgrado lo stesso fosse contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori e specificamente al principio secondo cui l’adozione e’ permessa soltanto ai coniugi “uniti in matrimonio”, matrimonio che nell’ordinamento italiano e’ consentito solo a persone di sesso diverso, cosicche’ nella specie difetta un presupposto per l’adozione “legittimante”, il matrimonio, essendo improduttivo di effetti in Italia il matrimonio celebrato all’estero da due persone dello stesso sesso, avendo anche il legislatore nazionale, nel recente intervento normativo di cui alla L. n. 76 del 2016, escluso la possibilita’, per la coppia formata da persone dello stesso sesso, di addivenire ad una “stepchild adoption”; 4) con il quarto motivo, la violazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, in ordine alla mancata compensazione delle spese processuali, a fronte dell’assoluta novita’ e complessita’ della questione trattata.
2. I ricorrenti hanno premesso che pende altro giudizio dinanzi a questa Corte, n. 25693/2015 RG, avente ad oggetto la legittimita’ della trascrizione in Italia del matrimonio delle attuali controricorrenti, celebrato in Francia, avendo il Sindaco del Comune di (OMISSIS) impugnato il decreto della Corte d’appello di Napoli, n. 1156/2015, con il quale era stato accolto il reclamo delle sig.re (OMISSIS) ed (OMISSIS) avverso decreto del Tribunale di Avellino, ordinandosi la trascrizione dell’atto di matrimonio nei registri dello stato civile di quel Comune.
La Corte d’appello di Napoli, nell’ambito di un procedimento di rettificazione di atti di stato civile, promosso ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, articolo 95, a fronte del rifiuto alla trascrizione opposto dal Sindaco del Comune, quale Ufficiale dello stato civile, e premesso che oggetto del giudizio era la trascrizione dell’atto di matrimonio, contratto in Francia (ove e’ ammessa l’unione come coniugi di persone dello stesso sesso) da due cittadine francesi (di cui una anche cittadina italiana iure sanguinis), in Italia, Paese dove la coppia coniugata si e’ trasferita (ed ove ancora non era stata emanata la L. n. 76 del 2016, disciplinante le unioni civili di persone dello stesso sesso), ha ritenuto trascrivibile in Italia il matrimonio di cittadini stranieri e dell’Unione, a prescindere dal loro orientamento sessuale e/o appartenenza di genere, non ostandovi alcun limite di ordine pubblico (nazionale o internazionale) opponibile dall’amministrazione dello Stato di residenza.
Ora, va rilevato che detto procedimento risulta definito con sentenza di questa Corte n. 2487/2017, pubblicata il 31/1/2017, con la quale e’ stato dichiarato improcedibiÃÆ’Æ‘ÃâEurošÃ‚¬e il ricorso principale del Sindaco, stante il mancato deposito della copia notificata del provvedimento impugnato, e, di conseguenza, inefficace anche il ricorso incidentale, proposto tardivamente dalle controricorrenti (OMISSIS) ed (OMISSIS) (e le controricorrenti, a pag. 7 della memoria depositata, hanno dato atto di cio’).
Per l’effetto, stante la formazione del giudicato, il matrimonio contratto in Francia dalle attuali controricorrenti e’ pienamente produttivo di effetti giuridici nell’ordinamento italiano o, piu’ precisamente, l’atto di matrimonio tra le controricorrenti, di cui e’ stata ordinata la trascrizione negli archivi di stato civile, con sentenza ormai passata in giudicato, risulta cosi’ idoneo ad assolvere pienamente le funzioni proprie, pubblicitarie e probatorie (cfr. Cass. 9578/1993; Cass. 10351/1998; Cass. 17620/2013).
2. Le controricorrenti, dopo avere eccepito l’improcedibilita’ del ricorso per tardivita’ della notifica, hanno sollevato preliminarmente eccezione di inammissibilita’ del ricorso, per carenza di legittimazione processuale dei Sindaci ricorrenti, quali Ufficiali di stato civile e del Governo (e quindi del Ministro dell’Interno, peraltro non partecipante al giudizio di merito), sotto vari profili: 1) in rito, dovendo ritenersi che i Sindaci, nella fase di merito, erano meri intervenienti volontari (e peraltro neppure validamente costituiti in giudizio con modalita’ telematica), in procedimento di volontaria giurisdizione, a fronte di una notificazione del ricorso nei loro confronti a titolo di mera litis denuntiatio; 2) in relazione agli adempimenti di trascrizione all’esito dell’accertamento giudiziale dell’efficacia del provvedimento straniero L. n. 218 del 1995, ex articolo 67, essendo gli stessi “confinati alla fase squisitamente amministrativa”.
3. Sono infondate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalle controricorrenti.
3.1. E’ anzitutto infondata l’eccezione di improcedibilita’ del ricorso per cassazione, risultando che lo stesso, a fronte della notifica dell’ordinanza della Corte d’appello, avvenuta, a cura di parte, il 5/4/2016, e’ stato spedito dall’Avvocatura generale dello Stato a mezzo posta in data lunedi’ 6/6/2016 (non rilevando, rispetto al termine per il notificante, la data del perfezionamento della notifica), nel termine di gg. sessanta di cui all’articolo 325.
3.2. Del pari infondata risulta l’eccezione di carenza di legittimazione processuale dei Sindaci ricorrenti, e quindi anche l’eccezione correlata di inammissibilita’ del ricorso, considerata la previsione generale della L. n. 218 del 1995, articolo 67, sul diritto internazionale privato, secondo cui, a fronte della contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, la legittimazione attiva, a ricorrere all’autorita’ giudiziaria ordinaria (e quindi, Decreto Legislativo n. 150 del 2011, ex articolo 30, alla corte d’appello del luogo di attuazione del provvedimento), spetta a “chiunque vi abbia interesse” e la disposizione va interpretata “nel senso che parte interessata non e’ soltanto una delle parti del processo che ha dato luogo alla sentenza da eseguire” (Cass. 220/2013, in tema, con riguardo al cessionario del diritto accertato con medesima decisione).
Come evidenziato, di recente, da questa Corte (Cass. 4382/2018, ordinanza interlocutoria), in fattispecie similare (concernente, tuttavia, il riconoscimento di efficacia nell’ordinamento giuridico italiano di un provvedimento giurisdizionale emesso dal giudice canadese, con il quale si accertava una relazione di co-genitoriaita’ di un secondo padre rispetto a due minori, in assenza di legami genetici), “la nozione di interessato al riconoscimento del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione (qual e’ quello esaminato dai giudici di merito), difficilmente puo’ portare all’esclusione del Sindaco come ufficiale di stato civile”, considerato che l’oggetto della domanda giudiziale, come gia’ precisato dalla Corte d’appello, pur costituito esclusivamente dal riconoscimento nell’ordinamento interno, ai sensi della L. n. 218 del 1995, articolo 67, del provvedimento pronunciato dal giudice francese (di adozione piena, da parte di ciascuna delle due madri sociali del figlio biologico dell’altra), comunque ne comporta la successiva e dipendente richiesta di ordinare, agli Ufficiali dello stato civile dei Comuni di (OMISSIS) e di (OMISSIS) (ossia ai Sindaco o loro delegati), la trascrizione negli atti dello Stato civile di quei Comuni.
Deve poi aggiungersi che, nel procedimento svoltosi dinanzi alla corte d’appello, secondo il procedimento sommario di cognizione, i Sindaci dei due Comuni hanno partecipato, essendo stati evocati in giudizio dalle stesse ricorrenti (come rilevato dalla corte d’appello di Napoli), cosi’ da non potere essere ritenuti semplici intervenienti volontari.
Ora, la qualita’ di parte legittimata a proporre il ricorso per cassazione o a resistere ad esso spetta solo a chi abbia formalmente assunto la qualita’ di parte nel giudizio di merito conclusosi con la sentenza impugnata, indipendentemente dall’effettiva titolarita’ (dal lato attivo o passivo) dei rapporto giuric1ico sostanziale dedotto in giudizio, atteso che con l’impugnazione non si esercita un’azione, ma un potere processuale che, per sua natura, puo’ spettare soltanto a chi abbia partecipato al pregresso grado di giudizio (Cass. 1854/2000; Cass. 9538/2001; Cass. 15021/2005; Cass. 16100/2006; Cass. 17234/2014).
3.3. Inammissibile risulta poi la contestazione in ordine alla non rituale costituzione dei Sindaci, attuali ricorrenti, nel giudizio svoltosi dinanzi alla Corte d’appello – avvenuta con modalita’ telematica, per asserita non validita’ dell’atto, stante “la revoca della firma digitale” apposta dall’Avvocato dello Stato che lo aveva redatto – considerato che la corte distrettuale ha espressamente statuito sulla questione pregiudiziale di rito, rigettandola, avendo accertato, al contrario, che dal fascicolo telematico “la difesa erariale risulta chiaramente costituita con comparsa firmata digitalmente dall’avv.to (OMISSIS)” e che “dal predetto rapporto di verifica risulta non revocato e in corso di validita’ il certificato” per firma digitale, apposta sulla comparsa, tanto che la comparsa ed il fascicolo telematico della difesa erariale erano stati accettati dal sistema. La riproposizione della lagnanza quindi neppure coglie la ratio decidendi.
In ogni caso, ai fini dell’interesse nel presente giudizio, la non rituale costituzione, nel giudizio dinanzi alla corte d’appello in unico grado, della difesa erariale non sarebbe idonea a travolgere la qualita’ di parte processuale e quindi la legitimatio ad causam nel presente giudizio.
Inoltre, la questione, sottesa all’eccezione, avrebbe potuto essere sollevata solo a mezzo di proposizione di apposito ricorso incidentale e non gia’ di mera riproposizione, come invece avvenuto, considerato che, nel caso in cui la sentenza di secondo grado abbia, seppure implicitamente, risolto in senso sfavorevole alla parte vittoriosa una questione pregiudiziale o preliminare, il ricorso per cassazione dell’avversario impone, qualora si intenda ottenere un riesame della Corte sulla questione stessa, di proporre ricorso incidentale, non trovando applicazione nel giudizio di cassazione il disposto di cui all’articolo 346 c.p.c., (e dunque sia in caso di soccombenza pratica che teorica). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il convenuto vittorioso nel merito in primo grado, che intenda devolvere al giudice dell’appello una questione pregiudiziale di rito, affrontata e decisa nella sentenza in senso a lui sfavorevole, ha l’onere di formulare un’impugnazione incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione della questione ai sensi dell’articolo 346 c.p.c. (Cass., SS.UU., 16 ottobre 2008, n. 25246, in relazione alla questione della necessaria riproposizione o meno, da parte del vincitore nel merito, dell’eccezione pregiudiziale di rito relativa al difetto di giurisdizione, esplicitamente rigettata in primo grado; Cass. S.U. 26940/2013; in motivazione, Cass. 11799/2017).
4. Tanto premesso, la prima censura dei ricorso e’ infondata.
La L. n. 396 del 2000, articolo 95, contempla la possibilita’ di impugnare il rifiuto dell’ufficiale di stato civile di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, dinanzi al Tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile presso il quale si chiede che sia eseguito l’adempimento; la L. n. 218 del 1995, articolo 67, contempla, invece, la possibilita’ di ricorrere dinanzi all’autorita’ giudiziaria ordinaria (dopo la Riforma di cui al Decreto Legislativo n. 150/2911) per impugnare la mancata ottemperanza o la contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione.
Trattasi di rimedi alternativi, non pienamente sovrapponibili, che possono essere coltivati in via autonoma. Nella specie, le ricorrenti hanno prescelto la strada di cui all’articolo 67, volendo conseguire una pronuncia giudiziale di riconoscimento pieno dell’efficacia in Italia delle sentenze di adozione del giudice francese.
5. Anche la seconda censura e’ infondata.
La L. n. 218 del 1995, articolo 41, nel consentire il riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione, richiama, al primo comma, la disciplina dettata dagli articoli 64, 65 e 66, della medesima legge per il riconoscimento dell’efficacia delle sentenze e dei provvedimenti stranieri, ivi compresi quelli di giurisdizione volontaria, secondo il modello di riconoscimento in via automatica (ritenuto, quindi, sicuramente operante nelle ipotesi di adozione di maggiorenni, di adozioni all’estero di minori italiani, di adozioni all’estero di minori stranieri da parte di adottanti stranieri), facendo tuttavia salve, al secondo comma, le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori.
Tali disposizioni sono quelle dettate dalla L. n. 184 del 1983, e segnatamente l’articolo 29 e ss. (Titolo III, dell’adozione internazionale), i quali disciplinano l’adozione di minori stranieri (vale a dire l’adozione internazionale, laddove vi sia diversita’ dello Stato di residenza degli aspiranti genitori adottivi, rispetto a quello del minore in stato di abbandono, che va distinta dall’adozione c.d. “straniera” ovvero interna al Paese estero in cui e’ pronunciata, caratterizzata dalla comune residenza, in uno Stato estero, da almeno due anni, dei cittadini italiani che sono aspiranti genitori adottivi e del minore, che risulta in stato di abbandono, che trova comunque disciplina specifica nell’art.36 comma 4 della stessa legge, sempre all’interno del Titolo III), stabilendo che la stessa ha luogo conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione della Aja, resa esecutiva nel nostro ordinamento dalla L. n. 476 del 1998, che ha modificato la L. n. 184 del 1983 cit..
Ai sensi dell’articolo 29 bis, la disciplina in esame si applica all’adozione di un minore straniero residente all’estero, qualora gli adottanti siano persone residenti in Italia o cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, che soddisfino le condizioni prescritte dall’articolo 6 della stessa legge (“coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni”, non separati, di eta’ idonea all’adozione secondo i criteri fissati dalla legge stessa), e si svolge, nel primo caso, dinanzi al tribunale per i minorenni del distretto in cui gli adottanti hanno la residenza, e, nel secondo, dinanzi a quello del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza. La Corte Costituzionale, nell’ordinanza n. 76/2016, nel dichiarare l’inammissibilita’ delle questioni di legittimita’ costituzionale della L. 4 maggio 1983, n. 184, articoli 35 e 36, (Diritto del minore ad una famiglia), sollevate dal Tribunale per i minorenni di Bologna (in fattispecie attinente all’efficacia interna di un provvedimento straniero di adozione reso nei confronti della compagna e poi moglie, in forza di matrimonio celebrato in altro Paese, della madre biologica del minore), in riferimento agli articoli 2, 3, 30, 31 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione agii articoli 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, ha precisato, con riguardo alla L. n. 184 del 1983, articolo 36, comma 4, – nel quale si prevede che “l’adozione pronunciata dalla competente autorita’ di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purche’ conforme ai principi della Convenzione” -, che tale disposizione e’ “volta ad impedire l’elusione, da parte dei soli cittadini italiani, della rigorosa disciplina nazionale in materia di adozione di minori in stato di abbandono, attraverso un fittizio trasferimento della residenza all’estero” (nella specie, la questione e’ stata ritenuta non rilevante, in quanto non si trattava di adozione internazionale da parte di cittadini italiani, seppur residenti all’estero, ma di adozione pronunciata all’estero a favore di soggetto che, solo successivamente alla pronuncia di adozione, aveva conseguito la cittadinanza italiana).
Risulta pertanto che l’intera disciplina dell’adozione di minori stranieri contenuta nel titolo III della L. n. 184 del 1983, dedicato all’adozione internazionale, non e’ applicabile nel caso in esame, dal momento che non si verte in ipotesi di coppia di coniugi, cittadini italiani, residenti in Italia ovvero all’estero, ma da almeno due anni, che intendono congiuntamente adottare, con effetti di adozione piena, un minore straniero in stato di abbandono, residente all’estero; vi sono si’ alcune circostanze che presentano collegamenti con l’ordinamento italiano (la doppia cittadinanza, di cui una anche italiana, per la (OMISSIS), la residenza in Italia di entrambe le adottanti), ma esse non valgono a ricondurre la specifica forma di adozione coparentale, pronunciata all’estero, nella nozione di “adozione internazionale”, quale quella disciplinata dalla L. n. 184 del 1983.
Il riconoscimento dell’adozione piena disposto all’estero non risulta, in sostanza, rivolto a creare, secondo lo schema dell’adozione internazionale piena, contemplato dalla L. n. 184 del 1983, un nuovo legale familiare tra minore ed adottante, destinato a soppiantare i precedenti legami famigliari con la famiglia d’origine.
Anche l’adozione in forme particolari, di cui all’articolo 44, stessa legge, contenuta nel titolo autonomo IV, i cui effetti non corrispondono a quelli dell’adozione piena, essendo modellati su quelli delle adozioni di persone maggiori di eta’ – questione peraltro neppure specificamente prospettata in ricorso -, non si attaglia alla fattispecie in esame, vertendosi in ipotesi di adozione, da parte di ciascuna delle due donne, cittadine francesi (una delle quali anche cittadina italiana), unite da vincolo matrimoniale, con effetti giuridici anche per l’ordinamento italiano (che convivono stabilmente e da tempo provvedono alla cura dei due minori stranieri), del figlio biologico dell’altra.
Correttamente, dunque, ai sensi della L. n. 218 del 1995, articolo 41, comma 1, la Corte d’appello di Napoli ha ritenuto che il riconoscimento dell’adozione piena francese, nella specifica fattispecie, sia soggetto alla disciplina prevista dalla L. n. 218 del 1994, articolo 64 e ss..
6. In relazione al terzo motivo, attinente al concetto di ordine pubblico cui occorre fare riferimento al fine del riconoscimento dell’efficacia in Italia delle sentenze del giudice francese, va osservato quanto segue.
Giova preliminarmente ribadire che il giudizio riguardante la compatibilita’ con l’ordine pubblico secondo il diritto internazionale privato, ai sensi della L. n. 218 del 1995, articolo 64 e ss., e’ finalizzato non gia’ ad introdurre in Italia direttamente la legge straniera, come fonte autonoma e innovativa di disciplina della materia, ma esclusivamente a riconoscere effetti in Italia ad uno specifico atto o provvedimento straniero relativo ad un particolare rapporto giuridico tra determinate persone (cfr. Cass. 19599/2016).
Questo giudice di legittimita’, nella sentenza di questa stessa sezione, gia’ citata, del 2016, ha prescelto una nozione, assai circoscritta, di “ordine pubblico”, condivisa dalla Corte d’appello di Napoli, nella decisione qui impugnata (peraltro, di anteriore pubblicazione), con riferimento ai soli principi supremi o fondamentali e vincolanti della Carta costituzionale (e fra questi anche di quello relativo all’interesse superiore del minore, che avrebbero trovato riconoscimento e tutela nell’ordinamento internazionale e in quello interno), non anche in base alle norme costituenti esercizio della discrezionalita’ legislativa (quali ad es. la disciplina sulle unioni civili di cui alla L. n. 76 del 2016, o quella relativa alla fecondazione assistita, con i suoi divieti, di cui alla L. n. 40 del 2004), in materie connesse o direttamente implicate.
La nozione di ordine pubblico, limite al riconoscimento di sentenza o provvedimento giurisdizionale straniero, gia’ era stata identificata come “sistema di tutele approntate a livello sovraordinato rispetto a quello della legislazione primaria, sicche’ occorre far riferimento alla Costituzione e, dopo il trattato di Lisbona, alle garanzie approntate ai diritti fondamentali dalla Carta di Nizza, elevata a livello dei trattati fondativi dell’Unione Europea dall’articolo 6 TUE” (Cass. 1302/2013).
Le Sezioni Unite di questa Corte, nella recente pronuncia n. 16601/2017, hanno, tuttavia, precisato che “il rapporto tra l’ordine pubblico dell’Unione e quello di fonte nazionale non e’ di sostituzione, ma di autonomia e coesistenza”, cosicche’ “la sentenza straniera che sia applicativa di un istituto non regolato dall’ordinamento nazionale, quand’anche non ostacolata dalla disciplina Europea, deve misurarsi con il portato della Costituzione e di quelle leggi che, come nervature sensibili, fibre dell’apparato sensoriale e delle parti vitali di un organismo, inverano l’ordinamento costituzionale”.
Ora, la L. n. 76 del 2016, entrata in vigore il 5/6/2016, al comma 20, dell’articolo unico, dedicato alla c.d. “clausola di equivalenza”, ha previsto la non applicabilita’ della disposizione “alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonche’ alle disposizioni di cui alla L. 4 maggio 1983, n. 184”, precisando che “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”.
Il legislatore nazionale non ha dunque specificamente disciplinato l’adozione da parte di coppia dello stesso sesso, vincolata da unione civile.
Va allora evidenziato che, nella materia in oggetto (riconoscimento di provvedimento di adozione di minore straniero), il principio del superiore interesse del minore opera necessariamente come un limite alla stessa valenza della clausola di ordine pubblico, che va sempre valutata con cautela ed alla luce del singolo caso concreto.
L’articolo 24 della Convenzione dell’Ala del 1993, per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, ratificata in Italia con L. n. 476 del 1998, stabilisce che “il riconoscimento dell’adozione puo’ essere rifiutato da uno Stato contraente solo se essa e manifestamente contraria all’ordine pubblico, tenuto conto dell’interesse superiore del minore”. Questa Corte, nella pronuncia n. 19599/2016, ha evidenziato, con specifici richiami, come, nella normativa comunitaria, e’ escluso il riconoscimento delle decisioni emesse in uno Stato membro (ora previsto come automatico) nei soli casi di “manifesta” contrarieta’ all’ordine pubblico.
Il preminente interesse del minore, alla base della normativa nazionale ed internazionale in materia di adozione, e quindi il diritto del minore a vivere in modo stabile in un ambiente domestico armonioso ed ad essere educato e assistito nella crescita con equilibrio e rispetto dei suoi diritti fondamentali, vale dunque ad integrare lo stesso concetto di ordine pubblico nella materia specifica.
Nella specie, le adozioni, sul cui riconoscimento in Italia e’ sorta contestazione, interessano due donne, coniugate, ed hanno riguardato, contestualmente, ciascuna il figlio biologico dell’altra.
Non risulta esservi, quindi, contrasto con quanto gia’ statuito da questa Corte in ordine al fatto che “la trascrizione nei registri dello stato civile italiano dell’adozione di un minore pronunciata all’estero con effetti legittimanti non puo’ avere mai luogo ove contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, tra i quali v’e’ quello secondo cui l’adozione legittimante e’ consentita solo a coniugi uniti in matrimonio, ai sensi della L. n. 184 del 1983, articolo 6” (Cass. 6078/2006; Cass. 3572/2011).
Tantomeno potrebbe rilevare, ai fini di escludere la compatibilita’ con l’ordine pubblico, quale sopra considerato, e quindi con il preminente interesse dei minori, delle adozioni per cui e’ causa, il dato, conseguente, dell’inserimento degli stessi minori nel contesto di una famiglia costituita da coppia omosessuale, e delle possibili ripercussioni negative sul piano della crescita e dell’educazione, essendo qui sufficiente il richiamo a quanto gia’ chiarito da questa Corte, in ordine all’ininfluenza di meri pregiudizi (Cass. 601/2013; Cass. 4184/2012) ed in ordine alla non incidenza dell’orientamento sessuale della coppia sull’idoneita’ dell’individuo all’assunzione della responsabilita’ genitoriale (Cass. 15202/2017; Cass. 12962/2016).
In definitiva, le sentenze di adozione del giudice francese di cui si chiede il riconoscimento in Italia non risultano contrarie all’ordine pubblico, valutato in relazione al superiore interesse dei minori ed al mantenimento, gia’ vagliato dal giudice straniero, della stabilita’ della vita familiare venutasi a creare con ambedue le figure genitoriali.
6. Il quarto motivo, con il quale si denuncia l’ingiustizia della condanna alle spese, disposta dalla Corte d’appello a carico dei Sindaci soccombenti, a fronte della complessita’ e novita’ della questione trattata, e’ inammissibile, alla luce del principio secondo cui la facolta’ di disporre la compensazione delle spese tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualita’ di una compensazione, non e’ censurabile in cassazione (Cass., sez. un., n. 14989 del 2005; Cass. 24179/2017).
7. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
Le spese del presente giudizio di legittimita’, in considerazione della novita’ dell’oggetto del contendere e della natura dei diritti coinvolti, vanno integralmente compensate tra le parti (cfr. Corte Costituzionale n. 77/2018).
Essendo l’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, (nel caso di prenotazione a debito il contributo non e’ versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore dei ricorrente, il recupero dello stesso in danno della parte soccombente).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimita’.
Da’ atto che della non applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.
Dispone che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 198 del 2003, articolo 52, siano omessi le generalita’ e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
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