In tema d’IRAP, l’esercizio della professione in forma associata costituisce presupposto per l’applicazione dell’imposta, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza dell’autonoma organizzazione, da considerarsi implicita, salva la possibilita’ per il contribuente di fornire la prova contraria

Corte di Cassazione, sezione sesta tributaria, Ordinanza 25 giugno 2018, n. 16623.

La massima estrapolata:

In tema d’IRAP, l’esercizio della professione in forma associata costituisce presupposto per l’applicazione dell’imposta, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza dell’autonoma organizzazione, da considerarsi implicita, salva la possibilita’ per il contribuente di fornire la prova contraria, avente ad oggetto non l’assenta dell’autonoma organizzazione nell’esercizio in forma associata, bensi’ l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attivita’ stessa

Ordinanza 25 giugno 2018, n. 16623

Data udienza 4 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente

Dott. MANZON Enrico – Consigliere

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 13620/2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se medesimo;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7630/16/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 29/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 04/04/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti il ricorrente ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, l’Agenzia delle Entrate, impugnava la sentenza della CTR del Lazio, relativa a una cartella di pagamento per IRAP 2008.
L’ufficio deduce il vizio di violazione del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articoli 2 e 3, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, i giudici d’appello, ai fini della sussistenza del presupposto impositivo, avevano ritenuto ininfluente, ai fini della decisione, che l’attivita’ professionale fosse svolta in forma associata.
Il Collegio ha delibero di adottare la presente decisione in forma semplificata.
Il ricorso e’ fondato.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “In tema d’IRAP, l’esercizio della professione in forma associata costituisce presupposto per l’applicazione dell’imposta, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza dell’autonoma organizzazione, da considerarsi implicita, salva la possibilita’ per il contribuente di fornire la prova contraria, avente ad oggetto non l’assenta dell’autonoma organizzazione nell’esercizio in forma associata, bensi’ l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attivita’ stessa” (Cass. ord. n. 18920/16, Cass. sez. un. 7371/16, ord. n. 24088/16, 21164/16).
La presente vicenda, riguarda la soggezione ad Irap della sola porzione di attivita’ professionale asseritamente svolta al di fuori dello studio legale associato del quale il contribuente e’ socio (38%) e fatturata direttamente al dominus dello studio.
Nella specie, tuttavia, spettava al contribuente dimostrare che si trattava di attivita’ ontologicamente del tutto estranea a quella dello studio associato, funzionalmente scollegata da essa, non interferente in alcun modo con la medesima e neppure dalla stessa direttamente o indirettamente agevolata.
Tale prova e’ concretamente mancata, cosi’ che puo’ ritenersi che il contribuente beneficiasse dell’apparato organizzativo dell’associazione anche per la parte di attivita’ professionale asseritamente individuale. Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex articolo 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo.
Le spese di legittimita’ seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, mentre, in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza restano compensate tra le parti, le spese dei gradi di merito.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.
Condanna (OMISSIS) a pagare all’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pt, le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo complessivo di Euro 1.500,00, oltre spese prenotate a debito; compensa le spese dei gradi di merito.
Motivazione semplificata.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *