Corte di Cassazione, sezione lavoro, Ordinanza 2 luglio 2018, n. 17260.
La massima estrapolata:
La dirigenza medica non può pretendere il puntuale pagamento delle singole ore di straordinario, se non in casi residuali ed eccezionali. Infatti, la remunerazione aggiuntiva rispetto al normale orario di lavoro è prevista attraverso forme prefissate dalla contrattazione collettiva del comparto: orario articolato e flessibile e una retribuzione di risultato al raggiungimento degli obiettivi.
Ordinanza 2 luglio 2018, n. 17260
Data udienza 17 aprile 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17567-2013 proposto da:
AZIENDA OSPEDALIERA BOLOGNINI SERIATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 20/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 30/01/2013, R. G. N. 259/2012.
RILEVATO
CHE:
La Corte d’Appello di Brescia ha rigettato la domanda dell’Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate rivolta alla riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo che l’aveva condannata a pagare l’indennita’ per le numerose ore di lavoro straordinario prestate da (OMISSIS), medico dipendente della struttura;
l’Azienda appellante aveva sostenuto davanti ai Giudici dell’Appello che il contratto collettivo nazionale del 1996 per il personale del comparto sanita’ (articolo 65, comma 3), riguardo all’area della dirigenza medica e veterinaria, prevedeva un sistema di orario di lavoro articolato e flessibile, e una retribuzione di risultato fissata al raggiungimento degli obiettivi, il che poneva nel nulla ogni pretesa retributiva basata sulla comune nozione di lavoro straordinario;
la Corte territoriale ha, di contro, statuito che le prestazioni eccedenti l’orario di lavoro settimanale derivavano non gia’ dall’assegnazione di obiettivi da raggiungere attraverso una diversa organizzazione del lavoro ospedaliero, bensi’ da disfunzioni organizzative legate al normale funzionamento del reparto e all’inserimento dei sanitari in turni lavorativi per sopperire alle carenze di personale, ed ha, pertanto, escluso, concordemente a quanto deciso dal Tribunale, che le prestazioni rese dalla (OMISSIS) potessero considerarsi remunerate dalla retribuzione di risultato, ritenendo inconferente il richiamo operato dall’Azienda sanitaria all’articolo 65, comma 3, c.c.n.l.;
per la cassazione della sentenza ricorre l’Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate con un unico motivo illustrato da memoria, cui resiste con tempestivo controricorso (OMISSIS).
CONSIDERATO
CHE:
con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, parte ricorrente contesta “Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 17 e articolo 65, comma 3, del c.c.n.l. dell’area della Dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale sottoscritto il 5 dicembre 1996, 14 del c.c.n.l. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale sottoscritto il 3 novembre 2005, del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, articolo 5, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 15, articolo 97 Cost., articolo 2697 cod. civ. e articolo 115 cod. proc. civ.. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”. Sottolinea la portata innovativa del c.c.n.l. del 5/12/1996, la’ dove esso avrebbe inteso affrancare la Dirigenza medica dal precedente meccanismo di incentivi basato sul plus orario per collegarlo alle strategie aziendali e alle metodologie di budget secondo i principi introdotti dal Decreto Legislativo n. 29 del 1993, articolo 14; deduce, pertanto, che la Corte territoriale avrebbe errato nel qualificare come ore di lavoro straordinario le prestazioni retributive ulteriori rispetto al normale orario di servizio, travisando la peculiarita’ del rapporto di lavoro dei dirigenti medici e ignorando l’esistenza di un formale atto di autorizzazione;
le quote retributive aggiuntive costituirebbero, secondo la ricostruzione dell’Azienda ricorrente, elemento compensativo della globale prestazione spettante al dirigente medico, in uno con la retribuzione tabellare;
la censura merita accoglimento;
la giurisprudenza di questa Corte ha gia’ affrontato con plurime decisioni la tematica posta dalla controversa materia, concludendo che: “L’articolo 60 del c.c.n.l. della dirigenza medica e veterinaria del 3 novembre 2005, confermando nelle parti non modificate o integrate o disapplicate tutte le disposizioni sull’orario di lavoro e l’orario notturno contenute nei c.c.n.l. 8 giugno 2000 e 5 dicembre 1996, lascia ferma l’esclusione del diritto del dirigente ad essere compensato per lavoro straordinario, senza che sia possibile la distinzione tra il superamento dell’orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati assegnati e quello imposto da esigenze di servizio ordinario, poiche’ la sua prestazione deve essere svolta complessivamente al fine di conseguire gli obiettivi propri ed immancabili dell’incarico affidatogli” (Cosi’ Cass. n. 28787/2017; cfr. anche Cass. n. 10322/2017; n. 7921/2017; n. 7348/2017);
la decisione valorizza il consolidamento di una linea di tendenza della contrattazione collettiva nazionale di settore relativa all’area della dirigenza medica e veterinaria, intesa ad omologare il trattamento del dirigente medico con le disposizioni e i principi che regolano la funzione dirigenziale nell’ambito del pubblico impiego contrattualizzato;
tra i predetti principi rilevano in special modo l’omnicomprensivita’ del trattamento economico e la valorizzazione del raggiungimento dei risultati;
nel nuovo ordinamento, la possibilita’ di corresponsione di compensi per lavoro straordinario per i dirigenti sanitari si riduce ad un’ipotesi del tutto residuale, limitata ai soli casi in cui il superamento dell’orario, preordinato al raggiungimento dell’obiettivo assegnato, sia reso necessario dal sopravvenire di fattori eccezionali, e sempreche’ esso sia stato previamente autorizzato dall’ente datore;
in definitiva, essendo la censura fondata, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata. La Corte, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda e compensa le spese del giudizio di merito in considerazione del diverso orientamento espresso. Condanna (OMISSIS) al rimborso delle spese del giudizio di legittimita’, come liquidate in dispositivo, nei confronti dell’Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda. Compensa le spese del giudizio di merito. Condanna (OMISSIS) al rimborso delle spese del giudizio di legittimita’ nei confronti dell’Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate, che liquida in Euro 4000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 e agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’articolo 1 bis, stesso articolo 13.
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