Non può ritenersi che la tutela offerta dall’articolo 12 comma 7 della legge n. 212 del 2000 involga l’obbligo del contraddittorio preventivo per ogni ipotesi di acquisizione documentale ancorché non svolta sulla base di un accesso nei locali del contribuente

Corte di Cassazione, sezione sesta tributaria, Ordinanza 2 luglio 2018, n. 17236.

La massima estrapolata:

Non può ritenersi che la tutela offerta dall’articolo 12 comma 7 della legge n. 212 del 2000 involga l’obbligo del contraddittorio preventivo per ogni ipotesi di acquisizione documentale ancorché non svolta sulla base di un accesso nei locali del contribuente, non risultando per tale ipotesi attivabile il meccanismo della concessione del termine dilatorio di sessanta giorni.

Ordinanza 2 luglio 2018, n. 17236

Data udienza 24 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 4495/2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (CL. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2105/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALIE di CATANZARO, depositata il 15/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro (OMISSIS), impugnando la sentenza della CTR Calabria che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale era stato annullato l’avviso di accertamento emesso per la ripresa a tassazione di Irpef per l’anno 2006.
La parte intimata si e’ costituita con controricorso.
Il procedimento puo’ essere definito con motivazione semplificata.
I due motivi di ricorso, che prospettano entrambi, sotto diversi profili, la violazione della L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7, vanno esaminati congiuntamente e sono fondati.
Ed invero, e’ pacifico fra le parti che nel caso qui all’esame della Corte non vi sia stato alcun accesso degli uffici finanziari nei locali dell’impresa, anche solo per l’acquisizione di documenti, risultando, per contro, che la pretesa fiscale e’ stata fondata su documenti richiesti dall’ufficio e prodotti dal contribuente. Orbene, la CTR ha ritenuto che la redazione di un pvc nel caso di consegna di documenti presso gli uffici dell’amministrazione fiscale previamente richiesti possa integrare l’obbligo di concessione del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7. Ma cosi’ facendo, il giudice di secondo grado non ha considerato che l’obbligo correlativo e’ imposto dalla L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7, soltanto quando vi siano state verifiche presso il contribuente, il che non e’ sicuramente avvenuto nel caso di specie (cfr. Cass. S.U. n. 24823/2015, Cass. n. 25560/2017).
In altri termini, non puo’ ritenersi che la tutela offerta dalla L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7, involga l’obbligo del contraddittorio preventivo per ogni ipotesi di acquisizione documentale ancorche’ non svolta sulla base di un accesso nei locali del contribuente, non risultando per tale ipotesi attivabile il meccanismo della concessione del termine dilatorio di sessanta giorni introdotto dalla disciplina normativa anzidetta. Ha dunque errato il giudice di appello nel ritenere l’obbligatorieta’ della concessione del termine dilatorio per l’ipotesi di acquisizione documentale negli uffici del fisco.
Sulla base di tali considerazioni la sentenza impugnata, in accoglimento dei due motivi di ricorso, va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Calabria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Calabria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

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