Bancarotta fraudolenta patrimoniale

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 19 maggio 2020, n. 15403.

Massima estrapolata:

Integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale la sottrazione o dissipazione di un bene pervenuto alla società fallita a seguito di contratto di “leasing”, anche se risolto dopo la dichiarazione di fallimento, in quanto la perdita del valore del bene, suscettibile di riscatto, e l’onere economico derivante dall’inadempimento dell’obbligo di restituzione verso il concedente determina un pregiudizio per la massa fallimentare.

Sentenza 19 maggio 2020, n. 15403

Data udienza 13 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Reati fallimentari – Fatti di bancarotta – Bancarotta per distrazione – Sottrazione di beni oggetto di locazione finanziaria – Leasing – Configurabilità del reato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. CALASELICE Barbara – rel. Consigliere

Dott. SESSA Renata – Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 16/03/2017 della Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Barbara Calaselice;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Dott. TASSONE K., che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio, in accoglimento del secondo motivo di ricorso e quanto alla durata delle pene accessorie fallimentari, con declaratoria di inammissibilita’ nel resto;
udito il difensore, avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 26 febbraio 2015, nei confronti di (OMISSIS) in relazione al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di beni strumentali, alla pena di anni tre mesi uno di reclusione, oltre pene accessorie fallimentari nella durata di anni dieci, determinata la pena con l’aggravante, ritenuta contestata in fatto, di cui alla L.F. articolo 219, comma 2, concedendo all’imputato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza e rideterminando la pena principale in quella di anni tre di reclusione, confermando, nel resto, l’impugnato provvedimento.
1.1. La contestazione attiene alla distrazione di beni strumentali (veicoli detenuti in forza di contratti di leasing) da parte del ricorrente, nella veste di legale rappresentante della (OMISSIS) s.n.c. di (OMISSIS), dichiarata fallita il (OMISSIS).
2. Avverso il provvedimento descritto ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l’imputato attraverso il difensore, deducendo, con i motivi di seguito riassunti, ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p., due vizi.
2.1. Il primo motivo denuncia vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione alla sussistenza del delitto di cui alla L. Fall., articolo 216, comma 1, prima ipotesi.
La sentenza di secondo grado ometterebbe la valutazione di censure svolte con il gravame, circa la natura del contratto di leasing, il reale valore economico dei mezzi distratti al momento della dichiarazione di fallimento, la condotta dell’imputato dopo la dichiarazione di fallimento.
Per la Difesa, in definitiva, stante la risoluzione del contratto di leasing, a seguito di raccomandata del 12 gennaio 2009, verrebbe meno la possibilita’ di esercitare qualsiasi diritto di riscatto sui beni. Infine si sottolinea che due furgoni di quelli che si assumono distratti, sarebbero stati reperiti nella disponibilita’ della societa’, in luoghi di pertinenza della stessa, circostanza del tutto trascurata dalle sentenze di merito.
2.2. Con il secondo motivo si contesta illogicita’ manifesta della motivazione ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), in relazione alla fattispecie di lieve entita’.
2.2.1. Si evidenzia l’errore in cui sarebbero incorsi i giudici di merito in relazione all’esatto valore commerciale dei veicoli al momento dei fatti, tutti acquistati negli anni 2003, 2005, 2006 con chilometraggio di oltre 100.000 km. come, peraltro, si evincerebbe agevolmente dal contenuto del verbale di ricognizione degli automezzi e di affidamento in giudiziale custodia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile ma va rilevata l’illegalita’ delle pene accessorie di cui alla L. Fall., articolo 216, u.c..
2. Il primo motivo e’ inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Viene osservato dal ricorrente che la vicenda trae origine dalla denuncia di (OMISSIS) per appropriazione indebita, ai danni del ricorrente, imputazione che, poi, ha assunto i connotati di quella per la quale si procede.
Rileva questo Collegio che la prospettazione difensiva da un lato appare non conferente al contenuto della motivazione e dall’altro, sottolinea aspetti che, ai fini della sussistenza del reato contestato, appaiono del tutto irrilevanti.
Si osserva che i veicoli in leasing non sono di proprieta’ della s.n.c., sicche’ detti beni non farebbero parte del patrimonio aziendale.
Sul punto, invece, i giudici di merito hanno fatto buon governo dell’indirizzo di questa Corte di legittimita’ secondo il quale, ove il fallimento, come nel caso di specie, riguardi l’utilizzatore, puo’ venire in rilievo la sola disponibilita’ di fatto, essendo pacifico che il soggetto non ha la disponibilita’ giuridica, almeno sino alla fine rapporto e, cioe’, sino a quando, previo esercizio del diritto di opzione, il medesimo non abbia corrisposto il prezzo di riscatto, acquisendo cosi’ la proprieta’ del bene. La disponibilita’ di fatto – la sola configurabile in capo all’utilizzatore -postula, pur sempre, l’avvenuta consegna del bene oggetto di contratto di leasing; verificatosi tale indefettibile presupposto, la relativa appropriazione da parte sua integra distrazione, in quanto la sottrazione (o la dissipazione) del bene comporta un pregiudizio per la massa fallimentare che viene privata del valore dello stesso – che avrebbe potuto essere conseguito mediante riscatto al termine del rapporto negoziale – e, al tempo stesso, gravata di ulteriore onere economico scaturante dall’inadempimento dell’obbligo di restituzione (Sez. 5, n. 9427 del 03/11/2011, del 2012, Cannarozzo, Sez. 5, n. 44159 del 20/11/2008, Bausone, Rv 241692; Sez. 5, n. 33380 del 18/07/2008, Bottamedi).
Oneri, dunque, che si registrano anche nella odierna fattispecie concreta, a nulla rilevando la circostanza, per la verita’ soltanto dedotta, che il contratto fosse gia’ risolto. Nel momento della dichiarazione di fallimento e’ pacifico, invero, che la societa’ fallita avesse la disponibilita’ di fatto dei mezzi (in data (OMISSIS)) a nulla rilevando le vicende successive (r.r. del 12 gennaio 2009 inviata dalla societa’ di (OMISSIS) s.p.a., in relazione all’utilizzo di due dei mezzi di cui all’imputazione) in forza delle quali, a parere della Difesa, il contratto sarebbe stato risolto, con conseguente impossibilita’ ad esercitare il diritto di opzione. L’inadempimento dell’obbligo di restituzione, con la conseguente esposizione della societa’ verso chi era titolare del correlato diritto, implica, comunque, una deminutio patrimonii, coerentemente al disposto della L. Fall., articolo 79, in base al quale se le cose delle quali il fallito deve la restituzione non si trovano piu’ in suo possesso il giorno della dichiarazione di fallimento il curatore non puo’ riprenderle, l’avente diritto puo’ far valere nel passivo il credito per il valore che la cosa aveva alla data della dichiarazione del fallimento. La necessita’ di riconoscere rilevanza alla concreta disponibilita’ della res, sia pure in linea di fatto, appare confermata anche dall’indirizzo giurisprudenziale dove si affronta il correlato problema della liceita’ o meno dell’ingresso del bene nel patrimonio del fallito; indirizzo secondo cui il reato di bancarotta fraudolenta non e’ escluso dal fatto che i beni oggetto della condotta siano di provenienza illecita (Sez. 5, n. 44159 del 20/11/2008, Bausone, cit.).
2.1. Il secondo motivo e’ manifestamente infondato.
In tema di bancarotta fraudolenta, il giudizio relativo alla particolare tenuita’ del fatto deve essere posto in relazione alla diminuzione, non percentuale ma globale, che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013, Pastorello, Rv 255063). Analoghi principi sono stati ribaditi in ordine alla bancarotta documentale, ove i presupposti per la ravvisabilita’ della circostanza in argomento debbono essere valutati, secondo l’impostazione di questa Corte di legittimita’, in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all’incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilita’ di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori (Sez. 5, n. 19304 del 18/01/2013, Tumminelli, Rv 255439; Sez. 5, n. 44443 del 04/07/2012, Robbiano, Rv. 253778).
Orbene nel caso in esame la Corte territoriale, con motivazione articolata e non manifestamente illogica, del tutto in linea con l’indirizzo interpretativo sopra esposto, evidenzia che i veicoli sottratti (due furgoni ed un camion) non avevano valore modesto. Inoltre dal complesso della motivazione si rileva che questi, ad onta del loro anno di immatricolazione, erano stati utilizzati, pur dopo il fallimento, nell’ambito dell’impresa individuale del figlio del fallito, senza che i relativi ricavi potessero essere recuperati dal curatore.
3. Deve rilevarsi l’illegalita’ delle pene accessorie L. Fall., ex articolo 216, u.c., applicate ex lege come effetto penale della pronuncia di condanna impugnata, a seguito dell’intervento della sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 la Corte costituzionale, la quale ha dichiarato l’illegittimita’ della L. Fall., articolo 216, u.c.. La sostituzione operata dalla sentenza citata, determina l’illegalita’ delle pene accessorie irrogate, in base al criterio dichiarato illegittimo.
3.1 Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, con obbligo, per il giudice del rinvio, di attenersi, nella rideterminazione della durata della pena accessoria non piu’ fissa (dieci anni), ma indicata solo nel massimo (fino a dieci anni), ai criteri di cui pronuncia della Corte Costituzionale citata e da quella delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286). Si e’, infatti, posto il problema di individuare, il genere di intervento manipolativo cui sottoporre la L. Fall., articolo 216, u.c., tenuto conto che la Corte Costituzionale ha individuato come insoddisfacente il parametro di cui all’articolo 37 c.p., propendendo per consentire, per tali pene, una funzione distinta, rispetto a quelle proprie della pena principale, fissando una durata diversa, rispetto a quella della pena detentiva inflitta in concreto. In relazione al quesito posto, a seguito della pronuncia del giudice delle leggi, questa Corte di legittimita’, nella sua piu’ autorevole composizione, ha fissato il principio, cui dovra’ attenersi il giudice del rinvio, secondo il quale le pene accessorie, previste dalla L. Fall., articolo 216, nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, cosi’ come le altre pene accessorie, per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice, in base ai criteri di cui all’articolo 133 c.p..
4. Discende dal ragionamento sin qui svolto, dichiarato inammissibile nel resto il ricorso, l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al punto della durata delle pene accessorie, L. Fall., ex articolo 216, u.c., con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia.
4.1. Ai sensi dell’articolo 624 c.p.p., dall’annullamento con rinvio circoscritto all’indicato punto della decisione, deriva l’autorita’ di cosa giudicata di tutti i restanti punti della sentenza privi di connessione con quello annullato e, quindi, quello dell’accertamento della responsabilita’ dell’imputato e della quantificazione della pena principale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Si da atto che il presente provvedimento e’ sottoscritto dal solo Presidente per impedimento dell’estensore D.P.C.M. 8 marzo 2020, ex articolo 1, comma 1, lettera a).

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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