Parzialmente imponibili le indennità di trasferta

Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, Ordinanza 7 luglio 2020, n. 14047.

La massima estrapolata:

Parzialmente imponibili le indennità di trasferta erogate dal datore di lavoro ai dipendenti addetti a cantieri che svolgono attività di manutenzione e ristrutturazione presso aziende clienti con sedi in varie località. Tali indennità hanno natura mista, restitutoria (non imponibile) e retributiva (tassabile), la cui individuazione e quantificazione spetta al giudice di merito, a prescindere dalla terminologia utilizzata nella contrattualistica collettiva o dalle parti.

Ordinanza 7 luglio 2020, n. 14047

Data udienza 30 gennaio 2020

Tag – parola chiave: Irpef – Indennità di trasferta – Dipendenti di una azienda di manutenzione sempre in giro sul territorio – Recupero impositivo – Ammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 19670-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 125/2012 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 05/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2020 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.

RILEVATO

che con sentenza n. 125/06/12 pubblicata il 5 giugno 2012 la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Varese n. 147/1/11 con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla (OMISSIS) s.r.l. avverso gli avvisi di accertamento nn. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), con i quali l’Agenzia delle Entrate contestava, in relazione agli anni d’imposta dal 2001 al 2005, alla stessa societa’ la violazione degli obblighi relativi alla dichiarazione dei sostituti d’imposta, la mancata esecuzione delle ritenute alla fonte su parte dei compensi corrisposti ai propri lavoratori dipendenti, la violazione degli obblighi relativi alla contabilita’ per irregolare tenuta delle scritture contabili, avendo omesso di indicare nel Libro paga tutte le voci retributive corrisposte ai dipendenti e da sottoporre a tassazione, irrogando le conseguenti sanzioni di legge, ed avverso gli atti di contestazione nn. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), con i quali la medesima Agenzia delle Entrate, contestava alla stessa societa’, per i medesimi anni, il mancato versamento delle ritenute alla fonte da operare sui compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti, irrogando le sanzioni di legge;
che la Commissione tributaria regionale ha considerato che, tenuto conto del tipo di attivita’ della societa’ in questione impegnata in lavori di ristrutturazione e manutenzione presso aziende clienti dislocate in varie localita’, era normale che i lavoratori dipendenti fossero necessariamente trasferiti da una sede ad un’altra per cui parte del relativo compenso inserito in busta paga avesse natura risarcitoria e quindi esclusa dall’imponibile fiscale;
che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza affidato a due motivi;
che la (OMISSIS) s.r.l. resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 51, commi 1 e 5, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articoli 7, 23, 42 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 3, comma 1 in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare si deduce che, poiche’ la trasferta e’ caratterizzata dalla temporaneita’ del mutamento del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, ai fini della corretta applicazione delle previsioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 51, comma 5, e’ indispensabile che la sede di assunzione del lavoratore sia anche il luogo in cui il lavoratore e’ chiamato normalmente a svolgere la propria attivita’ lavorativa; pertanto, laddove la sede di assunzione costituisce, invece, un mero riferimento per la gestione burocratica del rapporto di lavoro ed il lavoratore viene normalmente chiamato a svolgere la propria attivita’ in altro luogo, le somme corrisposte dal datore di lavoro a titolo di “indennita’ di trasferta” e di “rimborso chilometrico” non beneficiano del trattamento fiscale previsto dalla norma citata;
che con il secondo motivo si lamenta, in subordine, insufficiente motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo del giudizio ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla circostanza per cui i lavoratori dipendenti della (OMISSIS) s.r.l., fin dal giorno dell’assunzione, hanno sempre lavorato presso il cantiere cui sono stati adibiti;
che il primo motivo e’ fondato. La sentenza impugnata muove da una nozione arcaica di retribuzione quale corrispettivo della mera prestazione lavorativa, sicche’ tutto cio’ che non e’ mirato direttamente a tale compenso risulterebbe fuori dal sinallagma contrattuale. In realta’ la dottrina e la giurisprudenza di questa Corte da tempo hanno chiarito che il nesso di corrispettivita’ esistente tra l’obbligazione di prestare la propria attivita’ lavorativa e quella relativa alla retribuzione assume una connotazione particolare, rispetto alla corrispettivita’ propria dei contratti di scambio, in quanto deve tenersi conto dell’implicazione della persona del lavoratore nell’adempimento dell’obbligazione di lavorare e della funzione che, di conseguenza, la retribuzione assolve quale mezzo di sostentamento del lavoratore e della sua famiglia (articolo 36 Cost., secondo cui essa deve essere proporzionata e, in ogni caso, sufficiente). Ne deriva che la retribuzione non costituisce quindi soltanto il corrispettivo della effettiva prestazione di lavoro, ma, piuttosto, dell’impegno complessivo e personale assunto da chi si obbliga a lavorare alle dipendenze e nell’interesse altrui. Ed infatti, il lavoratore ha diritto alla retribuzione, o ad una indennita’ che ne fa le veci, anche in situazioni nelle quali non v’e’ adempimento della obbligazione di lavorare, come ad es. nel caso di malattia, infortunio, gravidanza, puerperio (articolo 2110 c.c.); nel caso di permessi previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva; o ancora, a causa della riduzione dell’orario di lavoro o della sospensione temporanea del lavoro, determinate dalla crisi dell’azienda presso la quale i’l lavoratore presta servizio o da processi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione dell’azienda stessa. Si puo’ dunque ritenere che rientrano nel concetto di retribuzione non solo gli emolumenti corrisposti in funzione dell’esercizio dell’attivita’ lavorativa, ma anche tutti gli importi che, pur senza trovare riscontro in una precisa prestazione lavorativa, costituiscono adempimento di obbligazioni pecuniarie imposte al datore di lavoro da leggi o da convenzioni nel corso del rapporto ed hanno origine e titolo nel contratto di lavoro (Cass. 25 gennaio 2001 n. 1018; Cass. 15 maggio 1987 n. 4501). Inoltre, la retribuzione deve essere commisurata non solo al risultato produttivo ed al tempo impiegato, ma altresi’ alle condizioni soggettive ed oggettive in cui tale risultato si consegue (articolo 36 Cost.; Cass. sez. un. 10 novenbre 1982 n. 5923; Corte Cost. 22 gennaio 1987 n. 16). In particolare, per quanto riguarda la prestazione lavorativa in situazione di trasferta, la giurisprudenza di questa (Corte e’ ferma nel ritenere che normalmente essa comporta un maggior disagio, che deve essere appositamente compensato, sicche’ la relativa indennita’ generalmente ha una duplice funzione, risarcitoria o meglio restitutoria delle maggiori spese sopportate nell’interesse del datore di lavoro, e retributiva del maggior disagio (Cass. 6 giugno 1998 n. 5592; Cass. 13 agosto 1987 n. 6939; Cass. 7940/1985; Cass. 5542/1985; Cass. 6508/1985). I principi elaborati in tema di indennita’ di trasferta vanno applicati anche ai dipendenti cantieristi dell’attuale controricorrente, e non e’ percio’ piu’ applicabile al caso in esame il precedente orientamento giurisprudenziale che porterebbe a considerare come interamente retributivi i compensi corrisposti agli odierni trasfertisti (per riferimenti Cass. 28 gennaio 1989 n. 818; Cass. 5 febbraio 1988 n. 1223). L’individuazione delle due componenti, restitutoria e retributiva, e’ compito del giudice del merito, il quale non e’ vincolato dal nomen juris usato dal contratto collettivo o dalle parti (Cass. 16 novenbre 1987 n. 364; Cass. 15 settembre 1987 n. 7247). Cio’ precisato in punto di diritto, la motivazione della sentenza impugnata sulla funzione in concreto svolta dalla indennita’ di trasferta in esame, e sulla sua correlazione con la necessita’ di adibire i lavoratori in sede lontana da quella della societa’ datrice di lavoro appare conseguentemente disattendere i principi di diritto sopra esposti;
Che il secondo motivo e’ assorbito.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimita’, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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