Ai fini della condanna del querelante alla rifusione delle spese

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 20 maggio 2020, n. 15500.

Massima estrapolata:

Ai fini della condanna del querelante alla rifusione delle spese del procedimento e al risarcimento del danno in favore dell’imputato assolto perché il fatto non sussiste o perché non lo ha commesso non è necessario che tutti i reati oggetto del processo siano procedibili a querela, poiché le spese e i danni sono correlati al procedimento in sé e prescindono dall’ulteriore contestazione di reati procedibili d’ufficio.

Sentenza 20 maggio 2020, n. 15500

Data udienza 17 gennaio 2020

Tag – parola chiave: Lesioni colpose – Articolo 189 cds – Assoluzione – Condanna dei querelanti – Risarcimento danni – Rifusione delle spese – Presupposti – Articolo 542 cpp – Criteri – Motivazione del giudice di merito

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRICCHETTI Renato G. – Presidente

Dott. CIAMPI Francesco M. – Consigliere

Dott. DI SALVO Emanuele – rel. Consigliere

Dott. CENCI Daniele – Consigliere

Dott. DAWAN Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
parte civile (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
parte civile (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 09/02/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore EPIDENDIO TOMASO che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ dei ricorsi.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di VICENZA in difesa di:
(OMISSIS);
(OMISSIS).
Il difensore presente chiede l’accoglimento del ricorso;
E’ presente come sostituto processuale con delega depositata in aula dell’avvocato (OMISSIS) del foro di VENEZIA in difesa di:
(OMISSIS) l’avv. (OMISSIS) il quale chiede il rigetto.

RITENUTO IN FATTO

1. I querelanti (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale e’ stata confermata la pronuncia di assoluzione emessa in primo grado, nei confronti dell’imputato (OMISSIS), in ordine ai reati di cui all’articolo 590 c.p. e articolo 189 C.d.S., in dipendenza di un incidente stradale, con condanna dei querelanti alla rifusione delle spese in favore dell’imputato e al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede.
2. I ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione, poiche’ la condanna dei ricorrenti ex articolo 542 c.p.p. si riferisce anche ai reati di fuga ed omissione di soccorso, contestati all’imputato al capo B), nonostante essi siano procedibili d’ufficio e non a querela.
2.1. I due testi oculari, (OMISSIS) e (OMISSIS), hanno anch’essi lamentato la condotta di guida del (OMISSIS), sottolineando pure che quest’ultimo, invece di fermarsi, prosegui’, allontanandosi dopo l’incidente. Ne’ la Corte d’appello ha esaminato i gravi danni riportati dalla vettura del (OMISSIS).
L’unico atto esaminato dalla Corte d’appello, che ne ha recepito integralmente i contenuti, e’ la consulenza di parte dell’imputato, da cui il giudice di secondo grado ha ingiustificatamente inferito il tallonamento della Porsche condotta dall’imputato ad opera della Volvo guidata dal querelante. Mentre le dichiarazioni dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS), che hanno riferito come il (OMISSIS) abbia perso il controllo del veicolo a causa della turbativa arrecata dall’andatura della Porsche, sono state dimenticate o distorte. Infatti, sia (OMISSIS) che (OMISSIS) hanno riferito che lo spostamento sulla corsia centrale determino’ un affiancamento delle due vetture irregolare, poiche’ quella del (OMISSIS) si trovava gia’ sulla corsia centrale mentre quella del (OMISSIS) era ancora su quella di sorpasso. Cosi’ come e’ stato smentito che vi fossero, per l’imputato, impedimenti di visibilita’ della vettura del querelante che abbiano potuto giustificare la sua mancata fermata, nonostante le reiterate segnalazioni del (OMISSIS), mediante i fari.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
3. Con memoria pervenuta il 15 gennaio 2020, la difesa dell’imputato ha chiesto declaratoria di inammissibilita’ o rigetto del ricorso proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso e’ infondato. Non ha, infatti, alcun rilievo che nel caso di specie, oltre al reato di cui all’articolo 590 c.p., procedibile a querela, siano stati contestati i delitti di cui all’articolo 189, commi 6 e 7, procedibili d’ufficio. L’articolo 542 c.p.p., nel prevedere la condanna del querelante alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno in favore dell’imputato, ove si tratti di reato perseguibile a querela, non richiede, infatti, che tutti i reati oggetto del processo siano procedibili a querela, poiche’ le spese e i danni sono correlati al procedimento in se’ e prescindono dall’ulteriore contestazione di reati procedibili d’ufficio.
D’altronde la colpa grave, rilevante ai fini del risarcimento del danno in favore dell’imputato, si concreta in una trascuratezza di particolare spessore e consiste nel non avvertire l’ingiustizia di una pretesa, ancorche’ essa appaia palese ad una ponderata valutazione dei fatti (Cass., Sez. 5, n. 31728 del 16-6-2004, RV. 229333).
Orbene, analizzando il secondo motivo di ricorso avremo modo di vedere come, nel caso in esame, la condanna ex articolo 542 c.p.p. derivi proprio ed esattamente dalla temerarieta’ della querela, secondo l’esplicita stigmatizzazione in tal senso che e’ dato leggere nella sentenza impugnata, in relazione a quanto rappresentato dai querelanti in ordine alle modalita’ dell’incidente, e si fondi pertanto su una stretta correlazione con l’addebito inerente al reato di lesioni personali, procedibile a querela.
2. Non puo’ essere accolto nemmeno il secondo motivo di ricorso. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo il quale, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimita’ sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l’oggettiva “tenuta”, sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l’accettabilita’ razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass., Sez. 3, n. 37006 del 27-9-2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6-6-2006, Bonifazi, Rv. 234155).
Ne deriva che il giudice di legittimita’, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti ne’ deve condividerne la giustificazione ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilita’ di apprezzamento, atteso che l’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimita’, che e’ giudice della motivazione e dell’osservanza della legge, non puo’ divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio.
Questo controllo e’ riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l’apprezzamento della logicita’ della motivazione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 8570 del 14-1-2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3-9-2004, Rinaldi; Sez. 5, n. 32688 del 5-7-2004, Scarcella; Sez. 5, n. 22771 del 15-4-2004, Antonelli).
2.1. Nel caso in esame, il giudice a quo ha evidenziato la rilevanza probatoria, nell’ambito del giudizio abbreviato, delle sommarie informazioni testimoniali dei due soggetti che poi sollecitarono l’intervento della pattuglia della Polizia stradale, occasionalmente in zona; del verbale di accertamento di violazione di plurime norme in materia di circolazione stradale, redatto nei confronti del conducente (OMISSIS); delle dichiarazioni della teste (OMISSIS) e della consulenza tecnica di parte. I testi sentiti nell’immediatezza del fatto – argomenta il giudice a quo – hanno descritto una insistita pressione del (OMISSIS) affinche’ l’auto condotta dal (OMISSIS) e quella che subito la seguiva, sulla terza corsia, lasciassero il passo al sorpasso. L’auto che seguiva quella del (OMISSIS) si sposto’ e la vettura di (OMISSIS) la tallono’ ma, poiche’ la prima stava completando un sorpasso, l’auto condotta da (OMISSIS) si sposto’ prima sulla corsia centrale e poi su quella laterale destra. Su quest’ultima (OMISSIS) trovo’ impedimenti e pertanto si sposto’ di nuovo sulla corsia centrale. In quel momento anche l’auto guidata da (OMISSIS) si stava spostando verso la corsia centrale, onde, per evitare l’impatto, (OMISSIS) tento’ una brusca frenata e perse il controllo del veicolo. Tali risultanze convergono dunque – sottolinea il giudice a quo – nell’indurre a ritenere che l’incidente sia addebitabile alla condotta di guida del (OMISSIS) e ad escludere la corrispondenza dei fatti a quanto descritto in querela, considerato, altresi’, che i querelanti avevano taciuto del tallonamento iniziale da cui prese le mosse la dinamica dell’incidente, caratterizzata da una manovra di (OMISSIS) del tutto inconciliabile con l’intenzione di uscire al successivo casello, come affermato dal difensore del (OMISSIS).
L’impianto argomentativo a sostegno del decisum e’ dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e percio’ a superare lo scrutinio di legittimita’, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario concettuale in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalita’, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorieta’ o di manifesta illogicita’ e percio’ insindacabili in questa sede.
3. I ricorsi vanno dunque rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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