In tema di patteggiamento

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 19 maggio 2020, n. 15413.

Massima estrapolata:

In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza che abbia omesso di applicare l’incremento sanzionatorio imputabile alla continuazione tra i reati, non trattandosi di pena illegalmente determinata.

Sentenza 19 maggio 2020, n. 15413

Data udienza 28 gennaio 2020

Tag – parola chiave: Patteggiamento – Sentenza – Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi – Art. 497 bis cp – ricorso per Cassazione del P.M. – Trattamento sanzionatorio – Omessa applicazione dell’incremento sanzionatorio ex art. 81 cpp – Art. 448 comma 2 bis cpp – Inammissibilità del ricorso – fondamento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MICCOLI Grazia – Presidente

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

Dott. TUDINO A. – rel. Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 29/05/2019 del TRIBUNALE di BERGAMO;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
lette/sentite le conclusioni del PG.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, emessa il 29 maggio 2019, il Tribunale di Bergamo ha applicato a (OMISSIS) la pena concordata tra le parti in ordine al reato di cui all’articolo 497-bis c.p. in riferimento al possesso di plurimi documenti falsi d’identita’.
2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso il Procuratore generale della Corte d’appello di Brescia, deducendo violazione della legge penale in riferimento all’omessa applicazione dell’incremento sanzionatorio di cui all’articolo 81 cpv. c.p., in conseguenza della ritenuta continuazione di reato.
3. Con requisitoria scritta dell’8 gennaio 2020, il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso del Procuratore generale e’ inammissibile.
1. Il ricorso e’ stato proposto fuori dei casi previsti dalla legge.
1.1. L’articolo 448 c.p.p., comma 2-bis, come riformulato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, articolo 1, comma 50, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha circoscritto l’ambito delle questioni deducibili dalle parti con il ricorso per cassazione, limitando i motivi di impugnazione della sentenza a quelli attinenti all’espressione della volonta’ dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione del giuridica del fatto e all’illegalita’ della pena o della misura di sicurezza.
1.2. Sotto il profilo da ultimo evocato, va rilevato come l’omessa applicazione dell’aumento di pena per la continuazione criminosa non configuri un’ipotesi di pena illegalmente determinata, con conseguente preclusione alla deduzione, come motivo di ricorso per cassazione della sentenza di patteggiamento, della relativa censura, che involge valutazioni di merito sottese al consenso prestato in sede di applicazione concordata della pena (Sez. 3, n. 23084 del 03/05/2011, PG. In proc. Cicerone, Rv. 250966, N. 4382 del 2000 Rv. 217696, N. 17815 del 2008 Rv. 239854, N. 43929 del 2009 Rv. 245607, N. 3100 del 2010 Rv. 245958).
1.2. La pena illegale e’, invero, quella che non sia per legge irrogabile (Sez. 5, n. 45360 del 04/10/2019, Quercia, Rv. 277956, Sez. un. N. 28910 del 2019 Rv. 276286) o la sanzione inflitta in misura illegale, tale essendo la pena diversa, per specie, da quella che la legge stabilisce per un determinato reato, ovvero inferiore o superiore, per quantita’, ai relativi limiti edittali (Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, P.G. in proc. Tanzi, Rv. 260326), mentre non rileva il mero vizio del percorso argomentativo attraverso il quale si e’ giunti alla sua determinazione.
Nella delineata prospettiva, in tema di applicazione concordata della pena, e’ stato costantemente affermato come, anche dopo l’introduzione dell’articolo 448 c.p.p., comma 2-bis, ad opera della L. 23 giugno 2017, n. 103, non sono deducibili con il ricorso per cassazione gli errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata, se il risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale (Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv. 275915, N. 1853 del 2006 Rv. 233185, N. 44907 del 2013 Rv. 257151, N. 518 del 2000 Rv. 216881, N. 51736 del 2016 Rv. 268850, N. 29668 del 2014 Rv. 263217).
Invero, nel patteggiamento l’accordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensi’ sul risultato finale delle operazioni stesse (Sez. 4, n. 1853 del 17/11/2005, dep. 2006, Federico, Rv. 233185; Sez. 4, n. 518 del 28/1/2000, Carrello, Rv. 216881; Sez. 6, n. 1705 del 6/5/1999, Botto, Rv. 214742, in un’ipotesi in cui, nei singoli passaggi intermedi, il calcolo effettuato aveva portato al superamento del limite minimo di pena edittale).
2. Nel caso in esame, il Procuratore generale ricorrente non contesta la legalita’ della pena finale oggetto di accordo, ma censura l’omessa applicazione dell’incremento sanzionatorio imputabile alla continuazione tra i reati, formulando pertanto una doglianza inammissibile.
Deve, al riguardo, essere ribadito come il sindacato di legittimita’ sulle sentenze di patteggiamento in punto di determinazione quantitativa della sanzione sia limitato alla sola denuncia dell’illegalita’ della pena (V. Sez. 3, n. 10286 del 13/2/2013, Matteliano, Rv. 254980; Sez. 3, n. 1883 del 22/9/2011, dep. 2012, La Sala, Rv. 251796; Sez. 6, n. 38943 del 18/9/2003, Conciatori, Rv. 227718) e non gia’ alle questioni attinenti al merito delle valutazioni sottese al consenso prestato in sede di applicazione della pena.
Il ricorso del Procuratore generale e’, pertanto, inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del P.G..

 

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