Corte di Cassazione, sezione sesta (prima) civile, Ordinanza 31 gennaio 2019, n. 3006.
La massima estrapolata:
Ai sensi dell’art. 43, comma 2, della legge assegni (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176, comma 2, cod. civ.
Ordinanza 31 gennaio 2019, n. 3006
Data udienza 20 novembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE PRIMA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27096-2017 proposto da:
(OMISSIS) SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato ANNA MARIA ROSARIA URSINO (OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7228/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 11/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.
FATTO E DIRITTO
1.- La s.p.a. (OMISSIS) ha convenuto avanti al Giudice di Pace di Roma la s.p.a. (OMISSIS), chiedendone la condanna al pagamento di una somma di danaro per responsabilita’ nella negoziazione di un assegno di traenza. Nei fatti, l’attore ha imputato al convenuto di aver pagato l’assegno a un soggetto diverso dall’effettivo intestatario del titolo: versando la somma a ” (OMISSIS), nato a (OMISSIS)”, in luogo che a ” (OMISSIS), nato a (OMISSIS)”.
Con sentenza depositata nel novembre 2013, il Giudice di Pace ha ritenuto esente da responsabilita’ (OMISSIS), affermando che questa aveva operato con la dovuta diligenza professionale.
2.- Con sentenza depositata l’11 aprile 2017, il Tribunale di Roma ha accolto l’appello presentato dalla (OMISSIS), rilevando che nella specie trova applicazione la disposizione dell’articolo 43, comma 2, legge assegni e che questa “deve essere interpretata nel senso che il debitore e’ liberato solo se paga al prenditore esattamente identificato”.
3.- Avverso tale pronuncia e’ insorta (OMISSIS), presentando ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Resiste (OMISSIS) con controricorso.
4.- I motivi di ricorso denunziano i vizi che qui di seguito vengono richiamati.
Il primo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione del Regio Decreto n. 1736 del 1933, articolo 43, commi 1 e 2, in relazione agli articoli 1218, 1992 e 1189 c.c.”.
Il secondo motivo a sua volta censura “violazione e falsa applicazione dell’articolo 1176 c.c., commi 1 e 2, in relazione all’articolo 1992 c.c., comma 2.”.
5.- Il primo motivo di ricorso, che in sostanza contesta la ricostruzione della norma dell’articolo 43, comma 2, legge assegni fornita dal Tribunale romano, e’ fondato.
Secondo la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, 21 maggio 2018, n. 12477, “ai sensi del Regio Decreto n. 1736 del 1933, articolo 43, comma 2 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell’assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilita’ a persona diversa dall’effettivo beneficiario, e’ ammessa a provare che l’inadempimento non le e’ imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’articolo 1176 c.c., comma 2”.
L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo.
6.- Il ricorso va dunque accolto; cassata la sentenza impugnata, la controversia va rinviata al Tribunale di Roma che, in diversa composizione, provvedera’ anche a liquidare le spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia al Tribunale di Roma, che, in diversa composizione, provvedera’ anche a liquidare le spese del giudizio di legittimita’.
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