Azione revocatoria e le modalità anomale di estinzione dell’obbligazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 16013.

Azione revocatoria e le modalità anomale di estinzione dell’obbligazione

Laddove l’azione revocatoria sia posta in essere dalla curatela ai sensi dell’articolo 66 della legge fallimentare, in relazione a modalità anomale di estinzione dell’obbligazione, come la cessione di credito o la dazione in pagamento, non solo non opera l’esenzione di cui all’articolo 2901, comma 3, del cpc, ma neanche può applicarsi il principio per cui va escluso in concreto il pregiudizio per i creditori qualora il pagamento effettuato con mezzo anomalo sia l’unico possibile per adempiere l’obbligazione scaduta. In tal modo sarebbe infatti lesa la par condicio creditorum, che costituisce finalità dell’azione revocatoria (anche) ordinaria promossa dal curatore fallimentare (il quale rappresenta l’intera massa dei creditori, non uno o più singoli creditori), e deve quindi essere in ogni caso tutelata, a differenza di quanto avviene in ipotesi di azione revocatoria ordinaria promossa da un singolo creditore.

Ordinanza|| n. 16013. Azione revocatoria e le modalità anomale di estinzione dell’obbligazione

Data udienza 20 aprile 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Cessione di crediti – Azione revocatoria – Presupposti – Consilium fraudis – Articolo 2901 cc – Legittimazione passiva – Par condicio creditorum – Sentenza della corte di cassazione a sezioni unite 16598 del 2016 – Criteri Elementi probatori – Prova legale – Valutazione del giudice di merito

 

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