Azione legale implica accettazione eredità

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|8 gennaio 2025| n. 390.

Azione legale implica accettazione eredità

Massima: La parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l’eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l’integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l’onere di eccepire la mancata accettazione dell’eredità ed, eventualmente, provare l’esistenza di fatti idonei ad escludere l’accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell’erede.

 

Sentenza|8 gennaio 2025| n. 390. Azione legale implica accettazione eredità

Integrale

Tag/parola chiave: Successioni ‘mortis causa’ – Disposizioni generali – Accettazione dell’eredita’ (pura e semplice) – Modi – Tacita – In genere parte avente un titolo legale per il diritto di successione ereditaria – Avvenuta proposizione di domande giudiziali dirette a ricostruire l’integrità del patrimonio ereditario – Prova dell’accettazione dell’eredità – Necessità – Esclusione – Contestazione della qualità di erede – Onere della prova – Contenuto.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta da

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. PICARO Vincenzo – Consigliere

Dott. PIRARI Valeria – Consigliere-Relatore

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 11368/2020 R.G. proposto da

Sa.Gi., Sa.Ma. e Sa.Ca., rappresentati e difesi dall’avv. Fr.Do., presso il cui studio in Alghero, via Ge.N., sono elettivamente domiciliati.

-ricorrenti-

contro

COMUNE DI ALGHERO, rappresentato e difeso dall’avv. An.Gi., con studio in Sassari, via Ri.N., ed elettivamente domiciliati in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione.

– controricorrente e ricorrente incidentale-

Avverso la sentenza n. 576/2019, resa dalla Corte d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, pubblicata il 20/12/2019 e non notificata;

Udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Valeria Pirari nella pubblica udienza del 5/12/2024;

lette le conclusioni scritte della Procura generale, in persona del sostituto procuratore generale Stefano Pepe, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e il quarto e quinto motivo di quello incidentale, con rinvio alla Corte di Appello di Cagliari- Sez. distaccata di Sassari in diversa composizione.

Azione legale implica accettazione eredità

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione depositato il 10 novembre 2006, Sa.Gi., Sa.Ma., Sa.Ca. e Sa.Ge., premesso che, in forza di successione da Fi.Ch., deceduta il 19 luglio 1984, erano divenuti proprietari, per eguali quote tra loro, di un appezzamento di terreno coltivato a uliveto, sito in Comune di Alghero, che quest’ultimo Comune aveva contestato il proprio diritto attraverso l’emissione, in data 8 Febbraio 1986, di decreto di esproprio e che il predetto provvedimento era inefficace o comunque nullo, convennero in giudizio il predetto ente, affinché venissero dichiarati unici ed esclusivi proprietari del terreno in questione, con condanna della controparte alla cancellazione della trascrizione e delle volture catastali operate in loro danno, nonché al risarcimento dei danni.

Costituitosi in giudizio, il Comune di Alghero eccepì il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, in via subordinata, chiese l’accertamento del diritto di proprietà sul bene in capo ad esso per effetto dell’irreversibile trasformazione del fondo o anche, in via ulteriormente subordinata, per usucapione ventennale ex art. 1158 cod. civ., eccependo in ogni caso l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno con decorrenza dall’avvenuta irreversibile trasformazione del fondo.

Gli attori integrarono la domanda con la memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1, cod. proc. civ., chiedendo, in via subordinata per l’ipotesi di ritenuto acquisto del bene al patrimonio, la condanna del Comune di Sassari al risarcimento dei danni per la perdita del diritto dominicale sul terreno, secondo stima rapportata al valore venale del bene, mentre il Comune, con memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., chiese, in via alternativa o subordinata, di essere dichiarato proprietario del mappale di causa in virtù del decreto di esproprio del 1986.

Il giudice adito, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario con ordinanza del 9 giugno 2011, ritenendo che non fosse configurabile alcuna occupazione appropriativa e che il bene non fosse trasformato ai fini dell’accessione invertita, rigettò, con sentenza n. 90/2016, le domande attoree, dando atto della rinuncia abdicativa del diritto controverso da parte di Sa.Ge. Il giudizio di gravame, instaurato su iniziativa di Sa.Gi., Sa.Ma., Sa.Ca. e nella resistenza del Comune di Alghero, che propose, a sua volta, appello incidentale in merito al difetto di legittimazione attiva degli attori, all’accertamento e alla declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario e all’accertamento dell’acquisto del predetto fondo in capo al Comune di Alghero per intervenuta usucapione ventennale, si concluse con la sentenza n. 576/2019, pubblicata il 20 dicembre 2019, con la quale la Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, rigettò gli appelli principale e incidentale e le due eccezioni sollevate dal Comune, aventi ad oggetto la mancata dimostrazione dell’accettazione dell’eredità, la prescrizione del relativo diritto e il difetto di giurisdizione, sostenendo che l’ordinanza affermativa della giurisdizione del giudice ordinario, pur avendo natura sostanziale di sentenza, non fosse stata impugnata nei termini, che il decreto di esproprio emesso dopo la scadenza del termine non fosse affetto da nullità o inesistenza, ma da vizio di legittimità, e non fosse stato impugnato e che la domanda di accertamento della proprietà in forza del decreto di esproprio, avanzata dal Comune, non fosse tardiva. 2. Contro la predetta sentenza, propongono ricorso Sa.Gi., Sa.Ma. e Sa.Ca., affidato a tre motivi. Il Comune di Alghero si è difeso con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato, affidato a cinque motivi. All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 23/5/2024, questa Corte, con ordinanza n. 18304/2024, pubblicata il 4/7/2024, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, disponendo la trattazione in pubblica udienza.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 Con il primo motivo di ricorso principale, si lamenta la nullità della sentenza e dell’intero procedimento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111, sesto comma, Cost., 2909-1362 e ss. cod. civ., e 112, 113, 132 cod. proc. civ., e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., perché i giudici di merito, nell’analizzare l’ordinanza del 9/6/2011, con la quale il giudice di primo grado aveva rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, avevano escluso che il giudicato formatosi contemplasse anche le circostanze in essa analizzate e afferenti al fatto che il fondo, trovandosi in stato di abbandono, non fosse stato irreversibilmente trasformato, che il decreto di esproprio non fosse stato prodotto e che non fosse perciò ipotizzabile una lesione della proprietà riconducibile a provvedimenti ablatori, sostenendo la natura interinale e non suscettibile di giudicato delle predette affermazioni, siccome funzionali ad individuare il petitum sostanziale onde individuare il giudice avente giurisdizione. Ad avviso dei ricorrenti, tale affermazione si poneva in contrasto non solo con il giudicato, che copre il dedotto e il deducibile, ma anche con la parte della motivazione che aveva attribuito all’ordinanza in questione natura sostanziale di sentenza, tale da non poter più essere messa in discussione, se non con la sua tempestiva impugnazione, nella specie mancata. Inoltre, i giudici d’appello avevano sostenuto che le affermazioni contenute nell’ordinanza rimettessero al prosieguo dell’istruttoria l’accertamento della irreversibile trasformazione del fondo, senza valutare che, nell’ordinanza stessa, la nomina del c.t.u. aveva avuto, invece, di mira la sola individuazione della parte di fondo contesa, che non riguardava l’intero mappale, ma una parte, ciò che contribuiva a confermare la definitività delle circostanze accertate con il predetto provvedimento, sicché la motivazione era anche sotto questo profilo contraddittoria, in quanto descriveva l’ordinanza come decisoria, per poi attribuirle un significato diverso, oltre a porsi in contrasto con la stessa domanda che non aveva ad oggetto l’intero mappale, come pareva arguirsi dalla parte della motivazione che descriveva l’oggetto del decreto di esproprio, ma solo una parte.

1.2 Preliminarmente occorre analizzare le cinque eccezioni sollevate dal controricorrente e afferenti la prima all’inammissibilità del ricorso per avere i ricorrenti teso ad ovviare, in questa sede, all’omessa impugnazione, in appello, della parte della sentenza di primo grado, divenuta perciò definitiva, con la quale era stato detto che la domanda di retrocessione del bene non era mai stata proposta; la seconda, alla natura meritale delle osservazioni contenute in ricorso in ordine alla ritenuta idoneità del decreto di esproprio a spiegare effetti ablatori e alla sussistenza della prova sull’asservimento dell’area contesa e il resto del complesso di edilizia residenziale mai offerta dalle parti, né rinvenibile nella c.t.u., con conseguente violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nuova formulazione; la terza, alla mancata specifica indicazione dei motivi di ricorso e alla violazione del principio di autosufficienza; la quarta, alla commistione di censure di nullità della sentenza e del procedimento e censure di violazione di legge e la quinta, infine, alla riconducibilità delle censure all’attività di ricognizione della fattispecie concreta, che compete al giudice di merito, piuttosto che alla falsa applicazione di legge. I predetti rilievi sono tutti infondati, atteso che, quanto ai primi due, le censure evidenziano rispettivamente gli effetti del giudicato e l’inidoneità del decreto di esproprio – sotto il profilo processuale della sua produzione e sotto quello sostanziale della violazione delle norme afferenti alla materia espropriativa – a fondare l’acquisto della proprietà del bene da parte del Comune, e non ad introdurre surrettiziamente una domanda non proposta prima o a sollecitare una diversa lettura delle risultanze probatorie; quanto al terzo, i motivi sono adeguatamente articolati ed esplicativi delle doglianze proposte; quanto al quarto, le censure di violazione di legge e di omessa pronuncia riguardano aspetti diversi della sentenza (mancata presa di posizione sulle questioni sollevate con l’atto di appello e violazione delle norme in tema di procedure espropriative) e non le medesime questioni; quanto al quinto, infine, le censure, nella parte in cui richiamano l’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., criticano la sentenza sostanzialmente per avere tratto dalle norme, pur rettamente individuate (quelle in tema di giudicato, di produzione di documenti e di espropriazione), conseguenze giuridiche che contraddicono la loro pur corretta interpretazione, senza allegare un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, inammissibile in sede di legittimità.

1.3 Venendo al merito, si osserva preliminarmente come le questioni afferenti al ricorso principale, pur logicamente e processualmente subordinate all’accertamento del difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, prospettato con i primi tre motivi di ricorso incidentale, debbano comunque essere analizzate per prime, avendo il controricorrente subordinato quest’ultimo all’accoglimento del primo.

Ciò detto, il primo motivo di ricorso principale è fondato, con assorbimento dei restanti.

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Al riguardo, occorre prendere le mosse dall’ordinanza del 9/6/2011, con la quale, come anche riportato nella sentenza impugnata, il giudice di primo grado aveva ritenuto che la giurisdizione appartenesse al giudice ordinario, in quanto non era configurabile un’occupazione appropriativa, dato che l’area non risultava interessata da un’irreversibile trasformazione, ma era abbandonata, né era stato dimostrato l’intervento di un decreto di espropriazione, e che, dunque, non era ipotizzabile una lesione del diritto di proprietà riconducibile a provvedimenti ablatori. Tale ordinanza è stata letta dalla Corte d’Appello come avente natura sostanziale di sentenza, sì da dover essere soggetta al regime ordinario del termine di impugnazione e da non poter essere più messa in discussione, essendo divenuta incontrovertibile in ragione della mancata proposizione di tempestiva riserva d’appello e della conseguente formazione di un giudicato interno. Tale assunto, ormai coperto dal giudicato siccome non impugnato, è fondato sul principio, più volte affermato da questa Corte e richiamato dalla stessa sentenza impugnata, secondo cui, per stabilire se un provvedimento costituisca sentenza

o ordinanza endo-processuale, è necessario avere riguardo non alla sua forma esteriore o all’intestazione adottata, bensì al suo contenuto e, conseguentemente, all’effetto giuridico che esso è destinato a produrre, sicché hanno natura di sentenze – soggette agli ordinari mezzi di impugnazione e suscettibili, in mancanza, di passare in giudicato – i provvedimenti che, ai sensi dell’art. 279 cod. proc. civ., contengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o preliminari di merito), anche quando non definiscono il giudizio (Cass., Sez. 1, 19/2/2018, n. 3945; Cass., Sez. 2, 19/12/2014, n. 27127; Cass., Sez. U, 24/10/2005, n. 20470).

Che nella specie l’ordinanza in questione costituisca pronuncia sulla giurisdizione è, peraltro, dimostrato dal fatto che il Tribunale di Sassari-Sezione distaccata di Alghero, dopo la scadenza dei termini per il deposito di memorie ex art. 183 cod. proc. civ., avesse invitato le parti alla precisazione delle conclusioni, in applicazione dell’art. 187, terzo comma, cod. proc. civ., secondo cui il giudice, il quale intenda pronunciare separatamente sulla giurisdizione o sulla competenza, è tenuto a invitare le parti a precisare le conclusioni anche di merito, potendosi escludere la natura decisoria dell’ordinanza solo quando essa segua alla riserva assunta dal giudice sulle richieste contrapposte delle parti di declinatoria della giurisdizione sulla controversia e di decisione nel merito, senza invitarle a concludere e senza concedere i termini per le memorie conclusionali (si veda in proposito Sez. U, 13/7/2005, n. 14693; Cass., Sez. 3, 9/5/2006, n. 10593; Cass., Sez. 3, 21/7/2006, n. 16754).

Ebbene, posto che il giudicato sulla giurisdizione può formarsi, oltre che a seguito della statuizione emessa dalle Sezioni Unite di questa Corte in sede di regolamento preventivo di giurisdizione o di ricorso ordinario per motivi attinenti alla giurisdizione, ovvero per effetto di declaratoria espressa sulla giurisdizione data dal giudice di merito e non investita da specifica impugnazione, anche a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza di merito che contenga il riconoscimento, sia pure implicito, della giurisdizione del giudice adito (Cass., Sez. U, 19/10/2006, n. 22427), deve osservarsi come il giudicato sulla giurisdizione, pur non pregiudicando le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilità della domanda, trovi il suo limite nella sua estensione oggettiva, nel senso che, quando la statuizione sulla giurisdizione è fondata sulla qualificazione del rapporto dedotto in giudizio e sugli accertamenti di fatto che hanno condotto ad essa, il giudicato sulla giurisdizione è inscindibile da tale qualificazione, che diviene quindi vincolante per il giudice di merito, rimettendosi altrimenti in discussione la giurisdizione stessa (Cass., Sez. 1, 27/7/2005, n. 15721; id Cass., Sez. 1, 20/4/2021, n. 10412).

E l’efficacia panprocessuale della statuizione emessa, di carattere definitivo e vincolante, copre la questione di giurisdizione presa in esame rispetto al dedotto e al deducibile (cioè rispetto a tutte le possibili questioni che, seppur non specificamente dedotte, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari alla pronuncia), sicché non è dato al giudice di cui è stata riconosciuta la giurisdizione di rivedere la vicenda in fatto al fine di declinare, ancora una volta, la propria giurisdizione piuttosto che prendere atto della decisione assunta e procedere alla definitiva risoluzione, nel merito, della controversia (Cass., Sez. 1, 20/4/2021, n. 10412, cit.).

Alla stregua di tali principi, non può allora che ravvisarsi, nella specie, la lamentata contraddittorietà tra la parte della decisione che valuta l’ordinanza sulla giurisdizione come decisoria e quella che esclude l’estensione del giudicato all’affermazione secondo cui il decreto di esproprio non era stato depositato in giudizio. Invero, l’errore in cui è incorso il giudice di merito non è tanto legato all’aspetto probatorio della mancata o meno produzione di tale documento, come parrebbe arguirsi dal passaggio motivazionale in esame, quanto a quello sostanziale della qualificazione della domanda di accertamento della proprietà, considerata, ai fini della giurisdizione, svincolata dalla “lesione di proprietà riconducibile a provvedimenti ablatori”, stante l’inconfigurabilità tanto dell’occupazione appropriativa, non essendo l’area interessata da irreversibile trasformazione, quanto dell’intervento di un decreto di esproprio, siccome non rimasto dimostrato. E tali elementi di fatto, in quanto incidenti sulla qualificazione della domanda, non possono che considerarsi coperti dal giudicato per effetto della mancata impugnazione dell’ordinanza e non, come affermato in sentenza, “argomentazioni meramente interinali, insuscettibili di passare in giudicato”. Il giudice di merito non avrebbe perciò potuto rileggere la fattispecie sottoposta al suo esame, facendo rivivere un esercizio del potere ablatorio da parte dell’ente ormai definitivamente escluso.

Ciò comporta la fondatezza del primo motivo di ricorso principale. 2. L’accoglimento del primo motivo di ricorso principale determina l’assorbimento del secondo e terzo, siccome tutti incentrati sulla validità o meno del decreto di esproprio.

Infatti, col secondo motivo di ricorso principale, si lamenta la nullità della sentenza e dell’intero procedimento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115,116,183, sesto comma, cod. proc. civ., 74 e 87 disp. att. cod. proc. civ., nonché dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito travisato la prova, allorché avevano ritenuto depositato nei termini il decreto di esproprio, che, peraltro, risultava emesso un anno e mezzo prima della delazione testamentaria che aveva reso i ricorrenti proprietari del bene, senza considerare che tale documento non risultava nell’elenco vidimato dalla cancelleria e vi era stato inserito abusivamente dopo il 9/6/2011, a termini per le deduzioni istruttorie ormai decorsi, e avere altresì frainteso il motivo d’appello proposto, col quale si intendeva censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva posto a fondamento della decisione il decreto di esproprio, senza porsi il problema della sua tempestiva produzione.

Col terzo motivo di ricorso principale, si lamenta, invece, la violazione dell’art. 13, L. 25 giugno 1865, n. 2359, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., e la violazione degli artt. 111 Cost., 115 e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito affermato che il decreto di esproprio non fosse inesistente o nullo, che i vizi di legittimità non potessero essere valutati dal giudice ordinario e che la sua emissione tardiva non costituisse carenza di potere e lo rendesse idoneo a degradare la posizione soggettiva del destinatario in assenza di una sua impugnazione.

3. Va ora analizzato il ricorso incidentale, siccome condizionato all’accoglimento del ricorso principale.

4. Col primo motivo di ricorso incidentale subordinato, si lamenta la nullità della sentenza e/o del procedimento e la violazione degli artt. 81, 99, 100, 115 cod. proc. civ., 457, 459, 475, 476, 480, 565, 586, 677, 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito affermato che, con riferimento all’eccepito difetto di legittimazione attiva, il Comune non avesse mosso alcuna contestazione in ordine all’accettazione dell’eredità da parte dei ricorrenti, mentre il decreto di esproprio individuava i predetti come eredi, e che, con riferimento alla prescrizione del diritto di accettare, la relativa eccezione non fosse stata sollevata nei termini, senza considerare che la questione dell’accettazione della eredità, in quanto involgente la legittimazione attiva, non costituisce eccezione in senso stretto, ma elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, con conseguente sua proponibilità in ogni momento e rilevabilità d’ufficio.

5. Col secondo motivo di ricorso incidentale subordinato, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e, segnatamente, degli artt. 457, 459, 475, 476, 480, 565, 586, 677, 2697 cod. civ., 81, 99, 100 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., perché la Corte d’Appello non aveva considerato che la qualità di erede si acquista solo con l’accettazione, da esercitare entro dieci anni dall’apertura della successione, e che, nella specie, detta volontà era stata manifestata dopo oltre venti anni dall’apertura della successione, avvenuta il 19/7/1984, essendo il presente processo stato incardinato con la notifica del 7/11/2006.

6. Col terzo motivo di ricorso incidentale subordinato, si lamenta l’omesso in esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e la violazione degli artt. 457, 459, 475, 476, 480, 565, 586, 677, 2697 cod. civ., 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., perché i giudici di merito, sempre con riguardo al difetto di legittimazione attiva degli attori, avevano omesso di rilevare l’assenza in atti di qualsivoglia documento attestante l’accettazione dell’eredità da parte degli attori e l’impossibilità di considerare accettazione tacita l’instaurazione del presente giudizio, siccome sopravvenuto a distanza superiore ai dieci anni dall’accettazione dell’eredità, limitandosi ad affermare che era stato prodotto il testamento pubblico, l’atto di registrazione e il certificato di morte e che il decreto di esproprio indicava i ricorrenti come eredi, benché tali atti fossero inidonei ad attestare l’avvenuta accettazione dell’eredità. 8. I primi tre motivi di ricorso incidentale condizionato, da trattare congiuntamente in quanto afferenti al medesimo thema decidendum del difetto di legittimazione attiva degli odierni ricorrenti, per avere gli stessi omesso di dimostrare di avere accettato l’eredità di Fi.Ch., vedova di Sa.Gi., ad essi devoluta per testamento, nel termine di dieci anni dall’apertura della successione, sono infondati. Va, innanzitutto, osservato come la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio sia un elemento costitutivo della domanda (tali potendo essere tanto meri fatti o fatti-diritto, quanto altri diritti, come per l’appunto il diritto di proprietà) ed attenga al merito della decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Cass., Sez. U, 16/2/2016, n. 2951). Ciò comporta che, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella richiamata pronuncia, la parte che promuove un giudizio deve prospettare di essere parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve poi provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte, mentre il convenuto, qualora non condivida l’assunto dell’attore in ordine alla titolarità del diritto, può limitarsi a negarla, esercitando quella che può definirsi come una mera difesa, in quanto tesa a smentire l’esistenza di fatti costitutivi del diritto, senza contrapporre altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi, o modificano o estinguono il diritto, rilevabili solo mediante eccezione da proporre, quando è da intendere in senso stretto, entro i termini di decadenza di cui all’art. 167, secondo comma, cod. proc. civ.

Azione legale implica accettazione eredità

Infatti, se è vero che il primo comma del medesimo articolo 167 chiede al convenuto di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, è altresì vero che tale disposizione, contrariamente a quanto sancito nel comma successivo, non prevede decadenza, sicché la questione che non si risolva in un’eccezione in senso stretto può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevata d’ufficio dal giudice, oltre a poter essere anche oggetto di motivo di appello, atteso che l’art. 345, secondo comma, cod. proc. civ. prevede il divieto di “nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio”.

Ciò non toglie che la presa di posizione assunta dal convenuto con la comparsa di risposta possa comunque assumere rilievo, in quanto può servire a rendere superflua la prova dell’allegazione dell’attore in ordine alla titolarità del diritto e ciò avviene nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall’attore a fondamento della domanda oppure articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo (Cass., Sez. U, 16/2/2016, n. 2951, cit.).

Posto, dunque, che la titolarità della posizione soggettiva può essere dimostrata dall’attore in positivo, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, non può che spettare al giudice di merito verificare se l’attore abbia dimostrato il fatto costitutivo della domanda proposta o se tale questione sia stata ammessa dal convenuto o se la difesa da questi approntata sia incompatibile con la sua negazione, ovverossia, nella specie, accertare se gli attori avessero dimostrato di avere accettato l’eredità oppure se la titolarità in capo ad essi della proprietà del bene fosse stata ammessa dal Comune convenuto o se la sua negazione fosse incompatibile con le difese da questi svolte.

Nel caso in esame, gli attori hanno provato la propria qualità di eredi di Fi.Ch. attraverso la produzione sia del certificato di morte della testatrice, attestante l’intervenuto decesso della stessa il 19/7/1984, sia del testamento pubblico depositato presso il Notaio De.Lu. il 23/8/1982, col quale la predetta aveva devoluto le sue proprietà ai nipoti Sa.Ma., Sa.Ca. e Sa.Ge., nonché l’atto di registrazione del primo ottobre 1984, come riportato nella sentenza, in conformità al principio secondo cui l’erede che intenda esercitare un diritto riconducibile al de cuius deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione di quello, fornendo la prova, mediante la produzione in giudizio di idonea documentazione, del decesso della parte originaria e della propria qualità di erede (Cass., Sez. 2, 11/8/2021, n. 22730). Peraltro, se è vero che la semplice delazione che segue l’apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sufficiente per l’acquisto della qualità di erede, ma diventa operativa soltanto se il chiamato alla successione accetta di essere erede o mediante una dichiarazione di volontà (aditio), oppure in dipendenza di un comportamento obiettivamente acquiescente (pro herede gestio) (Cass., Sez. 2, 12/3/2003, n. 3696; Cass., Sez. 2, 30/4/2010, n. 10525; Cass., Sez. 6-2, 6/3/2018, n. 5247), è anche vero che l’accettazione tacita dell’eredità può profilarsi anche attraverso l’esercizio di un’azione petitoria (Cass., Sez. 2, 11/8/2021, n. 22730) o di qualunque altra azione volta alla rivendica o alla difesa della proprietà o al risarcimento dei danni per la mancata disponibilità di beni ereditari di chi si proclami erede (Cass., Sez. 3, 26/6/2018, n. 16814), atteso che siffatte domande non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall’art. 460 cod. civ., ma travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell’apertura della successione, dimostrando che il chiamato ha accettato con esse la qualità di erede (Cass., Sez. 2, 6/6/2018, n. 14499).

Come sostenuto da questa Corte, la parte che abbia un titolo legale che le conferisca il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l’eredità, qualora proponga in giudizio domande che di per sé manifestino la volontà di accettare, qual è la domanda diretta a ricostituire l’integrità del patrimonio ereditario, gravando, in questi casi, su chi contesti la qualità di erede l’onere di eccepire la mancata accettazione dell’eredità ed eventualmente i fatti idonei ad escludere l’accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell’erede (sul punto Cass., Sez. 3, 14/10/2011, n. 21288; anche Cass., Sez. 3, 20/10/2014, n. 22223; Cass., Sez. 2, 19/03/2018, n. 6745).

Pertanto, posto che la successione, nella specie, era testamentaria e che non è mai stato contestato il rapporto di parentela in linea retta con la de cuius, può dirsi che l’avere i ricorrenti agito a tutela del patrimonio relitto onde ottenerne la reintegrazione costituisce in sé atto di accettazione dell’eredità, restando la relativa prova già in sé integrata.

Né può dirsi che l’accettazione intervenuta successivamente al decorso del termine decennale di prescrizione inibisca l’acquisizione della qualità di erede.

Infatti, questa Corte ha in più occasioni affermato che il chiamato all’eredità può acquistare la qualità di erede per accettazione espressa o tacita dell’eredità anche dopo il decorso del termine di prescrizione, quando nessuno degli interessati eccepisca la estinzione per prescrizione del diritto di accettazione, eccezione che non è rilevabile d’ufficio (tra le tante Cass., Sez., 2013, n. 20147), ma soggiace alle preclusioni fissate dalla legge processuale, donde l’inammissibilità di tale eccezione quando la stessa venga sollevata successivamente al decorso dei termini di cui all’art. 167 cod. proc. civ. (in questi termini Cass., Sez. 2, 25/6/2020, n. 12646; Cass., Sez. 2, 26/6/1987, n. 5633; Cass., Sez. 2, 27/10/1969, n. 3529). Correttamente, dunque, i giudici di merito hanno dichiarato il Comune decaduto dalla facoltà di eccepire la prescrizione del diritto degli attori ad accettare l’eredità di Raffaella Costanza Frignoni, in quanto avrebbero dovuto sollevare la relativa questione soltanto con la comparsa di costituzione.

Alla stregua di quanto detto, i primi tre motivi del ricorso incidentale condizionato devono essere rigettati.

9. Col quarto motivo di ricorso incidentale subordinato, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, degli artt. 934, 936 cod. civ., 1158 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di merito non avevano considerato che l’irreversibile trasformazione del fondo costituisse una forma di accessione invertita e che l’occupazione e il successivo possesso ultraventennale avessero provocato l’acquisizione di diritto della proprietà in capo al Comune, posto che erano risultati presenti nel fondo un giardino pubblico, uno spazio verde alberato e un camminamento di collegamento delle varie costruzioni, attestanti l’irreversibile trasformazione, con conseguente inaccoglibilità della domanda di riconoscimento del diritto di proprietà dei ricorrenti e di risarcimento del danno.

10. Col quinto motivo di ricorso incidentale subordinato, infine, si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e la violazione degli artt. 1158 e 1164 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello omesso di verificare le risultanze probatorie e la relazione di c.t.u. in ordine all’occupazione e irreversibile trasformazione del fondo e al possesso ultraventennale dello stesso da parte del Comune, il quale si era immesso nel possesso il 12/12/1974 e aveva emesso il decreto di esproprio il 6/2/1986, sicché aveva posseduto in buona fede per oltre venti anni. Peraltro, se anche l’immissione in possesso del 1976 non fosse stata considerata come possesso di buona fede, comunque vi sarebbe stata interversione per effetto della emissione del decreto di esproprio.

11. Il quarto e il quinto motivo di ricorso incidentale condizionato restano assorbiti dall’accoglimento del primo motivo di ricorso principale.

12. In conclusione, dichiarata la fondatezza del primo motivo di ricorso principale, l’assorbimento dei restanti, l’infondatezza dei primi tre motivi di ricorso incidentale e l’assorbimento dei restanti, la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari-Sezione distaccata di Sassari, che, in diversa composizione, dovrà statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Si dà atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Azione legale implica accettazione eredità

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso principale, dichiara assorbiti i restanti motivi, rigetta i primi tre motivi di ricorso incidentale, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Cagliari-Sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.

Depositato in Cancelleria l’8 gennaio 2024.

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