Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 19 novembre 2019, n. 30006.
La massima estrapolata:
L’azione di responsabilità per i danni arrecati ad una società per azioni in cui si è trasformata una preesistente azienda speciale comunale spetta alla giurisdizione del giudice ordinario in tutti i casi in cui siano dedotti i pregiudizi al patrimonio della società in sé e per sé considerato e non dell’ente pubblico che pure possa o debba risponderne, a maggior ragione quando manchino tutti i presupposti per la configurabilità di una società in house e, in particolare, il divieto o l’impossibilità di estensione della compagine sociale a soggetti privati, oppure quando siano dedotti fatti anche anteriori alla trasformazione ma quali presupposti o antefatti delle condotte successive
Sentenza 19 novembre 2019, n. 30006
Data udienza 22 ottobre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di sez.
Dott. MANNA Antonio – Presidente di sez.
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7139-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– intimati –
avverso la sentenza n. 5360/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/08/2017;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/2019 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. SALZANO FRANCESCO, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso e la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario;
uditi gli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) per delega dell’avvocato (OMISSIS) e (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato il 05/08/2003 la (OMISSIS) spa (gia’ in liquidazione dal 31/07/2000 e poi in concordato preventivo dal 19/10/2001) convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Frosinone (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali amministratori dapprima dell’Azienda speciale (OMISSIS) ( (OMISSIS)) dal 1996 al 1998 e, poi (dal 28/12/1998 al 29/04/2000), della (OMISSIS) spa, per sentirli dichiarare responsabili del grave dissesto della societa’ causato dalle loro condotte e condannare al risarcimento dei conseguenti danni.
2. I convenuti eccepirono, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione dell’adito giudice ordinario e, prima di chiedere il rigetto delle domande per la loro infondatezza, chiesero ed ottennero di chiamare in causa altri soggetti a vario titolo intervenuti, nel corso degli anni, nella gestione della societa’ (tali (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)); costoro si costituirono, eccependo anch’essi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l’infondatezza delle pretese, ma il (OMISSIS) altresi’ chiamo’ a sua volta in causa, con subordinata domanda di manleva, l’intero Consiglio comunale di Fiuggi (in persona di (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
3. Il tribunale adito, con sentenza 10/12/2008, declino’ la propria giurisdizione, affermando quella della Corte dei conti e compensando le spese di lite, ma il gravame di (OMISSIS) spa fu accolto dalla Corte di appello di Roma.
4. Questa, premessa in fatto la circostanza dell’avvenuta trasformazione dell’azienda speciale (costituita nel 1990) in societa’ per azioni a socio unico con atto costitutivo omologato dal competente tribunale fin dal 26/03/1999, rilevo’ che nell’atto di citazione erano stati contestati ai convenuti comportamenti, analiticamente riportati, tutti successivi alla trasformazione, per poi applicare la piu’ recente giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (tra cui Cass. Sez. U. 10/03/2014, n. 5491) sull’esclusione della giurisdizione contabile per le societa’ che non potevano definirsi in house per mancanza di anche uno solo dei requisiti elaborati, nella specie riscontrato nella non esclusione della possibilita’ di partecipazione al capitale sociale di soggetti privati; e, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, gli atti furono rimessi a quello di primo grado, con compensazione delle spese di lite.
5. Per la cassazione di tale sentenza, pubblicata il 10/08/2017 col n. 5360 e di cui non consta la notificazione ad istanza di parte, ha proposto ricorso (OMISSIS), contestando la declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario; e, resistendo degli intimati con controricorso solo (OMISSIS) spa, per la pubblica udienza del 22/10/2019 le parti depositano memorie ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Premessa l’irrilevanza di ogni verifica sulla ritualita’ della notifica del ricorso anche alle parti gia’ contumaci in secondo grado, ogni suo esito rivelandosi del tutto ininfluente sull’esito del giudizio alla stregua dei principi affermati fin da Cass. Sez. U. 22/03/2010, n. 6826, si osserva che il ricorrente dispiega un unitario motivo, rubricato “articolo 360 c.p.c., n. 1 – erronea declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario, per essere, invece, la giurisdizione della Corte dei conti”.
2. In primo luogo, il (OMISSIS) si duole dell’omesso rilievo della riferibilita’ di una consistente parte dei fatti a base della domanda alla gestione dell’azienda speciale in tempo anteriore alla sua trasformazione in societa’ per azioni; in secondo luogo, egli sostiene e valorizza l’illimitata responsabilita’ del Comune di Fiuggi per le obbligazioni sociali, sicche’ ogni iniziativa anche successiva alla trasformazione avrebbe finito per riverberare i suoi effetti anche sulle finanze comunali.
3. In particolare, quanto al primo profilo, ricordata la struttura dell’Azienda speciale come ente strumentale del Comune di Fiuggi, il ricorrente rimarca alcuni dei fatti dedotti ex adverso, fra cui alcuni del 1994, il contratto di commercializzazione in esclusiva del prodotto per quell’anno ed il successivo e sue vicende riverberatesi in condotte anche fino all’approvazione del bilancio del 1997, cui era seguito un contenzioso giudiziario nei primi mesi del 1998, nonche’ di formazione del bilancio 1998, con compiuta indicazione delle irregolarita’ o violazioni di principi contabili.
4. Quanto al secondo profilo, il (OMISSIS) lungamente analizza l’assetto dell’attrice successivo alla trasformazione, evidenziando trattarsi di societa’ a capitale interamente pubblico (pure a seguito della ricapitalizzazione del 2000 e comunque con conferimento di ingenti dotazioni materiali), di gestione di beni collettivi (e cioe’ del noto compendio termale) e comunque di attivita’ riconducibili a funzioni pubbliche dell’ente territoriale, con titolarita’ di tutte le azioni di almeno una delle categorie al Comune; e, richiamata la piu’ risalente giurisprudenza di legittimita’, evidenzia con ampie argomentazioni che il danno si sarebbe infine riverberato sul capitale pubblico, ma pure la sussistenza del carattere pubblico sia del rapporto di servizio che del soggetto danneggiante, in lesione di interessi generali: e conclude per la sussistenza della necessaria giurisdizione del giudice contabile.
5. Dal canto suo, la controricorrente ripercorre analiticamente i fatti posti a base della domanda per evidenziarne la loro posteriorita’ rispetto alla trasformazione da azienda speciale in societa’ per azioni; ricorda come la stessa Corte dei conti abbia declinato la giurisdizione in analoga domanda di danni contro altro amministratore nel periodo 2003-2010; richiama la giurisprudenza piu’ recente di queste Sezioni Unite (Cass. Sez. U. 27/10/2016, n. 21692; Cass. Sez. U. 22/12/2016, n. 26643) in tema di giurisdizione del giudice ordinario quando i danni dedotti siano arrecati al patrimonio della societa’ in quanto tale, senza considerare l’identita’ del titolare di quello che potrebbe sopportare le definitive conseguenze.
6. Nelle rispettive memorie, il ricorrente e la controricorrente ribadiscono le rispettive posizioni, invocando ciascuno a proprio favore la giurisprudenza di questa Corte regolatrice; eppure proprio quest’ultima, correttamente individuata ed applicata, consente di qualificare il ricorso come infondato, sotto tutti i profili dedotti.
7. E’ ormai consolidato approdo ermeneutico in sede di legittimita’ la reciproca autonomia e quindi l’ammissibilita’ del concorso delle azioni di responsabilita’ ordinaria e contabile, anche quando trovino causa nei medesimi fatti materiali e perfino ove le prime siano direttamente intentate dalle singole amministrazioni coinvolte.
8. Infatti (da ultimo, Cass. sez. U. ord. 19/02/2019, n. 4883), l’azione di responsabilita’ per danno erariale e quella di responsabilita’ civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell’interesse pubblico generale, al buon andamento della Pubblica Amministrazione ed al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell’interesse particolare della parte attrice; ne deriva che le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione, ma di proponibilita’ dell’azione di responsabilita’ innanzi al giudice contabile (in precedenza, nello stesso senso, tra le altre: Cass. Sez. U. ord. 10/09/2013, n. 26935; Cass. Sez. U. ord. 02/12/2013, n. 26935; in motivazione, Cass. Sez. U. 17/04/2014, n. 8927; Cass. Sez. U. 18/12/2014, n. 26659, a sua volta richiamata piu’ di recente – da Cass. ord. 23/08/2018, n. 21021).
9. Nella specie, e’ evidente che ad agire sia la societa’, in tempo in cui certamente non piu’ rivestiva la qualita’ di ente pubblico o di societa’ in house, per il danno arrecato in tesi dalle controparti al patrimonio sociale in quanto tale e non a quello dei soci, quand’anche dovessero da se’ soli sopportare le perdite.
10. A tanto si aggiunga che neppure rileverebbe che alcuni – o perfino molti – dei fatti dedotti in citazione (e ricordati nell’atto di appello) possano datarsi in tempo anteriore alla trasformazione dell’Azienda speciale in societa’ per azioni, dinanzi alla chiarezza dell’indicazione, nello stesso atto di citazione, delle condotte poste a base della domanda (come riportate a pag. 6 della sentenza di appello) quali effettivamente tutte successive al marzo 1999: e del resto neppure apparendo, se non altro dagli stralci dell’atto di citazione riportati in ricorso (alle pagine 12 e ss., non valendo alcuna integrazione di quello operata con atti successivi), che quegli episodi abbiano costituito autonoma ed ulteriore causa petendi della domanda risarcitoria e non semplici antecedenti storici – o, tecnicamente, antefatti – delle condotte dedotte in via principale ed immediata quali cause dei danni lamentati.
11. Ove per avventura od ipotesi non fosse gia’ di per se’ dirimente il principio di cui al precedente punto 8, le ulteriori argomentazioni del ricorrente sarebbero comunque tutte recessive dinanzi alla chiarezza dell’elaborazione della giurisprudenza di queste Sezioni Unite, riguardo alla quale puo’ qui bastare un integrale richiamo alla completa ed esaustiva disamina in diritto di Cass. Sez. U. 27/12/2017, n. 30978 (ma, piu’ di recente, v. pure: Cass. 20/03/2018, n. 6929; Cass. ord. 18/07/2018, n. 19108; Cass. ord. 13/09/2018, n. 22409; Cass. Sez. U. 05/02/2019, n. 3330), sulla natura eccezionale della giurisdizione contabile in tema di danni a societa’ partecipate da enti pubblici e nella conseguente possibilita’ di ravvisarla esclusivamente in tre ipotesi:
a) in caso di societa’ in house o in house providing (per le quali e’ ribadita la necessita’ della contemporanea sussistenza del triplice presupposto della partecipazione totalitaria da parte di enti pubblici e divieto di cessione delle partecipazioni a privati, dello svolgimento di attivita’ almeno prevalente in favore degli enti soci, nonche’ del controllo analogo a quello degli enti sui propri uffici con prevalenza sulle ordinarie forme civilistiche; e pur sempre ove tali presupposti sussistano al momento della condotta dannosa);
b) in caso di danno provocato direttamente al patrimonio non della societa’, ma dell’ente pubblico;
c) in caso di danno cagionato dal rappresentante dell’ente pubblico partecipante che abbia esercitato od omesso di esercitare il suo potere in modo tale da pregiudicare il valore della partecipazione.
12. E, nella specie, neppure e’ contestata l’insussistenza di almeno uno dei tre presupposti per la configurabilita’ della societa’ c.d. in house, cioe’ il divieto o l’impossibilita’ di inserimento nella compagine sociale di soggetti diversi dagli enti pubblici; mentre e’ evidente, da un lato, che oggetto della causa non sia il danno finale prodotto alle finanze del Comune di Fiuggi, nonostante la sua istituzionale responsabilita’, ma appunto e soltanto quello arrecato al patrimonio della societa’ per azioni in se’ e per se’ considerata, nonche’, dall’altro lato, che non puo’ ravvisarsi l’ipotesi sopra indicata sub 11c).
13. Pertanto, correttamente e’ stata affermata la giurisdizione del giudice ordinario, dovendo alla fattispecie applicarsi il seguente principio di diritto: “l’azione di responsabilita’ per i danni arrecati ad una societa’ per azioni in cui si e’ trasformata una preesistente azienda speciale comunale spetta alla giurisdizione del giudice ordinario in tutti i casi in cui siano dedotti i pregiudizi al patrimonio della societa’ in se’ e per se’ considerato e non dell’ente pubblico che pure possa o debba risponderne, a maggior ragione quando manchino tutti i presupposti per la configurabilita’ di una societa’ in house e, in particolare, il divieto o l’impossibilita’ di estensione della compagine sociale a soggetti privati, oppure quando siano dedotti fatti anche anteriori alla trasformazione ma quali presupposti o antefatti delle condotte successive”.
14. Al rigetto del ricorso conseguono la declaratoria di sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario e la condanna del soccombente ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimita’.
15. Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13 (e mancando la possibilita’ di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo al ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply