Atti sessuali con minore infraquattordicenne

Corte di Cassazione, sezione terza penaleSentenza 6 dicembre 2019, n.49724.

Massima estrapolata:

In tema di atti sessuali con minore infraquattordicenne, è escluso il riconoscimento dell’attenuante della minore gravità sia quando gli abusi in danno della vittima sono stati reiterati nel tempo, perché approfondiscono la lesione del bene tutelato, sia nel caso in cui gli atti sessuali si inseriscano nell’ambito di una “relazione amorosa” con il minore, essendo tale situazione indice, da un lato, di una sostanziale prevaricazione ai danni della vittima e, dall’altro, della ripetizione degli atti sessuali per un considerevole lasso di tempo. (Nella specie, gli atti sessuali iniziarono quando la minore aveva dodici anni, si protrassero per poco meno di due anni e furono consumati nell’ambito di una relazione “sentimentale”: elementi, quindi, che, in applicazione dei principi sopra evocati, ostano al riconoscimento dell’invocata attenuante)

Sentenza 6 dicembre 2019, n.49724

Ritenuto in fatto

1. Con l’impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione resa dal g.i.p. del Tribunale di Verona all’esito del giudizio abbreviato e appellata dall’imputato, la Corte di appello di Venezia rideterminava in anni quattro di reclusione la pena inflitta ad An. Gr., nel resto confermando la pronuncia di primo grado, che aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 609-quater, comma 1, n. 2 e 61 n. 11 cod. pen. commesso in danno di V. A., minore di quattordici anni e figlia della moglie con cui conviveva.
2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, per mezzo dei difensori di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo si eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 609-quater e 133 cod. pen., 27 comma 3, Cost.
Deduce il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe erroneamente negato i presupposti integranti la circostanza attenuante di cui all’art. 609-quater, comma 4, cod. pen., che, per contro, sarebbero sussistenti, in quanto la relazione affettiva tra l’imputato e la persona offesa non arrecò alcun danno alla vita di relazione e al processo di evoluzione della minore, tanto che costei, in seguito, intrattenne una relazione sentimentale con un coetaneo. Pertanto, proprio il contesto della relazione amorosa tra i due avrebbe dovuto condurre al riconoscimento dell’attenuante in parola, che non può essere esclusa sulla base degli elementi costitutivi della fattispecie, ossia la minore età e la tipologia di atto sessuale compiuto.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 603, comma 2, 190, 495 cod. proc. pen. e 133, 609-quater, comma 4, cod. pen.
Il ricorrente si duole che la Corte territoriale erroneamente non abbia dato ingresso a una serie di documenti, successivi alla consumazione del reato (relativi alla separazione consensuale, al lavoro svolto dall’imputato, alla capacità genitoriale del medesimo), al fine di apprezzare la condotta dell’imputato susseguente al reato nonché l’intensità del dolo, al fine di ottenere una pena inferiore a quella inflitta, una modifica del giudizio di bilanciamento delle circostanze e, soprattutto, il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 609-quater, comma 4, cod. pen.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è, nel complesso, infondato.
2. Il primo motivo è infondato.
2.1. Per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di atti sessuali con minorenni, ai fini del riconoscimento della diminuente per i casi di minore gravità di cui all’art. 609-quater, quarto comma, cod. pen., deve farsi riferimento alla valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima, anche in relazione all’età (Sez. 3, n. 46461 del 16/05/2017 – dep. 10/10/2017, S, Rv. 271348). Si è inoltre escluso il riconoscimento dell’attenuante in esame sia quando gli abusi in danno della vittima sono stati reiterati nel tempo (Sez. 3, n. 42738 del 07/07/2016 – dep. 10/10/2016, M, Rv. 268063), perché approfondiscono la lesione del bene tutelato, sia nel caso in cui gli atti sessuali si inseriscano nell’ambito di una ‘relazione amorosa’ con il minore, essendo tale situazione indice, da un lato, di una sostanziale prevaricazione ai danni della vittima e, dall’altro, della ripetizione degli atti sessuali per un considerevole lasso di tempo (Sez. 3, n. 34512 del 24/01/2017 – dep. 14/07/2017, M, Rv. 270958).
2.2. Orbene, nel caso di specie, dalla sentenza impugnata emerge pacificamente che gli atti sessuali, consistiti in toccamenti, rapporti orali e vaginali, iniziarono quando la minore aveva dodici anni, si protrassero per poco meno di due anni e furono consumati nell’ambito di una relazione ‘sentimentale’: elementi, quindi, che, in applicazione dei principi sopra evocati, ostano al riconoscimento dell’invocata attenuante.
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
3.1. Va ricordato che la rinnovazione del giudizio in appello è istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (per tutti, cfr. Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996 – dep. 15/03/1996, Panigoni ed altri, Rv. 203974; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 – dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266820). Si è inoltre chiarito che, in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014 -dep. 14/01/2015, PR, Rv. 261799; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013 – dep. 14/01/2014, Cozzetto, Rv. 258236).
3.2. Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale ha rigettato l’istanza di acquisizione dei documenti indicati dalla difesa, comprovanti la condotta successivamente tenuta dall’imputato, reputandoli irrilevanti e, sul punto, il ricorso appare generico, non avendone indicato la decisività in relazione al complessivo trattamento sanzionatorio, anche considerando che la Corte di appello ha inflitto, come pena base, il minimo edittale e ha confermato il giudizio di bilanciamento delle circostanze a motivo dell’accertata gravità dei fatti.
E, in relazione alla motivazione addotta dai giudici di merito, il ricorso appare generico, non indicando in maniera puntuale quali elementi, desumibili dalla documentazione indicata dalla difesa, avrebbero comportato un diverso giudizio in ordine alla ritenuta gravità dei fatti.
Con riguardo, infine, all’attenuante ex 609-quater, comma 4, cod. pen., va rilevato che essa dà rilevanza alla particolare tenuità del fatto, sicché sono irrilevanti condotte successive alla commissione del fatto medesimo, di talché, a tal proposito, la richiesta documentazione appare del tutto inconferente.
4. Per i motivi indicati, il ricorso deve perciò essere rigettato, con condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione della spese sostenute nel grado dalle parte civili, che si liquidano in complessivi in 5.000 Euro, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel grado, che liquida complessivamente in 5.000 Euro, oltre accessori di legge

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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