Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 9 gennaio 2019, n. 727.
La massima estrapolata:
In tema di atti sessuali commessi con persona in stato di inferiorita’ fisica o psichica, perche’ sussista il reato di cui all’articolo 609-bis c.p., comma 2, n. 1, e’ necessario accertare che: 1) la condizione di inferiorita’ sussista al momento del fatto; 2) il consenso all’atto sia viziato dalla condizione di inferiorita’; 3) il vizio sia accertato caso per caso e non puo’ essere presunto, ne’ desunto esclusivamente dalla condizione patologica in cui si trovi la persona quando non sia di per se’ tale da escludere radicalmente, in base ad un accertamento se necessario fondato su basi scientifiche, la capacita’ stessa di autodeterminarsi; 4) il consenso sia frutto dell’induzione; 5) l’induzione, a sua volta, sia stata posta in essere al fine di sfruttare la (e approfittare della) condizione di inferiorita’ per carpire un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato; 6) l’induzione e la sua natura abusiva non si identifichino con l’atto sessuale, ma lo precedano.
Ne’ puo’ avere fondamento la tesi difensiva del consenso putativo desumibile dalla richiesta dell’uso del preservativo, avendo ben spiegato il senso dell’invito da parte della ragazza che aveva pensato di elidere o ridurre le conseguenze negative dell’atto non voluto. Peraltro, la ragazza, se pur consenziente al momento della spoliazione, ha raccontato di aver ripetutamente espresso il dissenso al rapporto, di aver cercato di sottrarvisi, ottenendone il rifiuto dell’uomo perche’ era arrivato il momento culminante per la soddisfazione della sua cupidigia, e quindi di essere rimasta pietrificata alla consumazione dell’atto della cui portata non aveva avuto piena consapevolezza come dimostrato anche nel racconto al pronto soccorso. Anche il secondo motivo di ricorso si appalesa pertanto infondato, perche’ l’imputato aveva piena consapevolezza del consenso viziato della ragazza.
Sentenza 9 gennaio 2019, n. 727
Data udienza 10 ottobre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente
Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere
Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere
Dott. GAI Emanuela – Consigliere
Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 20.11.2017 della Corte d’appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Ubalda Macri’;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. CUOMO Luigi, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito per l’imputato l’avv. (OMISSIS) che ha concluso riportandosi al ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 20.11.2017 la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare di Tivoli in data 7.3.2015 che aveva condannato (OMISSIS) alle pene di legge per il reato di cui all’articolo 61 c.p., n. 5, articolo 609-bis c.p., articolo 609-ter c.p., comma 1, n. 3, per aver costretto la persona offesa di anni 14, con violenza e comunque abusando delle sue condizioni d’inferiorita’ psichica e fisica, in considerazione della giovane eta’ e della mancanza di esperienza, a subire atti sessuali: in particolare, dichiarando alla ragazza di essere un poliziotto e mostrandole un tesserino, cosi’ simulando la qualita’ di pubblico ufficiale, dopo averla condotta a bordo della sua autovettura, in una zona di campagna, in un terreno di sua proprieta’, ed averla fatta sdraiare sul sedile previamente abbassato, le aveva sfilato i leggins e le mutande, nonostante la vittima avesse chiesto ripetutamente di non farlo, le aveva allargato le gambe tenendole ferme ed aveva consumato un rapporto sessuale nonostante la vittima gli avesse chiesto di prometterle che non le avrebbe fatto nulla; con l’aggravante di aver commesso il fatto su persona sottoposta a limitazione della propria liberta’ personale, in (OMISSIS).
2. Con il primo motivo di ricorso, l’imputato deduce la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), in relazione all’articolo 609-bis c.p., comma 2, n. 1, poiche’ i Giudici avevano motivato la condotta induttiva valorizzando esclusivamente il “differenziale di potere”, collegato alla differenza d’eta’, mentre non avevano considerato ne’ la personalita’ della ragazza, studentessa di scuola media superiore con ottimo rendimento scolastico e normali relazioni interpersonali, ne’ il pregresso rapporto di conoscenza e frequentazione finalizzato all’inizio di una relazione sentimentale. Lamenta che non erano statue individuati atti o condotte subdole, surrettizie, artificiose e tali da indurre l’errore, ne’ era emerso che gli atti sessuali fossero stati commessi con violenza, coazione fisica o minaccia. Sarebbe stato necessario verificare se il consenso fosse stato la conseguenza di una strumentalizzazione dell’inferiorita’ della ragazza e se egli avesse sfruttato la presunta condizione di minore capacita’ di resistenza per indurla a compiere atti sessuali. Segnala che non era stata indagata la condizione di inferiorita’ psichica della vittima e che, anzi, nella specie, non era emerso un limitato processo evolutivo mentale o correlato a situazioni di emarginazione familiare, sociale o culturale. La perizia aveva concluso che la ragazza presentava una maturita’ emotiva, cognitiva e relazionale adeguata all’eta’ che le permetteva di agire e reagire in modo adeguato. Censura la parte della motivazione della sentenza impugnata che aveva valorizzato il disagio o l’atteggiamento passivo. Denuncia il mancato apprezzamento del fatto dell’invito rivolto dalla ragazza di infilare il preservativo.
In generale, evidenzia che la Corte territoriale era incorsa nella violazione dell’obbligo di motivazione perche’ con i motivi d’appello non erano state riproposte questioni e rilievi gia’ affrontati e risolti dalla decisione di prime cure, ma erano state formulate specifiche doglianze sui temi piu’ rilevanti attinenti ai canoni costitutivi del delitto ascritto nonche’ sollecitata la verifica della tenuta logica e congruenza dell’apparato giustificativo contenuto nella sentenza.
Con il secondo motivo, denuncia la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), in riferimento agli articoli 50 e 609-bis c.p.. Dal comportamento e dalle dichiarazioni rese dalla ragazza non poteva non aver tratto la ragionevole convinzione di agire con il consenso della ragazza, persuasione altresi’ e vieppiu’ rafforzata dall’invito all’uso del preservativo. L’approvazione della ragazza all’atto sessuale non poteva essere ricondotta ad una sottile e subdola preordinazione da parte sua, perche’ il rapporto era avvenuto in modo estemporaneo ed imprevedibile. L’uso del preservativo, esplicitamente sollecitato dalla ragazza, e la spoliazione degli indumenti cui la stessa aveva acconsentito, non potevano essere ignorati, come immotivatamente nella sentenza impugnata, ma dovevano essere tenuti in considerazione per l’indubbia valenza dimostrativa della convinzione di agire con il consenso della ragazza. Ne’ con riferimento al thema decidendum poteva essere addotto, come nella sentenza di prime cure, il mancato assolvimento dell’onere probatorio, perche’, nei due interrogatori, aveva allegato le condizioni per l’applicazione della scriminante putativa del consenso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso e’ infondato.
3.1. In data 7.12.2012 la madre della persona offesa aveva denunciato l’imputato, che la ragazza aveva conosciuto tramite (OMISSIS) e con cui si era incontrata tre volte, per violenza sessuale. Secondo i sanitari, consultati il giorno successivo, la ragazza aveva raccontato i fatti senza mostrare preoccupazione, se non per la reazione dei genitori; aveva riferito di dolori alla schiena ed al lato esterno della coscia sinistra, ma non presentava lesioni, ad eccezione di quella della membrana dell’imene con soluzione di continuita’ di un centimetro della forchetta; aveva affermato che l’aggressore le aveva sfilato i leggins e gli slip nonostante la sua richiesta ripetuta di non farlo; tuttavia, non rendendosi conto di cio’ che sarebbe accaduto, aveva opposto una limitata resistenza fisica; a causa della confusione del momento, non aveva saputo raccontare con maggior precisione i dettagli delle penetrazione, non aveva saputo dire se la penetrazione fosse stata parziale o completa, unica o ripetuta, ma aveva ricordato che l’uomo aveva eiaculato nel profilattico utilizzato.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto pienamente attendibile il racconto della ragazza, precisando che la spoliazione degli indumenti era avvenuta con lucida e deliberata azione con la quale l’imputato aveva superato progressivamente i suoi reiterati dinieghi, resi in un clima di comprensibile intimita’, ma pur sempre esplicitati in modo circostanziato e fermo. Avendo perso il controllo della situazione, la vittima, di fronte all’atteggiamento risoluto ed irreversibile dell’uomo, si era limitata a soggiacere chiedendo l’uso del preservativo. Ha, inoltre, osservato che l’imputato aveva soggiogato la persona offesa contando sull’evidente differenza di eta’ e maturita’, capacita’ di determinazione ed esperienza, sino ad indurla ad arrendersi alla propria iniziativa. Ne’ era credibile che le difficolta’ psicologiche nei confronti dei genitori potessero aver indotto la ragazza ad accentuare o stravolgere in senso accusatorio il suo racconto. La consulente aveva ben spiegato le difficolta’ di esecuzione dell’audizione protetta, perche’ la madre, con toni garbati e decisi, aveva riferito che la figlia, sul momento, non era stata in grado di raccontare l’accaduto; che, da quando aveva subito violenza, era cambiata, non andava piu’ a scuola e che il loro compito, come genitori, era quello di proteggerla; inoltre, aveva subito una seconda violenza in ospedale a causa delle lunghe attese e degli esiti incerti; pertanto, ritenendo che avesse gia’ raccontato i fatti, che lo stato emotivo non le consentisse la ripetizione di quanto successo e che l’esigenza era quella di dimenticare, sia lei che il marito non acconsentivano all’audizione protetta. Ad avviso del Giudice, tale resoconto attestava in modo chiaro la posizione dei genitori che non avevano manifestato alcun intento vendicativo verso l’imputato, pur volendone la punizione. In data 28.3.2013, tuttavia, la persona offesa era stata sentita nell’audizione protetta. Aveva riferito: a) che, dopo l’incontro su (OMISSIS), vi erano state telefonate e contatti via web, poi erano usciti in auto e lui le aveva chiesto di non dire a nessuno di loro, altrimenti avrebbe passato dei guai; b) che le aveva detto di avere 25 anni e di essere un poliziotto, mostrandole anche il tesserino; c) che, nei primi incontri, si erano scambiati effusioni e baci, ma con il tempo lui aveva cominciato a pretendere di piu’; d) che lei aveva sempre manifestato il dissenso al rapporto sessuale; e) che quello oggetto di contestazione era stato il suo primo rapporto sessuale; f) che dopo il rapporto in auto era stata chiamata dalla madre la quale aveva capito immediatamente che aveva mentito sui suoi spostamenti; g) che, il giorno dopo, i genitori l’avevano accompagnata dai Carabinieri ed al pronto soccorso.
Il Giudice ha riportato ampi stralci del dialogo tra la ragazza e la psicologa nell’audizione protetta in cui era emerso con nettezza il condizionamento psicologico dell’uomo nei suoi confronti, che aveva fretta di “concludere” e nel momento cruciale, quando ella aveva tentato di sottrarsi, le aveva detto che non si poteva togliere, nonche’ il suo dissenso e disagio. In tale contesto, era chiaro che la richiesta di infilare il preservativo mirava alla riduzione del danno.
Opportunamente, nell’ambito del predetto dialogo, il Giudice ha evidenziato che la ragazza aveva ricordato che, dopo la violenza, l’uomo le aveva detto che l’avrebbe accompagnata a casa dell’amica e successivamente aveva fatto la seguente battuta: “Se mi dovessero denunciare per pedofilia, diro’ al giudice, la guardi e mi dica se lei non se la sarebbe fatta”; inoltre, che aveva espresso un giudizio di perplessita’ su quello che era successo, perche’ non sapeva dire se fosse stata vittima di una vera e propria violenza, certo aveva detto di no, ma non sapeva se lui fosse stato pazzo o avesse fatto uno sbaglio; riteneva tuttavia che lui l’avrebbe dovuto sapere che una di quattordici anni non poteva avere un pieno controllo delle situazioni, e quindi una persona piu’ sana avrebbe lasciato perdere.
A tali osservazioni della persona offesa, il Giudice ha chiosato che certo non le competeva trarre le conclusioni giuridiche dalla condotta dell’imputato, ma le frasi pronunciate erano sintomatiche del fatto che non avesse inteso accusarlo di un comportamento violento che, infatti, non aveva tenuto.
Di qui la puntuale descrizione dell’induzione “l’aver progressivamente soggiogato la vittima, l’averla condotta in luogo appartato, l’aver avuto piena consapevolezza dell’eta’ della ragazza e della scuola che frequentava, l’averla rassicurata sul fatto che non avrebbe abusato sessualmente di lei, l’averla posta sotto il proprio corpo in una posizione che non le consentiva di sottrarsi piu’ all’azione dell’imputato, la “vis modica” adoperata nel tenerle le gambe aperte, sono tutti elementi che la teste ha costantemente riferito secondo un iter espositivo coerente e scevro da apprezzabili oscillazioni”. Tali conclusioni erano state confortate dalle risultanze della consulenza psico-diagnostica secondo la quale la minore era equilibrata ed in grado di riferire i fatti, essendo intatto il ricordo, nonostante il trauma; i genitori avevano sofferto molto dell’accaduto, ma erano stati vicini alla figlia, la quale aveva accettato di sottoporsi all’audizione perche’ aveva sentito la loro protezione; l’ulteriore ascolto della minore sarebbe dovuto avvenire nel contesto dell’incidente probatorio.
Commentando il risultato dell’incidente probatorio dell’1.10.2013, nel quale la ragazza aveva confermato integralmente il racconto, il Giudice ha considerato che l’imputato aveva guadagnato margini man mano che era riuscito a piegare le resistenze della ragazza, in un’alternanza di suggestioni, provocazioni, blandizie ed atti di vera e propria coazione che, alla fine, l’avevano indotta alla resa. Alla domanda specifica su quale fosse stato il suo atteggiamento al momento del fatto, la persona offesa aveva risposto: “Pietrificata”. Il Giudice ha aggiunto che le dichiarazioni della ragazza non avevano avuto cedimenti o contraddizioni, inoltre il grado di maturita’, come verificato dalla psicologa, escludeva che fosse stata in grado di accostarsi consapevolmente ad un rapporto completo. Il trauma patito era emerso dalla relazione della specialista che aveva riferito che all’arrivo della convocazione per l’audizione protetta i genitori ne avevano parlato con la mediatrice che si era presa l’incarico di comunicarlo alla ragazza; al ritorno dall’incontro, la persona offesa era uscita e non era tornata a casa, il telefonino era spento; il padre era uscito a cercarla e l’aveva trovata “la sera buttata nei campi quasi assiderata”; ancora, durante il colloquio, i genitori avevano espresso delle difficolta’ nella relazione con la figlia che reagiva con comportamenti altalenanti, momenti di apparente normalita’ e momenti di totale chiusura sia nei loro confronti che nei confronti dell’esterno; per un periodo avevano dovuto accompagnarla a scuola in auto, perche’ non riusciva a prendere il treno, manifestando attacchi di panico; ripresa la scuola, le insegnanti avevano registrato un peggioramento del rendimento, ma soprattutto avevano comunicato che, se avesse fatto ulteriori assenze, non sarebbe stata promossa. Tutto cio’ dimostrava che la ragazza era tutt’altro che sessualmente disinibita e disponibile come aveva tentato di far credere l’imputato.
3.2. La Corte territoriale ha confermato la ricostruzione dei fatti del Giudice di prime cure, nonche’ la conseguente interpretazione dello stato d’inferiorita’ psichica e fisica della vittima, di cui l’imputato aveva approfittato. Questi, facendo leva sull’inesperienza ed immaturita’ della ragazza, non in grado di discernere tra un rapporto sessuale sano e consapevole ed un cedimento passivo all’atto per la presenza di stimoli esterni condizionanti, aveva creato un differenziale di potere, ignorato dalla vittima e disvelato alla stessa solo da una successiva valutazione degli eventi occorsi. La ragazza, sebbene avesse manifestato il desiderio di non perdere la verginita’, nonostante le continue e pressanti richieste dell’uomo, di cui comunque temeva l’allontanamento, al momento della consumazione dell’atto, non aveva partecipato attivamente, era rimasta pietrificata ed aveva provato disagio. In questo disagio e nell’atteggiamento passivo, la Corte territoriale ha individuato la chiave di lettura del mancato consenso.
3.3. Ritiene il Collegio che la motivazione resa dai Giudici di merito sull’induzione all’atto sessuale con abuso delle condizioni d’inferiorita’ fisiopsichica della vittima al momento del fatto sia ampia, accurata ed immune dai vizi censurati.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, nelle condizioni di inferiorita’ fisica e psichica, rientrano anche quelle che, prescindendo da patologie mentali, siano tali da determinare una posizione particolarmente vulnerabile della vittima.
L’ipotesi piu’ ricorrente di applicazione dell’articolo 609-bis c.p., comma 2, n. 1, e’ quella della violenza sessuale perpetrata nei confronti di soggetti che hanno ingerito sostanze alcoliche e/o stupefacenti (Sez. 3, n. 39800 del 21/06/2016, C., Rv. 267757; Sez. 3, n. 38059 del 11/07/2013, C., Rv. 257374; Sez. 3, n. 2646 del 16/12/2003, dep. 2004, Laffy, Rv. 227029), e cio’ a prescindere dalla circostanza che tale assunzione sia stata volontaria, giacche’, anche in tali casi, la situazione di menomazione della vittima, a prescindere da chi l’abbia provocata, puo’ essere strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell’autore del reato (Sez. 3, n. 16046 del 13/02/2018, S., Rv. 273056). La ragione di cio’ risiede nel fatto che il rapporto sessuale con persone che si trovano in stato di inferiorita’ fisica o psichica, anche se dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, e’ caratterizzato da un qualificato differenziale di potere, situazione che si verifica quando l’abuso penalmente rilevante, per sfruttamento delle predette condizioni di inferiorita’, e’ connotato da induzione da parte del soggetto forte e da abuso delle condizioni di inferiorita’ del soggetto debole, induzione che si configura come attivita’ di vera e propria sopraffazione nei confronti della vittima, la quale non e’ in grado di aderire perche’ convinta a farlo, ma soggiace al volere del soggetto attivo in quanto e’ ridotta a mero strumento di soddisfazione delle sue voglie (ex multis, Sez. 3, n. 2215 del 02/12/2005, dep. 2006, Cannatella, Rv. 233269). E’ stato anche chiarito che, in tema di violenza sessuale ai danni di tali soggetti, si ha induzione punibile quando la condotta configuri una vera e propria sopraffazione nei confronti della vittima che soggiace al volere del soggetto attivo, ridotta a strumento di soddisfazione, ed e’ stata significativamente ravvisata l’integrazione della fattispecie incriminatrice de qua anche in un caso in cui la persona offesa aveva bevuto una quantita’ di bevande alcooliche tale da determinare un evidente indebolimento psichico di cui era pienamente consapevole il soggetto attivo per essere stato presente all’assunzione delle bevande per tutta la sera (Sez. 3, n. 2646 del 27/1/2004, Laffy, cit.). Piu’ in generale, e’ stato affermato che l’induzione ad un atto sessuale mediante abuso delle condizioni di inferiorita’ psichica si risolve nell’approfittamento e nella strumentalizzazione dal parte dell’agente di tali condizioni di vulnerabilita’ per accedere alla sfera intima della sessualita’ della persona che, a causa di cio’, viene ad essere utilizzata quale mezzo per la soddisfazione delle voglie sessuali dell’agente, il quale dispone del corpo della vittima che, per effetto di tali comportamenti, da soggetto di una relazione sessuale, viene ridotta al rango di “oggetto” dell’atto sessuale (Sez. 3, n. 36896 del 13/03/2013, T., non mass.). Pertanto, la condizione di inferiorita’ psichica richiesta dall’articolo 609-bis c.p., comma 2, n. 1, si verifica nei casi in cui il soggetto passivo versi in una condizione, genetica o sopraggiunta, permanente o transitoria, di incapacita’, totale o parziale, di resistere all’altrui opera di persuasione, condizione che non permette di esprimere un valido consenso alla prestazione sessuale.
Per alcune applicazioni, al di fuori della citata ipotesi dell’assunzione di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, si vedano Sez. 3, n. 47453/03, Ungaro, Rv 226676, secondo cui si ha induzione quando il soggetto passivo viene convinto a compiere od a subire l’atto sessuale, mentre si ha abuso quando si realizza una distorta utilizzazione delle condizioni di menomazione della vittima; n. 24212/04, PG in proc. Piras, Rv. 228697, per la quale occorre accertare non soltanto se la persona con la quale e’ intercorso il rapporto sessuale abbia espresso il proprio consenso, ma altresi’ se tale consenso non si configuri quale conseguenza di una strumentalizzazione della inferiorita’ della vittima da parte dell’autore del fatto che abbia sfruttato le condizioni di minorata capacita’ di resistenza o di comprensione della natura dell’atto da parte del soggetto passivo; n. 33761/07, Venturini, Rv. 237398, in un caso di persona offesa, da tempo versante in stato di depressione ansiosa e convinta che cio’ dipendesse da un sortilegio, indotta dall’imputato ad un rapporto sessuale sul presupposto che cio’ era necessario per contrastare il maleficio in atto; n. 35878/07, Bora e altro, Rv. 236399; n. 38621/07, Fronteddu, Rv. 237826, che ha chiarito che la condizione d’inferiorita’ psichica della vittima al momento del fatto prescinde da fenomeni di patologia mentale, in quanto e’ sufficiente ad integrarla la circostanza che il soggetto passivo versi in condizioni intellettive e spirituali di minore resistenza all’altrui opera di coazione psicologica o di suggestioni, anche se dovute ad un limitato processo evolutivo mentale e culturale, ma con esclusione di ogni causa propriamente morbosa: le situazioni psichiche devono ritenersi idonee ad elidere comunque, in tutto o in parte, la capacita’ della vittima di esprimere un valido consenso, si’ da impedirle di respingere efficacemente gli atti sessuali dell’agente; Sez. 4, n. 40795/08, Cecere e altri, Rv. 241326, Sez. 3, n. 20766/10, T. e altro, Rv. 247655; n. 38787/15, P., Rv 264699, secondo cui il delitto di violenza sessuale in danno di persona che si trovi in stato d’inferiorita’ psichica o fisica e’ integrato da una condotta posta in essere con la piena consapevolezza, da un lato, della condizione d’inferiorita’ della vittima e, dall’altro, del fatto che l’azione sia conseguente ad induzione ed abuso, e n. 52041/16, M. e altri, Rv. 268615, che ha ravvisato il reato in un caso di minori di etnia romena, clandestine e prive di mezzi di sussistenza, indotte a prostituirsi con la corresponsione di piccole somme di denaro o altre regalie.
3.4. Oltre alla verifica dell’induzione con abuso delle condizioni d’inferiorita’ della vittima, e’ necessario che il giudice apprezzi l’elemento psicologico dell’agente di consapevolezza di tale stato e di volonta’ del relativo approfitta mento, ottenendo un consenso che, in una situazione di “normalita’”, gli sarebbe stato negato.
Su questa scia, la giurisprudenza di legittimita’, con orientamento che il Collegio pienamente condivide ed al quale occorre dare continuita’, ha affermato che, in tema di atti sessuali commessi con persona in stato di inferiorita’ fisica o psichica, perche’ sussista il reato di cui all’articolo 609-bis c.p., comma 2, n. 1, e’ necessario accertare che: 1) la condizione di inferiorita’ sussista al momento del fatto; 2) il consenso all’atto sia viziato dalla condizione di inferiorita’; 3) il vizio sia accertato caso per caso e non puo’ essere presunto, ne’ desunto esclusivamente dalla condizione patologica in cui si trovi la persona quando non sia di per se’ tale da escludere radicalmente, in base ad un accertamento se necessario fondato su basi scientifiche, la capacita’ stessa di autodeterminarsi; 4) il consenso sia frutto dell’induzione; 5) l’induzione, a sua volta, sia stata posta in essere al fine di sfruttare la (e approfittare della) condizione di inferiorita’ per carpire un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato; 6) l’induzione e la sua natura abusiva non si identifichino con l’atto sessuale, ma lo precedano (Sez. 3, n. 18513 del 15/01/2015, Z.Z., non mass.).
3.5. Come sopra evidenziato, i Giudici di merito hanno puntualmente verificato tutte tali condizioni, perche’ hanno valorizzato la notevole differenza d’eta’ (trent’anni l’uomo, quattordici la ragazza), l’inganno sull’eta’ e sulla professione esercitata, l’inesperienza ed immaturita’ della ragazza, la ripetuta insistenza nel cercare il rapporto sessuale, pur a fronte delle resistenze della persona offesa, il contesto creato per raggiungere lo scopo: auto condotta in zona appartata e coazione fisica della ragazza che era rimasta impietrita. In questo contesto, anche un eventuale consenso risulta viziato perche’ strumentalizzato dall’induzione.
3.6. Ne’ puo’ avere fondamento la tesi difensiva del consenso putativo desumibile dalla richiesta dell’uso del preservativo, avendo ben spiegato il senso dell’invito da parte della ragazza che aveva pensato di elidere o ridurre le conseguenze negative dell’atto non voluto. Peraltro, la ragazza, se pur consenziente al momento della spoliazione, ha raccontato di aver ripetutamente espresso il dissenso al rapporto, di aver cercato di sottrarvisi, ottenendone il rifiuto dell’uomo perche’ era arrivato il momento culminante per la soddisfazione della sua cupidigia, e quindi di essere rimasta pietrificata alla consumazione dell’atto della cui portata non aveva avuto piena consapevolezza come dimostrato anche nel racconto al pronto soccorso. Anche il secondo motivo di ricorso si appalesa pertanto infondato, perche’ l’imputato aveva piena consapevolezza del consenso viziato della ragazza.
3.7. Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.
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