Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 25743.
Assicurazione contro i danni e la clausola contrattuale contemplante il risarcimento in forma specifica
In tema di assicurazione contro i danni, la clausola contrattuale contemplante il risarcimento in forma specifica, predisposta unilateralmente dall’assicuratore, non può ritenersi vessatoria, non determinando uno squilibrio in suo favore dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto, tenuto conto che, in linea generale, la concreta operatività di tale forma di risarcimento, ove materialmente possibile, trova un limite nelle esigenze di tutela del debitore, il quale può liberarsi mediante il risarcimento per equivalente, ove quello in forma specifica risulti per lui eccessivamente oneroso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il carattere vessatorio della clausola che prevedeva la riduzione del 50% della franchigia per l’assicurato che si fosse rivolto, per la riparazione del veicolo, ad una carrozzeria indicata dalla società assicurativa).
Ordinanza|| n. 25743. Assicurazione contro i danni e la clausola contrattuale contemplante il risarcimento in forma specifica
Data udienza 23 marzo 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Contratto di assicurazione – Clausole relative al contenuto e ai limiti della garanzia assicurativa e che specificano il rischio garantito – Attinenza all’oggetto – Non configurabilità come clausole limitative della responsabilità – Esclusione dell’obbligo della specifica approvazione preventiva per iscritto – Rigetto
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. AMBROSI Irene – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. SPAZIANI Paolo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11001/2022 R.G., proposto da:
(OMISSIS), quale titolare della (OMISSIS); rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)), in virtu’ di procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS) s.p.a., (gia’ (OMISSIS) s.p.a.);
– intimata –
avverso la sentenza n. 985/2021 del TRIBUNALE di MANTOVA, depositata il 22 ottobre 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2023 dal Consigliere Relatore, Paolo Spaziani.
Assicurazione contro i danni e la clausola contrattuale contemplante il risarcimento in forma specifica
RILEVATO
che:
con sentenza 22 ottobre 2021, n. 985, il Tribunale di Mantova, in parziale riforma della sentenza n. 249/2019 del Giudice di pace della stessa citta’, ha rigettato la domanda di accertamento dell’obbligo della societa’ assicurativa di pagare, a titolo di indennizzo, il danno residuo (Euro 500 rispetto all’offerta liquidativa gia’ percepita e decurtata della franchigia), previa declaratoria di inefficacia della clausola di scoperto pari “al 10% con minimo di Euro 500”, asseritamente vessatoria, proposta da (OMISSIS), titolare della (OMISSIS), quale cessionario del credito derivante dalla polizza di assicurazione stipulata in favore di (OMISSIS), nei confronti dell’ (OMISSIS) s.p.a.;
il Tribunale ha cosi’ deciso, per quanto ancora interessa, sul rilievo che la predetta clausola – prevedendo, non gia’ una “franchigia” espressa in cifra fissa, ma uno “scoperto” a carico dell’assicurato, da calcolarsi in misura percentuale rispetto al danno risarcibile – non integrava una clausola limitativa di responsabilita’ ma una clausola di limitazione del rischio, concorrendo alla precisazione dell’oggetto del contratto e, dunque, non poteva reputarsi vessatoria e non richiedeva la specifica approvazione per iscritto;
propone ricorso per cassazione (OMISSIS), titolare della (OMISSIS), sulla base di tre motivi;
non risponde l’intimata (OMISSIS) s.p.a.;
la trattazione del ricorso e’ stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c.;
il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte;
non sono state depositate memorie.
Assicurazione contro i danni e la clausola contrattuale contemplante il risarcimento in forma specifica
CONSIDERATO
che:
1.1. con il primo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’articolo 1341 c.c., in relazione al Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articoli 33-36;
il ricorrente, dopo avere criticato la distinzione operata dalla sentenza impugnata tra “franchigia” e “scoperto”, sostiene che la clausola contrattuale “scoperto 10% minimo 500 Euro”, incidendo unicamente sull’entita’ dell’indennizzo, avrebbe introdotto una limitazione della responsabilita’ dell’assicuratore, ricadendo nelle previsioni degli articolo 1229 e 1341 c.c.;
1.2. con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, la nullita’ della sentenza, per asserita omessa pronuncia sulla domanda subordinata di applicazione della franchigia (scoperto) piu’ favorevole, prevista dall’articolo 4.17 delle condizioni di polizza;
il ricorrente deduce che, sebbene tale domanda fosse stata “regolarmente ribadita in grado di appello”, la questione non sarebbe stata minimamente esaminata dal Tribunale, ne’ alcuna specifica statuizione sul punto sarebbe ravvisabile nel dispositivo della sentenza impugnata;
1.3. con il terzo motivo viene nuovamente denunciata la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1341 c.c. e del Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articoli 33-36;
il ricorrente deduce il carattere vessatorio anche della clausola piu’ favorevole, asseritamente prevista al punto 4.17 delle condizioni generali di contratto, avente ad oggetto la riduzione del 50% della franchigia per l’assicurato che si rivolga ad una carrozzeria indicata dalla societa’ assicurativa;
sostiene che tale condizione introdurrebbe solo apparentemente un trattamento piu’ vantaggioso per l’assicurato, restringendone, invece la liberta’ contrattuale e determinando un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto in favore dell’assicuratore, non controbilanciato da tariffe o altre condizioni di vantaggio per l’assicurato;
2. il primo e il terzo motivo – da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione – sono infondati;
2.1. va premesso che, nell’ambito del contratto di assicurazione, sono da considerare limitative della responsabilita’, per gli effetti dell’articolo 1341 c.c., le clausole che circoscrivono le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre, al contrario, attengono all’oggetto del contratto quelle che concernono il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito (tra le altre, Cass. 10/11/2009, n. 23741; Cass. 7/04/2010, n. 8235; Cass. 11/06/2019, n. 15598; recentemente, Cass. 4/02/2021, n. 2660, non mass.);
2.2. cio’ premesso, deve escludersi che siano soggette all’obbligo della specifica approvazione preventiva per iscritto le clausole che si limitano a prevedere uno scoperto in termini percentuali o, in luogo del risarcimento per equivalente, l’obbligo, per l’assicuratore, di provvedere alla riparazione in forma specifica (eventualmente, come nella specie, attraverso la previsione della riparazione del veicolo presso una carrozzeria convenzionata), la quale costituisce una forma di risarcimento o di indennizzo che consente al danneggiato di ottenere il ristoro del pregiudizio subito mediante la diretta rimozione delle conseguenze dannose e la restitutio in integrum del medesimo bene che costituiva il punto di riferimento oggettivo dell’interesse leso;
con siffatte clausole, infatti, non viene imposto al contratto di assicurazione un peso che rende eccessivamente difficoltosa la realizzazione del diritto dell’assicurato ne’ si consente all’assicuratore di sottrarsi in tutto o in parte alla sua obbligazione o si assoggetta la soddisfazione dell’assicurato all’arbitrio dell’assicuratore e ai tempi da questo imposti per la definitiva liquidazione della somma dovuta; piuttosto, senza determinare alcun significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione, viene specificato l’oggetto del contratto stesso e vengono pattuite le modalita’ e la forma con cui l’assicuratore e’ tenuto a rivalere l’assicurato del danno prodottogli dal sinistro;
le clausole in questione, pertanto, non rientrano tra quelle limitatrici della responsabilita’ dell’assicuratore e non richiedono per la loro efficacia la specifica approvazione per iscritto del contraente per adesione ai sensi dell’articolo 1341 c.c.;
Assicurazione contro i danni e la clausola contrattuale contemplante il risarcimento in forma specifica
2.3. con particolare riguardo alle clausole che prevedono, in luogo del risarcimento per equivalente, l’obbligo, per l’assicuratore di provvedere alla riparazione in forma specifica, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – il quale sembra considerare il risarcimento per equivalente maggiormente satisfattivo per il creditore rispetto a quello in forma specifica – va altresi’ puntualizzato, in termini generali, che, sebbene la scelta tra le due forme risarcitorie spetti al creditore (articolo 2058 c.c., comma 1), tuttavia, se il debitore offre il risarcimento in forma specifica, l’eventuale rifiuto di tale offerta potrebbe essere contrario a buona fede, nella misura in cui precludesse al debitore di conseguire un risultato utile che non comporta per il creditore un apprezzabile sacrificio e che e’, anzi, normalmente piu’ adeguato al fine risarcitorio e, dunque, al soddisfacimento dell’interesse creditorio (articolo 1174 c.c.);
proprio su tali presupposti la dottrina ammette che danneggiato e danneggiante possono validamente ed efficacemente accordarsi sul risarcimento in forma specifica, anche in via preventiva: tale accordo, infatti, integra un contratto innominato avente causa risarcitoria, diretto a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico (articolo 1322 c.c., comma 2);
la clausola contrattuale diretta a prevedere siffatta forma risarcitoria, predisposta unilateralmente dal debitore, non determina, pertanto, uno squilibrio in suo favore dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto: la concreta operativita’ di tale istituto, ove sia materialmente possibile, trova infatti un limite, non gia’ nelle esigenze di tutela del creditore (il cui interesse viene, al contrario, pienamente reintegrato), ma nelle esigenze di tutela del debitore, il quale puo’ liberarsi mediante il risarcimento per equivalente, ove quello in forma specifica risulti per lui eccessivamente oneroso (articolo 2058 c.c., comma 2; Cass. 27/07/2022, n. 23415);
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il primo e il terzo motivo vanno pertanto rigettati;
3. il secondo motivo e’ inammissibile;
3.1. va, al riguardo, ricordato che nel giudizio di legittimita’, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’articolo 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini con l’indicazione specifica, altresi’, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualita’ e della tempestivita’ e, in secondo luogo, della decisivita’ delle questioni prospettatevi;
pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del “fatto processuale”, intanto puo’ esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilita’, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. 14/10/2021, n. 28072; in precedenza, tra le altre, Cass. 4/07/2014, n. 15367);
3.2. nel caso di specie, della domanda che non sarebbe stata delibata non si fa menzione nella sentenza impugnata;
il ricorrente avrebbe quindi dovuto indicare precisamente l’atto difensivo in cui era stata tempestivamente e ritualmente proposta in primo grado nonche’, in ipotesi di omessa pronuncia o di non accoglimento di tale domanda da parte di quest’ultimo, la relativa doglianza o l’espressa riproposizione delle stesse nel ricorso in appello, eventualmente riportando i corrispondenti brani dei precedenti atti di parte nel ricorso per cassazione;
in difetto dell’assoluzione di questo onere – nel ricorso si dice solo che “la domanda proposta dalla (OMISSIS) in via subordinata, diretta ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado con applicazione della franchigia (scoperto) piu’ favorevole prevista dall’articolo 4.17 delle condizioni generali di polizza (era) stata regolarmente ribadita in appello” (p.7), senza riportare tale domanda nei suoi esatti termini e senza specificare l’atto difensivo in cui era stata proposta e, eventualmente, riproposta – il motivo fondato sul dedotto error in procedendo non puo’ ritenersi ammissibile, non avendo questa Corte gli elementi per verificare l’originaria ritualita’ e tempestivita’ della domanda asseritamente non delibata, nonche’ la ritualita’ e tempestivita’ delle censure eventualmente formulate in appello avverso la omessa pronuncia in primo grado ovvero la ritualita’ e tempestivita’ della loro espressa riproposizione in ipotesi di mancato accoglimento;
4. in definitiva, il ricorso va rigettato per essere infondati il primo e il terzo motivo e inammissibile il secondo;
5. non vi e’ luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’, stante l’indefensio della societa’ intimata;
6. ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato articolo 13, comma 1-bis ove dovuto (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis ove dovuto.
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