Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 ottobre 2022| n. 30411.

Assegno di mantenimento posto a carico del genitore non collocatario ed il maggior tempo che il figlio trascorre presso la sua abitazione

L’assegno di mantenimento posto a carico del genitore non collocatario non può essere diminuito per il maggior tempo che il figlio trascorre presso la sua abitazione rispetto a quello presso l’abitazione del genitore collocatario, né tantomeno per le spese che sostengono, volontariamente e senza alcun obbligo, i nonni paterni durante la permanenza del nipote presso di loro.

Ordinanza|17 ottobre 2022| n. 30411. Assegno di mantenimento posto a carico del genitore non collocatario ed il maggior tempo che il figlio trascorre presso la sua abitazione

Data udienza 16 settembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Separazione e divorzio – Assegno di mantenimento in favore dei figli – Obbligo dei coniugi – Art. 155 cc – Valutazioni reddituali – Somma in favore della ex moglie

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27175/2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS));
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS));
– controricorrente –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 1822/2020 depositata il 14/07/2020;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2022 dal Consigliere MARINA MELONI.

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Milano con sentenza in data 14/7/2020 pronunciando nel giudizio di divorzio tra i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Varese di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con obbligo per il padre di corrispondere un assegno di mantenimento per la figlia della coppia (OMISSIS) nata in data (OMISSIS), di Euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione (OMISSIS) affidato a due motivi. (OMISSIS) resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente (OMISSIS) denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 155 c.c., e articolo 337 ter c.c., nonche’ dell’articolo 111 Cost., ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice territoriale ha ritenuto di confermare l’assegno di Euro 250,00 posto a carico del padre a titolo di contributo per il mantenimento della figlia (OMISSIS), da corrispondere alla madre presso la quale e’ collocata la minore, sebbene il padre si faccia interamente carico del mantenimento della minore durante la permanenza presso di lui ed i nonni paterni, senza tener conto quindi dei prolungati periodi di tempo che la minore trascorre presso il padre ed i nonni paterni. Precisava infatti il ricorrente che la minore (OMISSIS), pur formalmente collocata presso la madre, trascorreva la maggior parte del tempo presso l’abitazione del papa’ o dei nonni paterni talche’ il carico di mantenimento gravava quasi interamente sul padre e sul nucleo familiare paterno che se ne prendeva cura. Aggiungeva poi che le condizioni economiche della madre erano migliorate in quanto la stessa aveva
beneficiato dell’eredita’ materna nonche’ aveva ricevuto la somma di Euro 76.000,00 dal marito a fronte dell’acquisto della quota dell’immobile familiare intestato alla moglie.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in quanto il giudice territoriale ha omesso di valutare le spese e gli esborsi sopportati dal padre durante i lunghi e significativi periodi di permanenza della minore presso di lui, al di la’ della formale residenza presso la madre, reputando altresi’ irrilevante il contributo fornito dai nonni paterni in quanto derivante da “soggetti terzi”.
Il ricorso proposto e’ infondato e deve essere respinto in ordine a tutti i motivi da esaminarsi congiuntamente.
Questa Corte ha piu’ volte affermato che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall’articolo 147 c.c., obbliga i coniugi secondo i parametri previsti nel nuovo testo dell’articolo 155 c.c., come sostituito dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, articolo 1, il quale, nell’imporre a ciascuno dei coniugi l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell’assegno, oltre alle esigenze del figlio, le risorse economiche dei genitori, nonche’ i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
La prima censura e’ infondata in quanto la Corte distrettuale ha ampiamente motivato in ordine alle spese di mantenimento della minore da parte del padre e dei nonni, ritenendo correttamente che questi ultimi sono soggetti diversi dal padre che, spontaneamente e senza alcun obbligo, si fanno carico delle spese della minore nel tempo in cui la stessa si trova presso la loro abitazione; pertanto non e’ possibile revocare o ridurre l’assegno a carico del padre in considerazione del tempo trascorso da (OMISSIS) presso i nonni paterni.
Tantomeno e’ meritevole di accoglimento la richiesta di riduzione dell’assegno per il maggior tempo che la minore trascorrerebbe presso il padre in quanto il rapporto del (OMISSIS) con la figlia e’ pur sempre regolato nei termini del diritto di visita e la minore risulta collocata presso la madre presso la quale risiede e che quindi risulta il soggetto cui sono imputabili le principali spese correnti correlate alla minore.
La sentenza impugnata ha poi preso in esame le condizioni economiche delle parti e ha ritenuto non provato l’asserito aggravamento delle condizioni economiche del ricorrente, in quanto la intervenuta cassa integrazione del (OMISSIS) nel 2020 era solo conseguenza transitoria della emergenza epidemiologica destinata ad essere riassorbita, mentre la liquidazione in favore della ex moglie della quota di comproprieta’ della casa coniugale e il conseguente obbligo del (OMISSIS) di provvedere al pagamento delle restanti rate di mutuo sono circostanze preesistenti che hanno gia’ costituito oggetto degli accordi di separazione tra coniugi.
In ordine poi al reddito accertato delle parti, a parte le circostanze nuove, nella specie non ravvisabili, occorre osservare che in tema di valutazione delle prove, invero, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli articoli 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimita’.
Pertanto non puo’ il giudice di legittimita’ riesaminare gli atti ed i documenti in base ai quali la Corte distrettuale ha stabilito il reddito delle parti e a misura dell’assegno dovuto dal padre, trattandosi di valutazione di merito incensurabile, una volta escluso il vizio di motivazione.
Alla luce dei richiamati principi il ricorso e’ pertanto infondato in ordine a tutti i motivi e deve essere respinto, con condanna del soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’.
Ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater. Dati oscurati.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ in favore della controricorrente che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalita’ di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalita’ e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *