Applicazione del beneficio della liberazione anticipata

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 20 giugno 2019, n. 27573.

La massima estrapolata:

Ai fini dell’applicazione del beneficio della liberazione anticipata, non è necessaria la continuità del periodo di detenzione da valutare, giacché il computo del semestre di pena scontata, agli effetti della detrazione prevista dall’art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, può avvenire anche cumulando periodi di detenzione, riferibili alla medesima esecuzione e separati da un intervallo temporale, purché si tratti di frazioni di semestre che si prestino ragionevolmente ad un efficace apprezzamento della partecipazione all’opera di rieducazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l’impugnata ordinanza di rigetto del reclamo avverso la declaratoria di inammissibilità della richiesta del beneficio in relazione a frazioni di semestre intervallate da uno iato di quasi cinque anni, evidenziando l’estrema difficoltà ? in ragione dell’estensione di detto iato ? di valutare la partecipazione del condannato all’opera rieducativa, oltretutto contrassegnata da superficialità e discontinuità nella frequenza dei corsi scolastici).

Sentenza 20 giugno 2019, n. 27573

Data udienza 16 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TARDIO Angela – Presidente

Dott. SIANI Vincenzo – Consigliere

Dott. CASA Filippo – Consigliere

Dott. MINCHELLA Antonio – rel. Consigliere

Dott. CAPPUCCIO Daniele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
Avverso l’ordinanza n. 1409/2017 del Tribunale di Sorveglianza di Taranto in data 06/02/2019;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Antonio Minchella;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona della Dott.ssa Antonietta Picardi, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 06/02/2019 il Tribunale di Sorveglianza di Taranto rigettava il reclamo proposto da (OMISSIS) avverso l’ordinanza n. 720/2018 del Magistrato di Sorveglianza di Taranto che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di liberazione anticipata per il periodo formato dai segmenti temporali 15/03/201112/08/2011 e 20/02/2017-20/03/2017: rilevava il Tribunale di Sorveglianza che la distanza tra le due frazioni temporali era tale da non formare una unita’ contigua e valutabile, poiche’ circa sei anni separavano i due tronconi; peraltro, la partecipazione all’opera rieducativa era stata discutibile, a causa della superficialita’ e della discontinuita’ con cui il condannato aveva seguito i corsi scolastici.
2. Avverso detta ordinanza propone ricorso l’interessato a mezzo del difensore Avv. (OMISSIS), deducendo, con motivo unico ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), erronea applicazione di legge: sostiene che vi era stato un errore percettivo poiche’ il secondo segmento era riferito al periodo 18/02/2016-21/03/2016 e quindi non ad un periodo dell’anno 2017; inoltre si trattava di due periodi di detenzione riferiti allo stesso titolo, valutabili unitariamente poiche’ la distanza temporale non e’ di per se’ ostativa in quanto nel tempo intercorso tra i due segmenti il ricorrente non aveva commesso reati e si era dedicato al lavoro.
3. Il P.G. chiede dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.
Secondo la lezione giurisprudenziale dominante, e’ possibile operare il congiungimento di piu’ periodi frazionati di pena espiata o presofferta purche’ imputabili alla stessa pena in esecuzione (Sez. 1, n. 21689 del 06/05/2008, Rv. 239884; Sez. 1, n. 16985 del 28/11/2002, Rv. 223987, in linea con risalente indirizzo: Cass. 22.12.1995, Comite) e non intervallati da periodi di liberta’ in cui risultino poste in essere condotte criminose o anche semplicemente antisociali.
Questa Corte ha avuto modo di precisare ancora che, ricorrendo l’ipotesi detta, la sommatoria delle frazioni di semestre e’ ammessa nella misura in cui il semestre cosi’ costruito permette effettivamente un autonomo apprezzamento della prova circa la partecipazione all’opera di rieducazione, con la conseguenza che nessun problema si pone quando detti periodi siamo tra loro contigui si’ da costituire, in realta’, un unico ed ininterrotto periodo di detenzione (Sez. 1, 24.2.1998, Bruscolotti), mentre, viceversa, e’ inammissibile procedere ad operazioni di collage di spezzoni minimi di detenzione o prelevare il periodo di una detenzione che, per la parte rimanente, e’ estranea al giudizio (Sez.1, 07.02.1997, Luparello).
In definitiva, quindi, il principio espresso dall’orientamento menzionato e’ quello per cui, ai fini della applicazione del beneficio della liberazione anticipata, non e’ necessaria la continuita’ del periodo di detenzione da valutare, giacche’ il computo del semestre di pena scontata, agli effetti della detrazione prevista dall’articolo 54 Ord.Pen., puo’ avvenire anche cumulando periodi di detenzione separati da un intervallo temporale (riferibili comunque alla medesima esecuzione), purche’ si tratti di frazioni di semestre che si prestino ragionevolmente ad un efficace apprezzamento della partecipazione all’opera di rieducazione (tra le altre, Sez. 1, n. 1019 del 04/02/1999, Rv. 213557; Sez. 1, n. 41956 del 14/10/2003, Rv. 226243).
2. Nella materia in esame, cioe’, deve essere escluso ogni automatismo ed occorre sempre fare riferimento alla personalita’ del soggetto ed a tutti quegli elementi che consentano di accertare se, malgrado la soluzione di continuo, vi sia stata una effettiva partecipazione al trattamento penitenziario, prodromica ad ulteriori eventuali processi rieducativi. Ovviamente deve trattarsi di periodi di durata tale da consentire una effettiva valutazione e non intervallati da periodi di liberta’ in cui risultino poste in essere condotte criminose o anche semplicemente antisociali.
Osserva il Collegio che il ricorrente contesta che la distanza tra i due segmenti temporali non era cosi’ grande come ritenuto dal Tribunale di Sorveglianza poiche’ dalla fine del primo periodo (e cioe’ dal 12/08/2011) il seguente periodo era iniziato il 18/02/2016 per poi terminare il 21/03/2016.
Anche cosi’ corretta la percezione della richiesta, la motivazione espressa dal Tribunale di Sorveglianza mantiene intatto il suo contenuto ed il suo valore: in effetti, in ogni caso, era stato chiesto di prendere in considerazione periodi estremamente lontani, tanto dovendosi ritenere quasi cinque anni tra l’un periodo e l’altro (Sez. 1, n. 3767 del 2014), per cui non risulta ne’ erronea ne’ illogica l’affermazione dell’ordinanza impugnata circa l’estrema difficolta’ di valutare la partecipazione all’opera rieducativa considerando lo iato temporale.
Peraltro, la stessa ordinanza non ha limitato il suo esame alla mera distanza temporale fra i segmenti di espiazione, ma ha rilevato che, nel periodo preso in esame, il ricorrente aveva mostrato superficialita’ e discontinuita’ nel seguire i corsi scolastici, per come risultante dalla relazione di sintesi (allegata e richiamata dal ricorrente medesimo alle sue doglianze) elaborata in data 16/11/2016, e quindi riferita appunto al periodo di espiazione per come specificato dal ricorrente. Certamente il ricorrente contesta la valutazione effettuata dal Tribunale di Sorveglianza e sottolinea che il successivo aggiornamento della relazione di sintesi aveva mostrato un miglioramento della condotta, ma cosi’, facendo, da un lato, porge quale oggetto di valutazione un comportamento riferito ad un semestre differente da quello in esame (per come dallo stesso ricorrente individuato) e, d’altro lato, in sostanza, esprime censure che si risolvono in una non consentita sollecitazione, rivolta al giudice della legittimita’, a sostituire il proprio apprezzamento di merito alla valutazione, dello stesso genere, gia’ effettuata in maniera completa e plausibile nella sede competente e pertanto non ulteriormente sindacabile.
Infatti, il Tribunale di Sorveglianza ha espresso un’adeguata considerazione verso le connotazioni concrete della condotta tenuta dal ricorrente e una motivazione congrua, logica e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, sulla scorta del fatto che l’oggetto di tale valutazione e’ se la condotta si ponga al di fuori della correttezza nel comportamento personale e nel rapporto con le figure istituzionali; del resto, l’articolo 54 Ord.Pen., nel fare riferimento ad una condotta regolare e partecipativa, addirittura non fa espresso riferimento a vere e proprie sanzioni disciplinari, ma – in modo piu’ lato – a tutti quei comportamenti che denotino una scarsa adesione alle regole carcerarie ed una mancanza di quel particolare impegno che individua la meritevolezza del beneficio, nella prospettiva della rieducazione, che e’ il fine del trattamento.
3. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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