Nel caso in cui una persona sia stata condannata per piu’ reati

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 19 giugno 2019, n. 27343.

La massima estrapolata:

Nel caso in cui una persona sia stata condannata per piu’ reati, le cause estintive del reato o della pena non possono operare sul cumulo complessivo delle pene inflitte per i vari reati concorrenti ma debbono separatamente riguardare i reati o le pene che ne sono specifico oggetto, previo scioglimento, quando necessario, dell’operata unificazione

Sentenza 19 giugno 2019, n. 27343

Data udienza 17 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TARDIO Angela – Presidente

Dott. SANDRINI Enrico Giusep – Consigliere

Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. MINCHELLA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 25/09/2018 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa SANTALUCIA GIUSEPPE;
lette le conclusioni del P.G. Dott.ssa MARINELLI F., che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Lecce, con ordinanza del 27 aprile 2018 (n. 584 del 2018), ha dichiarato estinta nei confronti di (OMISSIS) la pena pecuniaria – multa di Euro 1.497.725,01 – di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi in data 4 ottobre 2005.
(OMISSIS) e’ stato affidato in prova al servizio sociale, con ordinanza del 13 dicembre 2005, in riferimento alla pena di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso in data 4 ottobre 2005, in rideterminazione del cumulo del 16 marzo 2005.
Con provvedimento del 25 marzo 2008 e’ stata dichiarata estinta la pena detentiva per esito della prova. Dalle risultanze istruttorie si ricava che (OMISSIS) versa in condizioni economiche disagiate e negli anni ha percepito redditi mai superiori a diecimila Euro ed e’ privo di proprieta’ immobiliari e quindi ricorrono le condizioni per l’estinzione della pena pecuniaria.
2. Con successivo provvedimento del 25 settembre 2018 (n. 1286 del 2018) il Tribunale di sorveglianza ha rigettato l’istanza di estinzione della pena pecuniaria di Euro 1.705.179,19 determinata con provvedimento di cumulo del 19 ottobre 2010, in virtu’ dell’esito positivo dell’affidamento in prova, negando l’esistenza del dedotto errore materiale della precedente ordinanza. Nel decidere sulla estinzione della pena pecuniaria il Tribunale ha ritenuto di aver dichiarato l’estinzione esclusivamente della pena riveniente dalle sentenze di condanna rispetto alle quali, avendo l’interessato riportato anche condanna a pena detentiva, ha ottenuto l’ammissione alla misura dell’affidamento in prova.
2. Avverso l’ordinanza n. 1286 del 2018 ha proposto ricorso il difensore di (OMISSIS), che ha articolato piu’ motivi.
2.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione.
Il Tribunale di sorveglianza non ha spiegato perche’ i due cumuli siano stati ricalcolati e uniti alla data del 19 ottobre 2010. La pena pecuniaria ammonta a Euro 1.707,179,19, comprensiva di quella dichiarata estinta. Il Tribunale non ha motivato l’esclusione dei restanti Euro 207.454,18 facente parte del cumulo del 19 ottobre 2010.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione. Il Tribunale ha errato nell’affermare che l’estinzione della pena pecuniaria per esito positivo della prova ha riguardo soltanto alla pena congiuntamente irrogata con la pena detentiva. La parte di pena pecuniaria non considerata nel provvedimento estintivo, pari ad Euro 206.989.43, va espiata e pertanto inibisce il reinserimento sociale.
Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione. Il buon esito dell’affidamento in prova estingue tutte le pene pecuniarie inflitte.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2. L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione della disposizione normativa che collega l’estinzione della pena detentiva e, a condizioni specifiche, della pena pecuniaria all’esito positivo della prova in cui si sostanzia la misura alternativa alla detenzione dell’affidamento al servizio sociale.
E’ premessa pacifica che la misura alternativa in esame possa essere concessa soltanto se la pena da porre in esecuzione sia di tipo detentivo. Si tratta, appunto, di misura alternativa alla detenzione carceraria e quindi la sua utilita’ si apprezza soltanto se l’esecuzione abbia ad oggetto anzitutto una pena detentiva.
La pena pecuniaria puo’ essere oggetto del rapporto esecutivo interessato dalla concessione della misura alternativa, sempre che, ovviamente, essa sia stata irrogata congiuntamente alla detentiva, perche’ altrimenti, per le ragioni dette, la misura alternativa non potrebbe essere ne’ chiesta ne’ concessa.
3. Il cumulo esecutivo per la concorrenza di plurimi titoli non fa venire meno la rilevanza autonoma degli stessi: ne e’ prova la disciplina dei casi in cui l’unificazione abbia riguardo anche a condanne per delitti che costituiscano ostacolo alla concessione dei benefici penitenziari. In tali ipotesi il cumulo si scinde per la valutazione nuovamente frazionata della pena unificata e cio’ per consentire la concessione del beneficio ove la pena collegata al titolo per reato ostativo sia stata interamente espiata.
Allo stesso modo, ove il cumulo abbia unificato pene pecuniarie, l’autonomia dei vari titoli che confluiscono in esso deve essere recuperata per verificare quali frazioni di pena pecuniaria, una volta che sia accertato l’esito positivo dell’affidamento in prova, possa essere oggetto dell’effetto estintivo.
4. La tesi di ricorso, secondo cui l’esito positivo dell’affidamento in prova estingue anche le pene pecuniarie comprese nel provvedimento di cumulo ma estranee al titolo per il quale e’ stata concessa la misura alternativa, non puo’ dunque essere accolta.
Le cause estintive della pena operano in riguardo alle singole pene concorrenti a cui esse si riferiscono e non alla complessiva quale frutto dell’unificazione, salvo che sia diversamente disposto come nel caso dell’indulto per il quale la legge prescrive – articolo 174 c.p., comma 2, – che, nel caso di concorso di piu’ reati, esso si applica una sola volta all’esito del cumulo delle pene.
In tal senso si e’ gia’ espressa la giurisprudenza di legittimita’ stabilendo il principio di diritto per il quale “nel caso in cui una persona sia stata condannata per piu’ reati, le cause estintive del reato o della pena non possono operare sul cumulo complessivo delle pene inflitte per i vari reati concorrenti ma debbono separatamente riguardare i reati o le pene che ne sono specifico oggetto, previo scioglimento, quando necessario, dell’operata unificazione” – Sez. 1, n. 3482 del 22/09/1992, Ceffo, Rv. 192043 -.
5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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