Corte di Cassazione, civile, Sentenza|14 ottobre 2021| n. 28014.
Appello ed il problema della graduazione delle colpe concorrenti.
In tema di giudizio d’appello, ove l’appellante deduca che l’incidente stradale da scontro di veicoli si sia verificato per colpa esclusiva dell’altro conducente, ciò non basta perché, nel caso di insuccesso sul motivo predetto, e quindi di conferma del giudizio sulla sussistenza del concorso di colpa di entrambi i conducenti dei due veicoli, il giudice debba tuttavia riesaminare il problema della graduazione delle colpe concorrenti, potendo tale indagine trovare ingresso o se vi sia apposita censura o se, quanto meno, siano versati nel giudizio di appello, situazioni o elementi di fatto modificativi, o comunque diversi da quelli accertati nel pregresso giudizio di primo grado, influenti sulla commisurazione delle colpe.
Sentenza|14 ottobre 2021| n. 28014. Appello ed il problema della graduazione delle colpe concorrenti
Data udienza 13 aprile 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Circolazione stradale – Sinistro – Appello ed il problema della graduazione delle colpe concorrenti – Risarcimento danni – Fgvs – Articoli 149 e 154 cds – Inosservanza della distanza di sicurezza – Elementi probatori – Valutazione del giudice di merito – Articoli 1226 e 2697 cc – Onere della prova – Determinazione del quantum – Personalizzazione del danno – Difetto di motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6211-2019 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 622/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 13/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI, discussa in sede camerale Decreto Legge n. 137 del 2020, ex articolo 23, comma 8;
lette le conclusioni trasmesse per iscritto dal PM NARDECCHIA Giovanni Battista.
Appello ed il problema della graduazione delle colpe concorrenti
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 622/2017. Con controricorso resiste la (OMISSIS) s.p.a., nella qualita’ di impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. (OMISSIS), intimato, non svolge difese in questa sede. Il Pm ha concluso per il rigetto del ricorso.
2. Per quanto ancora rileva, (OMISSIS), nella qualita’ di genitore esercente la potesta’ sul figlio minore (OMISSIS), conveniva in giudizio la (OMISSIS) s.p.a., designata alla gestione del FGVS, al fine di ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e non riportati a causa di un sinistro verificatosi il (OMISSIS) dal minore, trasportato a bordo di un Ape Piaggio condotta dal padre (OMISSIS), che l’attrice imputava alla responsabilita’ esclusiva di (OMISSIS), conducente dell’auto tamponante, sprovvista di copertura assicurativa, il quale si costituiva in giudizio. Il giudice di prime cure affermava la responsabilita’ del conducente del veicolo tamponante nei limiti del 50% dichiarando responsabile per l’ulteriore 50% (OMISSIS), conducente del veicolo tamponato a bordo del quale si trovava il figlio minore danneggiato, per avere condotto il mezzo con le luci posteriori non funzionanti, si’ da creare una situazione di pericolo per la pubblica sicurezza. Per l’effetto, condannava il (OMISSIS), in solido con l’ (OMISSIS), al pagamento della meta’ dei danni subiti dal minore, nonche’ il primo a rifondere alla seconda quanto versato in esecuzione della sentenza.
3. Avverso la sentenza (OMISSIS), nelle more diventato maggiorenne, ha proposto gravame innanzi alla Corte d’appello di Lecce, deducendo la responsabilita’ esclusiva del conducente dell’auto tamponante, in mancanza di prova in ordine alla circostanza che il padre conducesse il veicolo con luci posteriori non funzionanti, nonche’ contestando la mancata liquidazione del danno esistenziale. Parte appellata si costituiva e si limitava a chiedere il rigetto dell’appello. Con la pronuncia in questa sede impugnata, la Corte territoriale ha confermato integralmente la decisione di prime cure ritenendo che – quand’anche alla fattispecie concreta dovesse applicarsi la presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza, ragione per cui sul tamponante incombe l’onere di dimostrare che l’urto e’ avvenuto per cause, in tutto o in parte, a lui non imputabili – nel caso di specie dal complessivo quadro probatorio emergeva un concorso paritario di colpa dei conducenti dei veicoli; in particolare, quanto al tamponato sussisteva la prova di una condotta di guida complessivamente imprudente ed avventata tenuta nel tentativo di eseguire una manovra di svolta a sinistra, a prescindere dal funzionamento o meno delle luci posteriori che l’appellante aveva denunciato essere circostanza non provata (risultando da una mera asserzione del conducente del veicolo tamponante), essendo tenuto a una condotta di guida adeguata; parimenti, ha confermato la sentenza del Tribunale la’ dove ha ritenuto non provato il danno esistenziale, in quanto l’appellante si era limitato a indicazioni basate sui rilievi generici della CTU, insuscettibili di assumere valenza probatoria ai fini della personalizzazione del danno.
Appello ed il problema della graduazione delle colpe concorrenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si denuncia “Violazione ed errata applicazione delle seguenti norme di diritto articoli 112 c.p.c., articolo 342 c.p.c. e 346 c.p.c., articolo 149 C.d.S. in relazione all’articolo 360, n. 3) e 4)”. La sentenza viene censurata la’ dove, dopo avere ripristinato il corretto onere probatorio con riguardo alla responsabilita’ presunta de facto del conducente del veicolo tamponante per inosservanza della distanza di sicurezza ex articolo 149 C.d.S., comma 1, ha confermato la pronuncia di prime cure in ordine alla responsabilita’ concorrente paritaria dei due conducenti dei veicoli sulla base di elementi e argomenti nuovi, estranei al thema decidendum del giudizio di primo grado, comunque non provati, sostituendo i fatti posti a fondamento della pronuncia di primo grado con altri diversi, prima ignorati (la violazione delle regole previste nell’articolo 154 C.d.S., rimasta indimostrata e mai riproposta in appello). La controricorrente assume che anche ove si tratti di tamponamento va affermata la presunzione di pari responsabilita’ e che pertanto era doveroso valutare comparativamente la condotta di guida di entrambi i conducenti e che il thema decidendum dell’impugnazione dovesse percio’ ritenersi esteso ai punti della sentenza necessariamente collegati a quelli censurati, con possibilita’ di riesame dell’intero rapporto controverso e di tutte le questioni dibattute dalle parti in primo grado (citando Cass. n. 10681/2002); assume che nel primo grado si erano evidenziate le molteplici violazioni delle norme stradali per sostenere la colpa, per lo meno concorrente, del conducente dell’Ape, deducendo l’aperta violazione dell’articolo 154 C.d.S. nell’effettuare la svolta a sinistra indipendentemente dalla circostanza che il conducente del veicolo tamponato avesse segnalato la svolta a sinistra o avesse o non le luci accese (p. 2 e ss della comparsa di costituzione e p. 3 della comparsa conclusionale di primo grado).
1.1. Il motivo e’ fondato.
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1.2. Nel costituirsi, la parte appellata ha chiesto il rigetto dell’impugnazione senza reiterare le eccezioni proposte in primo grado. E’ altrettanto pacifico che la Corte di merito, dopo avere ripristinato la corretta applicazione dell’onere probatorio in tesi violato dal primo giudice con riguardo alla presunzione di responsabilita’ del conducente del veicolo tamponante, ha considerato che il complessivo quadro delle emergenze probatorie allegate nel primo grado conducessero a ritenere in parte superata detta presunzione, poiche’ lasciava emergere che il tamponato non avesse tenuto una condotta complessivamente improntata alla massima prudenza e rispettosa delle prescrizioni imposte dall’articolo 154 C.d.S. in occasione della manovra di svolta a sinistra, e cio’ a prescindere dalla mancata prova del mancato azionamento delle luci posteriori da parte del tamponato (fatto su cui riponeva la sentenza di primo grado).
1.3. Tale essendo il perimetro oggettivo della vicenda da osservare, si pone la questione se la autonoma rivalutazione, in sede di giudizio di impugnazione, di circostanze fattuali dedotte dalle parti nel giudizio di primo grado, non considerate nella sentenza impugnata, ma non reiterate in sede di appello come eccezioni o difese riproposte dalla parte appellata, costituisca una violazione dell’articolo 346 c.p.c.
1.4. L’articolo 346 c.p.c., per come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte, stabilisce una presunzione di rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado e non espressamente riproposte dalla parte appellata in sede di appello. Difatti, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell’autoresponsabilita’ e dell’affidamento processuale sono tenute, per sottrarsi a tale presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali e’ necessario proporre appello incidentale ex articolo 343 c.p.c.), a riproporre le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza (cfr. Cass., Sez. U -, Sentenza n. 7940 del 21/3/2019; v. anche Cass., Sez. U -, Sentenza n. 13195 del 25/5/2018; Sez. U -, Sentenza n. 11799 del 12/5/2017).
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1.5. Il riferimento dell’articolo 346 c.p.c. vale con riguardo alle sole domande o eccezioni non accolte o rimaste assorbite. In altri termini, la norma si occupa solo delle domande e delle eccezioni sulle quali non vi sia stata una parte praticamente soccombente, con la conseguenza che la mera riproposizione, che deve essere contenuta nella comparsa di risposta dell’appellato, e’ onere della parte che sia rimasta totalmente vittoriosa nel merito. Il che comporta, in base all’indirizzo segnato da Sez. U -, Sentenza n. 7940 del 21/03/2019, che non sia necessaria, per la considerazione delle stesse da parte del giudice d’appello, la riproposizione delle sole ” mere difese”, e dunque delle circostanze fattuali allegate e provate, anche se in ipotesi non prese in considerazione dal giudice.
1.6. Difatti, nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla L. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell’autoresponsabilita’ e dell’affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali e’ necessario proporre appello incidentale ex articolo 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell’articolo 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti gia’ nel “thema probandum” e nel “thema decidendum” del giudizio di primo grado (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 7940 del 21/03/2019).
1.7. E’ certamente vero che in ragione dell’effetto devolutivo dell’appello, per quanto limitato alle censure dedotte, costituisce compito precipuo della Corte d’appello procedere a una rivalutazione del fatto considerato nella statuizione impugnata sulla base delle prove dei fatti allegati. Pertanto, quando si tratta di rivalutare le c.d. mere difese che si limitano alla contestazione o alla negazione del fatto costitutivo della responsabilita’, non puo’ determinarsi la preclusione prevista per le domande e per le eccezioni in senso stretto in ipotesi non contemplate nella motivazione del giudice, essendo tali circostanze parte della materia del contendere che il giudice di merito e’ tenuto a considerare o riconsiderare in fase di appello.
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1.8. Purtuttavia, in tema di tamponamento tra autoveicoli, soccorre il principio indicato dalla sentenza della Corte di cassazione, Sez. 3, n. 1410 del 14/04/1975 che qui si intende confermare, in base al quale ” ove sia stata impugnata la sentenza di primo grado, deducendosi dall’appellante che l’incidente stradale da scontro di veicoli siasi verificato per colpa esclusiva dell’altro conducente, cio’ non basta perche’, anche nel caso di insuccesso sul motivo predetto, e quindi di conferma del giudizio sulla sussistenza del concorso di colpa di entrambi i conducenti dei due veicoli, il giudice debba tuttavia riesaminare il problema della graduazione delle colpe concorrenti. Non potendo invero astrattamente il giudice indirizzarsi ad una siffatta indagine, questa deve trovare accesso, se non sempre in una apposita censura della parte, nella comparsa almeno, nel giudizio di appello, di situazioni o elementi di fatto modificativi, o comunque diversi da quelli accertati nel pregresso giudizio di primo grado, influenti sulla commisurazione delle colpe”.
1.9. Insomma, nel caso specifico nessuno aveva chiesto al giudice di appello di riesaminare lo specifico aspetto di colpa, del conducente del veicolo tamponato osservato in via autonoma dalla Corte di merito. Talche’ la Corte di merito ha travalicato i propri poteri di scrutinio.
2. Con il secondo motivo si denuncia “Violazione ed errata applicazione delle seguenti norme di diritto articolo 115 c.p.c., articolo 2697 c.c. in relazione all’articolo 360, n. 3) e 4)”. La Corte d’appello avrebbe violato il principio dispositivo in virtu’ del quale spetta alle parti il compito di indicare gli elementi di prova utili ai fini della decisione e il giudice non puo’ attingere al di fuori del processo la conoscenza dei fatti da accertare, prescindendo dalle prove ritualmente acquisite nel corso dello stesso. Difatti, avrebbe sopperito alle lacune istruttorie dell’appellato, ricostruendo i fatti diversamente rispetto a quanto fatto dal giudice di primo grado e individuando una responsabilita’ concorrente dell’appellante.
2.1. Il secondo motivo e’ assorbito dalla fondatezza della prima censura.
3. Con il terzo motivo si denuncia “Violazione ed errata applicazione delle seguenti norme di diritto articolo 1226 c.c., articolo 2697 c.c., articolo 116 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4”. La sentenza ha rigettato per difetto di prova la richiesta di liquidazione in favore del danneggiato di un risarcimento aggiuntivo, personalizzato, a titolo di danno esistenziale da determinarsi in via equitativa, a causa delle dedotte peculiarita’ delle lesioni. Tale pregiudizio sarebbe stato dimostrato attraverso la CTU, idoneo mezzo probatorio in caso – come nella specie – di impossibilita’ od estrema difficolta’ di provare il danno con i mezzi ordinari.
3.1. Il terzo motivo e’ inammissibile.
3.2. Va precisato che la Corte d’appello ha ritenuto che la CTU, prevedendo la perdita del benessere psicofisico sufficiente ad incidere negativamente sull’espletamento delle attivita’ scolastiche, sportive e ricreative in conseguenza del politrauma addominale e cranico facciale con esiti cicatriziali ed estetici subiti dal ricorrente all’epoca in cui era un bambino di (OMISSIS), indica conseguenze dannose che gia’ rientrano nel danno biologico valutato, le quali non giustificano alcuna ulteriore personalizzazione in aumento del risarcimento, sull’assunto che “la previsione della possibilita’ di un fatto non equivale certo alla prova della sussistenza di tale fatto”, con ragionamento in linea con quanto indicato da Cass. sez. III, ord. 27 marzo 2018, n. 7513, in materia di danno esistenziale.
3.3. Nel caso di specie, la Corte di merito – confermando i rilievi del primo giudicante – ha escluso che la CTU fosse idonea a sopperire a tale onere probatorio del danneggiato in quanto contenente riferimenti del tutto generici sul punto.
3.4. Dall’illustrazione del motivo si evince come esso, benche’ prospettato sotto il profilo della violazione di legge, miri in realta’ a una rivisitazione delle conclusioni tratte dal giudice di secondo grado dalla CTU, inammissibile in questa sede anche alla luce del nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (a partire da Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 7/4/2014).
3.5. Il vizio di violazione di legge, difatti, consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo o applicativo della stessa; diversamente, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’, invece, estranea all’interpretazione della norma, inerendo alla tipica valutazione del giudice di merito in ordine al fatto, sottratta al sindacato di legittimita’ (Cass., Sez. 1 -, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. L, Sentenza n. 195 dell’11/1/2016; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015).
3.6. Pertanto la deduzione non involge la violazione di una regola di distribuzione degli oneri probatori, bensi’ una valutazione delle prove comunque effettuata dalla Corte di merito nell’ambito del suo margine di apprezzamento discrezionale.
3.7. L’inammissibilita’ colpisce anche la parte del motivo con la quale si e’ dedotta la violazione dell’articolo 116 c.p.c., tuttavia riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonche’, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento; mentre, ove si deduca che il giudice abbia solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo previgente e non in base al testo attuale (Cass. 19/06/2014, n. 13960; Cass. 20/12/2007, n. 26965; su articolo 116 c.p.c., si veda anche Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598, che riprende Cass. 11892 del 2016).
4. Conclusivamente il ricorso va accolto quanto al primo motivo, assorbito il secondo e valutato come inammissibile il terzo; per l’effetto la sentenza viene cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, affinche’ decida in diversa composizione anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso per quanto di ragione; per l’effetto, cassa la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, affinche’ decida in diversa composizione anche in riferimento alle spese del giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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