Corte di Cassazione, sezione terza penale, Ordinanza 9 novembre 2018, n. 51049.

Alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi, in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso, obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di impugnazione.

Ordinanza 9 novembre 2018, n. 51049

Data udienza 3 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARNO Giulio – Presidente

Dott. RAMACCI Luca – Consigliere

Dott. DI STASI Antonell – rel. Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato ad (OMISSIS);
avverso la sentenza del 16/10/2017 del Tribunale di Avellino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Antonella Di Stasi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16.10.2017 il Tribunale di Avellino ha dichiarato (OMISSIS) responsabile del reato di cui all’articolo 110 cod. pen. e L. n. 628 del 1961, articolo 4 e lo ha condannato alla pena di Euro 500,00 di ammenda.
2. Avverso la sentenza, l’imputato proponeva appello a mezzo del difensore di fiducia, articolando motivi con i quali contesta l’affermazione di responsabilita’ e chiede l’assoluzione dal reato contestato ed in subordine l’applicabilita’ della causa di non punibilita’ per speciale tenuita’ del fatto la riduzione della pena inflitta con concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Trattandosi di condanna alla sola pena dell’ammenda e quindi di sentenza inappellabile (articolo 593 c.p.p., comma 3), l’appello veniva qualificato come ricorso per cassazione e gli atti trasmessi a questa Corte ex articolo 568 c.p.p., comma 5.
3. E’ stata applicata la procedura “senza formalita’” di cui all’articolo 610 c.p.p., comma 5 bis.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. L’avv. , che ha sottoscritto l’atto di gravame, non risulta iscritto nell’albo speciale di cui all’articolo 613 c.p.p..
3. A nulla rileva che l’appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.
E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che “alla regola secondo cui il ricorso per cassazione e’ inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non e’ prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di impugnazione” (Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Rv.211855; Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Rv. 224549; Sez.3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000).
4.Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, alla declaratoria dell’inammissibilita’ medesima consegue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonche’ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Avv. Renato D’Isa

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