Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 12213.
Al contratto di affitto di cava sono analogicamente applicabili le norme sulla locazione
Al contratto di affitto di cava sono analogicamente applicabili le norme sulla locazione, con la conseguenza che – pur quando il rapporto venga risolto, contrattualmente o giudizialmente – l’obbligo del conduttore di corrispondere il corrispettivo ai sensi dell’art. 1591 c.c. non richiede la sua costituzione in mora e permane per tutto il tempo in cui rimanga nella detenzione del bene e fino al momento dell’effettiva riconsegna, la quale può avvenire mediante formale restituzione del bene al locatore ovvero con il suo rilascio in condizioni tali da essere per quello disponibile.
Ordinanza|| n. 12213. Al contratto di affitto di cava sono analogicamente applicabili le norme sulla locazione
Data udienza 16 marzo 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Contratto di affitto – Affitto di cava – Fideiussione – Inadempimento affittuario – Risoluzione – Responsabilità del garante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere
Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3521/2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS) S.R.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 5193/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.
Al contratto di affitto di cava sono analogicamente applicabili le norme sulla locazione
RILEVATO
che,
con sentenza resa in data 26/7/2018, la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello proposto da (OMISSIS), e in riforma per quanto di ragione della decisione di primo grado, ha dichiarato nulla, nei confronti del (OMISSIS), la sentenza emessa dal Tribunale di Roma nella controversia insorta tra la (OMISSIS) s.r.l. e la (OMISSIS) s.r.l. e, confermata detta decisione in relazione a queste ultime due parti, ha condannato (OMISSIS) al pagamento, in favore della (OMISSIS) s.r.l., di quanto dallo stesso dovuto in esecuzione della fideiussione prestata con riferimento agli obblighi assunti dalla (OMISSIS) s.r.l. nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. con il contratto di affitto di cava concluso tra queste ultime;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale – premessa l’insussistenza di alcun obbligo di rimessione al primo giudice, ex articolo 354 c.p.c., a seguito della nullita’ della citazione per chiamata del (OMISSIS) nel giudizio di primo grado – ha escluso il ricorso di alcuna nullita’ del contratto di affitto di cava concluso tra la (OMISSIS) s.l. e la (OMISSIS) s.r.l. e, rilevata la risoluzione di detto contratto per inadempimento dell’affittuaria (OMISSIS) s.r.l., ha condannato il (OMISSIS), quale fideiussore di quest’ultima, al pagamento di quanto dalla stessa dovuto in favore della (OMISSIS) s.r.l. in conformita’ ai termini del ridetto contratto di affitto;
avverso la sentenza della corte d’appello, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di sei motivi d’impugnazione; la (OMISSIS) s.r.l. resiste con controricorso;
la (OMISSIS) s.r.l. non ha svolto difese in questa sede;
il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, invocando il rigetto del ricorso;
la (OMISSIS) s.r.l. ha depositato memoria;
con ordinanza interlocutoria n. 18297 resa in data 25/6/2021, la Terza sezione Civile di questa Corte ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale rimessione del giudizio alle Sezioni Unite, con specifico riferimento alla questione di massima di particolare importanza connessa alla prospettazione dei primi due motivi d’impugnazione proposti dal (OMISSIS) (su cui v. infra);
con sentenza n. 2258 del 26/1/2022, la Corte, nella composizione a Sezioni unite, ha rigettato i primi due motivi del ricorso proposto dal (OMISSIS), rimettendo gli atti alla Terza sezione civile, ai fini della decisione degli ulteriori motivi, ai sensi dell’articolo 142 disp. att. c.p.c.;
il ricorso e’ stato quindi definitivamente condotto in decisione all’odierna adunanza, ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c.;
la (OMISSIS) s.r.l. ha depositato ulteriore memoria.
Al contratto di affitto di cava sono analogicamente applicabili le norme sulla locazione
CONSIDERATO
che,
con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 99, 100, 101, 102, 353 e 354 c.p.c., nonche’ degli articoli 1453 c.c. e ss. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte d’appello erroneamente omesso di procedere alla rimessione della causa al primo giudice, ex articolo 354 c.p.c., atteso che, sulla base dell’esame concreto della domanda, avrebbe dovuto ritenersi non ritualmente integrato il contraddittorio nei confronti del (OMISSIS) (in ragione del mancato rispetto del termine a comparire previsto nel relativo atto di chiamata in causa), trattandosi di litisconsorzio necessario derivante dal carattere plurisoggettivo del contratto di affitto concluso tra le parti principali, siccome contenente l’ulteriore impegno fideiussorio dell’odierno ricorrente, con la conseguente impossibilita’ di alcuna pronuncia su detto rapporto in assenza di tutte le relative parti;
con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli articolo 183 c.p.c., comma 6, articoli 342 e 359 c.p.c., alla luce degli articoli 24 e 111 Cost. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di provvedere alla rimessione in termini del (OMISSIS), siccome non raggiunto da un valido atto di chiamata nella causa di primo grado, con la conseguente autorizzazione al deposito delle memorie ex articolo 183 c.p.c., comma 6;
entrambe le censure sono state decise e disattese dalla sentenza emessa dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 2258 del 26/1/2022) non residuando pertanto motivi per il relativo riesame;
con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 1453, 1458, 1459 e 1591 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente condannato il (OMISSIS) al pagamento delle somme dovute dalla (OMISSIS) s.r.l. in relazione all’articolo 1591 c.c., avendo il giudice di appello erroneamente omesso di rilevare l’avvenuta risoluzione, accanto al contratto di affitto, della stessa fideiussione prestata dall’odierno ricorrente;
il motivo e’ inammissibile;
osserva il Collegio come l’odierno ricorrente abbia proposto la censura in esame in maniera del tutto generica senza illustrare adeguatamente come e perche’ le norme di legge evocate sarebbero state violate o falsamente applicate, non apparendo pertanto superato l’elementare rilievo per cui la responsabilita’ del garante non puo’ che discendere dalla convenzionale assunzione della responsabilita’ riferita a quanto in primo luogo dovuto dal garantito;
con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 1291 e 1591 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente affermato la sussistenza dell’obbligo della (OMISSIS) s.r.l. e, conseguentemente, del (OMISSIS), di pagare i corrispettivi ai sensi dell’articolo 1591 c.c., non avendo detto giudice individuato l’indispensabile presupposto dell’affermato diritto, costituito dallo stato di mora della (OMISSIS) s.r.l. in relazione alla restituzione del terreno concesso in affitto, potendo ipotizzarsi, a tutto voler concedere, il solo pagamento di tali somme a partire dalla data di risoluzione del contratto di affitto;
il motivo e’ infondato;
osserva il Collegio come al caso di specie debba trovare applicazione il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimita’, ai sensi del quale in materia di locazione (analogicamente estensibile alla materia del contratto di affitto: Sez. 3, Sentenza n. 2964 del 28/02/2002, Rv. 552675 – 01), pur quando il rapporto venga risolto – sia contrattualmente, sia giudizialmente – l’obbligo del conduttore di corrispondere il corrispettivo convenuto, ai sensi dell’articolo 1591 c.c., non richiede la sua costituzione in mora e permane per tutto il tempo in cui rimanga nella detenzione del bene, fino al momento dell’effettiva riconsegna, che puo’ avvenire mediante formale restituzione al locatore ovvero con il rilascio dello stesso in condizioni tali da essere per quello disponibile (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10926 del 07/05/2018,Rv. 648804 – 01);
nel caso di specie, dalla circostanza relativa all’avvenuta scadenza del contratto d’affitto nel (OMISSIS) (v. pag. 8 della sentenza impugnata nella parte in cui si afferma che nel contratto concluso nel 2004 era stata pattuita la durata contrattuale di sette anni), segue che, a far data da tale anno, la (OMISSIS) s.r.l. (debitore principale) fosse tenuta a pagare alla controparte l’indennita’ ex articolo 1591 c.c.;
con il quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli articolo 132 c.p.c., n. 4 e articolo 156 c.p.c., comma 2, , nonche’ dell’articolo 118 disp. att. c.p.c. e degli articoli 24 e 111 Cost., per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramente apparente in relazione al rigetto dell’eccezione sollevata dal (OMISSIS) circa la nullita’ parziale della clausola con la quale le parti del contratto di affitto avevano previsto il pagamento di un corrispettivo minimo garantito, nella specie convenuto senza alcun riguardo alle quantita’ effettive e concrete del materiale estratto ed estraibile: dato quantitativo, quest’ultimo, al quale le parti si erano costantemente riferite nel commisurare i termini delle proprie pattuizioni;
il motivo e’ inammissibile;
osserva il Collegio come, con il motivo in esame, la societa’ ricorrente si sia inammissibilmente spinta a dedurre la violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4 (non gia’ esclusivamente sulla base della motivazione testuale della sentenza, bensi’) a partire dall’esame di elementi ad essa estranei, in contrasto con quanto imposto sul punto dai principi della giurisprudenza di legittimita’ (v., ex plurimis, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 – 01); elementi, peraltro, nella specie richiamati senza alcuna necessaria localizzazione degli atti processuale e dei documenti cui si fa riferimento, con la conseguente impossibilita’ dell’eventuale apprezzamento del motivo ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, al di la’ dell’irriducibile difetto di chiarezza (da ritenersi peraltro indefettibile secondo quanto desumibile da Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013, Rv. 627268 – 01);
varra’ peraltro evidenziare, in ogni caso, la sostanziale infondatezza del motivo, avendo la corte territoriale correttamente provveduto ad elaborare un’adeguata motivazione sull’eccezione di nullita’ della clausola denunciata dall’odierno ricorrente, sulla base di un’articolazione argomentativa del tutto idonea a rendere riconoscibile il ragionamento seguito, procedendo all’interpretazione del contratto di affitto in termini logicamente congrui e giuridicamente corretti, senza incorrere in alcuna violazione delle norme di ermeneutica negoziale, peraltro neppure implicitamente dedotte dal (OMISSIS);
con il sesto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 167 c.p.c., comma 1, (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto insussistenti, tra gli atti del giudizio, gli elementi dimostrativi della nullita’ del contratto di affitto per illiceita’ dell’oggetto (derivante dalla deduzione in convenzione di un terreno gravato da un vincolo paesistico), trattandosi di circostanza in ogni caso incontestata tra le parti, non avendo la (OMISSIS) s.r.l. provveduto alla puntuale contestazione della deduzione in giudizio della sussistenza di detto vincolo paesistico da parte della (OMISSIS) s.r.l.;
il motivo e’ inammissibile;
osserva preliminarmente il Collegio come il ricorrente abbia proposto la doglianza in esame in violazione dell’articolo 366 c.p.c., n. 6, non avendo adeguatamente assolto agli oneri di puntuale e completa allegazione del ricorso, con particolare riguardo agli atti processuali attestanti l’effettivo carattere incontestato della circostanza dedotta, essendosi limitato unicamente a un generico richiamo di atti processuali e alla parziale e arbitraria riproduzione di alcuni di essi;
da un diverso punto di vista, il motivo deve ritenersi argomentato in maniera del tutto illogica, avendo il (OMISSIS) preteso di dedurre il carattere incontestato della nullita’ del contratto dall’eventuale carattere incontestato della circostanza di fatto consistente nell’esistenza di un vincolo paesistico a carico del bene oggetto del contratto d’affitto;
varra’ peraltro sottolineare come la censura debba in ogni caso ritenersi infondata, dovendo escludersi l’applicabilita’ del principio di non contestazione in relazione a circostanze di fatto che sfuggono dall’ambito di controllo della parte, attesa la decisiva incidenza del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimita’, ai sensi del quale l’onere di contestazione – la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova – sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 87 del 04/01/2019, Rv. 652044 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14652 del 18/07/2016, Rv. 640518 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3576 del 13/02/2013, Rv. 625006 – 01); cio’ posto, non avendo l’odierno ricorrente fornito alcuna dimostrazione dell’effettiva e concreta conoscenza, in capo alla controparte, delle circostanze assunte come incontroverse, deve escludersi l’effettivo ricorso dei presupposti per l’applicabilita’, al caso di specie, del principio di non contestazione;
sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il relativo rigetto, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della societa’ controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita’, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
la Corte, dato atto che i primi due motivi del ricorso sono stati rigettati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 2258 del 26/1/2022, decidendo sui motivi residui ai sensi dell’articolo 142 disp. att. c.p.c., rigetta gli altri motivi del ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 6.100,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.
Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.
Leave a Reply