Ai fini dell’estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 24 luglio 2020, n. 22312.

Ai fini dell’estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo rileva, quale fatto impeditivo, il solo momento dell’inizio dell’esecuzione, non venendo in conto né il modo – coattivo o spontaneo – in cui tale inizio ha avuto luogo né le successive concrete tempistiche dell’esecuzione medesima. (Fattispecie in cui è stato escluso che la pena dell’ammenda inflitta al condannato si fosse estinta per decorso del tempo in ragione dell’avvenuta notifica della cartella esattoriale prima del compimento del termine di legge).

Sentenza 24 luglio 2020, n. 22312

Data udienza 8 luglio 2020

Tag – parola chiave: Esecuzione – Opposizione all’istanza di estinzione della pena pecuniaria – Difetto di autosufficienza dei motivi di doglianza – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IASILLO Adriano – Presidente

Dott. BIANCHI Michele – Consigliere

Dott. BONI Monica – rel. Consigliere

Dott. BINENTI Roberto – Consigliere

Dott. TALERICO Palma – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 07/10/2019 del TRIBUNALE di TRANI;
udita la relazione svolta dal Consigliere BONI MONICA;
lette le conclusioni del PG SECCIA Domenico, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 7 ottobre 2019 il Tribunale di Trani, pronunciando quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’opposizione, proposta dal condannato (OMISSIS), avverso il provvedimento, col quale lo stesso giudice aveva respinto l’istanza di estinzione della pena pecuniaria di Euro 10.000,00 di ammenda, cui egli era stato condannato con sentenza del 3 giugno 2013, emessa dal medesimo Tribunale, irrevocabile il 13 luglio 2013.
1.1 A fondamento della decisione rilevava che nei confronti dell’istante in data 11 settembre 2015 era stata notificata cartella esattoriale, circostanza che attestava l’intervenuto inizio dell’esecuzione per il recupero dell’importo dovuto, ossia evenienza idonea ad impedire gli effetti della decorrenza del tempo ai sensi dell’articolo 173 c.p..
1.2 Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione l’interessato a mezzo del difensore, il quale deduce l’erroneita’ o insufficienza della motivazione e violazione di legge. Secondo la difesa, e’ erronea l’affermazione contenuta nell’ordinanza impugnata, secondo la quale il solo inizio dell’esecuzione avrebbe efficacia impeditiva del decorso del termine di prescrizione, in quanto in contrasto con l’articolo 173 c.p., comma 3 che, per individuare la decorrenza di detto termine, rinvia alle “disposizioni del terzo, quarto e quinto capoverso dell’articolo precedente” ed l’articolo 172 c.p., comma 4, stabilisce che “il termine decorre dal giorno in cui la condanna e’ divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si e’ sottratto volontariamente all’esecuzione gia’ iniziata della pena”. Pertanto, la norma non contempla cause di sospensione o interruzione del corso della prescrizione e la cartella esattoriale costituisce un mero atto prodromico all’esecuzione, che si realizza col trasferimento del denaro nelle casse dello Stato.
1.3 Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Dott. SECCIA Domenico, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ infondato e non merita dunque accoglimento.
1. I presupposti fattuali della vicenda esecutiva in esame sono pacificamente attestati in atti nei seguenti termini: il ricorrente, destinatario di condanna alla pena di 10.000 Euro di ammenda, giusta sentenza del 3 giugno 2013, emessa dal Tribunale di Trani, irrevocabile il 13 luglio 2013, in data 11 settembre 2015 ha ricevuto la notificazione della cartella esattoriale, riguardante il medesimo debito erariale, che non ha adempiuto.
2. Tanto premesso in punto di fatto, puo’ aderirsi alla prospettazione difensiva, che, in riferimento alla disciplina relativa all’estinzione della pena, pretende insussistenti delle disposizioni, atte a stabilire l’interruzione del termine di prescrizione, differendo quindi la relativa disciplina dalle previsioni valevoli per l’estinzione del reato, contenute negli articoli 159 e 160 c.p., che, per la loro natura eccezionale, non sono suscettibili di applicazioni estensive o analogiche (sez. 3, n. 17228 del 3/11/2016, dep. 2017, Ghidini, rv. 269981; sez. 1, n. 22787 del 13/05/2009, Milieri, non massimata; sez. 6, n. 5625 del 27/01/2006, Di Gaetano, non massimata; sez. 3, n. 11464 del 19/01/2001, Nicolosi, rv. 218751).
L’ordinanza impugnata, sebbene affermi che il termine di estinzione della pena pecuniaria inflitta con decreto di condanna irrevocabile sia stato interrotto per effetto della notificazione della predetta cartella esattoriale, aggiunge che da tale ultimo momento e’ iniziato a decorrere il termine in questione, sicche’ l’attivita’ esecutiva impedisce il maturare della causa estintiva, mentre le concrete modalita’ e le concrete tempistiche dell’esecuzione stessa non sono decisive, essendosi cosi’ cristallizzata la pretesa erariale.
Come affermato piu’ volte da questa Corte con orientamento che si condivide e si riafferma, in tema di estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, rileva, quale fatto impeditivo, il solo momento dell’inizio dell’esecuzione, a partire dal quale le concrete modalita’ e le scansioni temporali della procedura stessa risultano irrilevanti. In altri termini, l’inizio dell’esecuzione, che realizza la pretesa alla riscossione del credito dello Stato, e’ sufficiente ad evitare l’estinzione della pena e nessuna rilevanza – in mancanza di una previsione legislativa in tal senso assume la circostanza che tale inizio sia avvenuto coattivamente, oppure con la collaborazione del condannato (sez. 3, n. 17228/2016 citata).
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 212, prevede che, divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l’obbligo di pagamento, l’ufficio notifichi al debitore invito a pagare l’importo in danaro dovuto entro un mese dalla notificazione dell’invito ed a depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall’avvenuto pagamento, con avvertenza che si procedera’ ad iscrizione a ruolo nel caso di mancato pagamento entro tale termine. Il successivo articolo 213 dello stesso decreto stabilisce che l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo una volta scaduto il termine per l’adempimento e decorsi dieci giorni per il deposito della ricevuta di versamento di quanto dovuto, quindi la documentazione degli adempimenti compiuti viene trasmessa al concessionario competente per territorio che, reso esecutivo il ruolo da parte dell’ufficio, avvia la riscossione coattiva, previa notificazione della cartella di pagamento. Infine, l’articolo 235 dello stesso testo normativo prevede, per quanto qui interessa, che, dopo l’annullamento del credito per irreperibilita’ del debitore (articolo 219 del decreto), nel caso di invito al pagamento riferito a pene pecuniarie l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.
Le previsioni dell’articolo 212 sopra citate, ancorche’ non formalmente abrogate, risultano in contrasto con l’articolo 227-ter, inserito nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 dal Decreto Legge n. 112 del 2008, convertito nella L. n. 133 del 2008. Questa seconda norma prevede: “Entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitivita’ del provvedimento da cui sorge l’obbligo, l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo. L’agente della riscossione notifica al debitore una comunicazione con l’intimazione a pagare l’importo dovuto nel termine di un mese e contestuale cartella di pagamento contenente l’intimazione ad adempiere entro il termine di giorni venti successivi alla scadenza del termine di cui alla comunicazione con l’avvertenza che in mancanza si procedera’ ad esecuzione forzata. Se il ruolo e’ ripartito in piu’ rate, l’intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate”.
Pertanto, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimita’ civile (Cass., sez. 6 civ., n. 21178 del 2/03/2017, rv. 645484; sez. 3 civ., n. 14528 del 10/06/2013, rv. 626687), nel sistema attuale, gli uffici giudiziari recuperano le somme derivanti da provvedimenti divenuti esecutivi, procedendo direttamente, dopo l’iscrizione delle stesse sul registro, alla formazione ed alla trasmissione dei ruoli, senza effettuare nessuna richiesta bonaria di pagamento al debitore, essendo tale adempimento demandato all’agente della riscossione, che vi provvede con un’intimazione a pagare comunicata unitamente alla cartella di pagamento. L’invito al pagamento (oggi l’intimazione a pagare) nel termine di un mese costituisce un adempimento richiesto per la regolarita’ formale della procedura, cioe’ inerente al quomodo dell’azione esecutiva esattoriale, condotta dal concessionario del servizio di riscossione, cui compete la procedura di riscossione, che e’ preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento, adempimento che tiene luogo del precetto di pagamento proprio della procedura di esecuzione forzata, disciplinata dal codice di procedura civile.
In base a tale disciplina, l’esecuzione di pena pecuniaria non si verifica al momento del passaggio in cosa giudicata della sentenza di condanna, che rappresenta il titolo esecutivo, bensi’ allorche’ il debito erariale viene iscritto a ruolo, oppure, secondo una tesi alternativa, quando venga notificata la cartella esattoriale; in ogni caso, l’inizio della procedura di recupero coattivo e’ sufficiente ad evitare l’estinzione della pena perche’ manifesta la pretesa punitiva dello Stato, la cui assenza da’ luogo alla prescrizione, a prescindere poi dalle specifiche vicende successive dell’effettivo recupero di quanto dovuto. E’ per tale ragione che parte della giurisprudenza di legittimita’, ed anche il Tribunale nell’ordinanza impugnata, utilizza impropriamente, in riferimento alla notificazione della cartella esattoriale fondata sull’iscrizione a ruolo della pena pecuniaria non corrisposta, il termine “interruzione” della prescrizione della pena pecuniaria in conseguenza della notificazione predetta (sez. 1, n. 18702 del 17/01/2017, Morabito, rv. 270115; sez. 1, n. 19336 del 24/04/2008, Lupo Faro, rv. 240310).
In definitiva, correttamente l’ordinanza impugnata ha escluso che la pena inflitta al ricorrente fosse estinta, avendo riscontrato che l’esecuzione coattiva della stessa era iniziata prima del compimento del termine di legge.
Il ricorso deve dunque essere rigettato, con conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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