Il diritto di accesso con riferimento ai procedimenti tributari

Consiglio di Stato, Sezione quarta, Sentenza 24 settembre 2020, n. 5565.

La massima estrapolata:

L’art. 24 della legge n. 241 del 1990, nella parte in cui esclude il diritto di accesso con riferimento ai procedimenti tributari – per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano – per costante giurisprudenza va interpretato nel senso che la inaccessibilità agli atti relativi deve essere ritenuta temporalmente limitata alla fase di mera ” pendenza ” del procedimento tributario, in quanto non sussistono esigenze di segretezza nella fase che segue la conclusione del procedimento con l’adozione del provvedimento definitivo di accertamento dell’imposta dovuta, sulla base degli elementi reddituali, che conducono alla quantificazione del tributo.

Sentenza 24 settembre 2020, n. 5565

Data udienza 9 luglio 2020

Tag – parola chiave: Procedimenti amministrativi – Procedimento tributario – Accesso agli atti – Esclusione – Ipotesi

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 4558 del 2017, proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via (…);
contro
Il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Le. Sa., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza (…);
nei confronti
del signor -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sede di Napoli Sezione sesta, n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2020 – svoltasi in video-conferenza ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, d.l. n. 18 del 2020, convertito con l. n. 27 del 2020 – il consigliere Emanuela Loria e udito l’avvocato Le. Sa., che ha chiesto il passaggio in decisione con tutti gli effetti di legge;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il presente contenzioso ha ad oggetto il diniego di accesso agli atti in data 6 aprile 2016 che il Ministero dell’Economia e delle Finanze (d’ora innanzi il “MEF”) ha opposto al signor -OMISSIS- – docente di ruolo in part-time presso un Istituto d’Istruzione di -OMISSIS- nonché odontoiatra esercente attività libero-professionale di odontoiatra – in relazione alla sua istanza del 6 marzo 2016, con la quale l’istante chiedeva, al fine di poter tutelare la propria situazione giuridica: “l’esame ed il rilascio in copia fotostatica dei seguenti documenti inerenti la verifica della GDF di -OMISSIS- iniziata il 26.3.2012 e conclusasi il 1.12.2012: 1. Questionari – richiesta dati e notizie (completi di data di invio) acquisiti nell’ambito del succitato accertamento fiscale; 2. Documenti che hanno innescato e determinato l’attività ispettiva a mio carico avviata d’iniziativa il 26.3.2012 (e non già pag. 22 del verbale di verifica né pag. 2 del PVC come erroneamente compreso dalla GDF) e precisamente quegli atti relath4 ad “attività infoinvestigative e alle risultanze agli atti del reparto”; 3. Foglio di Servizio della GDF con ordine d’accesso all’Istituto -OMISSIS-ed al mio fascicolo scolastico – nel corso dell’accertamento – ed i verbali relativi a tale attività ; 4. Mio (presunto) certificato medico del 22.11.2011″.
1.1. Il diniego presenta la seguente motivazione: “dall’esame dell’istanza de qua non si rileva quale sia il nesso intercorrente tra l’interesse personale, attuale e concreto del richiedente e la situazione giuridicamente rilevante posta alla base della richiesta di accesso avanzata dallo stesso, finalizzata alla conoscenza di atti riguardanti l’attività ispettiva (…); il necessario rapporto di strumentalità che dovrebbe intercorrere tra l’istanza di accesso e la conoscenza necessaria a valutare la portata lesiva di atti e comportamenti. Anzi dal tenore e della genericità della richiesta si rileva che la stessa è manifestamente volta a consentire all’interessato di esperire un’attività di sostanziale controllo generalizzato sull’attività della pubblica amministrazione relativa al settore delle verifiche e dei controlli”.
2. L’istante presentava ricorso ai sensi dell’art. 25 della l. del 7 agosto 1990, n. 241, s.m.i., alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale accoglieva il gravame con decisione del 19 maggio 2016.
3. In data 27 giugno 2016 l’Amministrazione confermava il diniego di accesso agli atti.
4. L’interessato adiva il T.a.r. per la Campania, Sede di Napoli con ricorso rubricato al n. R.G. -OMISSIS-.
4.1. L’adito T.a.r. accoglieva il ricorso con la sentenza n. -OMISSIS-, gravata nella presente sede.
5. In particolare l’Amministrazione appellante si duole per il seguente articolato motivo:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 116 C.P.A.; ARTT. 391 QUATER, 415 BIS C.P.P.; ARTT. 22 E 24, COMMA 6, LETT. D), L. 241/1990; ART. 2, D.P.R. 184/2006 – INVASIONE DELLA SFERA DISCREZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE – DIFETTO DI GIURISDIZIONE – ERRORE SUI PRESUPPOSTI – CONTRADDITTORIETÀ .
In particolare, l’amministrazione sottolinea il carattere meramente esplorativo della richiesta di accesso agli atti e la carenza del nesso di strumentalità tra l’accesso richiesto e il diritto di difesa in sede giurisdizionale, rilevabile dal contrasto con il contenuto dell’istanza di accesso.
Non risulterebbe infatti che l’appellato abbia presentato ricorso avverso gli avvisi di accertamento fiscale che gli sono stati notificati, né che abbia attivato strumenti conciliativi.
Inoltre, per quanto concerne il procedimento penale a suo carico, lo stesso si sarebbe trovato (al momento della presentazione della istanza di accesso agli atti) in fase dibattimentale, per cui ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p., l’istante aveva la piena possibilità di conoscere (integralmente) tutti gli atti su cui si basava l’accusa dalla data in cui appunto la Procura gli ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Pertanto, secondo la prospettazione dell’amministrazione, il difensore avrebbe potuto, ove i documenti erano necessari ed utili, esperire nei termini previsti l’attività di acquisizione secondo la previsione di cui all’art. 391 quater c.p.p.
6. Si è costituito in giudizio il signor -OMISSIS- a mezzo di apposita memoria, con la quale eccepiva, in primo luogo, l’inammissibilità dell’appello per carenza di interesse per essere stata la documentazione richiesta messa a disposizione dall’Amministrazione a seguito della pubblicazione della gravata sentenza del giudice di primo grado; in secondo luogo, rilevava la infondatezza dell’appello nel merito, essendo evidente dalla lettura dell’istanza di accesso che il ricorrente ha richiesto l’accesso a documenti la cui conoscenza è necessaria per difendere i propri interessi nell’ambito del giudizio tributario avverso l’accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate.
7. Con deposito del 2 luglio 2020, la parte appellata ha chiesto il passaggio in decisione ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.l. 30 aprile 2020, n. 28.
8. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del giorno 9 luglio 2020 ai sensi dell’art. 84, comma 5, d.l. n. 18 del 2020, convertito con l. n. 27 del 2020, e deliberata in pari data in audio-conferenza ai sensi del comma 6 della medesima disposizione.
9. E’ possibile prescindere dalla trattazione dell’eccezione di inammissibilità /improcedibilità dell’appello (Cons. Stato, Ad. plen., n. 5 del 27 aprile 2015), poiché questo è infondato nel merito e deve essere respinto.
9.1. In punto di fatto occorre rilevare che l’appellato è stato oggetto di un’attività di verifica da parte della Guardia di finanza, che ha condotto all’adozione di un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle entrate e all’avvio di un procedimento penale; a sua volta il ricorrente, preso atto dei rilievi formulati dal dirigente scolastico in relazione alla sua attività libero professionale, ha sporto querela (ne scaturiva un altro procedimento penale dove il ricorrente figura come parte offesa).
9.2. Con la domanda di accesso di cui è causa, il ricorrente ha chiesto “l’esame ed il rilascio in copia fotostatica dei seguenti documenti inerenti la verifica della GDF di -OMISSIS- iniziata il 26.3.2012 e conclusasi il 1.12.2012: 1. Questionari – richiesta dati e notizie (completi di data di invio) acquisiti nell’ambito del succitato accertamento fiscale; 2. Documenti che hanno innescato e determinato l’attività ispettiva a mio carico avviata d’iniziativa il 26.3.2012 (e non già pag. 22 del verbale di verifica né pag. 2 del PVC come erroneamente compreso dalla GDF) e precisamente quegli atti relativi ad “attività infoinvestigative e alle risultanze agli atti del reparto”; 3. Foglio di Servizio della GDF con ordine d’accesso all’istituto -OMISSIS-ed al mio fascicolo scolastico – nel corso dell’accertamento – ed i verbali relativi a tale attività ; 4. Mio (presunto) certificato medico del 22.11.2011″.
Risulta quindi chiaro che:
1) la richiesta di accesso agli atti non è generica, ma è ben circostanziata con riferimento agli atti richiesti;
2) è strumentale rispetto alle esigenze difensive del richiedente sia in sede di accertamento tributario sia in sede di procedimenti penali che lo vedono sia come imputato che come parte offesa penale a seguito di querela dallo stesso sporta.
10. Come correttamente sostenuto dal giudice di prime cure, l’art. 24 della legge n. 241 del 1990, nella parte in cui esclude il diritto di accesso con riferimento ai procedimenti tributari – per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano – per costante giurisprudenza va interpretato nel senso che la inaccessibilità agli atti relativi deve essere ritenuta temporalmente limitata alla fase di mera ” pendenza ” del procedimento tributario, in quanto non sussistono esigenze di segretezza nella fase che segue la conclusione del procedimento con l’adozione del provvedimento definitivo di accertamento dell’imposta dovuta, sulla base degli elementi reddituali, che conducono alla quantificazione del tributo.
10.1. Inoltre, la circostanza della pendenza di un procedimento penale non implica, come sostenuto dall’amministrazione nel provvedimento impugnato, che il ricorrente debba necessariamente avvalersi degli “strumenti normativi previsti dal codice di procedura penale” escludendo quindi la possibilità di ricorrere allo strumento dell’accesso ai documenti amministrativi.
10.2. Neanche sussiste nel caso in esame l’ipotesi di possibile esclusione dal diritto di accesso ai sensi del comma 6, lettera d), dell’art. 24 della legge n. 241/1990, poiché la documentazione richiesta con l’istanza di accesso non è stata acquisita dalla Guardia di Finanza nell’espletamento di “attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini”, bensì nell’ambito di una normale attività ispettiva posta in essere nell’ambito di una verifica fiscale.
La circostanza che alcuni dei documenti richiesti non siano stati utilizzati per l’accertamento fiscale (come affermato dall’amministrazione nel provvedimento di diniego) non fa venire meno l’interesse del ricorrente a conoscerne il contenuto, anche in considerazione della pendenza dei procedimenti penali.
11. Conclusivamente l’appello deve essere respinto.
12. Sussistono tuttavia giuste ragioni per disporre la integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, pronunciando sul ricorso in epigrafe n. 4558 del2017, lo respinge.
Compensa le spese del secondo grado del giudizio tra le parti costituite.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata.
Così deciso dal Consiglio di Stato nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2020 – svoltasi in video-conferenza ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, d.l. n. 18 del 2020, convertito con l. n. 27 del 2020 – con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Luca Lamberti – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere
Emanuela Loria – Consigliere, Estensore

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *