Ai fini dell’appropriazione indebita, il riferimento al concetto civilistico di “altruità” non può trovare applicazione per delimitare la materialità del delitto, e ciò anche nell’ipotesi in cui oggetto della interversio possessionis sia un bene fungibile come il denaro, né è applicabile la regola civilistica dell’acquisizione per confusione del denaro e delle cose fungibili nel patrimonio di colui che le riceve

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Non può negarsi, al contrario, che ‘alcuni termini che hanno uno specifico significato tecnico-giuridico in altra branca del diritto, siano impiegati nella legge penale attribuendo loro un significato tratto dal ‘linguaggio comune’, fatto proprio e utilizzato dalla norma penale ai propri fini. Esempi di questa duplicità di accezioni sono per l’appunto tradizionalmente individuati nell’uso, nelle fattispecie penali, delle locuzioni di ‘possesso’ e ‘detenzione’, di ‘altruità’ e ‘proprietà’, per le quali è opinione risalente e consolidata che esse non designano l’esatto equivalente degli omonimi concetti propri del diritto civile’.

Al riguardo, una stabile tradizione interpretativa, esercitata nel rispetto del principio di legalità, può d’altra parte confluire a conformare le norme assicurando al sistema sanzionatorio quel livello di prevedibilità che, secondo la giurisprudenza della Corte EDU (cfr., ad esempio, sentenze 5 aprile 2011, Sarigiannis c. Italia; 17 maggio 2010, Kononov c. Estonia; 3 novembre 2009, Sujagic c. Bosnia-Erzegovina), costituisce garanzia sia per i destinatari dei precetti sia per l’ordinamento obiettivo, poiché anche l’effetto di prevenzione generale degli illeciti presuppone che il testo normativo sia uniformemente interpretato e reso così riconoscibile dai consociati.

3.9.2. Con riguardo all’individuazione della portata normativa del termine ‘altrui’ impiegato nell’art. 646 cod. pen. per definire l’oggetto della ‘appropriazione’ penalmente rilevante, posta in essere dal ‘possessore’, su denaro o bene fungibile, le Sezioni Unite hanno osservato che, ‘nella struttura della norma la condizione di ‘altruità’ del bene si contrappone dunque a quella di mero ‘possessore’ dell’agente, che, appropriandosene, pone in essere, per usare una definizione usuale, una interversione del possesso. La nozione di ‘altruità’ non può per conseguenza prescindere, in primo luogo, dalla nozione di possesso’.

Può ritenersi pacifico, in giurisprudenza e dottrina, che ‘il termine ‘possesso’ è numerosissime volte adoperato nel codice penale con significato del tutto equivalente a quello di ‘detenzione’. La promiscuità dell’uso è particolarmente evidente in tutte le disposizioni che si riferiscono ad ipotesi di detenzione o possesso in sé illegali o sanzionati per la provenienza illecita dei beni cui si riferiscono. Parimenti, nell’ambito dei reati che hanno a specifico oggetto la tutela del patrimonio, pubblico o privato che sia, il ‘possesso’ non appare distinguibile, secondo l’esegesi oramai tradizionale, dalla ‘detenzione’, purché autonoma. I due termini, correlati a quelli di ‘altruità’ e di ‘patrimonio’, lungi dal connotare di significati civilisti le condotte cui si riferiscono, fungono così piuttosto da criteri denotativi, e vanno letti in funzione della delimitazione in negativo, prima ancora che della perimetrazione in positivo, delle condotte incriminate’.

3.9.3. Può ritenersi altrettanto pacifico, in giurisprudenza e dottrina, che, ‘come la sottrazione a chi autonomamente detiene la cosa è elemento costitutivo del furto; così, specularmente, l’autonoma detenzione non derivante da sottrazione integra il possesso rilevante per l’appropriazione indebita. Nella nozione di possesso rilevante per l’appropriazione indebita possono rientrare vari casi di detenzione, ma, perché resti saldo il confine tra fattispecie, il minimo richiesto è che si tratti di detenzione in nome proprio e non in nome altrui, ossia in virtù di un rapporto di dipendenza con il titolare del diritto d’altra parte, significativo (…) che, in relazione al peculato, figura omologa all’appropriazione indebita nell’ambito dei delitti contro la pubblica amministrazione, il legislatore, con la riforma del 1990, abbia affiancato nell’art. 314 cod. pen. alla nozione di ‘possesso’ quella di ‘disponibilità’, così espressamente riconducendo il rapporto dell’agente con la cosa nell’ambito ‘di un ampio potere autonomo, che gli consenta di disporne, con obbligo tuttavia di rispettarne la destinazione’, in linea con l’interpretazione già consolidata in relazione ad entrambe le fattispecie appropriative’.

3.9.4. Allo stesso tempo, proprio la considerazione del denaro, che è bene fungibile per eccellenza, come possibile oggetto dell’appropriazione di cosa altrui, ‘rende palese che il legislatore non ha inteso utilizzare la nozione di ‘altruità’ nel senso, strettamente civilistico, di proprietà distinguibile dalla disponibilità. Per il diritto civile la proprietà delle cose fungibili si trasferisce, per specificazione e separazione, con il trasferimento del possesso, e il denaro è perciò destinato a confondersi con il patrimonio di chi lo possiede, né in relazione ad esso sono configurabili diritti reali di terzi. Anche nel caso che taluno abbia ricevuto da altri una somma, per custodirla o per impiegarla in un certo modo, incombe sull’accipiente soltanto l’obbligo di rendere o di impiegare l’equivalente, a scadenza, secondo pattuizione, non il divieto di farne, nel frattempo, uso. Il riferimento, nell’art. 646 cod. pen., al possessore di denaro altrui, è invece indice certo che, per il diritto penale, la regola della indistinguibilità tra disponibilità e proprietà di cose fungibili non può valere indiscriminatamente.

Deve, peraltro, rammentarsi che, se, nel diritto civile, ”proprietà’ e ‘diritti reali’ consistono nella signoria sulla cosa che si acquista nei modi stabiliti dalla legge, mentre il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale (esercitabile direttamente o per mezzo di chi ha la detenzione), non suscettibile di trasferimento per atto tra vivi disgiuntamente dalla proprietà o dal diritto reale del quale costituisce l’esercizio (…), va da sé che tali nozioni legali interessano poco il diritto penale patrimoniale in generale, e la fattispecie recata dall’art. 646 cod. pen. in particolare, che guarda invece, e sanziona, proprio la rottura unilaterale delle relazioni di subordinazione o derivazione, secondo diritto, tra poteri di fatto e titolo legittimo per l’esercizio di essi poteri sulle cose’.

Ciò comporta, tuttavia, che, ferma l’autonomia dell’accezione con la quale le nozioni di ‘possesso’ e di ‘bene altrui’ sono adoperate dalle norma penale incriminatrice in esame, ‘l’individuazione delle situazioni che realizzano una rottura degli schemi delle relazioni legali tra titolo e potere esercitato, tanto grave per l’ordine economico da essere punibile a titolo di appropriazione indebita, non può prescindere dal considerare la relazione violata e, perciò, la diversità di natura, nell’ambito del diritto civile, dei rapporti patrimoniali intercorrenti tra le parti’.

3.9.5. Nonostante l’ampliamento della nozione di ‘altruità’, si è ritenuto che nulla consenta di ricondurre ad essa qualsivoglia diritto di credito, fosse anche liquido ed esigibile: ‘Impedisce, al contrario, di considerare costitutiva di appropriazione indebita ogni condotta seppure ‘vincolatà, inadempimento di un’obbligazione che veda come prestazione o controprestazione, seppure ‘vincolata’, la dazione a un terzo di una somma di denaro, se non altro il fatto che l’inadempimento di una mera obbligazione è già sanzionata penalmente – e più lievemente – dall’art. 641 cod. pen., ma esclusivamente nell’ipotesi in cui essa sia stata assunta, ab origine, con il proposito di eluderla e dissimulando lo stato d’insolvenza’.

In altri termini, è la stessa formulazione normativa ad imporre all’interprete di considerare il denaro, al quale l’agente ha dato una destinazione diversa da quella dovuta, come se fosse una qualsiasi altra cosa mobile infungibile:

– ‘se denaro o cosa facevano parte del patrimonio dell’inadempiente quando ha assunto l’obbligo di impiegarli o destinarli a favore di un terzo, egli sarà senz’altro responsabile con l’intero suo patrimonio per l’inadempimento, ma non potrà essere sottoposto ad azione di rivendicazione né potrà imputarglisi alcuna interversione del possesso o condotta appropriativa”;

– ‘se l’inadempiente ha, invece, ricevuto il denaro o la cosa per impiegarli o destinarli nell’interesse del terzo, la sua condotta di apprensione (impropriazione) e sottrazione (espropriazione) del bene alla destinazione in vista della quale ne aveva acquisito la disponibilità, costituirà, che abbia o non abbia ad oggetto un bene infungibile suscettibile di rivendicazione, appropriazione indebita rilevante ai sensi dell’art. 646 cod. pen.”.

3.9.6. Si è, pertanto, concluso, che ‘la regola dell’acquisizione per confusione del denaro e delle cose fungibili nel patrimonio di colui che le riceve non opera ai fini della nozione di ‘altruità’ accolta nell’art. 646 cod. pen.’, e che ‘può essere ritenuto responsabile di appropriazione indebita colui che, avendo ricevuto una somma di denaro o altro bene fungibile per eseguire o in esecuzione di un impiego vincolato, se l’appropri dandogli destinazione diversa e incompatibile con quella dovuta’.

Al riguardo, le Sezioni hanno indicato, a mero titolo esemplificativo, proprio ‘le ipotesi di denaro o beni fungibili conferiti come mezzo per l’esecuzione di una qualche forma di mandato ovvero riscossi dal rappresentante per conto del rappresentato o in esecuzione di un mandato senza rappresentanza, dati in deposito o pegno irregolare o – non potendosi escludere in astratto un tale tipo di contratto avente oggetto, ad pompam, cose fungibili – in comodato, come caparra o a garanzia, per il conferimento o l’impiego in fondo patrimoniale separato’.

3.10. Trattasi di principi condivisi dal collegio, ed in più occasioni ribaditi dalla giurisprudenza di questa Corte; cfr., ad esempio:

– Sez. 2, n. 46586 del 29/11/2011, Rv. 251221, per la quale commette il delitto di appropriazione indebita il mandatario che, dopo aver adempiuto il mandato a vendere, trattenga definitivamente la somma ricavata dalla vendita invece di rimetterla al mandante;

– Sez. 2, n. 50156 del 25/11/2015, Rv. 265513, per la quale commette il delitto di appropriazione indebita il mandatario che, violando le disposizioni impartitegli dal mandante, si appropri del denaro ricevuto, utilizzandolo per propri fini e, quindi, per scopi diversi ed estranei agli interessi del mandante (fattispecie relativa a rapporto di amministrazione e gestione di beni, nel corso del quale l’autore del reato, compilando assegni in bianco rilasciatigli dalla vittima, accreditava sul proprio conto corrente somme di denaro di entità superiori a quelle necessarie all’espletamento del suo mandato);

– Sez. 2, n. 23347 del 03/05/2016, Rv. 267086, per la quale commette il delitto di appropriazione indebita il mandatario che, violando le disposizioni impartitegli dal mandante, si appropri del denaro ricevuto utilizzandolo per propri fini e, quindi, per scopi diversi ed estranei agli interessi del mandante (fattispecie in cui uno spedizioniere aveva utilizzato, per il pagamento di diritti doganali dovuti da un cliente, le somme ricevute al medesimo scopo da altro cliente, facendo affidamento nel sistema del c.d. ‘differito doganale’, che consentiva di pagare in ritardo i diritti doganali in seguito all’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate. Nell’affermare il principio, la S.C. ha annullato la sentenza di assoluzione per difetto dell’elemento soggettivo, osservando che il ‘differito doganale’ costituiva solo un sistema di agevolazione contabile che consentiva allo spedizioniere di adempiere ai mandati senza anticipare denaro, ma non lo legittimava alla distrazione delle somme per fini diversi da quelli concordati).

3.11. Pertanto, premesso che il riferimento al concetto civilistico di ‘altruità’ non può trovare applicazione, in ambito penalistico, per delimitare la materialità del delitto di appropriazione indebita, e ciò anche nell’ipotesi in cui oggetto della interversio possessionis sia un bene fungibile come il denaro, e che, al contrario, la regola civilistica dell’acquisizione per confusione del denaro e delle cose fungibili nel patrimonio di colui che le riceve non opera ai fini della nozione di ‘altruità’ accolta nell’art. 646 cod. pen., deve concludersi che, nell’ipotesi di mandato a vendere, commette il reato di appropriazione indebita aggravata ex art. 61, comma 1, n. 11 c.p., il mandatario che, avendo ricevuto da terzi una somma di denaro quale corrispettivo della vendita dei beni ricevuti in conto vendita, per destinarla (mediante consegna) od altrimenti impiegarla nell’interesse del mandante, se ne appropri, dandole destinazione diversa ed incompatibile con quella dovuta.

4. La residua doglianza del ricorrente, inerente all’invocato rilievo (ad escludere la configurabilità del necessario dolo del reato contestato) delle sopravvenute difficoltà finanziarie, che avrebbero impedito la consegna alla p.o., nei tempi pattuiti, delle somme di denaro che le erano dovute, incassate dall’imputato quale corrispettivo dei beni ricevuti dalla predetta p.o. in conto vendita, è manifestamente infondata: l’imputato non aveva, infatti, titolo per destinare le somme di denaro de quibus ad un impiego diverso, ovvero per utilizzarle al fine di tentare di arginare le invocate difficoltà finanziare sopravvenute, avendone disponibilità unicamente per consegnarle (detratte le concordate provvigioni per le vendite intervenute) alla p.o. avente diritto.

5. Il ricorso risulta, pertanto, nel suo complesso, infondato.

6. Il rigetto, nel suo complesso, del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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