Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 24 febbraio 2020, n. 7224
Massima estrapolata:
Ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione previste dall’art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, è condotta commessa sia “in occasione”, sia “a causa” di manifestazioni sportive, la violenza su persona posta in essere all’ingresso dello stadio ove sia in programma la proiezione su maxi schermo delle immagini di un incontro di calcio in diretta, a nulla rilevando il fatto che la gara si svolga altrove e che i giocatori non siano fisicamente presenti in campo.
Sentenza 24 febbraio 2020, n. 7224
Data udienza 20 novembre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente
Dott. RAMACCI Luca – Consigliere
Dott. CERRONI Claudio – Consigliere
Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere
Dott. GAI Emanuela – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 12/06/2019 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Piacenza.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa GAI Emanuela;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa PICARDI Antonietta che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 12 giugno 2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza ha convalidato il provvedimento del Questore di Piacenza con il quale era stato imposto a (OMISSIS) il divieto di non accedere, per il periodo di cinque anni, ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, e luoghi limitrofi, ivi comprese le stazioni ferroviarie, e zone nel raggio di un chilometro dagli stadi, con riguardo ai campionati professionistici, dilettantistici, amichevoli, per finalita’ benefiche, nonche’ incontri della (OMISSIS), prescrivendo allo stesso di presentarsi all’ora di inizio e di fine delle partite, ivi comprese quelle giocate in trasferta, presso la stazione dei Carabinieri competente in relazione al luogo di residenza.
A fondamento della decisione, il giudice ha osservato, in particolare, che (OMISSIS), unitamente ad altre persone, era stato identificato mentre usava violenza, nell’intento di superare le barriere di ingresso nello stadio di (OMISSIS), ove era installato un maxischermo per la proiezione in diretta dell’incontro di calcio (OMISSIS)- (OMISSIS), nei confronti di (OMISSIS) che, in seguito a tale condotta, riportava lesioni personali; che sussistevano i presupposti applicativi di cui all’articolo 6 cit. trattandosi di atti di violenza compiuti in occasione di una “manifestazione sportiva”, dovendo essere considerata tale quella che si svolgeva all’interno dello stadio, non essendo elemento rilevante, per escludere tale natura, la circostanza che i giocatori di pallone non fossero presenti fisicamente, sussistendo l’esigenza di salvaguardia dell’ordine pubblico presente nel caso concreto. Ha ritenuto congrua la misura per come determinata, anche con riferimento alle modalita’ di presentazione, tenuto conto che il soggetto era gia’ destinatario di altro Daspo.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe l’avvocato (OMISSIS), articolando tre motivi di ricorso.
– Violazione di legge, in riferimento alla L. n. 401 del 1989, articolo 6, comma 1, L. n. 377 del 2001, articolo 2 bis, comma 1 mancanza dei presupposti per l’applicazione della misura non essendo qualificabile l’evento (trasmissione in diretta televisiva su maxischermo presso lo stadio di (OMISSIS)) quale “manifestazione sportiva”, non essendo qualificabile quale “manifestazione” qualsiasi evento anche non competitivo legato al mondo sportivo. A seguito dell’introduzione della L. n. 377 del 2001, articolo 2 bis, comma 1, legge di interpretazione autentica, per manifestazione sportive si intendono le competizioni che si svolgono nell’ambito delle attivita’ previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano, dunque non ogni manifestazione collegata all’attivita’ sportiva rientra nel presupposto normativo. Nel caso di specie doveva essere esclusa tale natura non direttamente collegata in via immediata e diretta alla competizione sportiva.
– Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle ragioni per cui si ritiene necessario imporre l’obbligo di presentazione anche in corrispondenza delle partite amichevoli della squadra (OMISSIS).
– Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle ragioni per cui si ritiene necessario imporre il doppio obbligo di presentazione anche in corrispondenza delle partite giocate in trasferta della squadra (OMISSIS).
3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso non mostra ragioni di fondatezza e va, pertanto, rigettato.
Va premesso che i fatti non sono contestati nella loro materialita’, non essendo messa in discussione dal ricorrente la condotta di violenza integrante il presupposto di applicazione della misura di prevenzione.
La questione da esaminare e’ se la stessa, come delineata nel provvedimento impugnato (uso della violenza nell’intento di superare le barriere di ingresso nello stadio di (OMISSIS), ove era installato un maxischermo per la proiezione in diretta dell’incontro di calcio (OMISSIS)- (OMISSIS), che si disputava a (OMISSIS), cfr. par. 1 del “ritenuto in fatto”, integri la condotta di “aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive” o comunque di avere “nelle medesime circostanze (…) incitato, inneggiato o indotto alla violenza”.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimita’ ha enucleato alcuni punti fermi in merito alla individuazione della “manifestazione sportiva” in occasione della quale o a causa della quale sono compiuti gli atti di violenza.
Il Decreto Legge 20 agosto 2001, n. 336, articolo 2-bis (Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive) ha introdotto una norma di interpretazione autentica, che stabilisce che “per manifestazioni sportive ai sensi degli articoli 1 e 2, si intendono le competizioni che si svolgono nell’ambito delle attivita’ previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)”. Nell’interpretazione della giurisprudenza di legittimita’ e’ stato escluso che potessero essere ricompresi nel novero delle manifestazioni sportive quelle di commemorazione di un evento sportivo (Sez. 3, n. 18924 del 13/12/2017, Lo Grasso, Rv. 273213 – 01) i festeggiamenti per la fondazione di una squadra sportiva (Sez. 3, n. 44431 del 30/11/2011, Tomasi, Rv. 251599 – 01) e, piu’ in generale, gli eventi privi di necessario collegamento immediato e stretta causalita’ tra l’azione ed una competizione sportiva.
Per contro, la piu’ recente giurisprudenza ha ravvisato la manifestazione sportiva anche nel caso in cui gli atti di violenza siano stati realizzati non durante l’effettivo svolgimento della manifestazione sportiva, bensi’ in un momento diverso e non contestuale, a condizione che tali atti siano in rapporto di immediato ed univoco nesso eziologico con essa (cfr. per tutte, Sez. 3, n. 1767 del 07/04/2016, Flore, Rv. 269085-01, Sez. 3, n. 30408 del 08/04/2016, Marena, Rv. 267362-01, Sez. 3, n. 31387 del 22/04/2015, Baraldi, Rv. 264244 – 01) e, da ultimo, anche nel caso di partecipazione ad una manifestazione di protesta, con violenza quanto meno su cose, posta in essere presso il comando di polizia dove debbano recarsi tifosi di una squadra di calcio colpiti da provvedimento c.d. Daspo, a sostegno di questi ultimi e in concomitanza con una partita per la quale si applichi la misura (Sez. 3, n. 13077 del 08/02/2019, Paci, Rv. 275859 – 01).
Fatta questa premessa, la censura difensiva svolta nel primo motivo di ricorso si rivela priva di fondamento.
Ritiene, il Collegio, che nel caso in esame ricorra una “manifestazione sportiva” in occasione della quale sono stati compiuti, dallo (OMISSIS), atti di violenza, deponendo per tale qualificazione, il luogo ove sono avvenuti i fatti, lo stadio, il cui ingresso era regolato con le ordinarie modalita’ di accesso per assistere a partite di calcio, ivi compresa la necessita’ di biglietto di ingresso, a nulla rilevando che la partita di calcio, evento indubitabilmente sportivo con i requisiti di cui al Decreto Legge 20 agosto 2001, n. 336, articolo 2-bis, trasmessa in diretta, era giocata altrove e i giocatori non fossero fisicamente presenti sul campo di calcio. Del resto, tale interpretazione non sembra contrastata dalla prospettiva teleologica: la previsione normativa di cui alla L. n. 401 del 1989, articolo 6, comma 1, e’ diretta a prevenire il pericolo per l’ordinario e pacifico svolgimento delle manifestazioni sportive.
5. Anche il secondo motivo di ricorso non e’ fondato.
Questa Corte di legittimita’ ha chiarito che il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, con contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, previsto dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, articolo 6, commi 1 e 2, puo’ legittimamente riferirsi anche agli incontri c.d. “amichevoli” che siano stati programmati e pubblicizzati attraverso i normali strumenti di diffusione in modo da essere previamente conoscibili dall’interessato. Sez. 3, n. 35557 del 11/05/2017, Zazzaro, Rv. 270788 – 01; Sez. 3, n. 8435 del 16/02/2011, Valeri, Rv. 249363 – 01).
Va sottolineato come questa Corte, superando un piu’ risalente orientamento che escludeva che l’obbligo potesse estendersi anche alle partite amichevoli per le quali, in assenza di una preventiva pubblicizzazione, non puo’ esigersi che l’interessato abbia sicura conoscenza (Sez. 3, n. 17875 del 08/04/2009, Natali, Rv. 243654 – 01; Sez. 3, n. 9886 del 16/12/2008, Baiocchi, Rv. 243088 – 01), ha collegato la certa individuabilita’ delle gare per le quali il divieto opera, alla anticipata programmazione e pubblicizzazione degli stessi attraverso i normali mezzi di comunicazione, dovendo restare esclusi solo gli incontri minori decisi in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza una preventiva programmazione (cfr. Sez. 3 n. 35557 del 11/05/2017, Zazzaro, Rv. 270788 – 01; Sez. 3, n. 23958 del 04/03/2014, Valeri, Rv. 259659; Sez. 3, n. 8435 del 16/02/2011, Fratea, Rv. 249363).
Il contenuto dell’obbligo e’ stato riferito a tutte le partite di calcio disputate dalle menzionate squadre di calcio in Italia e all’estero, non essendo necessario che le manifestazioni sportive siano nominativamente indicate occorrendo solo che siano determinabili dal destinatario, in modo certo, sulla base di elementi d’identificazione forniti dal provvedimento e di elementi di fatto esterni al provvedimento, ma generalmente noti quali i calendari ufficiali del campionato e dei tornei. A tale riguardo il provvedimento del questore contiene una certa identificazione del perimetro di tale obbligo con riguardo alle partite amichevoli per le quali sussiste l’obbligo, ovvero gli incontri “calendarizzati e pubblicizzati dalla serie A alla Lega pro”, nonche’ agli incontri della (OMISSIS) e tra quelli di squadre professionistiche e dilettantistiche, anche amichevoli, nelle “varie coppe” sia in Italia che all’estero.
6. Infine non e’ fondato anche il terzo motivo di ricorso.
L’obbligo di ripetuta presentazione ad un comando od ufficio di polizia in coincidenza con una stessa manifestazione sportiva (cosiddetta “doppia presentazione”) puo’ essere legittimamente imposto anche con riguardo alle competizioni che si svolgano “in trasferta”, atteso che anche lo svolgimento fuori sede dell’incontro puo’ consentire, a chi abbia effettuato una sola presentazione, di raggiungere in tempo utile il luogo ove si disputa la gara (Sez. 3, n. 23958 del 04/03/2014, Valeri, Rv. 259658 – 01). In tale ambito il ricorrente non ha dedotto che, nel caso concreto con riguardo alla squadra (OMISSIS), il ricorrente non avrebbe potuto raggiungere il luogo della trasferta in tempo utile tenuto anche conto dei moderni mezzi di trasporto.
7. Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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