Ai fini della flagranza dell’arresto

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 6 settembre 2019, n. 37303.

Massima estrapolata:

Ai fini della flagranza è necessario che la polizia giudiziaria percepisca in modo diretto gli elementi a cui ricollegare con elevata probabilità la responsabilità penale dell’arrestato. L’eccezionale attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di privare un soggetto della libertà personale trova infatti giustificazione solo nella altissima probabilità, praticamente certezza, della colpevolezza dell’arrestato, suffragata appunto dalla diretta percezione e constatazione della condotta delittuosa e dalla immediatezza dell’intervento rispetto al fatto-reato da parte degli agenti di polizia giudiziaria.

Sentenza 6 settembre 2019, n. 37303

Data udienza 14 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico – Presidente

Dott. MANTOVANO Alfre – rel. Consigliere

Dott. FILIPPINI Stefano – Consigliere

Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere

Dott. DI PISA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 07/03/2019 del GIP TRIBUNALE di CATANZARO;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. ALFREDO MANTOVANO.

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza in data 7/03/2019 il GUP del TRIBUNALE di CATANZARO ha convalidato l’arresto di (OMISSIS) effettuato in data 3/03/2019 da personale della P.S. della stessa citta’, dopo la consumazione di una rapina ai danni di (OMISSIS).
(OMISSIS), per il tramite del difensore, propone direttamente ricorso per cassazione e deduce come unico motivo la violazione di legge con riferimento all’articolo 606, lettera b) in relazione all’articolo 382 c.p.p., contestando che si versi in una situazione di flagranza, dal momento che l’arresto non e’ avvenuto ne’ perche’ il ricorrente e’ stato colto nell’atto di commettere la rapina, ne’ al termine di un inseguimento effettuato dalla p.g. o dalla persona offesa, ne’ in quanto trovato in possesso di cose o tracce del reato commesso immediatamente prima. L’arresto, per quel che e’ illustrato nella motivazione dell’ordinanza oggetto del ricorso, e’ stato eseguito dopo che la polizia giudiziaria ha sentito la persona offesa, e quindi si e’ posta alla ricerca del presunto responsabile in virtu’ della descrizione del vestiario operata dalla vittima. Dunque, ad avviso della difesa, non sussisterebbero i presupposti per la convalida. Il ricorso richiama altresi’ la decisione delle Sezioni Unite della Cassazione n. 39131 dep. il 21/09/2016, che ha escluso potersi procedere all’arresto in flagranza sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza dei fatti, per concludere che nelle specie si e’ determinato uno iato temporale fra la consumazione del reato e il successivo intervento della polizia giudiziaria, poiche’ la persona offesa aveva telefonato al fratello, questi aveva chiamato il padre, che a sua volta aveva segnalato il fatto alla Centrale operativa della Polizia di Stato.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso va rigettato. Esso si incentra esclusivamente sulla nozione di flagranza di reato. L’ordinanza impugnata cosi’ descrive i fatti, la cui ricostruzione non e’ contestata dal ricorrente: “in data (OMISSIS), alle ore (OMISSIS) circa, personale della Questura, su richiesta della Centrale Operativa, si portava nel locale parcheggio antistante le scalette che conducono su (OMISSIS), ove era stata segnalata la consumazione di uno scippo ai danni di una ragazza. Ivi giunti, gli operanti identificavano la persona offesa, la quale riferiva che poco prima un giovane, dopo essersi avvicinato con la scusa di chiederle un’informazione, era riuscito a impossessarsi della sua borsa, che era posta all’interno della sua vettura – parcheggiata sulla pubblica via – sul sedile lato passeggero. Sentita la persona offesa, una parte dell’equipaggio di Polizia si poneva immediatamente alla ricerca dell’autore del reato, che, grazie alla descrizione del vestiario operata dalla vittima, veniva rintracciato nella vicina (OMISSIS) e subito bloccato”. L’informazione alla Centrale Operativa era stata data dal padre della vittima, informato dal fratello di lei, a sua volta avvisato per telefono da (OMISSIS). Costei, raggiunti gli agenti, riconosceva senza incertezze nel ricorrente l’autore dell’illecito subito. A breve distanza dal luogo di consumazione del reato la polizia giudiziaria rinveniva una borsa che (OMISSIS) aveva riconosciuto come propria, contenente i suoi documenti di identificazione. Nell’ordinanza il GIP ricollega in linea di continuita’ la rapina, la fuga del suo autore a seguito della reazione della donna, l’abbandono nelle vicinanze del compendio dell’illecito e l’identificazione di (OMISSIS) grazie alla descrizione del vestiario fornita da (OMISSIS).
L’illustrazione del fatto esclude che, ai sensi dell’articolo 382 c.p.p., il ricorrente sia stato “colto nell’atto di commettere il reato”, ma impone di verificare – e’ la questione sottoposta all’esame di questa S.C. – se rientri nel concetto di “flagranza di reato” l’essere stato (OMISSIS) “subito dopo il reato (…) inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa, o da altre persone”, ovvero l’essere stato “sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima”. E’ ben noto che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 39131 del 24/11/2015 dep. 21/09/2016 Rv. 267591-01, P.M. in proc. Ventrice (menzionata dal ricorrente), hanno ritenuto “illegittimo l’arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto, poiche’, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di “quasi flagranza”, la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato”.
In coerenza con le Sezioni unite, questa sezione, con sentenza n. 19948 del 04/04/2017 dep. 26/04/2017 Rv. 270317-01 P.M. in proc. Rosca, ha affermato che “in tema di arresto operato d’iniziativa dalla polizia giudiziaria nella quasi flagranza del reato, il requisito – previsto dall’articolo 382 c.p.p., comma 1, – della “sorpresa” dell’indiziato “con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima” non richiede che la P.G. abbia diretta percezione dei fatti, ne’ che la sorpresa avvenga in modo non casuale, correlandosi invece alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, con altissima probabilita’, la responsabilita’ del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato “immediatamente prima”, locuzione dal significato analogo a quella (“poco prima”) utilizzata dal previgente codice di rito, di cui rappresenta una mera puntualizzazione quanto alla connessione temporale tra reato e sorpresa”. Nella medesima direzione si collocano Sez. 4, Sentenza n. 7305 del 10/11/2009 dep. 23/02/2010 – Rv. 246496; Sez. 5, Sentenza n. 44041 del 03/07/2014- dep. 22/10/2014 – Rv. 262097.
Il principio affermato dalle Sezioni unite e da quelle ordinarie e’ che e’ illegittimo l’arresto qualificato come in flagranza, se operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto, poiche’ tale ipotesi non integra la condizione di “quasi flagranza”, che a sua volta presuppone la immediata e autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato; nel caso trattato dalle Sezioni Unite, l’arresto era stato eseguito sulla base delle sole indicazioni della persona offesa, riguardanti le generalita’ dell’aggressore. Il fatto all’esame di questa Corte appare differente rispetto a quello deciso dalle Sezioni Unite: queste ultime hanno sottolineato che per procedere all’arresto di un soggetto deve esservi “la coessenziale correlazione tra la percezione diretta del fatto delittuoso (quantomeno attraverso le tracce rivelatrici della immediata consumazione, recate dal reo) e il successivo intervento di privazione della liberta’ dell’autore del reato”. Cio’ perche’ “la eccezionale attribuzione alla polizia giudiziaria (o al privato) del potere di privare della liberta’ una persona trova concorrente giustificazione nella altissima probabilita’ (e, praticamente, nella certezza) della colpevolezza dell’arrestato. Ebbene, sono proprio la diretta percezione e constatazione della condotta delittuosa da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedenti all’arresto, che possono suffragare, nel senso indicato, la sicura previsione dell’accertamento giudiziario della colpevolezza”.
L’elemento rilevante ai fini della flagranza e’ dunque che la polizia giudiziaria percepisca in modo diretto gli elementi che inducano a ritenere con elevata probabilita’ la responsabilita’ dell’arrestato. La percezione diretta rinvia a una immediatezza di intervento rispetto al fatto-reato, e quindi a seguito delle primissime indagini, in assenza della sorpresa del responsabile da parte della polizia giudiziaria nell’atto di commettere l’illecito. Nella specie l’immediatezza e’ costituita dal brevissimo intervallo temporale – riassunto nell’espressione “immediatamente dopo la consumazione del fatto” – che il GIP ha descritto essere intercorso fra l’aggressione subita da (OMISSIS) all’interno della propria vettura, la telefonata che da quella posizione ella ha fatto al fratello, la successiva telefonata che il padre di lei, cui il fratello l’aveva subito comunicato, ha indirizzato alla Questura, l’intervento degli agenti della P.S., le ricerche da costoro effettuate con successo sulla base delle indicazioni relative al vestiario fornite dalla donna: all’incirca cinque minuti fra la richiesta di intervento alla Questura e il momento in cui (OMISSIS) e’ stato fermato dalla Polizia, come emerge dagli atti di p.g. allegati all’ordinanza, e in particolare dal verbale di perquisizione personale.
Le “cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima” sono costituite nella vicenda in esame non gia’ dalla identificazione operata dalla parte offesa che indichi le generalita’ del presunto autore del delitto, come era nell’ipotesi considerata dalle Sezioni Unite, bensi’ dal vestiario indossato da (OMISSIS) nel momento in cui la Polizia lo ha individuato, come descritto dalla vittima: la nozione di cose o tracce dalle quali emerga che egli abbia commesso il reato poco prima non fa coincidere necessariamente quelle cose o quelle tracce con il compendio del reato. Al vestiario si affianca la stessa borsa, rinvenuta sulla via percorsa per allontanarsi dal parcheggio teatro della rapina e il luogo di rintraccio del ricorrente, quale elemento di materiale conferma del tragitto di rapido allontanamento, e infine il diretto riconoscimento della persona offesa. La linea di ininterrotta e rapida continuita’ spazio-temporale, nella quale trovano collocazione le “cose” costituite dalla borsa abbandonata sulla via di fuga e dal vestiario indossato, integrano un profilo di elevatissima probabilita’ che (OMISSIS) sia l’autore del fatto, tale da fondare la sussistenza nel caso concreto della quasi-flagranza.
Al rigetto del ricorso consegue il pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *