Il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 22 agosto 2019, n. 21572

Massima estrapolata:

A seguito della riformulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza è limitato ai casi di omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e di anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

Ordinanza 22 agosto 2019, n. 21572

Data udienza 28 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 25387/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 365/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 16/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di del 28/03/2019 dal Consigliere VINCENZO CORRENTI.

FATTO E DIRITTO

(OMISSIS) propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con controricorso di (OMISSIS), quale procuratore di (OMISSIS), e di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), quale unica erede di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali figlie ed eredi di (OMISSIS), premorta alla madre (OMISSIS), anch’essa deceduta, e (OMISSIS), figlia ed erede di (OMISSIS), avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia del 16.6.2015, che ha rigettato il suo gravame confermando la sentenza del Tribunale di Orvieto di rigetto della domanda di accertamento di dichiarazione di nullita’ del testamento olografo, datato 18.5.2002 a firma del defunto (OMISSIS) con conseguente accertamento della validita’ della revoca del testamento 16.4.2002 e declaratoria di improponibilita’ della domanda di appartenenza al compendio ereditario dei titoli oggetto della donazione dal (OMISSIS) al ricorrente in data 14.1.2003.
Per quanto ancora interessa, la Corte di appello ha statuito che l’eccezione di nullita’ della ctu era tardiva in quanto non sollevata alla prima udienza dopo il deposito; comunque nel merito l’elaborato, con relativo supplemento, era esaustivo ed il testamento 18.5.2002 valido ed efficace ed unico testamento idoneo a regolamentare la successione.
Il ricorrente denunzia 1) omesso esame della istanza di rinnovazione della ctu con affidamento dell’incarico a medico grafopatologo ed omesso esame di fatto decisivo perche’ il testamento era nullo in quanto la scrittura era guidata ed era stata documentata la grave patologia del (OMISSIS); 2) nullita’ della ctu perche’, in violazione del principio del contraddittorio, era stata consentita la partecipazione di persona estranea al processo, con conseguente nullita’ della sentenza; 3) violazione di norme di diritto, dell’articolo 116 c.p.c., ed insufficiente e contraddittoria motivazione perche’ la sentenza non tiene conto delle conclusioni del ctp.
Le censure sono infondate.
In ordine al primo motivo, trattasi di questione nuova sulla capacita’ ed e’ sufficiente osservare che la rinnovazione della ctu rientra nel potere discrezionale del Giudice, che ha ritenuto esaustivo l’elaborato peritale con relativo supplemento.
Quanto all’omesso esame di fatto decisivo, a seguito della riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, e’ denunciabile in cassazione solo l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21257, Rv. 632914).
Il vizio motivazionale previsto dall’articolo 360 c.p.c., n. 5), pertanto, presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico.
Sotto altro profilo, come precisato dalle Sezioni Unite, la riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione (S.U. n. 8053/2014).
Puo’ essere pertanto denunciata in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.
Nel caso di specie non si ravvisano ne’ l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, ne’ un’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
Il secondo motivo genericamente contesta la partecipazione di estranei alle operazioni.
Sembra di capire che la ctp del ricorrente avesse delegato un terzo ma non si comprende il riferimento alla violazione del principio del contraddittorio tanto piu’ che col terzo motivo ci si lamenta della non valutazione delle conclusioni proprio del ctp, che ha interloquito; in ogni caso ” le contestazioni ad una relazione tecnica di ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, sicche’ sono soggette al termine di preclusione di cui all’articolo 157 c.p.c., comma 2, dovendo, pertanto, dedursi- a pena di decadenza – nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito” (Cass. 19427/2017).
Il terzo motivo propone generici vizi di motivazione non piu’ proponibili dopo la riforma dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, come sopra formulata.
Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente in solido alle spese, liquidate in Euro 4300 di cui 200 per esborsi oltre accessori e spese forfettarie nel 15%, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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