Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 22 luglio 2019, n. 32782.
Massima estrapolata:
Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti non è richiesta l’individuazione di condotte sistematiche – nozione questa che rinvia alla preordinazione e strutturazione di un vero e programma teso all’umiliazione e all’annichilimento della vittima – essendo, invece, necessaria e sufficiente l’«abitualità» della condotta, abitualità rispetto alla quale il dolo è individuabile nella consapevolezza dell’agente di persistere in un’attività vessatoria. Tale consapevolezza non richiede (e dunque prescinde) dalla sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale la serie di condotte criminose, sin dalla loro rappresentazione iniziale, siano finalizzate, programma, invece, peculiare dell’istituto della continuazione. È, dunque, sufficiente, ai fini della sussistenza del dolo, la consapevolezza dell’autore del reato di persistere in un’attività delittuosa, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere l’interesse tutelato dalla norma incriminatrice: l’aspetto unitario e programmatico del dolo non si esprime, dunque, nel senso di richiedere la preordinazione di un programma criminoso ma funge da elemento unificatore della pluralità di atti lesivi della personalità della vittima e si concretizzza nell’inclinazione della volontà a una condotta oppressiva e prevaricatoria che, nella reiterazione dei maltrattamenti, si va via via realizzando e confermando, in modo che il colpevole accetta di compiere le singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in una attività illecita, posta in essere già altre volte.
Sentenza 22 luglio 2019, n. 32782
Data udienza 11 giugno 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente
Dott. GIORDANO E. A. – rel. Consigliere
Dott. BASSI Alessandra – Consigliere
Dott. ROSATI Martino – Consigliere
Dott. VIGNA Maria S. – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26/1/2018 della Corte di appello di Trento;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Emilia Anna Giordano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale Dott. Angelillis Ciro, che conclude per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito per il ricorrente il difensore, avvocato (OMISSIS), che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Trento, in accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero, ritenuto assorbito il reato di minaccia in quello di maltrattamenti e unificato detto reato con quello di cui all’articolo 483 c.p., ha condannato (OMISSIS) alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione oltre al risarcimento dei danni, liquidati nell’importo di Euro trentamila, in favore della parte civile, (OMISSIS).
2. Propone ricorso, con motivi affidati al difensore di fiducia e di seguito sintetizzati ai sensi dell’articolo 173 disp. att c.p.p., l’imputato che chiede la cassazione della sentenza impugnata, inficiata da plurimi vizi, di motivazione e di violazione di legge. La motivazione di giudici distrettuali, in primo luogo, non e’ assistita da quella motivazione rafforzata che si impone in presenza della sentenza di assoluzione di primo grado che, proprio analizzando la singolarita’ del rapporto di convivenza instaurato tra il (OMISSIS) e la (OMISSIS), caratterizzato da una sequenza di cessazioni della convivenza e ripresa della stessa con rinnovato entusiasmo, aveva ritenuto non sufficientemente provato l’esistenza di un piano mirato a vessare abitualmente la propria compagna e, dunque, a nutrire il forte dubbio che gli sporadici eccessi del (OMISSIS) erano determinati dalla incapacita’ di frenare i suoi impeti di ira, pervenendo, cosi’, all’assoluzione dal reato di maltrattamenti perche’ il fatto non costituisce. Secondo il ricorrente il tribunale, sulla base di un ineccepibile procedimento logico, ha valorizzato le caratteristiche singolari del rapporto tra il ricorrente e la persona offesa per ritenere insussistente l’elemento psicologico del reato di maltrattamenti mentre la Corte di merito ha ritenuto di poter dedurre la prova del dolo di maltrattamenti da quella delle singole azioni di cui si compone ma non si e’ preoccupata di indagare se l’imputato fosse o meno consapevole di rendere disagevole in sommo grado l’esistenza della compagna. Con il secondo motivo denuncia vizio di violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di maltrattamenti per le condotte successive all’anno 2011 allorquando, secondo le stesse dichiarazioni rese dalla persona offesa, costei e l’imputato coabitavano sotto lo steso tetto ma non vivevano piu’ come coppia. Con il terzo motivo denuncia la irrilevanza della falsa dichiarazione resa dall’imputato di trasferimento della (OMISSIS) in Polonia come elemento idoneo ad integrare il reato di falsita’ ideologica commessa dal privato in un atto pubblico poiche’ tale dichiarazione era rilevante solo ai fini della cancellazione della dall’anagrafe dei residenti e non era di per se produttiva di altri effetti sul piano pubblicistico.
3. Con memoria, anticipata via fax il 20 marzo 2019 e tempestivamente depositata presso questa Corte, la parte civile ha prodotto note di udienza con le quali ha chiesto di dichiarare inammissibile ovvero rigettare il proposto ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di (OMISSIS) deve essere rigettato.
2. Infondato e’ il primo motivo di ricorso, anche nelle sue implicazioni che attaccano la motivazione dei giudici di appello sulla ritenuta sussistenza del reato di maltrattamenti e, in particolare, dell’elemento psicologico del reato di cui, invece, dubitava, la sentenza di primo grado.
Fin dalla piu’ risalente sentenza di questa Corte (Sez. 6, Sentenza n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri, Rv. 233083), in materia di motivazione rafforzata, sono stati indicati i doveri motivazionali del giudice di appello che proceda alla integrale riforma della sentenza di primo grado e sono stati enucleati i tratti fondanti della motivazione rafforzata, nel senso che il giudice di appello deve indicare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e confutare specificamente i piu’ rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza non potendo, invece, limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perche’ preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907).
E, nel caso in esame la Corte di appello, dopo essersi sinteticamente riportata alla ricostruzione fattuale del rapporto di convivenza tra l’imputato e la persona offesa (dipanatosi a partire dal 1996 attraverso tappe che sono analiticamente riportate fin dal capo di imputazione con precisa enucleazione dei comportamenti abusanti tenuti dall’imputato e in sostanza non contrastati), si e’ soffermata su quello che era il vero tema controverso del processo, enucleato nella sentenza di primo grado, nell’appello del pubblico ministero e oggi oggetto di ricorso ovverosia la consapevolezza dell’imputato di infliggere, con il proprio comportamento, vessazioni intollerabili per la persona offesa.
A questo riguardo il Tribunale, pur riconoscendo il dolo di volonta’ dei singoli episodi, aveva espresso dubbi sull’elemento psicologico del reato di maltrattamenti valorizzando sia i comportamenti obiettivamente positivi dell’imputato verso la compagna – emblematico aveva ritenuto l’aiuto economico espresso mantenendola, nei periodi nei quali la donna non lavorava, trovandole o offrendole lavoro e finanche aprendole un’attivita’ economica, poi fallita -, sia la singolarita’ del rapporto, passato attraverso interruzioni e riprese, con nuovo slancio, della convivenza, evidenziando che l’imputato, per recuperare il rapporto, aveva raggiunto la compagna, tornata in patria, promettendole un radicale cambiamento di rotta nei loro rapporti.
Secondo la Corte distrettuale, invece, la teste aveva confermato come, ad ogni ripresa della relazione, corrispondesse una replica di comportamenti negativi dell’imputato che si esprimevano attraverso denigrazioni, umiliazioni, aggressioni fisiche tese all’annichilimento della vittima alla quale l’imputato rinfacciava di essere, con le sue provocazioni, causa delle condotte.
Il giudice distrettuale ha individuato, nella ricostruzione dell’elemento psicologico del reato di maltrattamenti, il vero punto critico della decisione del Tribunale, secondo la quale non era provata la esistenza di un piano o di un vero e proprio programma dell’imputato teso ai maltrattamenti poiche’, ciascuno dei dolosi comportamenti si esauriva in se stesso e non era univocamente significativo, nel descritto contesto della relazione fra i due, del dolo abituale. E, con motivazione congrua e scevra da cedimenti logici, sulla base di una ricostruzione sintetica ma non per questo meno efficace degli elementi di fatto, e’ pervenuto alla corretta conclusione della piena sussistenza della volonta’ e consapevolezza dell’imputato di tenere, nei confronti della compagna, una condotta abusante, produttiva, per la vittima, di una condizione di sofferenza che la persona offesa sopportava fino alla umana possibilita’ di tolleranza ed alla quale, in piu’ occasioni, si era sottratta con le separazioni e l’allontanamento dall’imputato.
Le opposte conclusioni della Corte di appello, rispetto a quelle del Tribunale, muovono dalla corretta enucleazione del dolo del reato di maltrattamenti del quale, invece, il Tribunale aveva offerto una ricostruzione non corrispondente alla nozione che ne ha elaborato la giurisprudenza di questa Corte e sulla quale ha poi ricostruito la motivazione.
Nell’attuale configurazione del delitto di maltrattamenti, quale descritto nella fattispecie incriminatrice di cui all’articolo 572 c.p., non e’, infatti, richiesta la individuazione di condotte sistematiche – nozione questa che rinvia alla preordinazione e strutturazione di un vero e programma teso all’umiliazione ed all’annichilimento della vittima – essendo, invece, necessaria e sufficiente l’abitualita’ della condotta, abitualita’ rispetto alla quale il dolo e’ stato univocamente individuato, secondo la corretta conclusione della decisione impugnata, nella consapevolezza dell’agente di persistere in un’attivita’ vessatoria (Sez. 3, n. 1508 del 16/10/2018 – dep. 14/01/2019, C, Rv. 274341). Tale consapevolezza non richiede (e dunque prescinde) dalla sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale la serie di condotte criminose, sin dalla loro rappresentazione iniziale, siano finalizzate, programma, invece, peculiare dell’istituto della continuazione. E’, dunque, sufficiente, ai fini della sussistenza del dolo, la consapevolezza dell’autore del reato di persistere in un’attivita’ delittuosa, gia’ posta in essere in precedenza, idonea a ledere l’interesse tutelato dalla norma incriminatrice (Sez.6, n. 15146 del 19/03/2014, D’A., Rv. 259677).
Efficacemente la Corte distrettuale ha evidenziato che, ai fini della sussistenza del reato, contrariamente alla ricostruzione compiuta dal Tribunale, non rileva la volontarieta’ della ripresa della vita in comune tra il ricorrente e la persona offesa – la volontarieta’ della convivenza e’ un connotato strutturale dell’aggregazione familiare – ed ha, inoltre, rilevato che il Tribunale aveva trascurato di analizzare quegli aspetti, come la dipendenza affettiva ed economica della persona offesa dall’imputato, aspetti questi che la sentenza impugnata ha efficacemente descritto come connotati salienti della relazione violenta uomo-donna nella quale non mancano manifestazioni amorose ed anche accudenti, comportamenti ambivalenti che, anzi, alimentano il senso di colpa della vittima e che costituiscono potente strumento di sottomissione, manifestazioni e sentimenti che la persona offesa, accanto alle violenze subite, non ha mancato di descrivere. A questo riguardo ha sottolineato che anche i comportamenti dativi dell’imputato si accompagnavano a condotte denigratorie (definirla serva di fronte ai terzi; frustrarne, dopo averla alimentata, l’aspettativa del matrimonio perche’ non avrebbe potuto sposare una donna come lei; addossarle la colpa delle violenze alle quali era costretto, in un caso documentate dal referto medico in atti; utilizzare il sistema delle angherie e dei soprusi per ribadirne il possesso), comportamenti che efficacemente denotano, in presenza della loro conclamata ricorrenza, il dolo del reato di maltrattamenti. L’aspetto unitario e programmatico del dolo non si esprime, dunque, nel senso di richiedere la preordinazione di un programma criminoso ma, secondo la chiarissima ed insuperata descrizione contenuta in una risalente sentenza di questa Corte, funge da elemento unificatore della pluralita’ di atti lesivi della personalita’ della vittima e si concretizzza nell’inclinazione della volonta’ ad una condotta oppressiva e prevaricatoria che, nella reiterazione dei maltrattamenti, si va via via realizzando e confermando, in modo che il colpevole accetta di compiere le singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in una attivita’ illecita, posta in essere gia’ altre volte (Sez. 6, n. 6541 del 11/12/2003, dep. 2004, P.M. in proc. Bonsignore, Rv. 228276).
La valutazione logico-giuridica dei fatti, cosi’ come emersi dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa in dibattimento e che il giudice di primo grado aveva omesso di considerare e correttamente qualificare nella loro rilevanza giuridica, rendono evidente che il giudice di primo grado era incorso in un errore di diritto, corretto dalla sentenza impugnata sulla scorta di una motivazione che, ben lungi dal limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio, ha dato conto, con perfetta aderenza alla giurisprudenza di legittimita’ in materia, degli elementi della condotta che rinviavano ai requisiti, materiali e psicologico, del reato di maltrattamenti ascritto all’imputato raggiungendo, pertanto, conclusioni ineccepibili.
3.Anche il secondo motivo di ricorso e’ infondato e trascura che, secondo la pacifica interpretazione di questa Corte (Sez. 6, n. 31121 del 18/03/2014, C., Rv. 261472) la individuazione della comunita’ familiare, in relazione al reato di cui all’articolo 572 c.p., prescinde dal vincolo creato dal matrimonio e dalla sopravvivenza tra i partner di un rapporto di coppia poiche’ la norma incriminatrice e’ volta a realizzare una forma di tutela dei componenti di qualunque relazione che, per la consuetudine dei rapporti creati, implichi l’insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tipici della famiglia o della convivenza abituale, vincoli e aspettative che erano certamente ravvisabili, in forza della descrizione fattane dalla persona offesa, nella comunita’ alla quale costei aveva dato vita con l’imputato, in tutte le fasi della loro complessa e duratura relazione fortemente contrassegnata dallo schema della prevaricazione, agita dall’imputato, e della soggezione della persona offesa.
4. Privo di pregio e’ il motivo di ricorso in relazione al reato di cui all’articolo 483 c.p.. La tesi del difensore suggerisce, al fine di escludere la rilevanza e punibilita’ della condotta, una inammissibile procedura di scomposizione degli effetti della dichiarazione resa dall’imputato e che aveva, inequivocabilmente, prodotto un effetto rilevante sul piano pubblicistico, quale quello della cancellazione della persona offesa e del figlio dall’anagrafe comunale e che venivano considerati, con efficacia immediata nei rapporti con la pubblica amministrazione, come persone residenti all’estero. La dichiarazione dell’imputato, rientra, dunque, nella previsione di cui all’articolo 483 c.p., essendo un atto destinato a provare la verita’ di un fatto a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, articolo 46, lettera b) collegandosi proprio tale efficacia probatoria al dovere del dichiarante di affermare il vero e a nulla rileva che l’atto abbia, tra quelli collegati alla dichiarazione rilasciata, prodotto solo uno degli effetti tipici dell’atto stesso.
5. Consegue al rigetto del ricorso la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply