In tema di pubblico impiego contrattualizzato

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Ordinanza 11 luglio 2019, n. 18671.

La massima estrapolata:

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l’art. 69, comma 7, del d. lgs. n. 165 del 2001 stabilisce come regola la giurisdizione del giudice ordinario per ogni questione che riguardi, anche parzialmente, il periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, ove risulti essere sostanzialmente unitaria la fattispecie dedotta in giudizio, residuando come eccezione la giurisdizione del giudice amministrativo per le sole questioni che riguardino unicamente il periodo compreso entro la data suddetta; ne consegue che sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a differenze retributive correlate ad atti di inquadramento anteriori alla data del 30 giugno 1998, che tuttavia producano i loro effetti anche oltre tale data, atteso che il fatto costitutivo del diritto alla maggiore retribuzione è la decorrenza dell’inquadramento economico, la cui efficacia permane e si protrae nel tempo.

Ordinanza 11 luglio 2019, n. 18671

Data udienza 12 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di sez.

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di sez.

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 23899-2018 proposto da:
COMUNE DI TRECASE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 131/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 6/02/2018;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2019 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

RILEVATO

CHE:
1. (OMISSIS) ed altri sette lavoratori dipendenti del Comune di Trecase convennero in giudizio l’amministrazione per sentir accertare e dichiarare il loro diritto a percepire il salario di anzianita’ con la decorrenza giuridica dal 1 aprile 1980, quando erano stati assunti dal Comune di Boscotrecase, invece che dal 1 giugno 1984 data in cui erano stati inquadrati nell’organico del neo costituito Comune di Trecase con condanna dell’amministrazione al pagamento delle differenze maturate.
2. Il Tribunale di Torre Annunziata declino’ la giurisdizione mentre la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario rimettendo le parti al primo giudice.
3. Ricorre il Comune di Trecase con tre motivi per sentir dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo. Resistono con controricorso i lavoratori. Il Comune di Trecase ha depositato memoria.

CONSIDERATO

CHE:
4. Con il primo motivo di ricorso e’ denunciato, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
4.1. Sostiene il ricorrente che la Corte di appello avrebbe trascurato di considerare che alla delibera di inquadramento economico dei lavoratori, transitati dal Comune di Bosco Trecase al neo costituito Comune di Trecase, si era pervenuti attraverso un complesso e partecipato procedimento amministrativo nel corso del quale erano state adottate ben otto delibere da parte della Giunta municipale, tutte prodotte in giudizio, il cui esame era stato trascurato dalla Corte di merito la quale aveva preso in esame solo la prima avente ad oggetto l’inquadramento giuridico ed economico (la n. 69 del 30 giugno 1984) e non anche quelle successivamente intervenute per effetto della sospensione a seguito dei rilievi critici formulati dal CO.RE.CO..
5. Con il secondo motivo di ricorso e’ denunciata la violazione e falsa applicazione della L. n. 1034 del 1971, articolo 21 in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3..
5.1. Sostiene il ricorrente che ove, come nel caso in esame, si contesti l’inquadramento con determinate modalita’, sarebbe stato necessario impugnare davanti al giudice amministrativo, nel termine di decadenza, il relativo provvedimento e dunque, nello specifico, le delibere adottate in esito al complesso procedimento di verifica di conformita’ determinato dai rilievi sollevati dall’organo di controllo, o, quantomeno, l’originaria Delib. n. 69 del 1984.
6. Con il terzo motivo poi e’ dedotta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 69, comma 7 e articolo 63 in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
6.1. Ad avviso del ricorrente errerebbe la Corte di appello nel ritenere che la giurisdizione si radichi davanti al giudice ordinario per effetto dell’unitarieta’ della fattispecie senza considerare che la pretesa lesione del diritto era riferibile ad atti autoritativi e, dunque, si sarebbe dovuto avere riguardo al momento della loro emanazione.
Sottolinea, in conclusione, che analoghe controversie proposte avanti al giudice amministrativo si erano tutte concluse con il rigetto delle relative domande.
7. Preliminarmente il ricorso va dichiarato ammissibile atteso che, diversamente da quanto sostenuto dagli odierni controricorrenti ed in conformita’ a quanto gia’ ritenuto da queste sezioni unite (cfr. Cass. S.u. 22/12/2015 n. 25774), la sentenza, con cui il giudice d’appello riforma o annulla la decisione di primo grado e rimette la causa al giudice “a quo” ex articoli 353 o 354 c.p.c., e’ immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza definitiva, che non ricade nel divieto, dettato dall’articolo 360 c.p.c., comma 3, di separata impugnazione in cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni, per tali intendendosi solo quelle su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che non chiudono i’l processo dinanzi al giudice che le ha pronunciate.
8. Venendo all’esame dei motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro intima connessione, ritiene il Collegio che questi non possano essere accolti.
8.1. Va premesso che cio’ che viene censurato nel ricorso non e’ tanto l’atto di inquadramento dei ricorrenti, a seguito delle delibere del Comune, quanto piuttosto l’interpretazione che il Comune stesso ne ha data nell’attribuire il salario di anzianita’ spettante dalla decorrenza economica, stabilita al 1.1.1984 invece che dalla data di inquadramento giuridico fissata al 1 aprile 1980. Oggetto del giudizio e’ la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive per l’effetto maturate.
8.2. Tanto premesso va in primo luogo ribadito che in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 69, comma 7, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicche’, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell’amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilita’ di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia (cfr. Cass. S.u. 22/03/2017 n. 7305). Il Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 69, comma 7, fissa il discrimine temporale per il passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria alla data del 30 giugno 1998, con riferimento al momento storico dell’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia, con la conseguenza che, ove la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all’epoca della sua emanazione, assumendo rilievo, qualora l’Amministrazione si sia pronunciata con una pluralita’ di atti, lo specifico provvedimento che ha inciso sulla posizione del dipendente, la cui eventuale portata retroattiva non influisce sulla determinazione della giurisdizione, cio’ significando che occorre far riferimento al momento in cui, in concreto, la pretesa dedotta in giudizio sia divenuta azionabile. In sostanza nel regime transitorio di devoluzione del contenzioso in tema di pubblico impiego contrattualizzato alla giurisdizione del giudice ordinario, il il Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 69, comma 7, – secondo cui sono attribuite al giudice ordinario le controversie di cui all’articolo 63 decreto medesimo relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998 e restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data – stabilisce, come regola, la giurisdizione del giudice ordinario, per ogni questione che riguardi il periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998 o che parzialmente investa anche il periodo precedente, ove risulti essere sostanzialmente unitaria la fattispecie dedotta in giudizio (cfr. Cass. S. u. 01/03/2012, n. 3183). Residua, come eccezione, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo, per le sole questioni che riguardino unicamente il periodo del rapporto compreso entro la data suddetta (cfr. Cass. 23/11/2012 n. 20726).
8.3. Ove, come nel caso in esame, i dipendenti agiscano in giudizio per il riconoscimento di differenze retributive correlate ad una certa decorrenza dell’inquadramento, non rileva, ai fini dell’individuazione del giudice fornito di potestas iudicandi Decreto Legislativo n. 165 del 2001, ex articolo 69, comma 7, l’anteriorita’ degli atti di inquadramento rispetto alla data del 30 giugno 1998. Il fatto costitutivo del diritto alla maggiore retribuzione e’ la decorrenza dell’inquadramento economico la cui efficace permane e si protrae consolidando al giurisdizione in capo al giudice ordinario.
9. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate in dispositivo vanno poste a carico del ricorrente soccombente. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater va dato atto, poi, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’articolo 13, comma 1 bis citato D.P.R..

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che si liquidano in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie, oltre agli accessori dovuti per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’articolo 13, comma 1 bis citato D.P.R..

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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