Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 18 gennaio 2019, n. 2221.
La massima estrapolata:
Ai fini della attestazione della provenienza della decisione (sia essa rappresentata dal solo dispositivo che anche dalla contestuale motivazione), è sufficiente la sottoscrizione del cancelliere, la quale garantisce la veridicità di quanto avvenuto in udienza e di quanto attestato nel relativo verbale, ivi compresa l’adozione della sentenza e la sua integrale lettura in aula. Nel caso in esame è stata respinta l’eccezione di nullità della sentenza priva della sottoscrizione del giudice, trattandosi di motivazione contestuale resa a verbale che era stato sottoscritto sia dal cancelliere che dal giudice.
Sentenza 18 gennaio 2019, n. 2221
Data udienza 14 dicembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Antonio – Presidente
Dott. IMPERIALI Luciano – Consigliere
Dott. CIANFROCCA Pierluigi – rel. Consigliere
Dott. DI PISA Fabio – Consigliere
Dott. MONACO Marco Maria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
contro la sentenza della Corte di Appello de L’Aquila del 16.2.2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il PM, nella persona del sostituto procuratore generale Dott. ZACCO Franca, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16.2.2017 la Corte di Appello de L’Aquila ha confermato quella del Tribunale di Pescara che, in data 19.5.206, aveva riconosciuto (OMISSIS) responsabile del delitto di ricettazione con riguardo ad un assegno emesso dalla (OMISSIS) in quanto provento del delitto di furto commesso in danno di tale (OMISSIS); di conseguenza, ricondotto il fatto nella ipotesi di cui al capoverso dell’articolo 648 c.p., lo aveva condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed Euro 500 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali nonche’ al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile;
2. ricorre per Cassazione (OMISSIS) lamentando:
2.1 nullita’ della sentenza ex articolo 546 c.p.p., comma 3: rileva, infatti, che la sentenza non reca la sottoscrizione del giudice e che tale omissione non e’ sanata dalla sottoscrizione del dispositivo di cui era stata data lettura in udienza; segnala che si tratta di una evenienza non emendabile mediante il ricorso alla procedura di cui all’articolo 130 c.p.p.;
2.2 mancata assoluzione ex articolo 530 c.p.p., comma 2: rileva come la motivazione del provvedimento impugnato sia fondata su un quadro probatorio inidoneo a dimostrare, con certezza, la sua penale responsabilita’; sottolinea le circostanze nelle quali l’assegno era stato spedito e mai pervenuto al destinatario aggiungendo che la sua buona fede era dimostrata non foss’altro che dal rilascio di una dichiarazione scritta e del suo documento di identita’ al prenditore del titolo;
2.3 eccessiva quantificazione della pena: sollecita, in questa sede, una sostanziale ed equa rideterminazione della pena in quanto quella irrogata dal giudice di merito e confermata dalla Corte territoriale risulta eccessiva e sproporzionata alla reale entita’ del fatto ed in tal modo contraria alla finalita’ rieducativa della sanzione penale;
2.4 mancata concessione della sospensione condizionale della pena: rilevato che il primo giudice nulla ha disposto sul punto, sollecita una rivisitazione della sentenza anche sotto questo profilo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ inammissibile perche’ articolato sulla scorta di doglianze manifestamente infondate ovvero, comunque, non consentite in sede di legittimita’.
Va anche rilevato come il ricorso medesimo risulti anche graficamente reiterativo delle censure articolate con l’atto di appello e sulle quali, come si vedra’, la Corte territoriale ha fornito una risposta esauriente in punto di fatto e corretta in punto di diritto.
1. Manifestamente infondato e’ il primo motivo con il quale, anche in tal caso ribadendo l’eccezione gia’ formulata con l’atto di appello, la difesa ha dedotto la nullita’ della sentenza in quanto priva di sottoscrizione del giudice e dunque nulla ai sensi dell’articolo 546 c.p.p., comma 3; la Corte di Appello ha respinto l’eccezione valorizzando il fatto che si trattava di una motivazione contestuale resa a verbale che era stato sottoscritto sia dal cancelliere che dal magistrato.
La decisione e’ corretta atteso che la verifica degli atti, consentita ed anzi imposta dalla natura processuale della doglianza e che fa di questa Corte giudice (anche) del “fatto” (processuale), ha consentito di acclarare che il giudice monocratico, dopo aver dichiarato chiuso il dibattimento, si era ritirato in camera di consiglio per poi dare pubblica lettura non soltanto del dispositivo ma anche della contestuale motivazione; di tutto cio’ il Cancelliere aveva dato puntualmente atto nel relativo verbale di cui, in definitiva, la sentenza (piu’ che esservi allegata) e’ da ritenersi parte integrante, e che era stato ritualmente sottoscritto sia dal funzionario che, per quel che rileva ai nostri fini, anche dal giudice.
D’altra parte, questa Corte ha piu’ volte ribadito che, ad attestare la provenienza della decisione (sia essa rappresentata dal solo dispositivo che, come nel caso di specie, anche dalla contestuale motivazione) sarebbe stata sufficiente la sottoscrizione del cancelliere che e’ tale da garantire la veridicita’ di quanto avvenuto in udienza e di quanto attestato nel relativo verbale ivi compresa, per l’appunto, la adozione della sentenza e la sua integrale lettura in aula (cfr., Cass. Pen., 3, 26.6.2013 n. 38.355, Rezzo, secondo cui la mancata sottoscrizione del dispositivo, pubblicato in udienza mediante lettura dal presidente del collegio, non da’ luogo a nessuna nullita’ chiarendo che la sottoscrizione del giudice assume rilievo per i soli atti non pronunciati in udienza in quanto per questi ultimi non vi e’ alcuna esigenza di rendere certa la provenienza; cfr., anche, Cass. Pen., 2, 9.2.2010 n. 8.043, Scafa, che ha affermato che la lettura della sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione ove questa sia contestuale, deve risultare con certezza, ai fini della pubblicazione e, quindi, della decorrenza del termine di impugnazione, dal verbale di udienza e non solo dalla intestazione della sentenza stessa, ulteriormente precisando che l’assenza della sottoscrizione del giudice sul verbale e’ ininfluente, atteso che e’ la sottoscrizione dell’ausiliario a garantirne la veridicita’).
2. Manifestamente infondato e’ il secondo motivo, con cui la difesa lamenta che la motivazione della sentenza impugnata risulta inadeguata in quanto fondata su un quadro probatorio inidoneo a dimostrare, con certezza, la sua penale responsabilita’ sottolineando le circostanze nelle quali l’assegno era stato spedito e mai pervenuto al destinatario e che la sua buona fede era dimostrata non foss’altro che dal rilascio di una dichiarazione scritta e del suo documento di identita’ al prenditore del titolo.
La Corte di Appello, infatti, ha preso atto dell’omologo rilievo articolato con l’atto di appello facendo presente che, ad ogni buon conto, pur nella impossibilita’ di ricostruire in maniera analitica e storicamente completa il percorso dell’assegno dalla sua spedizione al suo mancato recapito all’originario destinatario, quel che rileva e’ che, in ogni caso, il (OMISSIS) non era mai stato in grado di “giustificare” la disponibilita’, da parte sua, di un assegno che, per l’appunto, risulta pacificamente essere stato sottratto nel corso del tragitto tanto da non essere mai giunto a destinazione.
I giudici di merito hanno dunque correttamente applicato il principio, sempre costantemente ribadito da questa Corte, secondo cui, ai fini della configurabilita’ del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo puo’ essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente con la precisazione per cui cio’ non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un “vulnus” alle guarentigie difensive, in quanto e’ la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell’indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della “res”, il necessario accertamento sulle modalita’ acquisitive della stessa (cfr., in tal senso, e tra le tante, Cass. Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Alotta; Cass. Pen., 2, 27.10.2010 n. 41.423, Ienne; Cass. Pen., 2, 19.4.2017 n. 20.193, P.G. in proc. Kebe; Cass. Pen., 2, 10.11.2016 n. 52.271, Agyemang; Cass. Pen., 2, 26.11.2013 n. 50.952, Telli; Cass. Pen., 1, 13.3.2012 n. 13.599, Pomella).
Non si richiede all’imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un’attendibile spiegazione dell’origine del possesso delle cose medesime, assolvendo cosi’ non ad onere probatorio, bensi’ ad un onere di allegazione di elementi che potrebbero costituire l’indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (cfr., oltre quelle gia’ richiamate, Cass. SS.UU., 12.7.2007 n. 35.535, Ruggiero).
Per altro verso, si e’ pure chiarito che nell’ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni o le carte di credito, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest’ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne appropria senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e non quello di appropriazione di cose smarrite (cfr., Cass. Pen., 2, 8.11.2013 n. 46.991, Zaiti; cfr., anche, Cass. Pen., 2, 15.12.2016 n. 18.710, Giordano, secondo cui, in ogni caso, la ricettazione di bene proveniente dal reato presupposto di cui all’articolo 647 c.p. conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione, ad opera del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, del reato di appropriazione di cosa smarrita, atteso che nella ricettazione la provenienza da delitto dell’oggetto materiale del reato e’ elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l’eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell’articolo 2 c.p., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa).
3. Manifestamente infondato e’ il terzo motivo nel quale si lamenta l’eccessiva quantificazione della pena di cui si sollecita una sostanziale ed equa rideterminazione essendo ritenuta sproporzionata alla reale entita’ del fatto e contraria alla finalita’ rieducativa della sanzione penale.
Anche in tal caso, infatti, a fronte dell’analogo motivo di doglianza articolato con l’atto di appello, la Corte territoriale ha risposto sostenendo che il (OMISSIS) e’ pluripregiudicato e non nuovo a reati quali quello per cui si procede; i giudici di secondo grado, in definitiva, hanno replicato alla censura in termini congrui e sui quali il ricorso non si e’ confrontato limitandosi ad una lamentela di merito ed assolutamente generica.
4. Analogamente deve dirsi con riferimento al quarto motivo, concernente il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena su cui la Corte ha risposto sostenendo che, visti i precedenti e la gia’ avvenuta fruizione, l’imputato non aveva titolo ad ottenere.
Il ricorso, ancora una volta, nulla obietta sul punto e, in particolare, su quanto affermato dalla Corte territoriale risultando dunque la censura irrimediabilmente ed insanabilmente generica.
4. L’inammissibilita’ del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., al pagamento della somma di Euro 2.000 alla Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di duemila Euro alla Cassa delle Ammende.
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