Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 gennaio 2021| n. 1415.
Ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2, cod. proc. civ., è indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici (Nel caso di specie, accogliendo l’istanza per regolamento di competenza, la Suprema Corte ha cassato l’ordinanza impugnata avendo il tribunale adito, innanzi al quale dovrà proseguire il giudizio, disposto ex art. 295 cod. proc. civ., la sospensione del giudizio tra le parti, avente ad oggetto il rilascio di un immobile concesso in comodato, in attesa del giudizio di usucapione tra l’odierna intimata ed il ricorrente definito in primo grado con il rigetto della domanda, rilevando un asserito rapporto di pregiudizialità necessaria, senza tuttavia confrontarsi con il contenuto della sentenza emessa in appello, come previsto in tema di sospensione facoltativa; la decisione impugnata, specifica la Corte, non solo è quindi errata in diritto, in quanto l’unica ipotesi di sospensione del processo applicabile era quella prevista dal citato art. 337 cod. proc. civ., ma anche contraria alla giurisprudenza di legittimità incline a non ravvisare un rapporto di pregiudizialità nell’ipotesi in cui il comodante abbia agito per ottenere il rilascio dell’immobile ed il comodatario abbia, a sua volta, promosso un giudizio volto all’accertamento dell’acquisto a suo favore della proprietà dell’immobile per usucapione).
Ordinanza|22 gennaio 2021| n. 1415
Data udienza 22 ottobre 2020
Integrale
Tag/parola chiave: Proprietà – Comodato – Domanda di rilascio del bene – Non è impedita dalla domanda del comodatario di usucapione – Pregiudizialità – Sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2, cod. proc. civ. – Ammissibilità ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza – Motivazione – Necessità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE SECONDA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23137-2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SAS;
– intimata –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di RIMINI, depositata il 26/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIANNACCARI ROSSANA.
RILEVATO
che:
– il Tribunale di Rimini, con ordinanza del 26.6.2019 sospese il giudizio tra (OMISSIS) e (OMISSIS) s.a.s., avente ad oggetto il rilascio di un immobile concesso in comodato, in attesa della definizione del giudizio di usucapione, proposto da (OMISSIS) s.a.s. nei confronti del (OMISSIS) e definito con il rigetto della domanda in primo grado;
– il Tribunale osservo’ che, poiche’ era pendente il giudizio d’appello avverso il rigetto della domanda di usucapione, sussisteva il rapporto di pregiudizialita’ rispetto all’azione di rilascio che legittimava la sospensione ex articolo 295 c.p.c;
– per la cassazione dell’ordinanza di sospensione ha proposto regolamento di competenza (OMISSIS) sulla base di due motivi;
– la societa’ (OMISSIS) s.a.s. non ha svolto attivita’ difensiva;
– il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Cardino Alberto ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
– in prossimita’ dell’udienza, il ricorrente ha depositato memorie difensive.
RITENUTO
che:
– l’eccezione di inammissibilita’ del regolamento di competenza avanzata dal Procuratore Generale non merita accoglimento;
– sostiene l’Ufficio di Procura che il provvedimento di sospensione era stato pronunciato con sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c., pronunciata il 26.6.2019 e che il termine per proporre regolamento di competenza decorreva dalla lettura in udienza e non dalla sua comunicazione, sicche’ sarebbe tardiva la notifica del ricorso avvenuta il 30 luglio 2019;
– dal testo del provvedimento impugnato risulta che il giudice si era ritirato in camera di consiglio e, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso l’ordinanza impugnata con regolamento di competenza;
– requisito essenziale della sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c. e’ che sia data lettura alla presenza delle parti (Cassazione civile sez. III, 23/03/2016, n. 5689);
– qualora cio’ non avvenga il termine per impugnazione decorre dalla comunicazione alle parti del deposito in cancelleria (Cassazione civile sez. III, 12/02/2015, n. 2736; Cass. civ., sez. I, 23 giugno 2008 n. 17028);
– nel caso di specie, il provvedimento non e’ stato letto in udienza e, secondo quanto risulta dal verbale, il giudice ha espressamente previsto la comunicazione alle parti, avvenuta in data 1.7.2019, sicche’ e’ tempestivo il ricorso notificato il 31.7. 2019;
– con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 295 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto non sussisterebbe un rapporto di pregiudizialita’ necessaria tra il giudizio di usucapione proposto dalla (OMISSIS) s.a.s. nei confronti del (OMISSIS) ed il giudizio di rilascio del bene concesso in comodato dal predetto alla societa’; secondo il ricorrente non sarebbe possibile un conflitto tra giudicati essendo le domande basate su titoli diversi;
– con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 337 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la sospensione sarebbe stata fondata sull’articolo 295 c.p.c e non sull’articolo 337 c.p.c., sicche’ l’ordinanza di sospensione sarebbe priva di motivazione;
– i motivi, che per la loro connessione sono suscettibili di essere trattati congiuntamente, sono fondati;
– ha affermato questa Corte che, in tema di sospensione facoltativa del processo, disposta quando in esso si invochi l’autorita’ di una sentenza pronunciata all’esito di un diverso giudizio e tuttora impugnata, la relativa ordinanza, resa ai sensi dell’articolo 337 c.p.c., comma 2, e’ impugnabile col regolamento di competenza di cui all’articolo 42 c.p.c. e il sindacato esercitabile al riguardo dalla Corte di cassazione e’ limitato alla verifica dell’esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si e’ avvalso del potere discrezionale di sospensione nonche’ della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio (Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, n. 14146; Cassazione civile sez. VI, 16/03/2018, n. 6620);
– ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex articolo 337 c.p.c., comma 2, e’ quindi indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilita’ della decisione di cui venga invocata l’autorita’ in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne e’ stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola e’ ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorita’ della prima sentenza, gia’ intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perche’ non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici (Cassazione civile sez. VI, 29/05/2019, n. 14738);
– nel caso in esame, il Tribunale ha disposto la sospensione del giudizio di rilascio sulla base di un asserito rapporto di pregiudizialita’ necessaria con il giudizio di usucapione, senza confrontarsi con il contenuto della sentenza di usucapione pendente in appello, come previsto in tema di sospensione facoltativa;
– la decisione non solo e’ errata in diritto in quanto l’unica ipotesi di sospensione del processo applicabile era quella prevista dall’articolo 337 c.p.c. ma e’ anche contraria alla giurisprudenza di questa Corte, che non ravvisa un rapporto di pregiudizialita’ nell’ipotesi in cui il comodante abbia agito per ottenere il rilascio dell’immobile e il comodatario abbia a sua volta promosso un giudizio tendente all’accertamento dell’acquisto a suo favore della proprieta’ dell’immobile per usucapione; non sussiste, infatti, la possibilita’ di conflitto di giudicati tra le eventuali sentenze di accoglimento delle rispettive domande, attesa che l’unica conseguenza, qualora si accerti la titolarita’ del bene in capo al comodatario e’ che – per effetto della seconda che accerti la titolarita’ del bene in capo al comodatario – il comodante sara’ costretto a restituire l’immobile che quello aveva dovuto consegnargli in ottemperanza della prima sentenza (Cassazione civile sez. VI, 11/01/2012, n. 170 e, in tela di locazione, Cassazione civile sez. III, 01/07/2005, n. 14075; Cassazione civile sez. III, 23/10/1998, n. 10558);
– il ricorso per regolamento di competenza va pertanto accolto; l’ordinanza impugnata va cassata e va disposta la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale di Rimini; rimette le parti innanzi al medesimo nel termine di legge.
P.Q.M.
Accoglie l’istanza di per regolamento di competenza, cassa l’ordinanz impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale Ro’ ni; rimette le parti innanzi al medesimo nel termine di legge; spese al merito.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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