Corte di Cassazione, sezione sesta (tributaria) civile, Ordinanza 5 ottobre 2020, n. 21288.
La massima estrapolata:
Ai fini del calcolo della rendita castale e relativa tassazione, i parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, sono accatastati nella categoria «D/1-Opificio» e le pale eoliche debbono essere computate ai fini della determinazione della rendita, come lo sono le turbine di una centrale idroelettrica, poiché anch’esse costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, rilevando l’insieme dei beni costituenti l’aerogeneratore, comprensivo non soltanto delle componenti prettamente immobiliari o infisse al suolo, ma anche di quelle componenti come navicella, rotore, pale, cabina elettrica, spazi di manovra e servizio, di per sé fisicamente amovibili ma non separabili senza pregiudizio alla funzione precipua di generazione energetica.
Ordinanza 5 ottobre 2020, n. 21288
Data udienza 10 luglio 2020
Tag/parola chiave: DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONE – CATASTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE TRIBUTARIO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere
Dott. RUSSO Rita – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10679-2019 proposto da:
(OMISSIS), nella qualita’ di legale rappresentante della societa’ (OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 601/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della BASILICATA, depositata il 22/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
RILEVATO
Che:
1. La (OMISSIS) s.r.l., proprietaria di un impianto aereogeneratore (macchinario generatore di energia elettrica sfruttando l’azione del vento) situato in Comune di (OMISSIS) (Pz) Contrada (OMISSIS), individuato in catasto al foglio (OMISSIS) particella (OMISSIS) categoria D/1, proponeva in data 29.04.2016, tramite procedura Docfa, una nuova rendita di Euro 206 (in luogo di quella precedentemente determinata in Euro 4.374) ottenuta tenendo conto della valore del terreno, del basamento in cemento armato e di una cabina elettrica e non computando la struttura di aerogeneratore (traliccio/torre, navicella e rotore) in quanto asseritamente non rilevante fiscalmente per effetto dell’entrata in vigore della L. n. 208 del 2015, articolo 1, comma 21. L’Agenzia delle Entrate procedeva alla rettifica della rendita proposta ed accertava la diversa e maggiore rendita di Euro 4.260 che comprendeva il valore del suolo, del basamento, della cabina e della sola torre che compone l’aereogeneratore.
2. (OMISSIS) s.r.l. impugnava l’avviso di rettifica della rendita catastale e l’adita Commissione tributaria provinciale di Potenza rigettava il ricorso ritenendo non adeguatamente motivato l’avviso.
3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate la Commissione tributaria regionale della Basilicata accoglieva l’appello osservando: a) che l’avviso di accertamento risultava sufficientemente motivato anche in considerazione alla natura partecipativa della denuncia Docfa; b) che era stata osservata la procedura ed erano stati seguiti i criteri per la valutazione catastale; c) che la torre in acciaio, destinata a sostenere il peso della navicella e del rotore, presentava caratteristiche di stabilita’, di consistenza volumetrica e di ancoraggio al suolo tali da poter essere annoverata come costruzione ai fini della determinazione della rendita catastale.
4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente affidandosi dodici motivi. L’Agenzia delle Entrate si e’ costituita depositando controricorso.
RITENUTO
Che:
1. Con il primo motivo viene dedotta violazione della L. n. 208 del 2015, articolo 1, comma 21, ultimo periodo, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR, in violazione della predetta disposizione, entrata in vigore il 1 gennaio 2016, ritenuto che la torre di impianto eolico, pur stabilmente infissa al suolo, in quanto macchinario, potesse concorrere alla determinazione della rendita catastale.
Con il secondo e quinto motivo lamenta la ricorrente la violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere l’impugnata sentenza omesso di trattare la decisiva questione in fatto, sollevata dalla ricorrente in primo grado e ribadita in appello, consistente nell’accertare se la torre fosse o meno parte integrante ed essenziale del macchinario.
Con il terzo, quarto e sesto motivo, formulati come violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, l’impugnata sentenza viene censurata per non aver motivato sulla ritenuta autonomia della torre rispetto al macchinario aereogeneratore e per non aver esaminato tre pareri tecnici resi da tre cattedratici che, al contrario, affermavano che la torre costituiva un “unicum” con le componenti meccaniche dell’aereogeneratore costituite dalla navicella e dal rotore.
Con il settimo motivo la ricorrente denuncia violazione del Decreto Ministeriale n. 28 del 1998, articolo 2, commi 1 e 3 e della L. n. 208 del 2015, articolo 21, comma 1, in quanto la CTR non ha correttamente applicato la normativa di settore sopra indicata la quale richiede che un manufatto per essere accatastato o per concorrere alla rendita di un opificio, oltre ad essere stabilmente infisso la suolo, deve avere anche un’autonomia reddituale e funzionale e/o accrescere la qualita’ e l’utilita’ della costruzione cui e’ strutturalmente connesso.
Con l’ottavo motivo viene dedotta omessa pronuncia sulla questione della inesistenza della unita’ immobiliare da accatastare come opificio contrariamente a quanto dichiarato dallo stesso contribuente con la richiesta DOCFA.
Con il nono motivo si lamenta violazione della L. n. 208 del 2015, articolo 1, commi 21 e 22, per avere la CTR avallato la incongrua determinazione catastale in Euro 4.260,00 con l’inclusione della sola torre a fronte della rendita definitiva sino al 31.12.2015 di Euro 4.374,00 che comprendeva anche la navicella e il rotore.
Con il decimo e dodicesimo motivo si duole la ricorrente della violazione della L. n. 212 del 2000, articolo 7, comma 1, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 360 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR omesso di motivare che l’avviso di accertamento attribuiva un rendita catastale di poco inferiore rispetto a quella precedentemente accertata pur non computando alcuni beni (navicella e rotore) che invece erano stati inclusi nel calcolo della rendita e che rappresentavano il valore preponderante di un aereogeneratore.
La stessa omissione viene censurata con l’undicesimo motivo come violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
2. I primi otto motivi sono suscettibili di trattazione unitaria, in quanto, attraverso le censure di violazione di legge – e segnatamente della normativa di settore (L. n. 208 del 2015, articolo 1, comma 21 e del Decreto Ministeriale n. 28 del 1998, articolo 2, commi 1 e 3) -, omessa pronuncia e carenza di motivazione viene posta all’attenzione di questo Collegio la questione della tassabilita’ della torre di acciaio dell’impianto di pala eolica dopo le innovazioni apportate dalla legge di stabilita’ 2016, che ha escluso dalla stima diretta “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.
2.1. Essi sono fondati per quanto di ragione.
2.2. Nell’ambito della disciplina catastale va innanzitutto richiamata la nozione di “immobile urbano” di cui al R.Decreto Legge n. 652 del 1939, articolo 4, secondo cui: “si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo”. La norma regolamentare del Decreto Ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28, articolo 2, comma 3, precisa che “l’unita’ immobiliare e’ costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un’area, che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialita’ di autonomia funzionale e reddituale.
Sono considerate unita’ immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonche’ gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purche’ risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unita’ immobiliari i manufatti prefabbricati ancorche’ semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino – autonomia funzionale e reddituale”.
Si e’ posto in passato il problema della rilevabilita’ ai fini della rendita catastale delle pale eoliche, dei pannelli fotovoltaici e delle turbine, in quanto manufatti che, pur rimanendo elementi oggettivamente distinti dall’immobile “centrale elettrica”, in ragione della funzione svolta, presentavano una potenziale mobilita’, in quanto incorporate e solo imbullonate nella struttura muraria e quindi, separabili nei singoli componenti.
La questione e’ stata risolta dal legislatore con l’intervento di una norma di interpretazione autentica (Decreto Legge 31 marzo 2005, n. 44, articolo 1-quinquies), che ha superato anche il vaglio di legittimita’ costituzionale, includendo, nel computo della rendita catastale, le “costruzioni stabili” connesse al suolo, anche in via transitoria, attraverso qualsiasi mezzo di unione, al fine di realizzare un unico bene complesso, ivi compresi gli elementi mobili necessari alle esigenze dell’attivita’ industriale.
2.3. Ne e’ seguito il costante indirizzo giurisprudenziale formatosi nelle controversie assoggettate al regime previgente all’introduzione della legge di stabilita’ n. 208/2015 (di cui appreso si dira’) secondo il quale “I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastati nella categoria “D/1-Opificio” e le pale eoliche debbono essere computate ai fini della determinazione della rendita, come lo sono le turbine di una centrale idroelettrica, poiche’ anch’esse costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicche’ questa senza quelle non potrebbe piu’ essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura” (cfr. tra le tante Cass. n. 4028/2012, n. 24815/14 e da ultimo n. 32861/2019).
2.4. Si e’, quindi, ritenuta corretta la classificazione D1 (del resto proposta dalla societa’ stessa nella Docfa) e la prassi dell’Ufficio di individuare l’oggetto della stima finalizzata all’attribuzione di rendita nell’insieme dei beni costituenti l’aerogeneratore, comprensivo non soltanto delle componenti prettamente immobiliari o infisse al suolo, ma anche di quelle componenti (navicella, rotore, pale, cabina elettrica, spazi di manovra e servizio ecc.) di per se’ fisicamente amovibili ma non separabili senza pregiudizio alla funzione precipua di generazione energetica.In pratica, combinando la normativa fiscale con quella civilistica, sono state inglobate tra gli elementi idonei a descrivere l’unita’ immobiliare e ad incidere sulla determinazione della rendita tutte le componenti che contribuiscono ad assicurare, in via ordinaria, un’autonomia funzionale e reddituale stabile.
Ad avvalorare tale interpretazione ha contribuito anche la L. n. 190 del 2014, articolo 1, comma 244, (legge di stabilita’ per l’anno 2015) che risolveva la questione degli impianti funzionali al processo produttivo con il richiamo alle “istruzioni di cui alla circolare dell’Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la “Determinazione della rendita catastale delle unita’ immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi”.
2.5. In tale quadro normativo e giurisprudenziale si e’ innestato la L. n. 208 del 2015, articolo 1, comma 21, (Legge di stabilita’ 2016), il quale stabilisce che “A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e’ effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonche’ degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualita’ e l’utilita’, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.
2.6. La norma teste’ passata in rassegna, applicabile ratione temporis alla presente controversia che ha avuto origine dalla presentazione della richiesta Docfa da parte del contribuente in data 29.4.2016, esclude “gli imbullonati” dalla determinazione della rendita catastale innovando quelli che erano i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali confermata dalla giurisprudenza della Corte di legittimita’.
In particolare, attraverso una tecnica legislativa “per esclusione”, il legislatore del 2015 nella prima parte della disposizione normativa descrive le caratteristiche di bene immobile o parte integrante di esso (suolo, costruzioni ed altri elementi ad essi strutturalmente connessi), che ne accresce l’utilita’ ed il valore per poi escludere nell’ultima parte da tale bene tutte quelle componenti che sono funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti) meglio noti con la denominazione di “imbullonati”.
La scelta legislativa e’ quindi quella di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attivita’ produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla la natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo.
2.7. Con la circolare n. 2/E dell’1 febbraio 2016 l’Agenzia delle Entrate ha indicato i nuovi criteri di individuazione dell’oggetto della stima diretta relativamente agli immobili a destinazione speciale e particolare alla luce delle previsioni della L. n. 208 del 2015, articolo 1, comma 21. In particolare si precisa “che le componenti costituenti l’unita’ immobiliare urbana possono essere sostanzialmente distinte, in funzione della rilevanza nella stima catastale, nelle seguenti quattro categorie: 1) il suolo; 2) le costruzioni; 3) gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualita’ e l’utilita’; 4) le componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali ad uno specifico processo produttivo… Alla categoria “costruzioni” (punto 2) anch’esse da includere nella stima catastale – afferisce qualsiasi opera edile avente i caratteri della solidita’, della stabilita’, della consistenza volumetrica, nonche’ della immobilizzazione al suolo, realizzata mediante qualunque mezzo di unione, e cio’ indipendentemente dal materiale con cui tali opere sono realizzate. A titolo esemplificativo, rientrano in tale categoria i fabbricati, le tettoie, i pontili, le gallerie, le opere di fondazione e di supporto in genere, cosi’ come quelle di sbarramento, approvvigionamento, contenimento e restituzione di materiali solidi, liquidi e gassosi, quali le dighe e le opere di presa e di scarico delle acque, i canali, i serbatoi, le cisterne e le vasche, le torri, le ciminiere e i pozzi, che siano posti a monte e a valle dei processi produttivi svolti all’interno delle unita’ immobiliari in argomento. Il disposto normativo in esame prevede, altresi’, l’inclusione nella stima catastale anche di quegli “elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualita’ e l’utilita’” (punto 3). Trattasi di quelle componenti che, fissate al suolo o alle costruzioni con qualsiasi mezzo di unione, anche attraverso le sole strutture di sostegno – in particolare quando le stesse integrano parti mobili – risultano caratterizzate da una utilita’ trasversale ed indipendente dal processo produttivo svolto all’interno dell’unita’ immobiliare. Le componenti cosi’ caratterizzate conferiscono all’immobile una maggiore fruibilita’, apprezzabile da una generalita’ di utilizzatori e, come tali, ordinariamente influenti rispetto alla quantificazione del reddito potenzialmente ritraibile dalla locazione dell’immobile, ossia della relativa rendita catastale Il secondo periodo della disposizione in esame dispone, espressamente, l’esclusione dalla stima catastale di “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo” (punto 4). Si tratta di quelle componenti, di natura essenzialmente impiantistica, che assolvono a specifiche funzioni nell’ambito di un determinato processo produttivo e che non conferiscono all’immobile una utilita’ comunque apprezzabile, anche in caso di modifica del ciclo produttivo svolto al suo interno. Tali componenti sono, pertanto, da escludere dalla stima, indipendentemente dalla loro rilevanza dimensionale… Cosi’, ad esempio, a far data dal 1 gennaio 2016, per le specifiche attivita’ sotto riportate si operera’ come segue: Centrali di produzione di energia e stazioni elettriche. Non sono piu’ oggetto di stima… gli aerogeneratori (rotori e navicelle), gli inverter e i pannelli foto voltaici, ad eccezione, come detto, di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni”.
Successivamente, e con specifico riferimento alle centrali eoliche, la Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicita’ con nota prot. del 27 aprile 2016, n. 60244, ha chiarito che “Considerate… le caratteristiche tipologiche e costruttive di tali elementi, e’ possibile riconoscere negli stessi la natura di “opera edile avente i caratteri della solidita’, della stabilita’, della consistenza volumetrica, nonche’ della immobilizzazione al suolo”, cosi’ come precisato nella circ. n. 2/E del 2016. Pertanto, ai sensi del richiamato della Legge, articolo 1, comma 21, per le unita’ immobiliari in argomento vanno considerate, tra le componenti immobiliari oggetto di stima, il suolo, le torri con le relative fondazioni, gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie, quali recinzioni, percorsi, ecc..”.
Tale indicazione e’ stata confermata anche con successiva circ. 13 giugno 2016, n. 27/E, che, sull’argomento, ha precisato che “Quanto alle strutture di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche, piu’ che di semplici pali, trattasi di vere e proprie torri, spesso accessibili al loro interno e talvolta dotate di strutture di collegamento verticale. Le caratteristiche tipologico-costruttive di tali strutture, nelle quali e’ possibile riconoscere i caratteri della solidita’, della stabilita’, della consistenza volumetrica, nonche’ della immobilizzazione al suolo, cosi’ come indicato nella circ. 1 febbraio 2016, n. 2/E, dell’Agenzia delle Entrate, portano ad annoverare le stesse tra le “costruzioni” e, come tali, quindi, da includere nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica. Pertanto, ai sensi dell’articolo 1, comma 21, della legge di Stabilita’ 2016, a decorrere dal 1 gennaio 2016 per le unita’ immobiliari in argomento vanno considerate, tra le componenti immobiliari oggetto di stima catastale, il suolo, le torri con le relative fondazioni, gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie, quali recinzioni, viabilita’, ecc., posti all’interno del perimetro dell’unita’ immobiliare”.
Cio’ premesso la CTR ha ritenuto che le torri su cui sono installati gli aerogeneratori (rotori e navicelle), unitamente alle relative opere di fondazione, rappresentano opere annoverabili nel genere delle “costruzioni” e, come tali, quindi, da includere nella stima diretta delle centrali eoliche.
A tali conclusioni i giudici di seconde cure sono pervenuti sulla scorta delle caratteristiche di “solidita’, di stabilita’, di consistenza volumetrica e di ancoraggio al suolo (altrimenti non avrebbe un’idonea funzione e dovendo essere realizzata con obbligatori calcoli progetti ed autorizzazioni edilizie e paesaggistiche)”.
La CTR nell’includere nel calcolo della rendita catastale la torre in acciaio “che sostiene il peso della navicella e del rotore che deve essere in grado ovviamente di resistere alle sollecitazioni del movimento del rotore stesso e della potenza del vento” con conseguente esclusione dell’accatastabilita’ degli elementi interni “imbullonati”, ha, in sostanza, aderito all’interpretazione della norma seguita dalle Circ. n. 2/E 2016 e 27/E 2016 e dalla risoluzione nota prot. n. 60244.
Tale interpretazione, basata sulle sole caratteristiche strutturali del cespite, non e’ condivisa dal Collegio.
La CTR, limitandosi a dare contezza dell’accertamento circa la stabile infissione della torre, non ha in alcun modo preso in esame i rilievi, supportati da pareri tecnico-scientifici redatti da autorevoli docenti universitari, che la contribuente ha mosso sia in primo che in secondo grado (riproducendo in ossequio al principio di autosufficienza i passi che qui interessano del ricorso introduttivo e dell’atto di appello). Si tratta di osservazioni che evidenziano come la torre abbia non solo la funzione passiva di sostegno – al pari di un traliccio di una linea elettrica – che partecipa come mero supporto statico al sostegno di una macchina soprastante, ma sia una componente essenziale ed attiva della macchina, che svolge una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire alle pale di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza del vento per generare cosi’ l’energia elettrica.
A giudizio di questa Corte, la nozione che emerge dalla L. n. 208 del 2015, articolo 1, comma 21, di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo. E’ irrilevante la consistenza fisica della costruzione, cio’ che interessa e’ il rapporto di strumentalita’ rispetto al processo produttivo. Tale conclusione e’ conforme alla ratio sottostante alla disciplina introdotta dalla L. n. 208 del 2015, articolo 1, comma 21, che sancisce l’irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede – al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto – un’effettiva (residua) utilita’ produttiva/reddituale. E’, quindi, ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualita’ o l’utilita’ debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalita’ rispetto al processo produttivo. Sul punto va segnalato che la prevalente giurisprudenza di merito si e’ orientata nell’affermare che la torre di sostegno costituisce parte inscindibile dell’unicum impiantistico dell’aerogeneratore (rotore-navicella-torre) e rappresenti un elemento funzionale essenziale dell’impianto eolico, che in mancanza della torre non puo’ attuare la funzione per cui e’ concepito (produzione di energia eolica), superando l’indirizzo assunto dall’amministrazione finanziaria in ordine all’applicazione della c.d. normativa imbullonati al settore eolico (le circolari n. 2/E di febbraio 2016 e n. 27/E di giugno 2016 (cfr. CTR Campania n. 7315/2018, CTR Toscana n. 1756/2019, CTR Molise n. 100 e 398/2019).
I giudici di seconde cure non si sono fatti carico del doveroso accertamento di un fatto decisivo per il giudizio consistente nel verificare se la funzione delle torri sia assolutamente integrata nell’impianto di produzione, tanto da esserne una componente essenziale o addirittura un unicum con gli impianti interni e/o se tali strutture possano o meno avere caratteristiche di autonomia funzionale e fornire utilita’ indipendenti dal processo produttivo di energia eolica.
3. Il nono, decimo, undicesimo e dodicesimo motivo da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione sono meritevoli di accoglimento.
Con la proposta di un nuovo accatastamento la contribuente postulava lo scorporo – dall’originario valore catastale, che comprendeva il terreno, il basamento in cemento armato, la cabina, la torre e l’impianto aereogeneratore -, di tutta la porzione strettamente riferibile alla componente impiantistica identificata unitariamente nell’aerogeneratore e nella torre su cui il primo viene ad essere inscindibilmente installato. Cio’ che residuava all’esito di tale attivita’ di accatastamento, pertanto, risultava essere la componente immobiliare costituita da terreno, basamento e cabina.
L’Agenzia delle Entrate contestava l’inquadramento catastale proposto dalla societa’ e ha inserito il valore della torre confermando l’irrilevanza catastale della componente impiantistica “interna”. E’ pacifico che il procedimento di determinazione della rendita, tanto quello proposto dalla contribuente quanto quello seguito dall’Agenzia, sia quello della stima diretta costituito dal valore venale degli immobili riferito al biennio catastale di riferimento (anni 1988-1989) moltiplicato il tasso di fruttuosita’ stabilito nel 2%. E’ altresi’ incontestato che lo stesso metodo di valutazione era stato seguito con il classamento precedente alla presentazione della Docfa da parte della contribuente con rendita di Euro 4.374. Tale risultato e’ stato ottenuto, come si evince dal “conteggio estimativo” riprodotto nel ricorso, sommando i valori dei singoli cespiti (Euro 149,54 suolo, Euro 7.729 la fondazione, Euro 8.367 torre di sostegno, Euro 200.000 navicella completa di impianti, Euro 748,73 piazzola, Euro 1.704 cabina prefabbricata, per un totale di Euro 218.698,42) e applicando il saggio di fruttuosita’ del 2%.
Orbene non si comprende come, pur escludendo dal computo finale il valore delle componenti impiantistiche dell’aereogeneratore, di gran lunga preponderante, sia stato possibile determinare una rendita – pari ad Euro 4.260 – pressoche’ identica a quella fissata sino al 31.12.2015 che teneva conto del gruppo meccanico navicella/rotore.
E’ evidente, alla luce della metodologia di calcolo seguita e dall’esame dei valori dei singoli beni, che e’ stata applicata una rendita catastale incongrua.
4. Il ricorso va quindi accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, perche’, oltre a statuire sulle spese del presente procedimento, a) accerti se la torre costituisca macchinario, congegno, attrezzatura o altro impianto funzionale al processo produttivo di energia elettrica, in quanto tale soggetta ad esenzione ai sensi della L. n. 208 del 2015, articolo 1, comma 21; b) proceda ad un nuovo accertamento della rendita catastale dell’opificio inserendo nel calcolo il valore dei cespiti secondo i principi sopra indicati ed applicando il coefficiente di legge.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Basilicata in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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