Affidamento tra insegnante e alunno ed il reato di atti sessuali

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|22 marzo 2022| n. 9735.

Affidamento tra insegnante e alunno ed il reato di atti sessuali

Il rapporto di affidamento tra insegnante e alunno rilevante per il reato di atti sessuali con minorenne non può ritenersi escluso per il fatto che gli atti illeciti si svolgano fuori dall’ambiente e dall’orario scolastico, in quanto ciò che rileva è la relazione esistente tra affidante ed affidato, come tale non circoscrivibile al solo contesto in cui tale rapporto sia nato e si manifesti principalmente. (Fattispecie di delitto di adescamento di minorenni finalizzato alla commissione del reato di cui all’art. 609-quater, comma primo n. 2 cod. pen.).

Sentenza|22 marzo 2022| n. 9735. Affidamento tra insegnante e alunno ed il reato di atti sessuali

Data udienza 27 ottobre 2021

Integrale

Tag – parola: Adescamento di minori – Natura di reato di pericolo concreto – Dolo specifico – Compimento di atti sessuali con il minorenne quale scopo del reato – Censure inammissibili

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

Dott. ANDRONIO A. M. – rel. Consigliere

Dott. AMOROSO Maria Cristina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12/01/2021 della Corte d’appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDRONIO Alessandro Maria;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MANUALI Valentina, che ha concluso chiedendo il ricorso sia rigettato;
udito il difensore, avv. (OMISSIS).

Affidamento tra insegnante e alunno ed il reato di atti sessuali

RITENUTO IN FATTO

 

1. Con sentenza del 12 gennaio 2021, la Corte d’appello di Catania ha confermato – revocando la disposta misura di sicurezza – la sentenza del Tribunale di Catania del 9 luglio 2019, con la quale – per quanto qui rileva – l’imputato era stato condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, oltre pene accessorie, per il reato di cui all’articolo 609-undecies c.p., a lui contestato per avere adescato un minore di anni 16, alunno nell’istituto scolastico nel quale egli era insegnante e vicario del preside, mediante l’utilizzo della chat di un social, con espressioni lusinghiere volte a capirne la fiducia, domande volte a comprenderne l’orientamento sessuale, terminologie e frasi a riferimento sessuale.
2. Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. In primo luogo, la difesa premette che vi sono dubbi di legittimita’ costituzionale della disposizione incriminatrice, che possono ritenersi superati solo se si valorizzano il carattere vincolato della condotta incriminata e il fine specifico, che non si puo’ ridurre ad un’analisi introspettiva dell’animus del soggetto agente, ma esige una verifica oggettiva della sussistenza del dolo, sulla base del tenore delle conversazioni o comunicazioni intercorse. Su questa premessa, il ricorrente denuncia vizi della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, laddove la Corte d’appello ha valorizzato la conversazione tenuta sul social, nella quale l’imputato domandava la “fattibilita’” di incontri a scopo sessuale. Per la difesa, invece, i dialoghi intercorsi fra le parti sarebbero privi di significativita’, in quanto la richiesta di fattibilita’ sarebbe riferita ad incontri a carattere religioso, non essendovi nel contesto chiari riferimenti a sfondo sessuale, perche’ tale non potrebbe essere ritenuto l’uso del termine “pisellino”, di carattere vezzeggiativo e da intendere, percio’, come sinonimo di “ragazzo”.
Si contesta, inoltre, il fatto che i giudici di merito abbiano desunto il carattere sessuale della conversazione instaurata dall’imputato dalla mancata esplicitazione del suo reale argomento, nonche’ dall’utilizzazione di un tono incalzante. Non si sarebbe considerato che il proposito del ricorrente era quello di educare il ragazzo e avvicinarlo alla Chiesa e non sarebbero probanti in senso contrario il tono utilizzato e lo stacco temporale tra il momento in cui il minore aveva respinto il presunto tentativo di approccio e quello nel quale l’imputato aveva cercato di dare un senso a tale approccio riconducendolo ad un invito a partecipare alla comunita’ religiosa. L’errore dei giudici di merito sarebbe stato – ancora una volta – quello di desumere elementi contro l’imputato dall’ambiguita’ e dalla scarsa chiarezza del tenore delle conversazioni instaurate.

 

Affidamento tra insegnante e alunno ed il reato di atti sessuali

Mancherebbe, in ogni caso, l’accertamento della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato-scopo di atti sessuali con minorenni, trattandosi di un minore di eta’ compresa tra i 14 e i 16 anni di eta’ e mancando il rapporto di affidamento richiesto dall’articolo 609-quater c.p.. Secondo la Corte d’appello, tale rapporto di affidamento deriverebbe dal ruolo di vicario del preside assunto dall’imputato, insegnante nell’istituto scolastico frequentato dal minore, ma mancherebbe una motivazione circa la relazione tra l’affidamento e la consumazione del reato al di fuori della scuola, posto che le conversazioni oggetto di contestazione erano avvenute in ambito extrascolastico, senza che la persona offesa potesse sentirsi limitata nella sua autodeterminazione, a maggior ragione considerando il mezzo informatico utilizzato. Per la difesa, la Corte d’appello avrebbe confuso l’abuso di autorita’ al momento dell’adescamento con l’abuso di autorita’ costituente lo strumento attraverso il quale si potrebbe realizzare quello che la stessa difesa qualifica come “reato di violenza sessuale ex articolo 609-quater c.p.”. L’abuso di autorita’ avrebbe dovuto essere, invece, oggetto di volizione e rappresentazione fin dal momento dell’adescamento. Non si sarebbe considerato che: l’imputato non era mai stato insegnante della persona offesa, neppure temporaneamente, cosicche’ non vi era alcun rapporto di affidamento; la posizione dell’imputato non era stata utilizzata per conseguire l’ipotetico intento del compimento di atti sessuali; lo stesso imputato aveva escluso tutto cio’, laddove aveva detto al minore che avrebbe voluto prendere una pizza insieme a lui quando avesse compiuto 18 anni.
2.2. Con una seconda doglianza, si lamentano, ancora, vizi della motivazione in relazione all’elemento soggettivo del reato, ripercorrendo il quadro probatorio e riportando stralci delle conversazioni intercorse, dalle quali non emergerebbero espedienti menzogneri ne’ minacce di alcun genere, considerata anche l’eta’ del minorenne. Dalle dichiarazioni testimoniali assunte, sarebbe emerso che l’imputato era solito comportarsi in modo affettuoso anche con altri e l’interpretazione delle espressioni usate nelle conversazioni avrebbe dovuto tenere conto anche di tale aspetto.
2.3. Con una terza censura, si deducono vizi della motivazione in relazione alla mancata considerazione della ricostruzione dei fatti fornita dalla difesa. I giudici di merito avrebbero indebitamente svalutato il carattere ribelle e poco propenso al rispetto delle regole manifestato dal minore, a fronte del quale trovava giustificazione l’invito dell’imputato a partecipare alla comunita’ religiosa. La fondatezza di tale ricostruzione troverebbe conferma nelle testimonianze richiamate alle pagg. 18 e seguenti del ricorso, circa il carattere ribelle del minorenne e la diffusione da parte sua, tra i coetanei, della prassi di tagliuzzarsi le vene.

 

Affidamento tra insegnante e alunno ed il reato di atti sessuali

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso – i cui motivi possono essere trattati congiuntamente perche’ attengono a pretesi vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla responsabilita’ penale – e’ inammissibile, perche’ diretto ad ottenere una rivalutazione di elementi gia’ presi adeguatamente in considerazione dai giudici di merito, riducendosi ad una mera contestazione delle risultanze emerse dalla motivazione, senza la prospettazione di elementi puntuali, precisi e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare un’effettiva carenza motivazionale su punti decisivi del gravame (ex plurimis, Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, Rv. 276566; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970). A fronte della ricostruzione e della valutazione della Corte d’appello, il ricorrente non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per se’ dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioe’, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l’intrinseca incompatibilita’ degli enunciati.
1.1. In punto di diritto, la difesa prende le mosse dall’affermazione giurisprudenziale relativa alla natura e all’ambito di applicazione del reato di cui all’articolo 609-undecies c.p., secondo cui la fattispecie non pone problemi di legittimita’ costituzionale, perche’, integrando un reato di pericolo concreto, volto a neutralizzare il rischio di commissione dei piu’ gravi reati a sfondo sessuale lesivi del corretto sviluppo psicofisico del minore e della sua autodeterminazione, non contrasta con il principio di offensivita’; necessitando, ai fini della verifica del dolo specifico, del ricorso a parametri oggettivi, dai quali possa dedursi il movente sessuale della condotta, non viola il principio di determinatezza della fattispecie penale; punendo, con una cornice edittale equa proporzionatamente inferiore rispetto a quella prevista per i reati fine, comportamenti idonei a mettere, in pericolo un bene giuridico primario, meritevole di intensa tutela, e’ compatibile con il principio della rieducazione della pena (Sez. 3, n. 32170 del 15/03/2018, Rv. 273815). La stessa difesa evidenzia, inoltre, che l’oggetto del dolo specifico previsto dalla disposizione incriminatrice deve riguardare anche gli atti sessuali che l’agente intende compiere carpendo la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce e, cioe’, per mezzo dell’attivita’ di adescamento descritta dalla fattispecie (ex multis, Sez. 3, n. 17373 del 31/01/2019, Rv. 275946).

 

Affidamento tra insegnante e alunno ed il reato di atti sessuali

1.2. Nella vicenda in esame, come ampiamente evidenziato dai giudici di primo e secondo grado, con conforme argomentata valutazione, il quadro probatorio fa emergere con chiarezza la responsabilita’ penale, proprio sulla base dei criteri interpretativi sopra delineati, sussistendo dati oggettivi dai quali appare dimostrato, ogni oltre ogni ragionevole dubbio, il movente sessuale della condotta, che investe anche gli atti sessuali l’imputato intendeva compiere attraverso l’adescamento. Del tutto correttamente la Corte d’appello ha valorizzato in senso negativo la conversazione tenuta sul social, nella quale l’imputato domandava la “fattibilita’” di incontri a scopo sessuale, non essendo plausibile la ricostruzione difensiva secondo cui tale richiesta era riferita ad incontri a carattere religioso. Del tutto artificiosa risulta, infatti, la ricostruzione difensiva secondo cui l’imputato aveva un (generico) intento di educare il ragazzo e avvicinarlo alla Chiesa, deponendo in senso contrario il tono e la terminologia utilizzati – ivi compreso il termine “pisellino”, a chiaro sfondo sessuale nel complessivo contesto di riferimento – e lo stacco temporale tra il momento in cui il minore aveva respinto il presunto tentativo di approccio e quello nel quale l’imputato aveva cercato, maldestramente, di dare un senso a tale approccio riconducendolo ad un invito a partecipare – in una maniera non meglio precisata perche’ mai oggetto di precedenti approfondimenti nel corso delle conversazioni – alla comunita’ religiosa cristiana.
E pienamente corretta sul piano logico giuridico e’ anche la considerazione relativa alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato-scopo di atti sessuali con minorenni, trattandosi di un minore di eta’ compresa tra i 14 e i 16 anni di eta’ nei confronti del quale vi era un chiaro rapporto di affidamento. Tale rapporto derivava sia dal ruolo di vicario del preside assunto dall’imputato, insegnante nell’istituto scolastico frequentato dal minore, sia dalla funzione che in concreto l’insegnante svolgeva, secondo la stessa prospettazione difensiva, per cui egli si occupava di aiutare la persona offesa a superare i problemi disciplinari che aveva, ben delineati anche dalle testimonianze richiamate dalla stessa difesa. Ed e’ evidente che nel caso concreto l’imputato abbia agito nella piena consapevolezza della propria posizione di autorita’ nei confronti del minore a lui affidato per ragioni di educazione, rilevante ai fini dell’articolo 609-quater c.p., comma 1, n. 2). Ne’ puo’ ritenersi che tale rapporto venga meno in presenza di un reato consumato al di fuori della scuola, posto che le conversazioni oggetto di contestazione sono avvenute in ambito extrascolastico, perche’ la persona offesa era in ogni caso limitata nella sua autodeterminazione, pur utilizzando il mezzo informatico per i colloqui, mentre l’imputato si era rappresentato ed aveva voluto fin dall’inizio il compimento di atti sessuali nell’ambito di detto rapporto di affidamento. Anzi, dal tenore delle conversazioni riportate dalla stessa difesa emerge come l’imputato facesse ambiguamente leva sul suo ruolo di educatore, che aveva richiamato ad esempio al fine di tentare di fornire l’implausibile spiegazione della finalizzazione a non meglio precisati scopi religiosi dell’incontro che aveva richiesto al minore. E, in punto di diritto, si e’ precisato che la condizione di affidamento per ragioni di istruzione, di vigilanza o di custodia prevista per il reato di atti sessuali con minorenne (articolo 609-quater c.p., comma 1, n. 2), puo’ avere carattere temporaneo o occasionale, potendo configurarsi anche quando il soggetto attivo non sia l’insegnante diretto del minore, ma appartenga comunque alla stessa struttura scolastica, all’interno della quale venga a diretto contatto con la vittima in ragione dell’incarico di svolgere lezioni o sostituzioni nelle varie classi (ex multis, Sez. 3, n. 27282 del 14/03/2012, Rv. 253053). Si e’ altresi’ piu’ volte affermato che il rapporto di affidamento per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, che assume rilievo in tema di reati sessuali relativi a minorenni, attiene a qualunque rapporto fiduciario, anche temporaneo od occasionale, che si instaura tra affidante e affidatario mediante una relazione biunivoca e che comprende sia l’ipotesi in cui sia il minore a fidarsi dell’adulto, sia quella in cui il minore sia affidato all’adulto da un altro adulto per specifiche ragioni (ex plurimis, Sez. 3, n. 43705 del 24/09/2019, Rv. 278088). Ne consegue che il rapporto di affidamento esistente tra insegnante ed alunno non puo’ essere ritenuto escluso per il fatto che gli atti illeciti oggetto dell’imputazione si svolgano fuori dall’ambiente e dall’orario scolastico, perche’ cio’ che conta e’ la relazione che sussiste fra i due soggetti, evidentemente non circoscrivibile al solo contesto in cui nasce e si manifesta principalmente. E cio’ vale anche nel caso in cui il reato di atti sessuali con minorenne rilevi come reato-scopo ai fini della configurabilita’ di quello di adescamento.

 

Affidamento tra insegnante e alunno ed il reato di atti sessuali

Tale essendo il quadro istruttorio, adeguatamente delineato e preso in considerazione dai giudici di merito, la ricostruzione difensiva si risolve in un mero tentativo di proporre in sede di legittimita’ un’interpretazione alternativa dei fatti, per di piu’ ancorata su elementi palesemente irrilevanti, quale il fatto che l’imputato avrebbe voluto prendere una pizza con la persona offesa al compimento della sua maggiore eta’, o palesemente smentiti dagli atti, quale la circostanza che l’imputato non avesse utilizzato il suo ruolo di insegnante a fini di adescamento. Parimenti irrilevanti risultano le considerazioni difensive riferite all’attitudine affettuosa che l’imputato aveva in generale verso i ragazzi, nonche’ al carattere ribelle della persona offesa, confermato dalle testimonianze richiamate in ricorsi, perche’ proprio su tale carattere l’imputato aveva fatto leva per la commissione del reato, instaurando una relazione che, nelle sue intenzioni, sarebbe dovuta andare ben oltre una normale e professionalmente lecita manifestazione di affetto da parte di un insegnante verso gli alunni.
2. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare’ in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, alla declaratoria dell’inammissibilita’ medesima consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonche’ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente dispositivo al Ministero dell’istruzione.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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