Acquisto della proprietà per usucapione in capo all’amministrazione

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 20 novembre 2019, n. 30195.

La massima estrapolata:

Non può essere riconosciuta l’acquisto della proprietà per usucapione in capo all’amministrazione in quanto l’occupazione di urgenza, per il suo carattere coattivo, fintanto che non intervenga il decreto di esproprio o comunque l’ablazione, non priva il proprietario del possesso del bene, ragione per la quale continua a riconoscersi al primo una indennità per l’occupazione. In capo all’occupante che riconosce all’espropriato la proprietà manca, poi, l’animus rem sibi habendi ragione per la quale il primo si trova in una posizione di mera detenzione. In difetto di alcuna espressa previsione di norma dall’esercizio illegittimo di poteri di imperio, la Pa non può ricavare un utile, divenendo proprietaria del bene, senza erogare alcunché al privato spogliato.

Ordinanza 20 novembre 2019, n. 30195

Data udienza 27 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 20432/2014 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) elettivamente domiciliati in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) e rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) per procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
COMUNE DI CAPISTRELLO, in persona del Sindaco in carica elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) e rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 732/2013 della Corte di appello dell’Aquila pubblicata il 13/07/2013;
udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia nella camera di consiglio del 27/09/2019.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello dell’Aquila con la sentenza in epigrafe indicata, rigettando l’appello proposto da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), confermava la sentenza del Tribunale di Avezzano che aveva disatteso la domanda di risarcimento danni dagli appellanti proposta avverso il Comune di Capistrello, per occupazione usurpativa dei terreni in loro proprieta’ disposta con Delib. Giunta 5 settembre 1981, n. 322 sulla individuazione delle aree per la realizzazione di un programma costruttivo dello Iacp, priva dei termini di inizio e fine della procedura espropriativa.
Nelle raggiunte conclusioni, la Corte di merito, ferma la natura usurpativa della procedura osservata e l’applicabilita’ della disciplina privatistica, ha ritenuto il diritto del privato a rivendicare il bene occupato paralizzato, negli effetti, dall’eccezione di usucapione sollevata dal Comune di Capistrello.
Alla data di proposizione del giudizio e, comunque ed anche, dalla irreversibile trasformazione del bene connessa alla ultimazione delle opere, intervenuta il 23.6.1984, era intercorso piu’ di un ventennio dalla immissione in possesso dei terreni da parte del Comune di Capistrello e non vi era stata nessuna interruzione del possesso, nella inidoneita’ della domanda risarcitoria a produrre un tale effetto.
2. Ricorrono per la cassazione dell’indicata sentenza (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) con unico articolato motivo, illustrato anche da memoria, cui resiste con controricorso il Comune di Capistrello.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) denunciano la violazione o falsa applicazione degli articoli 1140, 1141, 1158 e 1164 c.c., della L. n. 865 del 1971, articolo 20 e della L. n. 385 del 1980, articolo 5.
La Corte di appello, dopo aver ritenuto fondato il motivo di impugnazione sulla natura usurpativa dell’occupazione, aveva comunque rigettato il gravame ritenendo fondata l’eccezione di usucapione dell’amministrazione.
In tal modo la Corte di merito non avrebbe considerato che l’occupazione di urgenza, per il suo carattere coattivo, fintantoche’ non interviene il decreto di esproprio o comunque l’ablazione, non priva il proprietario del possesso del bene, ragione per la quale continua a riconoscersi al primo una indennita’ per l’occupazione.
In capo all’occupante che riconosce all’espropriato la proprieta’ manca, poi, l’animus rem sibi habendi ragione per la quale il primo si trova in una posizione di mera detenzione.
2. Il motivo e’ fondato.
Come da questa Corte di legittimita’ affermato “In tema di occupazione illegittima, premesso che la condotta illecita della P.A. incidente sul diritto di proprieta’ non puo’ comportare, quale che ne sia la forma di manifestazione (occupazione usurpativa, acquisitiva o appropriativa, vie di fatto), l’acquisizione del fondo, nei casi in cui il potere di fatto sulla cosa sia esercitato inizialmente dalla P.A. come detenzione – in presenza di validi provvedimenti amministrativi (dichiarazione di p. u., decreto di occupazione d’urgenza, ecc.) -, occorre l’allegazione e la prova da parte della P.A. della trasformazione della detenzione in possesso utile “ad usucapionem”, ex articolo 1141 c.c., comma 2, cioe’ il compimento di idonee attivita’ materiali di opposizione specificamente rivolte contro il proprietario-possessore, non essendo sufficienti ne’ il prolungarsi della detenzione ne’ il compimento di atti corrispondenti all’esercizio del possesso che di per se’ denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilita’ del bene. (Nella specie, la P.A. aveva invocato a fondamento delranimus possidendi” un titolo convenzionale ad effetti obbligatori come la promessa di donazione, cui peraltro non era seguita la formalizzazione della donazione, titolo cui poteva al piu’ riconnettersi un effetto traslativo della detenzione che non autorizzava l’alterazione dello stato di fatto, con conseguente insussistenza del possesso utile ai fini dell’usucapione) (Cass. n. 10289 del 27/04/2018).
L’affermato principio in discontinuita’ applicativa di altro e precedente che voleva che la P.A. responsabile di un’occupazione illegittima potesse efficacemente eccepire l’usucapione ventennale allo scopo di fare cessare l’illecito permanente e di acquisire senza oneri la proprieta’ del bene in ragione della cd. retroattivita’ reale propria dell’usucapione (Cass. 19294/2006, Cass. n. 3153/1998), si fa carico di piu’ recenti sviluppi normativi della materia e della giurisprudenza sui primi affermatasi.
Come quindi ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa l’occupazione illegittima di un fondo da parte della P.A. e la conseguente trasformazione di un bene privato, al di fuori di una legittima procedura espropriativa o di un procedimento sanante ex articolo 42 bis cit., in quanto definisce un illecito permanente non vale ad integrare il requisito del possesso utile ai fini dell’usucapione, nel conseguito effetto, altrimenti, di reintrodurre nell’ordinamento interno forme di espropriazione indiretta o larvata, in violazione dell’articolo 1 del Protocollo addizionale della Cedu (Cons. di Stato, sez. IV, nn. 3838/2017, n. 329/2016, 3988/2015).
A tale affermazione, di stretto legame con le previsioni convenzionali ed i principi propri della giurisprudenza di Strasburgo, si coniuga il rilievo della capacita’ di diritto privato della p.A. destinato ad essere declinato nel senso dell’assoggettamento della stessa alle conseguenze ripristinatorie e risarcitorie previste dal diritto comune la’ dove la p.A. sia autrice di un illecito e, ancora, nel senso della tipicita’ dei modi con cui la pubblica Amministrazione puo’ acquistare la proprieta’ dei beni nell’ambito del procedimento espropriativo.
In difetto di alcuna espressa previsione di norma dall’esercizio illegittimo di poteri di imperio, la P.a. non puo’ ricavare un utile, divenendo proprietaria del bene, senza erogare alcunche’ al privato spogliato.
Nell’indicata premessa anche l’usucapione ventennale (cui si fa cenno incidentalmente in Cass. n. 22929/2017 e su cui interviene anche SU Cass. n. 735/2015) resta quindi subordinata nella sua integrazione all’evidenza che la p.A. deduca e dimostri in suo favore l’interversione del possesso in discontinuita’ con il precedente titolo non essendo sufficienti ne’ il prolungarsi della detenzione ne’ il compimento di atti corrispondenti all’esercizio del possesso, che di per se’ denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilita’ del bene.
3. Il ricorso e’ conclusivamente fondato e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello dell’Aquila, in altra composizione, che provvedera’ anche sulle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia dinanzi alla Corte di appello dell’Aquila, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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