Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 6 dicembre 2019, n. 49732
Massima estrapolata:
L’accumulo di una quantità consistente di rifiuti (nella specie fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue) integra la fattispecie di deposito incontrollato o abbandono, ex art. 256 comma 1 e 2 d.lgs n. 152 del 2006, quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero.
Sentenza 6 dicembre 2019, n. 49732
Data udienza 7 novembre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LIBERATI Giovanni – Presidente
Dott. GAI Emanuela – rel. Consigliere
Dott. REYNAUD Gianni Filippo – Consigliere
Dott. CORBO Antonio – Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro Mari – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 05/11/2018 del Tribunale di Paola;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa GAI Emanuela;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore Generale Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;
udito per la parte civile (OMISSIS) Onlus l’avv. (OMISSIS), che ha depositato conclusioni scritte e nota spese.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 5 novembre 2018, il Tribunale di Paola ha condannato (OMISSIS), alla pena sospesa di Euro 17.000 di ammenda, perche’ ritenuto responsabile del reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, commi 1 e 2, per l’illecito smaltimento dei rifiuti non pericolosi, derivanti dal ciclo della depurazione dei reflui urbani dell’impianto del Comune di Paola, depositati in tre vasche contenti fanghi della depurazione. Accertato in (OMISSIS).
Con la medesima sentenza l’imputato era stato condannato al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita Comune di Paola e (OMISSIS) Onlus, da liquidarsi in separato giudizio.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e) per avere il Tribunale ritenuto integrata la fattispecie di reato per erronea valutazione degli elementi di prova (testimonianza operante e articolo 11 condizioni del contratto) non trattandosi di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti derivanti dal ciclo di depurazione. I rifiuti erano depositati in contenitori e non sversati sul suolo.
2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e) in relazione al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto in capo all’imputato l’obbligo dello smaltimento, obbligo che non si ricava dall’articolo 11 del contratto; nessuna norma imponeva l’obbligo di smaltimento.
2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e) in relazione all’erronea valutazione della comunicazione di smaltimento del 05/07/2018 (in realta’ 05/07/2016) dalla quale non potrebbe farsi discendere l’obbligo di smaltimento in capo al ricorrente.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso, il cui motivi possono essere trattati congiuntamente attesa la loro omogeneita’, e’ inammissibile perche’ denuncia vizi non riconducibili al novero di quelli di cui all’articolo 606 c.p.p., in quanto diretti a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio in chiave alternativa alla ricostruzione operata dal giudice in punto qualificazione dei fatti quale illecito smaltimento dei rifiuti – fanghi – derivanti dal ciclo produttivo di depurazione.
Nel rammentare che le censure proposte dal ricorrente non sono consentite nel giudizio di legittimita’, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, come pure l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, rileva, il Collegio, che il giudice, con accertamento in punto di fatto insindacabile in questa sede in quanto sorretto da congrua motivazione, ha ritenuto integrata, sulla scorta del compendio probatorio (dichiarazioni testimoniali e contratto d’appalto tra il ricorrente e il Comune di Paola) la fattispecie contestata sul rilievo che, in esito a sopralluogo, era stata accertata, presso il depuratore del Comune di Paola, la presenza di tre vasche contenenti i reflui della depurazione costituiti da fanghi (mc. 300 la prima, mc. 200 la seconda e mc. 450 la terza) che in forza del contratto di appalto (articolo 11) la ditta dell’imputato, aggiudicatrice della gara d’appalto, aveva assunto l’obbligo di smaltimento e che, nonostante la prescrizione impartita di smaltimento, con notifica all’interessato, in esito al secondo sopralluogo, del 28 giugno 2016, era stata accertata la presenza dei rifiuti non smaltiti.
Il giudice del merito ha correttamente ritenuto l’abbandono incontrollato dei rifiuti integrante la contravvenzione contestata e l’ha congruamente argomentato.
In tale ambito il giudicante ha argomentato, in modo congruo e corretto in diritto, indiscussa la natura di rifiuto dei fanghi da depurazione, la sussistenza del reato di deposito incontrollato di rifiuti che e’ integrato in presenza di un’attivita’ di stoccaggio di materiali costituiti “anche in parte da rifiuti”, motivazione a fronte della quale il ricorrente oppone una inammissibile rilettura del dato probatorio (testimonianza) e deduce un travisamento probatorio (articolo 11 del contratto) non sorretto dall’onere di allegazione ed anche diretto ad una diversa valutazione sull’obbligo di smaltimento dei rifiuti derivanti dal ciclo di depurazione per il quale aveva sottoscritto un contratto d’appalto (non contestato che l’impianto era in funzione) con l’ente pubblico proprio volto a tale scopo, da cui anche l’inverosimiglianza della deduzione difensiva.
Infine, mette conto di rilevare che la costante giurisprudenza della Corte di cassazione si e’ espressa nei termini correttamente esposti nella motivazione della sentenza impugnata, e non puo’ in questa sede che ribadirsi il principio secondo cui l’accumulo di una quantita’ consistente di rifiuti (nella specie fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue) integra la fattispecie di deposito incontrollato o abbandono quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero circostanza questa dimostrata dal mancato smaltimento a seguito di notifica della prescrizioni, non essendo inquadrabile nella ipotesi, neppure chiaramente prospettata dalla difesa, di deposito temporaneo o controllato.
Questa Corte ha affermato che, per deposito controllato o temporaneo, si intende ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, quando siano presenti precise condizioni relative alla quantita’ e qualita’ dei rifiuti, al tempo di giacenza, alla organizzazione tipologica del materiale ed al rispetto delle norme tecniche elencate nel Decreto Legislativo n. 152 del 2006. Tale deposito e’ libero, non disciplinato dalla normativa sui rifiuti, (ad eccezione degli adempimenti in tema di registri di carico e scarico e del divieto di miscelazione) anche se sempre soggetto ai principi di precauzione ed azione preventiva che, in base alle direttive comunitarie, devono presiedere alla gestione dei rifiuti e che solo in difetto di anche uno dei menzionati requisiti, il deposito non puo’ ritenersi temporaneo, ma deve essere considerato: 1) deposito preliminare, se il collocamento di rifiuti e’ prodromico ad una operazione di smaltimento che, in assenza di autorizzazione o comunicazione, e’ sanzionata penalmente dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1; 2) messa in riserva, se il materiale e’ in attesa di una operazione di recupero che, essendo una forma di gestione, richiede il titolo autorizzativo la cui carenza integra gli estremi del reato previsto dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1; 3) deposito incontrollato o abbandono quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero. Tale condotta e’ sanzionata come illecito amministrativo se posta in essere da un privato e come reato contravvenzionale se tenuta da un responsabile di enti o titolare di impresa.
5. All’inammissibilita’ del ricorso consegue l’obbligo del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’articolo 616 c.p.p. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi e’ ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
L’imputato deve, altresi’, essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile (OMISSIS), disponendone il pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonche’ alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile (OMISSIS), disponendone il pagamento in favore dello Stato.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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