Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 21 febbraio 2020, n. 4697.
La massima estrapolata:
La domanda di accertamento negativo della qualità di condomino, in quanto inerente all’inesistenza del rapporto di condominialità ex art. 1117 c.c., non va proposta nei confronti dell’amministratore del condominio ma impone, piuttosto, la partecipazione, quali legittimati passivi, di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio necessario, postulando la definizione della vertenza una decisione implicante una statuizione in ordine a titoli di proprietà configgenti fra loro, suscettibile di assumere valenza solo se, ed in quanto, data nei confronti di tutti i soggetti, asseriti partecipi del preteso condominio in discussione. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, a fronte di una domanda di accertamento negativo dell’appartenenza ad un condominio di alcune unità immobiliari, aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, con rimessione della causa al giudice di prime cure, per non aver quest’ultimo disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini).
Ordinanza 21 febbraio 2020, n. 4697
Data udienza 24 ottobre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE SECONDA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12032-2018 proposto da:
(OMISSIS) SRL, (OMISSIS) SRL, rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 251/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 14/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La (OMISSIS) s.r.l. e la (OMISSIS) s.r.l. hanno proposto ricorso articolato in unico motivo (violazione dell’articolo 1131 c.c., comma 2, e articoli 101, 102 e 354 c.p.c.) avverso la sentenza della Corte d’Appello di Messina n. 251/2018 del 14 marzo 2018, che ha rilevato il difetto di contraddittorio necessario con riguardo ai singoli condomini del (OMISSIS), (OMISSIS), dichiarando la nullita’ della sentenza resa dal Tribunale di Messina il 9 giugno 2016 e rimettendo percio’ la causa al giudice di primo grado.
Resiste con controricorso il (OMISSIS), (OMISSIS).
La domanda, proposta da (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l. con citazione del 17 febbraio 2012 nei confronti del (OMISSIS), e’ volta all’accertamento che le unita’ immobiliari di proprieta’ della (OMISSIS) s.r.l. e locate alla (OMISSIS) s.r.l. non fanno parte del (OMISSIS) e che pertanto non sono soggette all’onere di contribuire alle relative spese.
L’unico motivo di ricorso, per violazione dell’articolo 1131 c.c., comma 2, e articoli 101, 102 e 354 c.p.c., assume che non sussistesse alcun litisconsorzio necessario, trattandosi di azione in tema di comproprieta’ delle parti comuni ed essendo stato percio’ correttamente convenuto in giudizio l’amministratore del condominio.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Le ricorrenti hanno presentato memoria ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 2.
E’ infondata l’eccezione del controricorrente di “nullita’ della notifica del ricorso per omessa attestazione di conformita’ della procura notificata a mezzo PEC”. Il ricorso, predisposto in originale cartaceo e notificato in via telematica, e’ stato ritualmente prodotto con allegata copia analogica del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura), nonche’ delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, tutti muniti di attestazione di conformita’ agli originali, ai sensi della L. n. 53 del 1994, articolo 9, commi 1 bis e 1 ter, , datata 16 aprile 2018, ne’ il controricorrente ha disconosciuto la conformita’ agli originali degli allegati al messaggio PEC (arg. da Cass. Sez. U, 24/09/2018, n. 22438). Va ulteriormente premesso che la sentenza, con cui il giudice d’appello riforma o annulla la decisione di primo grado e rimette la causa al giudice “a quo” ex articoli 353 o 354 c.p.c., e’ immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza definitiva, che non ricade nel divieto, dettato dall’articolo 360 c.p.c., comma 3, di separata impugnazione in cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni, per tali intendendosi solo quelle su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che non chiudono il processo dinanzi al giudice che le ha pronunciate (Cass. Sez. U, 22/12/2015, n. 25774).
Si ha riguardo a causa avente ad oggetto l’accertamento negativo della qualita’ di condomina della (OMISSIS) s.r.l. con riferimento al (OMISSIS), e cioe’ a domanda volta ad ottenere una pronuncia che escluda lo status di condomino agli effetti della comproprieta’ delle parti comuni e della soggezione all’onere del contributo delle spese.
Come affermato dalla Corte d’Appello di Messina, la domanda di accertamento della qualita’ di condomino, ovvero dell’appartenenza, o meno, di un’unita’ immobiliare di proprieta’ esclusiva ad un condominio edilizio, in quanto inerente all’esistenza del rapporto di condominialita’ ex articolo 1117 c.c., non va proposta nei confronti della persona che svolga l’incarico di amministratore del condominio medesimo (come avvenuto nella specie), imponendo, piuttosto, la partecipazione quali legittimati passivi di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio necessario.
Invero, l’azione che ha per oggetto l’accertamento positivo o l’esclusione del diritto di condominio sulle parti comuni, esercitata dal titolare di una determinata proprieta’ immobiliare, rende indispensabile l’integrita’ del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini, giacche’ tale accertamento o esclusione si risolve comunque in un minore o maggior diritto proporzionale di condominio in capo a coloro cui appartengono le altre unita’ immobiliari. La definizione della vertenza postula, dunque, una decisione implicante una statuizione in ordine a titoli di proprieta’ confliggenti fra loro, suscettibile di assumere valenza solo se, ed in quanto, data nei confronti di tutti i soggetti, asseriti partecipi del preteso condominio in discussione (Cass. Sez. 6-2, 25/06/2018, n. 16679; Cass. Sez. 6-2, 17/10/2017, n. 24431; Cass. Sez. 6-2, 22/06/2017, n. 15550; Cass. Sez. 2, 18/04/2003, n. 6328; Cass. Sez. 2, 01/04/1999, n. 3119).
Di recente, Cass. Sez. U, 18/04/2019, n. 10934, ha enunciato il principio che, nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condomini sulle parti comuni, ciascun condomino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale – concorrente con quello dell’amministratore – di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario “pro quota”. In motivazione, la sentenza n. 10934 del 2019 afferma proprio: “Le Sezioni Unite con la sentenza 25454 del 2013 relativa ad azione di un condomino volta all’accertamento della natura condominiale di un bene hanno gia’ avuto modo di affermare, con un esame approfondito della questione, che occorre integrare il contraddittorio nei riguardi di tutti i condomini qualora il convenuto eccepisca la proprieta’ esclusiva formulando un’apposita domanda riconvenzionale volta ad ampliare il tema del decidere ed ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato che mette in discussione la comproprieta’ degli altri soggetti (piu’ di recente v. Cass. n. 6649 del 15/03/2017). Altrettanto vale allorche’ vi sia espressa azione in tal senso contro il condominio o qualora l’amministratore condominiale introduca un’azione che esula dalle attribuzioni conferitegli dall’articolo 1130 c.c., e dalla sfera di rappresentanza attribuitagli dall’articolo 1131 c.c.”.
Non induce a diverse conclusioni la considerazione, svolta da dalle ricorrenti nella memoria ex articolo 380 bis c.p.c., comma 2, secondo cui, a norma dell’articolo 1131 c.c., l’amministratore puo’ essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio, in quanto, proprio per la consolidata interpretazione giurisprudenziale gia’ richiamata, il potere rappresentativo che spetta all’amministratore di condominio si riflette nella facolta’ di agire e di resistere in giudizio unicamente per la tutela dei diritti sui beni comuni, rimanendone percio’ escluse le azioni che incidono sulla condizione giuridica dei beni stessi, e, cioe’, sul relativo diritto di comproprieta’, che rientra nella disponibilita’ esclusiva dei condomini. In tal modo, si assicura anche la regolare corrispondenza tra le attribuzioni dispositive dell’amministratore e dell’assemblea e la legittimazione a far valere nel processo le rispettive posizioni dominicali.
Il ricorso va percio’ rigettato e le ricorrenti vanno condannati in solido a rimborsare al controricorrente Condominio le spese del giudizio di cassazione.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater – da parte delle ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido le ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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