Padre non collocatario del minore costretto a spostarsi per esercitare il proprio diritto di visita

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 19 febbraio 2020, n. 4258.

La massima estrapolata:

Non c’è violazione della libertà personale e di residenza per il padre non collocatario del minore costretto a spostarsi per esercitare il proprio diritto di visita comprensivo della messa a disposizione da parte della madre di un appartamento nel luogo dove risiede col figlio. Resta comunque possibile domandare la revisione del collocamento del minore.

Ordinanza 19 febbraio 2020, n. 4258

Data udienza 18 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che, unitamente agli avv.ti (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) e (OMISSIS) del foro di (OMISSIS), lo rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura alle liti in calce al ricorso, e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo alla p.e.c. (OMISSIS) e al fax n. (OMISSIS);
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) ( (OMISSIS)), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) ( (OMISSIS));
– controricorrente –
avverso il decreto n. 147/2018 della Corte di appello di Venezia, emesso il 13.7.2018 e depositato il 28.7.2018, n. R.G. n. 407/2017;
sentita la relazione in Camera di consiglio del Cons. Dott. Giacinto Bisogni.

RILEVATO

che:
(OMISSIS) impugna il decreto n. 147/2018 della Corte di Appello di Venezia, che confermando l’affido condiviso della minore (OMISSIS), nata il (OMISSIS), ai genitori (OMISSIS) e (OMISSIS), ha disposto che (OMISSIS) abbia residenza prevalente presso l’abitazione della madre in (OMISSIS) dal momento in cui la madre abbia messo a disposizione del sig. (OMISSIS) un appartamento in (OMISSIS), stipulando un contratto di locazione ad hoc, al fine di consentirgli di occuparlo insieme alla figlia nei periodi indicati dalla c.t.u. e cioe’ dalla domenica sera fino al giovedi’ alle ore 13.30 restando inalterato il periodo di permanenza di (OMISSIS) con la madre e cioe’ dalle ore 13.30 del giovedi’ alla domenica sera.
Nella motivazione di tale decreto si legge che la C.Testo Unico svolta nel corso dell’istruttoria in appello ha consentito di ritenere ugualmente rispondente all’interesse e alle necessita’ della minore questa soluzione a quella precedentemente in vigore, per disposizione del Tribunale per i minorenni di Venezia del 20.1.2017, che prevedeva la residenza di (OMISSIS) in (OMISSIS) presso l’abitazione messa a disposizione dalla madre e abitata dal padre e la permanenza presso la madre in (OMISSIS) dal giovedi’ alle ore 13.30 sino alla domenica sera. Tuttavia va tenuto conto delle esigenze della sig.ra (OMISSIS) che ha una occupazione lavorativa in (OMISSIS) e per altro verso della non occupazione del sig. (OMISSIS) che non subirebbe pertanto alcun nocumento esistenziale o economico dal trasferimento della figlia a (OMISSIS) potendo disporre dell’abitazione che la sig.ra si e’ impegnata a prendere in locazione e a mettere a sua disposizione.
Con il ricorso per cassazione il sig. (OMISSIS) propone i seguenti motivi di impugnazione: 1) omesso esame motivazionale previsto dal vigente articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5; 2) violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., n. 3 e cioe’: a) dell’articolo 337 bis c.c., che prevede l’adozione dei provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa; b) dell’articolo 13 Cost., laddove sancisce l’inviolabilita’ della liberta’ personale; c) dell’articolo 13, della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo sulla liberta’ di movimento e di residenza nei confini dello Stato; d) della C.E.D.U. perche’ ha subordinato la possibilita’ di frequentare la figlia imponendogli un domicilio forzato.
Si difende con controricorso (OMISSIS).
Le parti depositano memorie difensive.

RITENUTO

che:
Con il primo motivo(il ricorrente lamenta che la Corte veneziana non abbia riportato e, soprattutto, considerato nella sua motivazione la valutazione negativa espressa dal CTU sulla ipotesi del trasferimento della figlia a (OMISSIS). Il motivo, se pure ammissibile nei limiti in cui il controllo sulla motivazione e’ reso possibile dall’attuale formulazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, e’ infondato in quanto la Corte di appello ha compiuto una sintesi espositiva degli aspetti positivi e negativi sia del mantenimento della situazione esistente che del trasferimento della minore a (OMISSIS) e ha riportato il giudizio del consulente che ha messo in luce la problematicita’ di una o dell’altra soluzione evidenziando che il trasferimento a (OMISSIS) “non svolgerebbe certamente una funzione migliorativa, a meno che tale trasferimento non venga effettuato da entrambi i genitori cosi’ che il cambiamento di ambiente scolastico, relazionale, ambientale di (OMISSIS), in un contesto di continuita’ affettiva relazionale parentale, potrebbe assumere anche una valenza positiva in quanto ulteriore stimolo atto a favorire il coping e lo sviluppo psicoemotivo”. Sulla base di queste valutazioni la Corte di appello ha ritenuto che “la soluzione incentrata su (OMISSIS) consentirebbe alla madre una piu’ serena dedizione alle necessita’ della figlia, continuando a svolgere la sua attivita’ lavorativa in (OMISSIS) nella societa’ di famiglia, nel mentre il padre non subirebbe alcun apprezzabile danno dal fatto di recarsi a (OMISSIS) per stare con la figlia nella casa messa a sua disposizione dalla madre”. Ha quindi rilevato che “il ctu Dott. (OMISSIS) ha posto come imprescindibile presupposto al trasferimento della minore a (OMISSIS) che (OMISSIS) realizzi in concreto le condizioni perche’ (OMISSIS) possa stare a (OMISSIS) insieme alla figlia” e ha ritenuto pertanto che “il reclamo possa essere accolto secondo le indicazioni della ctu in atti, nel mentre il diritto di visita da parte del padre avverra’ secondo il calendario gia’ elaborato dalla ctu d.ssa (OMISSIS) e ferma rimanendo la ripartizione base dei turni di permanenza della minore presso l’uno o l’altro genitore recepita dal tribunale (ovvero dalla domenica sera sino al giovedi’ ore 13.30 con il padre e dal giovedi’ sino alla domenica sera con la madre)”. Non e’ quindi condivisibile la censura svolta dal ricorrente in quanto la Corte di appello ha tenuto conto delle valutazioni del consulente ma in una situazione di posizioni contrapposte dei due genitori ha adottato la soluzione che ha ritenuto suscettibile di una migliore aderenza alla cura e allo sviluppo della minore. E’ evidente che la soluzione adottata richiede la collaborazione di entrambi i genitori e nel caso questa non si realizzera’ sara’ nuovamente il Tribunale minorile a riconsiderare la situazione della minore e a decidere la soluzione piu’ aderente al suo interesse, provvedendo, se del caso e tenuto conto dell’eta’ della minore, alla sua audizione personale. Allo stato tuttavia i giudici veneziani hanno ritenuto che la soluzione adottata sia la migliore possibile alla luce del principio della preminenza e della valutazione del miglior interesse del minore. Tale soluzione infatti consente una minor compressione possibile delle esigenze dei genitori e la possibilita’ per la ragazza di un rapporto significativo e costante con entrambi i genitori.
L’esame del primo motivo consente altresi’ di ritenere infondato il secondo in quanto si e’ gia’ evidenziato come la Corte di appello abbia deciso la controversia adottando la soluzione che ha ritenuto piu’ confacente all’interesse della minore sulla scorta delle stesse valutazioni compiute dal consulente tecnico. Quanto alla privazione di liberta’ personale o di liberta’ nella scelta del domicilio e’ evidente che, essendo i due genitori residenti in luoghi diversi e desiderosi entrambi di mantenere un regime di piena condivisione dell’affidamento della figlia, che, a sua volta, non puo’ sobbarcarsi, se non altro per le sue esigenze scolastiche, a un pendolarismo fra i due luoghi di residenza dei genitori, la soluzione adottata dalla Corte di appello viene necessariamente ad operare un bilanciamento fra gli interessi e le esigenze dei due genitoriiche tiene conto degli impegni lavorativi della madre e della maggiore disponibilita’ di tempo del padre cui viene incontro imponendo la messa a disposizione di una residenza in (OMISSIS) da parte della madre. Non puo’ quindi condividersi la valutazione del provvedimento come restrittivo della liberta’ personale e di residenza del padre in quanto esso e’ stato adottato per rispondere alle esigenze di una piena frequentazione della figlia con entrambi i genitori. Si tratta con evidenza di un provvedimento che non e’ coercibile nei confronti del padre e che nell’ipotesi di un suo rifiuto a risiedere in (OMISSIS) insieme alla figlia imporra’ di fatto la stabile residenza di quest’ultima presso la madre in attesa della eventuale revisione del collocamento da valutare sempre alla luce del preminente e migliore interesse della minore.
Per questi motivi il ricorso deve essere respinto.
La peculiarita’ della controversia giustifica la integrale compensazione delle spese processuali fra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Dispone omettersi la indicazione dei nominativi e di ogni altro elemento identificativo delle parti e della minore in caso di pubblicazione della presente ordinanza.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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