Il divieto del “bis in idem”

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 24 febbraio 2020, n. 7219

Massima estrapolata:

E’ deducibile per la prima volta davanti alla Corte di cassazione atteso che la violazione del divieto del “bis in idem” si risolve in un “error in procedendo”; trattandosi di “error in procedendo” a condizione che la decisione della relativa questione non comporti la necessita’ di accertamenti di fatto

Sentenza 24 febbraio 2020, n. 7219

Data udienza 27 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente

Dott. DI STASI Antonella – rel. Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 06/03/2019 della Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa DI STASI Antonella;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SECCIA Domenico, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 06/03/2019, la Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto confermava la sentenza del Tribunale di Taranto del 12.12.2017, con la quale (OMISSIS) e (OMISSIS) erano stati dichiarati responsabili dei reati di cui all’articolo 110 c.p., Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, commi 1 e 1-bis e Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c) – perche’, quali committenti e comproprietari ultimavano i lavori di un immobile, traslandolo verso sud e modificandone le distanze dai confini e dalla strada in totale difformita’ dai titoli abilitativi e dall’autorizzazione paesaggistica – e condannati alla pena di mesi due di arresto ed Euro 34.600,00 di ammenda ciascuno.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento ed articolando tre motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deducono violazione di legge in relazione al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, commi 1 e 1 bis e Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c).
Argomentano che il fabbricato era provvisto di regolare permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica e che la traslazione, unidirezionale sulla stessa area di sedime di circa 1,60 m. non era una traslazione significativa e non poteva considerarsi “una variazione essenziale” perche’ non comportava lo spostamento del fabbricato su un’area totalmente diversa; il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 32, lettera c) definisce le variazioni essenziali e deve intendersi che la modificazione della localizzazione dell’edificio assurge al livello di variazione essenziale solo quando si sia in presenza di una traslazione non parziale, mentre nella specie era stato realizzato un minino spostamento.
Con il secondo motivo deducono vizio di motivazione in relazione alla valutazione dell’elaborato peritale redatto dall’ing. (OMISSIS), che dava atto di come la diversa distanza del fabbricato dal confine era dovuta non ad una traslazione dell’immobile, ma ad un posizionamento differente dal confine stesso.
Con il terzo motivo deducono violazione dell’articolo 131 bis c.p., lamentando che la Corte di appello aveva denegato l’applicabilita’ della esclusione della punibilita’ per tenuita’ del fatto, con argomentazioni generiche e non pertinenti. Rappresentano, poi, che, per lo stesso fatto, era intervenuta sentenza n. 2814/2018 del Tribunale di Taranto che aveva assolto gli imputati perche’ il fatto non sussiste e chiedono dichiararsi non luogo a procedere per divieto di secondo giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il terzo motivo di ricorso, secondo quanto appresso precisato, e’ fondato ed assorbente delle ulteriori doglianze.
2. Il divieto del “bis in idem” stabilito dall’articolo 649 c.p.p. postula una preclusione derivante dal giudicato formatosi per lo stesso fatto e per la stessa persona o anche dalla coesistenza di procedimenti iniziati per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona (anche se pendenti in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M.
Esso e’ deducibile per la prima volta davanti alla Corte di cassazione atteso che la violazione del divieto del “bis in idem” si risolve in un “error in procedendo”; trattandosi di “error in procedendo” a condizione che la decisione della relativa questione non comporti la necessita’ di accertamenti di fatto (Sez.6, n. 598 del 05/12/2017, dep.10/01/2018, Rv.271764; Sez.3,n. 35394 del 7/04/2016, Rv.267997; Sez. 5, n. 2807 de 06/11/2014,dep.21/01/2015, Rv.262586; Sez. un., 31 ottobre 2001, n. 42792, Policastro).
3. Nella specie, risulta dagli atti che per il medesimo fatto ed i medesimi imputati e’ stata emessa dal Tribunale di Taranto sentenza n. 2814/2018 che ha assolto gli imputati dai reati ascritti con la formula perche’ il fatto non sussiste; dal confronto tra le imputazioni elevate nei due diversi procedimenti emerge ictu oculi la sovrapponibilita’ delle condotte contestate; non emerge, pero’, prova dello stato del procedimento o del passaggio in giudicato della sentenza, accertamento che va rimesso al giudice di merito.
4. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio alla Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce.
Motivazione semplificata.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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