Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 10 giugno 2019, n. 25548.
La massima estrapolata:
In tema di gestione di rifiuti, l’accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto ai sensi dell’art. 183 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 costituisce una “quaestio facti”, come tale demandata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici.
Sentenza 10 giugno 2019, n. 25548
Data udienza 26 marzo 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NICOLA Vito – Presidente
Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere
Dott. REYNAUD Gianni F. – rel. Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 02/03/2018 della Corte di appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MOLINO Pietro, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 2 marzo 2018, la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva condannato l’odierno ricorrente in ordine al delitto di cui al Decreto Legge 6 novembre 2008, n. 172, articolo 6, comma 1, lettera e), per aver realizzato e gestito una discarica non autorizzata, in un territorio in cui era stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, facendovi confluire anche rifiuti pericolosi e speciali.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
3. Con il primo motivo si lamentano vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo al Decreto Legge n. 172 del 2008, articolo 6, comma 1, lettera e), Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 3 e articolo 530 c.p.p., per aver la Corte territoriale omesso di rendere adeguate risposte ai motivi dedotti con l’atto d’appello, limitandosi ad una motivazione per relationem alla sentenza impugnata.
In particolare, il giudice del gravame – cosi’ come il primo giudice, alla cui decisione il provvedimento impugnato si richiama – non si sarebbe confrontato con l’eccepita insussistenza della fattispecie di discarica abusiva per mancato riscontro dei cd. “indici sintomatici” della stessa, potendosi trattare, piuttosto, di deposito temporaneo di rifiuti. Parimenti priva di motivazione sarebbe rimasta la doglianza relativa all’errata qualifica di rifiuti dei veicoli rinvenuti sui luoghi, essendo gli stessi funzionanti e muniti di targhe.
4. Con un secondo motivo si deducono la violazione del Decreto Legge n. 172 del 2008, articolo 6, comma 1, lettera e) e articolo 530 c.p.p. ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie incriminatrice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato nei limiti di cui infra, sub §. 3.
Sulla base delle conformi sentenze di primo e secondo grado, in fatto puo’ dirsi accertato che i Carabinieri avevano rivenuto “il deposito, sopra un’area di circa 100 mq., di materiale vario tra cui frigoriferi, pneumatici, materiale ferroso, due autocarri, un’autovettura” (sent. Tribunale, pag. 1). Piu’ in particolare, “gli autocarri del tutto fatiscenti erano a loro volta da tempo adibiti a ricettacolo di rifiuti ingombranti della piu’ varia natura da cerchioni di biciclette a parti di saracinesca ed altro (frigoriferi ed una autovettura)…entrambi i veicoli erano palesemente oggetto di abbandono” (sentenza d’appello, pagg. 2 s.). Il terreno apparteneva a (OMISSIS), che era proprietario anche dei due autocarri ancora muniti di targa – da lui acquistati qualche anno prima. Sulla base delle fotografie riproducenti il sito – caratterizzato da “crescita della vegetazione tra i rifiuti, segnale univoco del tempo trascorso e dell’accumularsi di piu’ modesti abbandoni di materiale vario” – e della natura dei materiali, la sentenza impugnata ha ritenuto che si trattasse di rifiuti, caratteristica, questa, che l’appellante aveva per la verita’ contestato soltanto in parte (non, ad es., per gli elettrodomestici) e senza troppa convinzione nemmeno per i veicoli (che anche il teste (OMISSIS), citato nell’atto d’appello, aveva riferito essere “in disuso”).
1.1. La qualificazione degli oggetti in questione quale “rifiuto” (per il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 183, comma 1, lettera a): “qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”) e’ dunque corretta in diritto e sorretta da logica motivazione e l’impugnazione sul punto e’ da ritenersi inammissibile per genericita’ e manifesta infondatezza. Va ribadito, infatti, che l’accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 183, costituisce una “quaestio facti”, come tale demandata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimita’ se sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici (Sez. 3, n. 7037 del 18/01/2012, Fiorenza, Rv. 252445; Sez. 3, n. 14762 del 05/03/2002, Amadori e a., Rv. 221575). Occorre richiamare, inoltre, il principio – di recente espresso con riguardo ad una fattispecie non dissimile da quella in esame – secondo cui, in tema di rifiuti, la definizione del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 183, comma 1, lettera a), a termini della quale costituisce rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione ovvero l’obbligo di disfarsi, esige – in conformita’ alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale impone di interpretare l’azione di disfarsi alla luce della finalita’ della normativa Europea, volta ad assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e dell’ambiente secondo i principi di precauzione e prevenzione – che la qualificazione alla stregua di rifiuti dei materiali di cui l’agente si disfa consegua a dati obiettivi connaturanti la condotta tipica, anche in rapporto a specifici obblighi di eliminazione, con conseguente esclusione della rilevanza di valutazioni soggettivamente incentrate sulla mancanza di utilita’, per il medesimo, dei predetti materiali (Sez. 3, n. 19206 del 16/03/2017, Costantino, Rv. 269912).
2. Del pari inammissibile e’ il secondo motivo di ricorso, la cui genericita’ e’ evidente, posto che lo stesso ricorrente – nell’ammettere che “si era limitato, tutt’al piu’, ad “accatastare” alcuni elettrodomestici allo scopo di smaltirli poi successivamente” – confessa sostanzialmente il dolo di volontario accumulo di rifiuti sull’area in questione, senza contestare specificamente l’assenza di ulteriori profili idonei ad escludere la sussistenza dell’elemento soggettivo, cio’ che era stato fatto anche nell’atto d’appello, si’ che non puo’ censurarsi il silenzio serbato sul punto dalla motivazione della sentenza impugnata. Ed invero, va ribadito che, in tema di impugnazioni, il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo che sia manifestamente infondato non comporta l’annullamento del provvedimento, trattandosi di censura che, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento e non derivandone quindi alcun pregiudizio alla parte (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell’Utri, Rv. 263980; Sez. 5, n. 27202/2013 del 11/12/2012, Tannoia e a., Rv. 256314).
3. Il ricorso e’ invece fondato in relazione a quella parte del primo motivo in cui si lamenta l’erroneita’ della qualificazione della condotta come realizzazione o gestione di una discarica abusiva.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, ai fini della configurabilita’ del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, e’ necessario l’accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta, in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo con tendenziale carattere di definitivita’, in considerazione delle quantita’ considerevoli degli stessi e dello spazio occupato (Sez. 3, n. 47501 del 13/11/2013, Caminotto, Rv. 257996), con conseguente degrado, anche solo tendenziale, dello stato dei luoghi (Sez. 3, n. 27296 del 12/05/2004, Micheletti, Rv. 229062) ed essendo del tutto irrilevante la circostanza che manchino attivita’ di trasformazione, recupero o riciclo, proprie di una discarica autorizzata (Sez. 3, n. 39027 del 20/04/2018, Caprino, Rv. 273918).
3.1. Nel caso di specie, la sentenza impugnata – descrivendo la situazione nei termini piu’ sopra indicati e pur dando atto che la zona era “limitata per estensione” – ha concluso nel senso di un “degrado complessivo dell’area atto a realizzare la dimensione di offensivita’ propria del reato di discarica abusiva”.
Reputa tuttavia il Collegio che tale conclusione sia apodittica e contraddittoria rispetto alla descrizione dei luoghi (i due autocarri, utilizzati quali contenitori per gli altri rifiuti), alla sostanziale omogeneita’ dei rifiuti (veicoli e parti degli stessi, quali pneumatici, e rottami ferrosi), alla loro modesta quantita’ anche in considerazione della ridottissima estensione dell’area, posto che, per le dimensioni dei due autocarri, gli stessi ne occupavano sostanzialmente la meta’.
Posto che l’errata qualificazione giuridica data al fatto in sentenza non integra un vizio di motivazione, che non e’ denunciabile con riferimento a questioni di diritto, poiche’ queste, se sono fondate e disattese dal giudice, motivatamente o meno, danno luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge (Sez. 1, n. 16372 del 20/03/2015, De Gennaro, Rv. 263326), sussiste dunque il menzionato vizio, nella specie parimenti invocato.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la situazione descritta deve dunque essere correttamente riqualificata quale deposito incontrollato di rifiuti riconducibile all’ipotesi di reato prevista dal Decreto Legge n. 172 del 2008, articolo 6, comma 1, lettera a), prima parte.
3.2. Com’e’ noto, laddove non viga lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, tale condotta, come quella di abbandono, se commessa da titolari di imprese o responsabili di enti e’ riconducibile all’ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 2. Con riguardo a detta fattispecie di reato, si e’ detto che, mentre l’abbandono di rifiuti e’ condotta istantanea che differisce dalla discarica abusiva per la mera occasionalita’, desumibile dall’unicita’ ed estemporaneita’ della condotta (che si risolve nel semplice collocamento dei rifiuti in un determinato luogo, in assenza di attivita’ prodromiche o successive) e dalla quantita’ dei rifiuti abbandonati (Sez. 3, n. 18399 del 16/03/2017, Cotto, Rv. 269914), la fattispecie di deposito incontrollato di rifiuti riguarda un’ipotesi di deposito “controllabile” cui segue l’omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 183, comma 1, lettera bb), la cui antigiuridicita’ cessa con lo smaltimento, il recupero o l’eventuale sequestro (Sez. 3, n. 6999 del 22/11/2017, dep. 2018, Paglia, Rv. 272632; cfr. anche Sez. 3, n. 30910 del 10/06/2014, Ottonello, Rv. 260011; reputano trattarsi di reato ad effetti eventualmente permanenti: Sez. 3, n. 38662 del 20/05/2014, Convertino, Rv. 260380; Sez. 3, n. 42343 del 09/07/2013, Pinto Vraca, Rv. 258313). Al di la’ dell’individuazione del momento consumativo ai fini del decorso del termine di prescrizione – questione che qui non rileva – quando il deposito incontrollato si realizzi con plurime condotte di accumulo di rifiuti, in assenza di attivita’ di gestione, la distinzione con l’ipotesi di reato della discarica non autorizzata dipende principalmente, secondo la giurisprudenza piu’ sopra citata, dalle dimensioni dell’area occupata ed alla quantita’ dei rifiuti depositati (v. anche Sez. 3, n. 38676 del 20/05/2014, Rodolfi, Rv. 260384; Sez. 3, n. 49911 del 10/11/2009, Manni, Rv. 245865).
Sempre nei territori in cui non vige lo stato di emergenza rifiuti dichiarato ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225, qualora le condotte di abbandono o deposito incontrollato non siano effettuate da soggetti titolari d’imprese o responsabili di enti, il trasgressore commette l’illecito amministrativo di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 192, comma 3.
3.3. Laddove viga, invece, lo stato di emergenza – cio’ che pacificamente si verifica nel caso di specie – se autore della condotta sia titolare d’impresa o responsabile di ente, l’abbandono o il deposito incontrollato integrano il delitto punito dal Decreto Legge n. 172 del 2008, articolo 6, comma 1, lettera b), mentre laddove difettino tali qualifiche soggettive residua la responsabilita’ ai sensi della lettera a) della citata disposizione, che, nei casi piu’ gravi, delinea un delitto punito meno severamente e, nei casi piu’ lievi, un illecito amministrativo.
Poiche’ all’imputato non e’ stato contestato di aver agito nello svolgimento di un’attivita’ d’impresa, deve farsi applicazione di tale ultima disposizione e trattandosi di rifiuti correttamente contestati e ritenuti quali pericolosi e speciali il fatto e’ certamente qualificabile come reato. Questa Corte, invero, ha gia’ avuto modo di precisare che con riguardo a tale fattispecie, l’abusiva attivita’ di smaltimento dei rifiuti integra un’ipotesi di reato comune e non proprio, ben potendo la condotta, stante l’espressione “chiunque” utilizzata dal legislatore, essere commessa da soggetti privati non qualificati nelle zone in cui vige lo stato di emergenza (Sez. 3, n. 41161 del 17/04/2012, Cozzo, Rv. 253866). Nella stessa decisione si e’ condivisibilmente affermato che, nel reato previsto dal Decreto Legge n. 172 del 2008, articolo 6, comma 1, lettera a), i limiti volumetrici o geometrici relativi all’altezza, lunghezza o larghezza sono riferibili esclusivamente ai rifiuti ingombranti domestici, con esclusione di quelli pericolosi o speciali per i quali la punibilita’ prescinde alle dimensioni.
4. La riqualificazione giuridica del fatto nel meno grave reato qui individuato comporta l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria, limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla disposta confisca. Quest’ultima, con riguardo all’area – e in assenza di diversa motivazione – deve ritenersi effettuata ex lege in forza della (errata) qualificazione giuridica del fatto come riconducibile al reato di cui al Decreto Legge n. 178 del 2008, articolo 6, comma 1, lettera e); quanto al materiale depositato, essendo stato richiamato l’articolo 240, c.p., occorre rivalutarne la confiscabilita’ con riguardo al diverso reato qui ritenuto.
Ai sensi dell’articolo 624 c.p.p., comma 2, deve dichiararsi l’irrevocabilita’ dell’affermazione di penale responsabilita’ per il reato siccome riqualificato.
P.Q.M.
Riqualificato il fatto contestato come reato di cui al Decreto Legge n. 172 del 2008, articolo 6, comma 1, lettera a), annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla disposta confisca e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Dichiara altresi’ l’irrevocabilita’ della sentenza in ordine all’affermazione della responsabilita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati.
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