Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|20 gennaio 2021| n. 2329.

Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, nel caso previsto dall’art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen., va tenuto conto, onde verificare se vi sia stato superamento dei limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen., di tutte le condanne che il soggetto abbia riportato nell’arco di tempo previsto dalla legge, e non solo di quelle per le quali sia stato concesso il beneficio della sospensione.

Sentenza|20 gennaio 2021| n. 2329

Data udienza 10 novembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Procedimento penale – Condanna – Sospensione condizionale della pena – Revoca del beneficio – Presupposti – Articoli 175 e 168 cp – Criteri – Difetto di motivazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IASILLO Adriano – Presidente

Dott. SIANI Vincenz – rel. Consigliere

Dott. FIORDALISI Domenico – Consigliere

Dott. BIANCHI Luisa – Consigliere

Dott. MANCUSO Luigi F. A. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 27/03/2019 della CORTE APPELLO di CATANZARO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. VINCENZO SIANI;
lette conclusioni del PG Dott. BIRRITTIERI Luigi, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della disposta revoca limitatamente al beneficio concesso con la sentenza in data 8/10/2013 della Corte di Appello di Catanzaro, con declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe, resa il 23 settembre 2019, la Corte di appello di Catanzaro, giudice dell’esecuzione, ha revocato:
1) la sospensione condizionale della pena e la non menzione concesse a (OMISSIS) con la sentenza emessa il 2 maggio 2011 dalla stessa Corte di appello, irrevocabile il 13 ottobre 2011;
2) la sospensione condizionale della pena concessa a (OMISSIS) con la sentenza emessa in data 8 ottobre 2013 dalla stessa Corte di appello, irrevocabile in data 8 dicembre 2013.
Il giudice dell’esecuzione, sulla richiesta di revoca della pena sospesa formulata dal Procuratore generale territoriale, ai sensi dell’articolo 168 c.p., comma 1, n. 1, con riguardo alla prima sentenza, e ai sensi dell’articolo 168 c.p., comma 1, n. 2, con riferimento alla seconda sentenza, ha ritenuto sussistenti le condizioni legittimanti la revoca per entrambi i benefici, nel secondo caso tenendo conto anche del disposto di cui all’articolo 168 c.p., comma 2.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di (OMISSIS) chiedendone l’annullamento sulla base un unico motivo con cui lamenta la violazione dell’articolo 168 c.p. e articolo 674 c.p.p. e la mancata motivazione in merito alla ritenuta ricorrenza dell’ipotesi di revoca obbligatoria avente ad oggetto la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza emessa in data 8 ottobre 2013.
Si osserva dalla difesa, in particolare, che, all’epoca del fatto, (OMISSIS) era maggiore di eta’, ma – essendo nato il 24 aprile 1988 ed essendo il fatto stato commesso il (OMISSIS) – era infra-ventunenne: di conseguenza, i limiti di cui all’articolo 163 c.p. da verificare nel caso in esame erano da ritenersi innalzati fino alla durata di anni due, mesi sei di reclusione, mentre non era ammissibile la valutazione discrezionale della personalita’ del reo, ai sensi dell’articolo 168 c.p., comma 2, trattandosi di valutazione riservata in via esclusiva al giudice della cognizione.
3. Il Procuratore generale ha prospettato l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alla revoca dei benefici concessi con la sentenza dell’8 ottobre 2013 della Corte di appello di Catanzaro e la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso nel resto, osservando che, quanto alla revoca dei benefici concessi con la sentenza del 2 maggio 2011, la motivazione ha individuato correttamente la pacifica revoca di diritto ex articolo 168 c.p., comma 1, n. 1, mentre con riferimento alla revoca relativa alla sentenza dell’8 ottobre 2013 non e’ dato comprendere se si sia fatta applicazione dell’articolo 168 c.p., comma 1, n. 2, non avendo il provvedimento indicato il limite di pena eventualmente superato, ovvero se sia stata fatta applicazione della revoca di cui all’articolo 168 c.p., comma 2, la quale, tuttavia, essendo facoltativa, non avrebbe potuto essere emessa in sede esecutiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’impugnazione si rivela, in parte, generica e, come tale, inammissibile e, in altra parte, fondata, sicche’ per questa parte essa va accolta.
2. Si premette che il giudice dell’esecuzione, quanto alla prima sospensione condizionale (al di la’ della revoca anche del correlativo beneficio della non menzione), ha considerato sussistenti i presupposti per la revoca in quanto (OMISSIS) aveva commesso un altro reato, quello accertato e punito con la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 10 giugno 2015, irrevocabile il 2 marzo 2017, nel quinquennio rilevante ai fini dell’applicazione del succitato articolo 168 c.p.p., comma 1, n. 1.
In ordine alla seconda sospensione condizionale, il giudice dell’esecuzione ha osservato che la medesima sentenza del 10 giugno 2015 aveva determinato l’integrazione dell’ipotesi di revoca disciplinata dall’articolo 168 c.p., comma 1, n. 2, con la specificazione che, pur volendo considerarsi l’eta’ di (OMISSIS) al momento della commissione del corrispondente delitto, la revoca della sospensione condizionale della pena andava disposta ai sensi del comma 2 dell’articolo 168 cit., in considerazione dell’indole e della gravita’ del reato, atteso che la cessione illecita di sostanze stupefacenti commessa nell’arco di ben due anni, con recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale, comportava un giudizio prognostico negativo riguardo alla meritevolezza del beneficio.
3. Per quanto concerne la revoca, ex articolo 168 c.p., comma 1, n. 1, con riferimento della sospensione condizionale della pena concessa a (OMISSIS) con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 2 maggio 2011, irrevocabile il 13 ottobre 2011 (e la revoca della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, contestualmente adottata, ex articolo 175 c.p., comma 3), e’ da rilevare che il ricorrente, pur avendo chiesto l’annullamento tout court dell’intero provvedimento impugnato, non ha articolato in merito alcuno specifico argomento idoneo a censurare l’ordinanza resa dal giudice dell’esecuzione.
Di conseguenza, l’impugnazione, per questa parte, si rivela assolutamente generica e, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.
4. Appare, invece, fondata, la doglianza quanto alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza dell’8 ottobre 2013.
Il reato accertato con la stessa (quello di ricettazione) risulta essere stato commesso il (OMISSIS), ossia quando (OMISSIS) (nato il 24 aprile 1988) era maggiore di eta’, ma infra-ventunenne.
Cio’ determina l’effetto che il limite di cui all’articolo 163 c.p. in ordine alla sospensione condizionale della relativa pena era da individuarsi in quello di anni due, mesi sei di pena detentiva: parametro rilevante per l’applicazione della revoca ai sensi dell’articolo 168 c.p., comma 1, n. 2.
Il giudice dell’esecuzione, non avendo dato conto di essersi attenuto a tale precetto nella verifica del limite di cui all’articolo 163 c.p., ha reso sul tema una motivazione decisivamente incompleta.
4.1. Ne’ puo’ essere considerata corretta la digressione operata richiamando la disciplina dell’articolo 168 c.p., comma 2, in relazione alla valutazione dell’indole e della gravita’ del reato (la cessione illecita di sostanze stupefacenti avendo dato innesco al giudizio prognostico negativo riguardo alla meritevolezza del beneficio): al riguardo, non puo’ non ribadirsi il principio di diritto secondo cui competente a disporre la revoca facoltativa della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’articolo 168 c.p., comma 2, e’ unicamente il giudice della cognizione, non anche il giudice dell’esecuzione, trattandosi di provvedimento implicante un apprezzamento discrezionale, che esula dai poteri di quest’ultimo, la cui competenza funzionale e’ limitata ai soli casi di revoca di diritto (Sez. 1, n. 42363 del 25/09/2019, Stabile, Rv. 277142).
Il ragionamento svolto nell’ordinanza impugnata in merito alla relativa revoca della sospensione condizionale si profila, dunque, viziato: ragione per la quale occorre annullare, per la corrispondente parte, il provvedimento.
4.2. L’annullamento deve pronunciarsi con rinvio, in quanto compete al giudice dell’esecuzione effettuare la verifica delle condizioni legittimanti la revoca di diritto della suddetta sospensione condizionale della pena, tenendo conto dell’esigenza di operare la verifica della violazione o meno del limite di cui all’articolo 163 c.p. sulla scorta dell’eta’ del reo, rilevante per l’indicato profilo, e, nel contempo, non trascurando il principio di diritto secondo cui – ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, nel caso previsto dall’articolo 168 c.p., comma 1, n. 2 – vanno considerate, onde verificare se vi sia stato superamento dei limiti stabiliti dall’articolo 163, tutte le condanne che il soggetto abbia riportato nell’arco di tempo previsto dalla legge, e non solo di quelle per le quali sia stato concesso il beneficio della sospensione (Sez. 1, n. 7520 del 07/11/2019, dep. 2020, Cusimano, n. m.; Sez. 1, n. 42814 del 25/10/2016, dep. 2017, Sarnelli, n. m.; Sez. 1, n. 28865 del 11/07/2009, Sanna, n. m.; Sez. 1, n. 44620 del 11/11/2008, Urracci, Rv. 241570; Sez. 1, n. 4863 del 24/10/1996, De Biase, Rv. 206062). Ne’ va trascurata la specificazione che, sempre ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall’articolo 168 c.p., comma 1, n. 2, la pena inflitta con la nuova condanna, intervenuta nei limiti temporali stabiliti dall’articolo 163 c.p., comma 1, c.p. deve essere cumulata a tutte quelle precedenti sospese condizionalmente, anche se inflitte con piu’ sentenze, a nulla rilevando che ciascuna di esse, cumulata con la nuova condanna, non ecceda i limiti fissati (Sez. 1, n. 41315 del 14/11/2006, Cani, Rv. 235682).
5. Alla stregua di queste considerazioni la complessiva doglianza formulata nell’interesse di (OMISSIS) va accolta, con riferimento alla revoca della sospensione condizionale concessa in data 8 ottobre 2013, con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio sul punto, da svolgersi nel rispetto dei principi di diritto enucleati nei sensi che precedono, mentre essa va disattesa, in quanto inammissibile, nel resto.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena riconosciuta con sentenza in data 08.10.2013 della Corte di appello di Catanzaro e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla stessa Corte di appello.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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