Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza n. 271 del 8 gennaio 2013
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n. 7824/2011 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: – E’ chiesta la cassazione della sentenza n.l3/49/10, pronunziata dalla CTR di Milano Sezione n. 49 il 14.01-2010 e DEPOSITATA l’01 febbraio 2010. Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello dei contribuenti, ritenendo e dichiarando la nullità dell’avviso di liquidazione, sul presupposto che gli stessi avessero fornito prova dei presupposti per il riconoscimento del beneficio.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione dell’avviso di liquidazione della Imposta di Registro, conseguente alla revoca delle agevolazioni per la prima casa, relativamente ad atto di compravendita di immobile da destinare a prima casa, e affidato a censure, con le quali si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1 nota 2 bis tariffa allegata parte l°, insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo, nonché omessa motivazione su fatto controverso e decisivo.
3 – Gli intimati, non hanno svolto difese in questa sede.
4 – I Giudici di secondo grado hanno accolto l’appello dei contribuenti ritenendo che la prova in atti consentisse di ritenere sussistente il presupposto fattuale del trasferimento di residenza, entro il prescritto termine.
5 – Così argomentando, sembra che i Giudici di appello siano incorsi nel vizio denunciato con il terzo mezzo, costituendo ius receptum che la motivazione deve ritenersi omessa e/o insufficiente e/o illogica “quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento (Cass.n.890/2006, n.l756/2006, n.2067/1993).
5 bis – Nel caso, infatti, la CTR fa riferimento ad una bolletta per la fornitura di energia elettrica e ad una dichiarazione del Maresciallo dei Carabinieri, che la stessa CTR definisce “oggettivamente resa in termini generici”. Non viene data contezza dell’iter logico seguito e dei concreti elementi utilizzati nel percorso decisionale, per giungere ad affermare il trasferimento di residenza, considerato, peraltro, che lo stesso Maresciallo dichiarante aveva riferito di dimora giustificata dalla “paura di subire furti del materiale edile lì riposto e custodito” e non anche di trasferimento di residenza del nucleo familiare e del relativo arredo. Peraltro, è omesso l’esame e la valutazione di circostanze fattuali evidenziate dall’Agenzia e richiamate in questa sede, quali le risultanze del certificato storico di residenza, nonché che la bolletta esibita non afferiva ad utenza per l’approvvigionamento di energia elettrica di una casa per civile abitazione, bensì funzionale alla mera esecuzione dei lavori edili.
6 – Si propone di procedere alla trattazione del ricorso in camera di consiglio, ai sensi degli artt.366 e 380 bis cpc, e di accoglierlo per manifesta fondatezza del terzo mezzo, assorbiti gli altri.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi“. La Corte, Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa. Considerato che alla stregua delle citate disposizioni di legge e dei richiamati e condivisi principi, il ricorso va accolto, per manifesta fondatezza del terzo motivo, assorbiti gli altri, e che, per l’effetto ed in relazione, va cassata l’impugnata decisione: Considerato che il Giudice del rinvio, che si designa in altre sezione delle CTR delle Lombardia, procederà al riesame e, quindi, applicando gli anzi trascritti principi, deciderà nel merito e sulle spese, offrendo congrua motivazione; Visti gli artt. 375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cessa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR delle Lombardia. Così deciso in Roma, l’11 dicembre 2012.
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