Il suicidio dello studente che prende atto della sua bocciatura

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 31 ottobre 2019, n. 27985.

La massima estrapolata:

Il suicidio dello studente che prende atto della sua bocciatura soltanto vedendo i quadri non può essere causalmente riconducibile alla negligenza dei vertici scolastici che non hanno preventivamente comunicato alla famiglia la decisione della mancata ammissione, come invece previsto dall’ordinanza del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 90/2001. Lo scopo della normativa ministeriale è, infatti, quello di far sì che la notizia della bocciatura «sia opportunamente filtrata dai genitori», non essendo, invece, diretta a impedire il compimento di atti estremi da parte degli alunni.

Sentenza 31 ottobre 2019, n. 27985

Data udienza 20 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso n. 08021-2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, LICEO SCIENTIFICO STATALE P RUGGIERI di (OMISSIS), domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE dello STATO, che li rappresenta e difende per legge;
– controricorrenti –
nonche’
(OMISSIS) S.P.A., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 00229/2017 della CORTE D’APPELLO di Palermo, depositata il 08/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/2019 dal Consigliere Dott. Cristiano Valle;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Cardino Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti;
uditi gli Avvocati (OMISSIS) per i ricorrenti e l’Avvocato (OMISSIS) per (OMISSIS) S.p.a.

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Palermo, per quanto ancora rileva in questa sede, con sentenza del 08/02/2017, n. 00229, ha rigettato l’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale della stessa citta’ che aveva disatteso la domanda risarcitoria di (OMISSIS) e (OMISSIS), genitori di (OMISSIS), loro unico figlio ed alunno del secondo anno del liceo scientifico “P. Ruggieri” di (OMISSIS), repentinamente suicidatosi il (OMISSIS), dopo avere appreso della mancata promozione all’anno successivo del corso di studi senza che la sua famiglia (appunto (OMISSIS) e (OMISSIS)) fosse stata preventivamente avvertita dell’esito finale negativo degli scrutini, cosi’ come previsto dalla normativa ministeriale (articolo 16 ordinanza del 25 maggio 2001, n. 90).
Avverso la pronuncia della Corte territoriale propongono ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS) articolandolo su cinque motivi.
Resistono con controricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca e il Liceo scientifico “P. Ruggieri” di (OMISSIS).
Resiste pure con controricorso (OMISSIS) S.p.a., terza chiamata in causa nei giudizi di merito.
I ricorrenti e la parte pubblica hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso deduce la nullita’ della sentenza, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per grave illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione; il secondo mezzo prospetta violazione e falsa applicazione degli articoli 40 e 41 c.p. e dell’articolo 16 ord. ministeriale 25 giugno 2001, n. 90; il terzo motivo e’ incentrato sull’omesso esame del fatto che l’omesso avviso della mancata promozione aveva determinato nella famiglia del (OMISSIS) e nel ragazzo stesso la certezza logica della promozione; il quarto mezzo deduce nullita’ della sentenza ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per utilizzazione nella motivazione delle dichiarazioni di soggetto rese in procedimento penale in fase di indagini preliminari al P.M., senza contraddittorio, non reiterate in giudizio, a preferenza delle dichiarazioni rese nel giudizio civile; infine il quinto mezzo afferma esservi omesso esame dei motivi di appello relativi all’asserita esistenza della conoscenza della bocciatura derivante aliunde ossia dalle informazioni date nel corso dell’anno scolastico.
Il primo motivo e’ infondato: la sentenza in esame ha correttamente esaminato, in via prioritaria, il profilo relativo alla sussistenza o meno di nesso causale tra la condotta omissiva addebitata alla P.A., consistente nell’omesso avviso della bocciatura dello studente da inviarsi ai genitori dello stesso, riservando la (eventuale, quanto non necessaria, nella specie) disamina dei profili di colpa al prosieguo (in termini, Cass. n. 21619 del 16/10/2007). La motivazione, pertanto, resiste alla critica prospettata ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 sulla base della stessa giurisprudenza regolatrice richiamata dalla difesa dei ricorrenti (Sez. U n. 08053 del 07/04/2014 e piu’ di recente Cass. del 12/10/2017 n. 23940), secondo la quale: “La riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione. Pertanto, e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.”).
Il secondo mezzo e’ quello strettamente riguardante la violazione di legge.
Si lamenta, specificamente, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, individuate negli articoli 40 e 41 c.p. e nell’articolo 16 dell’ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90.
Le norme penali sopra richiamate disciplinano, come e’ noto, la fattispecie della causalita’ materiale tra condotta ed evento lesivo e ne e’ superflua in questa sede la riproduzione.
L’articolo 16 dell’ordinanza ministeriale n. 90 del 2001 dispone:
“Pubblicazione degli scrutini.
A norma dell’articolo 2 dell’ordinanza ministeriale n. 134 del 2000 relativa al calendario scolastico, gli scrutini sono pubblicati entro i termini stabiliti dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti.
In caso di esito negativo degli scrutini e degli esami, all’albo dell’Istituto l’indicazione dei voti e’ sostituita con il riferimento al risultato negativo riportato (“non ammesso alla classe successiva”, “non qualificato”, “non licenziato”).
Per gli alunni che seguono un Piano educativo individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione e’ riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali.
Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia di valutazione, definiscono idonee modalita’ di comunicazione preventiva alle famiglie dell’esito negativo degli scrutini e degli esami, esclusi quelli conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”.
E’ incontroverso, e comunque costituisce giudicato di merito (si veda la pag. 5 dello svolgimento del processo della sentenza in esame, laddove si legge “Reputava il giudicante che, pur essendosi accertata l’infrazione della norma secondaria che imponeva all’istituto d’istruzione di comunicare preventivamente alla famiglia dello studente l’esito del pubblicando scrutinio finale…”), che nella specie nessun avviso preventivo, in forma scritta, venne dato della mancata ammissione all’anno scolastico successivo al secondo ai genitori di (OMISSIS).
E’ altresi’ incontroverso che (OMISSIS) abbia saputo dell’esito negativo della valutazione del collegio dei docenti soltanto quando si reco’ a vedere, il (OMISSIS), presso la sede della propria scuola secondaria superiore, la pubblicazione dei risultati (ossia i cd. quadri), in compagnia della sua ragazza e ivi apprese della propria bocciatura, alla presenza di altri compagni di classe e d’istituto.
Costituisce parimenti circostanza acquisita che il giovane (OMISSIS) abbia dapprima parlato a telefono con la madre e, quindi, non potendola raggiungere, in quanto questa era impegnata sul lavoro, si sia recato da solo, e di sua iniziativa, non potendo giovarsi di altro supporto immediato, presso l’abitazione dell’insegnante che gli aveva impartito lezioni private durante l’anno scolastico. Della imminente visita presso la sua abitazione l’insegnante privato era stato preavvisato dalla madre del (OMISSIS) (si tratta di circostanze fattuali, sulle quali non vi e’ contrasto tra le parti, riportate alla pag. 6 del controricorso della difesa erariale). Ivi giunto, non potendo essere ricevuto immediatamente dal proprio precettore, (OMISSIS), solo nel giardino dell’abitazione del proprio insegnante, ingeri’ il liquido, rilevatosi letale, contenuto in un recipiente rinvenuto sul posto.
Tanto premesso, ritiene questa Corte che, nella sentenza del giudice territoriale, il giudizio controfattuale, in relazione ad una vicenda caratterizzata da una drammatica sequenza di tragiche fatalita’ – ossia la ricostruzione ipotetica di quel che sarebbe accaduto, verosimilmente, se l’atto omesso fosse stato compiuto, e quindi se ai genitori del minorenne fosse stato preavvisato l’esito totalmente negativo dello scrutinio – sia stato correttamente effettuato.
Sul punto giova osservare che:
la previsione della fonte secondaria (articolo 16 della citata ordinanza ministeriale), relativa al preavviso dell’esito negativo della valutazione scolastica, e’ prescritta per i soli anni anteriori a quello in cui e’ tenuto l’esame di maturita’, e, quindi, per i soli alunni ancora minorenni, e pertanto, si tratta di una norma volta a consentire che la notizia del mancato esito positivo dello scrutinio sia opportunamente filtrata dai genitori.
La giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 23197 del 27/09/2018) afferma, con orientamento che in questa sede si reputa ribadire, che “In tema di responsabilita’ civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell’accertamento della probabilita’ positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio contro fattuale, che pone al posto dell’omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del “piu’ probabile che non”, conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non puo’ essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilita’ quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilita’ logica o baconiana)”.
E’, inoltre, giurisprudenza costante di questa Corte (da ultimo Cass. n. 13096 del 24/05/2017) che “In materia di illecito aquiliano, l’accertamento del nesso di causalita’ materiale, in relazione all’operare di piu’ concause ed all’individuazione di quella cd. “prossima di rilievo” nella verificazione dell’evento dannoso, forma oggetto di un apprezzamento di fatto del giudice di merito che e’ sindacabile in sede di legittimita’, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sotto il profilo della violazione delle regole di diritto sostanziale recate dagli articoli 40 e 41 c.p. e articolo 1227 c.c., comma 1″.
Cio’ posto si osserva quanto segue.
La Corte di Appello di Palermo, prima di passare all’esame dell’eventuale connotazione di colpa del comportamento del personale docente, preposto all’invio dell’avviso di mancato superamento dello scrutinio di fine anno (profilo, questo, che non verra’ poi esaminato in concreto, in quanto ritenuto assorbito dalla ritenuta mancanza del nesso di causalita’), non ha inteso effettuare il giudizio sulla sussistenza del nesso causale in soli termini di probabilita’ statistica, procedendo ad un esame delle circostanze del caso, e segnatamente dei buoni rapporti tra il giovane ed i suoi genitori e l’insussistenza (accertata) di fattori di abituale disagio o stress nella personalita’ dello studente (OMISSIS), giungendo alla conclusione che fosse” estremamente bassa” la “possibilita’ che un insuccesso scolastico conduca al suicidio sol perche’ non preannunciata alla famiglia”.
In proposito, va ulteriormente specificato, ad integrazione della pur corretta motivazione adottata dalla Corte territoriale, che nessuna delle regole causali “di struttura” (Le. la regolarita’ causale, l’aumento del rischio tipico e, nella specie, lo scopo della norma violata) consentono di addivenire alla conclusione auspicata dai ricorrenti, volta che, sul piano della causalita’ generale (disciplinata da regole scientifiche e/o statistiche):
1) Non risponde a regolarita’ causale la condotta di uno studente che, a fronte di una bocciatura, decida tragicamente di porre fine alla sua vita.
2) Non rientra nel “rischio tipico”, che la norma secondaria e’ volta a tutelare, il tragico evento verificatosi a seguito del mancato avviso della bocciatura ai genitori del minore;
3) Non rientra nello scopo della norma violata l’impedire l’evento-suicidio del minore, essendo l’obbligo di avviso ai genitori sancito dall’ordinanza ministeriale volto piuttosto a consentire una piu’ adeguata e piu’ serena preparazione del minore stesso alla notizia della bocciatura attraverso il filtro dei propri genitori.
Parimenti, sul piano della causalita’ specifica (i.e. della regola probatoria: probabilita’ relativa – piu’ probabile che non) deve escludersi che la sequenza di fatti “omesso avviso dell’esito scolastico” – “suicidio del minore” possa ricondursi alla necessaria dimensione probabilistica operante nel giudizio civile.
Il terzo motivo e’ incentrato su omesso esame del fatto che il mancato avviso della mancata promozione aveva determinato nella famiglia del (OMISSIS) e nel ragazzo la certezza logica della promozione.
Il mezzo, cosi’ come formulato, non riguarda un fatto decisivo sul quale le parti abbiano interloquito nel corso delle fasi di merito, bensi’ una presupposizione (non in senso tecnico) ossia che nella famiglia (OMISSIS)- (OMISSIS) fosse sorto il fondato convincimento che lo studente sarebbe stato promosso, sebbene con alcuni debiti formativi.
La doglianza, giusta quanto sopra detto sulla nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e’, pertanto, inammissibile.
Il quarto motivo censura la sentenza per nullita’, in quanto avrebbe utilizzato le dichiarazioni di persona (l’Abbonato, ossia l’insegnante di recupero del giovane (OMISSIS)) sentita a sommarie informazioni testimoniali nella fase delle indagini preliminari e pertanto inutilizzabili in via assoluta.
L’impugnazione e’ destituita di fondamento, non tanto perche’ non sussista l’effettivo riferimento a dette dichiarazioni dell’Abbonato, persona suscettibile di assumere la qualita’ di imputato in altro procedimento penale – benche’ la inutilizzabilita’ delle sue dichiarazioni, ai sensi dell’articolo 62 c.p.p., sarebbe pur sempre circoscritta al solo ambito del processo penale, alla luce della piu’ recente giurisprudenza di legittimita’ (Cass. n. 9799 del 09/04/2019: “Nell’accertamento della sussistenza di determinati fatti, il giudice civile valuta liberamente le prove raccolte in sede penale, in modo del tutto svincolato dal parallelo processo penale; l’utilizzabilita’ o meno delle dichiarazioni rese da una coimputata ai sensi dell’articolo 192 c.p.p. e’ questione che riguarda esclusivamente le regole che presiedono alla formazione della prova nell’ambito del processo penale, non assumendo alcun rilievo nel giudizio civile, teso a verificare la fondatezza degli addebiti mossi ai fini della decisione sulla domanda di risarcimento civile”) – ma in quanto, nell’economia complessiva della motivazione della Corte di Appello di Palermo, le dette dichiarazioni sono sostanzialmente irrilevanti, essendo relative a circostanze drammatiche quanto, peraltro, pacifiche, desumibili dallo svolgimento fattuale della vicenda, quali la mancata possibilita’ per il giovane di ricevere un subitaneo supporto da parte della madre e dell’insegnante privato, e l’accidentale quanto fatale rinvenimento di un solvente chimico.
Il quinto mezzo afferma esservi omesso esame, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, dei motivi di appello relativi all’asserita esistenza della conoscenza della bocciatura derivante aliunde, ossia dalle informazioni date nel corso dell’anno scolastico. Esso e’ in parte infondato, in quanto non coglie la ragione del decidere della sentenza di appello, incentrata sull’insussistenza del nesso causale rispetto alla quale la conoscenza da altre fonti della prospettata bocciatura e’ ininfluente, ed in parte inammissibile, trattandosi di censura volta a ripercorrere complessivamente l’esame fattuale della vicenda, precluso in sede di legittimita’.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese di lite possono essere compensate in relazione all’eccezionalita’ delle questioni trattate anche in questa sede di legittimita’ (Corte Cost. n. 77 del 19 aprile 2018 ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, nel testo modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater recante Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni).
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, deve darsi atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso, compensa le spese di lite di questo giudizio di legittimita’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

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