Le operazioni di finanziamento e quelle di credito

Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, Ordinanza 4 luglio 2019, n. 17938.

La massima estrapolata:

Le operazioni di finanziamento e quelle di credito, secondo quanto disposto dagli artt. 15 e 16 del DPR n. 601/73 sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, da quelle catastali ed ipotecarie e dalle tasse sulle concessioni governative. Tuttavia la semplice enunciazione di tali operazioni in atti giudiziari non comporta l’estensione dell’applicazione dell’imposta di registro.

Ordinanza 4 luglio 2019, n. 17938

Data udienza 26 settembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 5181-2013 proposto da:
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SA, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 101/2011 della COMM. TRIB. REG. di TRIESTE, depositata il 29/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2018 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

RILEVATO

CHE:
§1. (OMISSIS) s.p.a, con ricorso proposto alla CTP di Udine, impugnava il silenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione all’istanza di rimborso dell’imposta di registro versata dall’incorporata (OMISSIS); esponeva che quest’ultima richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della debitrice (OMISSIS), per la restituzione di un finanziamento garantito da fideiussioni, aveva versato due volte l’imposta di registro fissa, sia in relazione alla condanna contenuta nel provvedimento monitorio, sia per l’enunciazione nel decreto del contratto di apertura di credito e delle fideiussioni, oltre che l’imposta di registro proporzionale sulla fideiussione; che tali atti, essendo soggetti al regime sostitutivo Decreto del Presidente della Repubblica n. 60 del 1973, ex articoli 15 e 16, e godendo delle agevolazioni di cui alle norme citate, se enunciati in atti giudiziari non andavano assoggettati al’imposta.
Il giudice adito respingeva il ricorso.
L’appello proposto contro la decisione da (OMISSIS) e da (OMISSIS) S.A. – quale conferitaria di ramo d’azienda della prima – era respinto dalla C.T.R. del Friuli V. Giulia, sezione staccata di Trieste, con sentenza del 20.12.2011. Il giudice d’appello rilevava che, se il Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, articoli 15, 16 e 17, assoggettano le descritte operazioni a regime sostitutivo, tuttavia, in deroga a dette disposizioni, l’articolo 15, comma 2, prevede che gli atti giudiziari relativi a tali operazioni sono soggetti all’imposta di registro secondo il regime ordinario; dichiarava inoltre inammissibile, per novita’, la domanda delle appellanti di determinazione dell’esatto ammontare dell’imposta proporzionale.
(OMISSIS) S.A., incorporante (OMISSIS) s.p.a., propone ricorso per la cassazione della sentenza, sorretto da due motivi.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:
§ 2. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, articoli 15,16 e 17, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 22, nonche’ della L. n. 146 del 1998, Tariffa, parte prima, articolo 6, e dell’articolo 7, censurando la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto l’assoggettabilita’ all’imposta di registro di atti che invece sono assoggettati al regime sostitutivo e dunque sono esenti; sostiene che il citato articolo 22, nel sottoporre ad imposta gli atti non registrati enunciati in atti giudiziari, si riferisce, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, agli atti che non godono del regime di esenzione.
§.3. Col secondo motivo lamenta la violazione dell’articolo 112 c.p.c., per aver la CTR deciso su una domanda di restituzione dell’imposta fissa relativa alla condanna recata dal decreto ingiuntivo mai avanzata.
§.4 II primo motivo e’ fondato.
Questa Corte (Cass. n. 4586 del 2002; 3428 del 2004; n. 22829 del 2013; n. 9502de1 2018) ha, gia’, affermato il principio secondo cui la mancata estensione, ad opera del Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, articolo 15, comma 2, del regime agevolativo previsto per le operazioni di credito alla cooperazione (regime rappresentato dall’assoggettamento di esse ad un’unica imposta sostitutiva) anche agli atti giudiziari ad esse relativi (i quali sono percio’ soggetti ad imposizione secondo il regime ordinario) “non comporta che le operazioni di credito in questione, per il fatto di venir enunciate in sede di quegli atti giudiziari, divengano percio’ soggette anche ad imposta di registro, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 22.
In particolare, e’ stato condivisibilmente rilevato che:
a) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, articolo 16, n. 4, per il settore del credito alla cooperazione – pacificamente applicabile, nella specie, sia in relazione alla natura dell’operazione di finanziamento che ratione temporis (il numero 4 in esame e’ stato abrogato dalla L. n. 146 del 1998, articolo 7, comma 1, con effetto dal 15 maggio 1998) – prevede non gia’ un’esenzione fiscale ma un’agevolazione, realizzata con il metodo della imposizione sostitutiva, in quanto a norma del successivo articolo 17 “gli enti che effettuano le operazioni indicate negli articoli 15 e 16, sono tenuti a corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, una imposta sostitutiva”;
b) l’articolo 17, comma 2, ultima parte, in esame, nel fare “salvo quanto stabilito dall’articolo 15, comma 2, per gli atti giudiziari e le cambiali”, si limita a sottrarre al regime dell’imposizione sostitutiva gli atti giudiziari relativi alle operazioni di finanziamento dalle quali il contenzioso ha preso origine: i primi restando assoggettati alle normali imposte sugli atti giudiziari e le seconde ad imposizione sostitutiva;
c) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 22, che disciplina l’imposizione degli atti “enunciati” e non registrati, non riguarda l’enunciazione degli atti esenti, ne’, tanto meno, riguarda gli atti soggetti ad imposizione sostitutiva, i quali, avendo gia’ scontato l’imposta, non possono essere nuovamente assoggettati ad imposizione, in assenza di diverso ed autonomo presupposto impositivo;
d) diversamente opinando, “gli atti favoriti dall’erario, in caso di azioni giudiziarie, sarebbero incisi in misura maggiore degli atti non favoriti. In definitiva, il pagamento dell’imposta sostitutiva, in tanto ha un senso in quanto da’ diritto alla registrazione senza ulteriori oneri. Altrimenti, il metodo sostitutivo avrebbe dovuto essere scorporato dal titolo delle agevolazioni fiscali e ricondotto a quello delle sanzioni” (Cass. n. 4586 del 2002).
Poiche’ la CTR ha riconosciuto, in punto di diritto, che l’imposta relativa alla registrazione del contratto e della garanzia fideiussoria enunciati nel decreto ingiuntivo non era dovuta, in quanto gia’ assolta in via sostitutiva, il secondo motivo resta assorbito e la causa puo’ decidersi nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo.
In considerazione del progressivo consolidarsi della giurisprudenza in materia, le spese del giudizio di merito vanno interamente compensate, mentre quelle di questo giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso delle contribuente; dichiara compensate fra le parti le spese del doppio grado di merito e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 1400,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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