Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 5 marzo 2019, n. 6315.
La massima estrapolata:
Ai fini dell’esercizio del diritto di surroga ex articolo 1916 del Cc, l’assicuratore può adempiere all’onere di provare la sua qualità di assicuratore e il danno risarcito con la produzione della quietanza, se essa contiene la prova del contratto d’assicurazione e l’individuazione del danno risarcito. Tuttavia, quando l’assicuratore agisce nei confronti del terzo responsabile, questi, mentre non può far valere ragioni di annullabilità, rescissione o risoluzione del contratto, deducibili soltanto dall’altro contraente, è legittimato a contrastare, in via d’eccezione, i presupposti della surrogazione medesima, e, quindi, può opporre la nullità del contratto stesso, inclusa quella per inesistenza del rischio o per carenza di interesse, oppure l’avvenuto pagamento dell’indennizzo a persona diversa dal titolare del relativo diritto. In tal caso è necessario che l’assicuratore esibisca la polizza, ovvero provi in altra forma documentale il contenuto del contratto, non essendo sufficiente il solo richiamo al numero di polizza contenuto nella quietanza rilasciata dal terzo danneggiato.
Sentenza 5 marzo 2019, n. 6315
Data udienza 12 dicembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. CIGNA Mario – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27719/2016 proposto da:
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), in persona del suo procuratore pro tempore, Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPAA IN LCA, in persona del suo Commissario Linuidatore avv. (OMISSIS), considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DEL1A CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro temoore sig. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
(OMISSIS) SPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2177/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 29/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/12/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.
RILEVATO
che:
1. Con ricorso notificato il 26 11 2016 (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS)) ricorre per cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia depositata il 29/9/2016, con la quale e’ stata pronunciata la carenza della sua legittimazione attiva in un’azione in cui la compagnia assicuratrice agiva in via di surroga nei confronti della (OMISSIS) s.p.a. e della societa’ di trasporto (OMISSIS) s.r.l., dopo avere risarcito la societa’ (OMISSIS) in relazione a un furto di materiale (alluminio) subito nella fase di trasporto terrestre effettuato da (OMISSIS) s.r.l. su disposizione della (OMISSIS), presso un’area di sosta e di deposito. Il ricorso e’ affidato a un unico motivo. Le parti intimate hanno notificato controricorso per resistere e per reiterare, in via subordinata, le eccezioni ulteriori, accolte dal giudice di primo grado, su cui la Corte di merito non si e’ pronunciata, avendo rilevato preliminarmente la carenza di legittimazione attiva della ricorrente. Al giudizio per cassazione ha preso parte anche la (OMISSIS) srl, chiamata in garanzia da (OMISSIS) s.r.l..
2. Le parti hanno depositato successive memorie.
CONSIDERATO
che:
3. Con il primo motivo ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la compagnia assicuratrice ricorrente denuncia violazione dell’articolo 1916 c.c. e articolo 115 c.p.c., assumendo che le due convenute non abbiano svolto alcuna eccezione in merito alla carenza di legittimazione attiva, diversamente da quanto rilevato dalla Corte d’appello.
3.1. Il motivo e’ inammissibile per difetto di autosufficienza ex articolo 366 c.p.c., nn. 4 e 6.
3.2. Le parti intimate hanno resistito al ricorso indicando, nei propri scritti difensivi, il punto in cui, nelle comparse di costituzione, e’ stata rilevata l’eccezione relativa alla circostanza che la compagnia assicuratrice abbia prodotto solo una fotocopia della quietanza di pagamento, con l’indicazione del solo numero della polizza, e uno stralcio della polizza, tutti elementi ritenuti dalla Corte d’appello non sufficienti a dar prova della conclusione del contratto di assicurazione stipulato con la mittente e del pagamento dell’indennizzo, ai fini della prova della legittimazione all’esercizio del diritto di surroga nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili.
3.3. La parte ricorrente sostiene che sia mancata un’eccezione di tal
tenore da parte dei resistenti. Tuttavia, la Corte d’appello, a p. 14 della sentenza, ha ritenuto che l’eccezione e’ stata apposta a p. 3 della comparsa di costituzione della societa’ (OMISSIS) del 21.10.2004 e pertanto la censura risulta disallineata rispetto a quanto deciso specificamente dalla Corte di merito.
3.4. In linea di diritto, ai fini dell’esercizio dl diritto di surroga ex articolo 1916 c.c., l’assicuratore puo’ adempiere all’onere di provare la sua qualita’ di assicuratore ed il danno risarcito con la sola produzione della quietanza, se essa contiene la prova del contratto d’assicurazione e l’individuazione del danno risarcito. Tuttavia, quando l’assicuratore agisce nei confronti del terzo responsabile, questi, mentre non puo’ far valere ragioni di annullabilita’, rescissione o risoluzione del contratto, deducibili soltanto dall’altro contraente, e’ legittimato a contrastare, in via d’eccezione, i presupposti della surrogazione medesima e, quindi, puo’ opporre la nullita’ del contratto stesso, inclusa quella per inesistenza del rischio o per carenza di interesse, oppure per l’avvenuto pagamento dell’indennizzo a persona diversa dal titolare del relativo diritto. In tal caso e’ necessario che l’assicuratore esibisca la polizza, ovvero provi in altra forma documentale il contenuto del contratto, non essendo sufficiente il solo richiamo al numero di polizza contenuto nella quietanza rilasciata dal terzo danneggiato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20901 del 12/09/2013; Cass. sentenza n. 919 del 3.2.1999).
3.5. Nel caso specifico la Corte di merito, nel considerare l’eccezione di carenza di legittimazione, ha preliminarmente rilevato che la compagnia assicuratrice, a fronte della specifica eccezione opposta – nel senso sopra detto – dalla societa’ convenuta, non aveva prodotto la polizza, ovvero non aveva provato in altra forma documentale il contenuto del contratto, ritenendo non sufficiente il solo richiamo al numero di polizza contenuto nella quietanza rilasciata dal terzo danneggiato, o la produzione dello “stralcio di polizza” dal quale non e’ dato comprendere “i termini, le condizioni e il rischio assicurato”, conformemente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte.
3.6. La ricorrente, per contestare il fondamento dell’eccezione rilevata dalla Corte di merito, non puo’ in tale sede sostenere solo che la documentazione offerta ai fini della prova della propria legittimazione a surrogarsi nei diritto dell’assicurato sia invece sufficiente, a fronte di un accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito cui spetta tale valutazione, come tale non censurabile in questa sede a fronte di una corretta motivazione resa sul punto (v. per tutte Cass. 12.7.2007 n. 15604).
3.7. Nel caso di specie, in cui risulta che le parti convenute hanno
eccepito l’insufficienza dei documenti a provare il contratto di assicurazione stipulato e che la Corte ha accolto detta eccezione, non e’ neanche ammissibile una censura in termini di erroneo rilievo di un’eccezione non apposta dalle controparti, poiche’ tale questione, a ben vedere, non potrebbe essere posta in termini di violazione di norme processuali o di diritto, bensi’ quale vizio revocatorio, inerendo a un’errata percezione degli atti difensivi delle parti ex articolo 395 c.p.c., n. 4.
4. Conclusivamente il ricorso e’ inammissibile per quanto sopra esposto, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, a favore delle parti resistenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 7.200,00 per la (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) srl, e in Euro 5.200,00 per il (OMISSIS) s.r.l., oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
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