La massima
La violazione del termine a comparire di venti giorni – che non può essere integrato da quello irritualmente concesso – non risolvendosi in una omessa citazione dell’imputato, costituisce una nullità a regime intermedio che risulta sanata nel caso in cui non sia eccepita entro i termini previsti dagli artt. 180 e 181 c.p.p., richiamati dall’art. 182 c.p.p..
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II PENALE
SENTENZA 2 aprile 2012, n.12169
Svolgimento del processo
1. Con sentenza in data 14/4/2010, la Corte di appello dell’Aquila, confermava la sentenza del Tribunale dell’Aquila, in data 31/10/2008, che aveva condannato M.S. alla pena di anni uno di reclusione per i reati di falso e truffa in danno della Regione Abruzzo, dalla quale otteneva un finanziamento per l’informatizzazione della sua azienda, avendo presentato una quietanza contraffatta relativa all’acquisto simulato di beni e servizi informatici forniti dalla ditta NIKESOFT s.r.l.
2. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai reati a lui ascritti, ed equa la pena inflitta.
3. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato personalmente sollevando due motivi di gravame.
3.1 Con il primo motivo ripropone l’eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio in appello per mancato rispetto del termine a comparire e deduce che il rinvio dell’udienza disposto dalla Corte d’Appello non sarebbe idoneo a sanare la nullità tempestivamente eccepita.
3.2 Con il secondo motivo deduce violazione o erronea applicazione degli artt. 40, 485 e 640 c.p. dolendosi che la Corte, a fronte della prova che la falsa quietanza risultava firmata da un terzo (il figlio dell’amministratrice della NIKESOFT s.r.l.) abbia ritenuto l’imputato comunque responsabile di un ipotetico concorso di persone nel reato.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato, quanto al primo motivo.
2. La Corte di Appello dell’Aquila all’udienza del 26/3/2010, rilevato che il decreto di citazione era stato notificato all’imputato senza il rispetto del termine di venti giorni, rinviava il procedimento al successivo 14 aprile per la nuova comparizione, senza disporre la notifica all’imputato del verbale dell’udienza.
In seguito all’eccezione da parte della difesa di nullità della nuova comparizione, la Corte territoriale rigettava l’eccezione, argomentando che era sufficiente il rinvio in modo tale che la durata complessiva fosse superiore a venti giorni.
3. Questa Corte, in una fattispecie del tutto simile a quella oggetto del presente giudizio, si è già pronunziata, osservando che si può ritenere giurisprudenza ormai consolidata che la violazione del termine a comparire, non risolvendosi in una omessa citazione dell’imputato (art. 179 c.p.p.), costituisce una nullità a regime intermedio che risulta sanata nel caso in cui non sia stata eccepita entro i termini previsti dagli artt. 180 e 181 c.p.p., richiamati dall’art. 182 c.p.p. (Cass., sez. un., 26 ottobre 2004, n. 119).
4. Nella specie, il difensore aveva eccepito la nullità per il mancato rispetto del termine di venti giorni per la comparizione, prima dell’apertura del dibattimento, per cui non si può dire che la stessa fosse stata sanata.
5. Nè, può applicarsi l’ipotesi prevista dall’art. 184 c.p.p., secondo il quale quando la parte personalmente compaia e dichiari che la comparizione è determinata al solo intento di far valere l’irregolarità, la mancata osservanza dell’intervallo temporale può essere sanata con la concessione di un termine per la difesa che, nel caso di nullità della citazione a comparire al dibattimento, non può essere inferiore a quello previsto dal successivo art. 429 c.p.p..
6. Infatti, detta disposizione riguarda la parte destinataria dell’atto e non può essere applicata al caso in cui compaia solo il difensore, perchè il termine non riguarda costui, ma appunto la parte che solo comparendo personalmente ha dimostrato di essere interessata ad un termine per apprestare la difesa.
7. In ogni caso, l’art. 184 c.p.p., comma 3, nel disporre che, quando la nullità riguardi la citazione a comparire al dibattimento il termine a difesa concesso alla parte comparsa non può essere inferiore a quello previsto dall’art. 429 c.p.p. (venti giorni), dimostra di non voler computare i giorni già irritualmente intercorsi, dovendosi concedere alla parte presente un termine intero di venti giorni consecutivi. E tale termine, nel caso di assenza dell’imputato, non può non decorrere dalla nuova notificazione.
8. Infatti, se i venti giorni concessi, nel caso di assenza dell’imputato interessato, dovessero computarsi a partire dalla prima notifica, aggiungendosi, quindi, a quelli già irritualmente concessi, si avrebbe un trattamento deteriore nel caso di mancata comparizione, perchè il destinatario non comparso non potrebbe utilizzare per la difesa un termine intero consecutivo di venti giorni dalla conoscenza dell’atto, che, invece, è attribuito all’imputato comparso. Il che, appunto, esclude che il termine di giorni venti per la comparizione possa essere frazionato (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2954 del 10/11/2009 Ud. (dep. 22/01/2010) Rv. 245844).
9. Nel caso di specie, essendo stato eccepito ritualmente e tempestivamente il mancato rispetto del termine intero di giorni venti per la comparizione, e non avendo la Corte disposto il rinnovo della citazione mediante la notifica del verbale d’udienza, va dichiarato nullo il decreto di citazione a giudizio in appello e la conseguente sentenza. 10. Per effetto dell’annullamento della sentenza impugnata, il procedimento deve essere rinviato alla Corte d’Appello di Perugia.
L’accoglimento del ricorso impedisce la condanna del ricorrente al rimborso delle spese di costituzione della parte civile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia per nuovo giudizio.
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