È ammissibile il ricorso avverso la comunicazione di iscrizione di ipoteca ex art. 77 D.P.R. n. 602 del 1973, anche se notificato nei confronti soltanto del Concessionario e non anche degli enti impositori interessati ai tributi di cui alle cartelle di pagamento originanti l’iscrizione di ipoteca

Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza 29 novembre 2016, n. 24204

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente
Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24559-2012 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 59/2012 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 14/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/2016 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta e deposita in udienza n. 1 cartolina A/R;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 59/6/12, pronunciata il 5/3/2012 e depositata il 14/3/2012, che ha rigettato l’appello avverso la decisione di quella provinciale, inerente la comunicazione di iscrizione di ipoteca Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 77, in forza di alcune cartelle di pagamento (per contributi previdenziali, tassa automobilistica, diritti camerali, iva, irpef, irap, tarsu), anch’essa sfavorevole al contribuente, avendo il giudice di primo grado dichiarato, nella contumacia di (OMISSIS) s.p.a., l’inammissibilita’ dell’originario ricorso perche’ notificato nei confronti soltanto del Concessionario e non anche degli enti impositori interessati.

Il giudice di secondo grado osservava, in particolare, che i ricorsi avverso l’iscrizione a ruolo, ai sensi del Decreto Legislativo n. 112 del 1999, articolo 39, devono essere rivolti esclusivamente nei confronti dell’ente impositore la cui partecipazione al giudizio, in qualita’ di litisconsorte, e’ necessaria per accertare l’inesistenza ovvero l’eventuale estinzione (per decadenza o prescrizione) della pretesa tributaria.

(OMISSIS) s.p.a. non ha svolto attivita’ difensiva.

Il Collegio ha disposto, come da decreto del Primo Presidente in data 14/9/2016, che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al Decreto Legislativo n. 112 del 1999, articolo 39, articolo 101 c.p.c., articolo 24 Cost., per avere il giudice di appello confermato la decisione d’inammissibilita’ dell’originario ricorso del contribuente in quanto notificato al Concessionario agente per la riscossione e non anche degli enti impositori interessati ai tributi di cui alle cartelle di pagamento originanti l’iscrizione di ipoteca.

Non v’e’ dubbio che la domanda del contribuente, che “impugnava l’iscrizione ipotecaria n. (OMISSIS) sostenendo la mancata notifica delle cartelle di pagamento ad essa sottese per le quali chiedeva l’annullamento congiuntamente all’iscrizione ipotecaria con ulteriore accertamento di estinzione dell’intera pretesa creditoria per avvenuto decorso dei termini decadenziali e prescrizionali, quale effetto naturale della mancata notifica… ” (cosi’ testualmente a pag. 28 del ricorso per cassazione), e’ stata interpretata dai giudici del merito nel senso che con l’impugnazione dell’atto successivo notificatogli (l’iscrizione di ipoteca) il (OMISSIS) intendesse contestare le pretese degli enti impositori, sicche’ la pronuncia giudiziale richiesta avrebbe dovuto riguardare anche l’esistenza, o meno, di tali pretese.

Non a caso, nelle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio, il (OMISSIS) aveva chiesto alla CTP di “accertare l’inesistenza o comunque l’estinzione dei crediti relativi alle cartelle di pagamento… e per l’effetto disporne l’annullamento totale ed ordinare, a carico ed onere dell’ (OMISSIS) s.p.a., la cancellazione all’iscrizione ipotecaria n. (OMISSIS)” (cosi’ testualmente a pag. 18 del ricorso per cassazione).

Cio’ non di meno la sentenza impugnata si appalesa censurabile.

La questione concernente la corretta instaurazione del contraddittorio in applicazione del Decreto Legislativo n. 112 del 1999, articolo 39, articolo 101 c.p.c., per quel che riguarda l’ipotesi sopra considerata, ha trovato univoca soluzione nella sentenza n. 16412/2007 di questa Corte a Sezioni Unite il cui principio di diritto puo’ essere sintetizzato come appresso: “se la azione e’ svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell’esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l’ente titolare del diritto di credito. In ogni caso l’aver il contribuente individuato nell’uno o nell’altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l’inammissibilita’ della domanda, ma puo’ comportare la chiamata in causa dell’ente creditore nell’ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest’ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l’integrazione del contraddittorio”.

Tale principio (peraltro seguito dalle successive pronunce n. 8370/2015; n. 97/2015; n. 21220/2012), cui il Collegio intende dare continuita’, ben si attaglia alla fattispecie in esame e, pertanto, il motivo deve essere accolto.

La sentenza impugnata va, in conclusione, cassata con rinvio ad altra sezione della C.T.R. del Lazio che si atterra’ al principio sopra affermato e procedera’ a nuovo esame della controversia.

Al giudice del rinvio e’ rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio

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